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ART. 15 COMMA 1 LETTERA H) CCNL 1.4.1999 – Date X Fondo

ART. 15 COMMA 1 LETTERA H) CCNL 1.4.1999

Esclusivamente per i dipendenti inquadrati in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 (ex VIII q.f.), che effettivamente percepivano la predetta indennità alla data dell’1.4.1999 e che NON sono stati nominati Titolari d PO

Gli Enti che si trovino in condizione di integrare il fondo con tali risorse possono procedere a inserire nell’apposito schema la quota di € 774,69 (pari a  £ 1.500.000)  per ciascun dipendente inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 (ex VIII q.f.), che effettivamente ne beneficiava alla data dell’1.4.1999 e che NON è stato nominato Titolari di  PO.

Attenzione per i comuni con la dirigenza, le somme relative al personale inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 (ex VIII q.f.) saranno utilizzate per finanziare l’indennità di posizione e risultato di coloro che sono stati nominati PO (come previsto dall’art. 17 comma 3) o per continuare a riconoscere le indennità di € 774,69 a chi non è titolare di PO.

Per i comuni privi di dirigenza si raccomanda, invece, di inserire la quota di € 774,69 esclusivamente per i dipendenti con i requisiti richiesti, che effettivamente percepivano la predetta indennità alla data dell’1.4.1999 e che NON sono stati nominati Titolari di  PO .

Qualora il dipendente, inquadrato nella ex ottava qualifica funzionale, nominato titolare di PO sia cessato per qualunque motivo dall’incarico di posizione organizzativa, allo stesso dipendente deve essere di nuovo corrisposta l’indennità di cui si tratta.


Per maggiori chiarimenti si rimanda ai pareri ARAN sotto riportati.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 1.4.1999

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

[…]omissis.

h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (l’indennità  di  direzione  e  di  staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dall’ art. 45, comma 1, del DPR n.  333  del  1990)

ART. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per  la produttività

2[…]omissis.

c)           costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all’art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell’art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.

[…]omissis.

3.    Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell’art. 10 del medesimo CCNL  del 31.3.1999.

CCNL 31.3.1999

ART. 8
Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995,  possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.

ART. 9

Conferimento e revoca  degli incarichi per le  posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni  ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza  acquisiti dal personale della categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso  il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste  e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in  particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;

b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;

c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

ART. 10
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

2.  L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate

3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

ART. 11

Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle  risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci,  applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1.  In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4.  Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al  periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.

CCNL  6.7.1995

Art. 37

[…] omissis

4. Sono confermate nell’importo di L. 1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dall’ art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all’ art. 44 del D.P.R. 333/1990.

[…] omissis

DPR 333/1989

Art. 45

“Trattamento economico accessorio”:

1 ” l’indennità di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 è incrementata di £. 500.000  (€ 258,23) annue a decorrere dal 1 Ottobre 1990 e compete al personale di tutti gli enti del comparto. La predetta indennità è corrisposta, con le modalità di cui al citato art. 34, in via alternativa  per la direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff.

[…] omissis

PARERI ARAN

RAL_1026_Un dipendente che beneficiava dell’indennità prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 alla data dell’1.4.1999, titolare di retribuzione di posizione senza soluzione di continuità da ottobre 2000 a ottobre 2007, alla cessazione dell’incarico di posizione organizzativa, conserva il diritto alla corresponsione della sopra citata indennità?L’art. 15, comma 1, lett. h), del CCNL dell’1.4.1999 include tra le risorse disponibili per il finanziamento delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi anche quelle destinate alla corresponsione della indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

Il successivo art. 17, comma 3, del medesimo CCNL dell’1.4.1999 prevede che le risorse di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate dalle somme necessarie al pagamento di detta indennità al personale della ex VIII q.f. che già ne beneficiava alla data di stipulazione del richiamato CCNL dell’1.4.1999.

Conseguentemente, sulla base di tali previsioni, l’indennità di € 774,68 annui lordi (L. 1.500.000) dell’art. 37, comma 4, può essere ancora corrisposta, anche in vigenza del nuovo CCNL, ma solo al personale inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 (ex VIII q.f.), che effettivamente ne beneficiava alla data dell’1.4.1999, salvo che non risulti incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999

Per il personale inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 (ex VIII q.f.), titolare di posizione organizzativa, l’importo di L. 1.500.000 della indennità di cui si tratta viene ricompreso nella retribuzione di posizione allo stesso attribuita, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999.

Pertanto, nel caso in cui al dipendente, che già beneficiava dell’indennità dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 alla data dell’1.4.1999, sia revocata la titolarità di posizione organizzativa, allo stesso deve essere di nuovo riconosciuta l’indennità dal momento del venir meno dell’incarico stesso.

RAL_240_Deve essere corrisposta l’indennità di L. 1.500.000 al personale inquadrato nella categoria D3 di nuova assunzione?

L’art. 15, comma 1, lett. h), del CCNL dell’1.4.1999 include le risorse disponibili per il finanziamento delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi anche quelle destinate alla corresponsione della indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Il successivo art. 17, comma 3, prevede che le risorse di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate dalle somme necessarie al pagamento di detta indennità al personale della ex ottava q.f. che già ne beneficiava alla data di stipulazione del richiamato CCNL dell’1.4.1999.

Conseguentemente, sulla base di tali previsioni, l’indennità di L. 1.500.000 dell’art. 37, comma 4, può essere ancora corrisposta, anche in vigenza del nuovo CCNL, ma solo al personale che effettivamente ne beneficiava alla data dell’1.4.1999, salvo che non risulti incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.

Risulta, invece, preclusa ogni possibilità di attribuzione ex novo della suddetta indennità, per cui, dalla predetta data, al personale neo assunto non può essere riconosciuto il predetto beneficio economico.

RAL_617_Qual è il personale cui va corrisposta l’indennità di direzione e staff di cui all’art. 37, comma 4 CCNL 6/7/95 di £. 1.500.000?

L’art. 15, comma 2, lett. h), del CCNL dell’1.4.1999 include le risorse disponibili per il finanziamento delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi anche quelle destinate alla corresponsione della indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Il successivo art. 17, comma 3, prevede che le risorse di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate dalle somme necessarie al pagamento di detta indennità al personale della ex ottava q.f. che già ne beneficiava alla data di stipulazione del richiamato CCNL dell’1.4.1999.

Conseguentemente, sulla base di tali previsioni, l’indennità di L. 1.500.000 dell’art. 37, comma 4, può essere ancora corrisposta, anche in vigenza del nuovo CCNL, ma solo al personale che effettivamente ne beneficiava alla data dell’1.4.1999, salvo che non risulti incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 e ss. del CCNL del 1.3.1999.

Risulta, invece, preclusa ogni possibilità di attribuzione ex novo della suddetta indennità, per cui, dalla predetta data, al personale neo assunto, o che sia stato riclassificato in posizione giuridica D3 a seguito di selezione interna, non può essere riconosciuto il predetto beneficio economico.

RAL_1024 L’indennità annuale di € 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde), di cui all’art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 è ancora erogabile? Tale indennità è cumulabile con quella per specifiche responsabilità prevista dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006?

Si ritiene che la indennità di € 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde), prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, debba continuare ad essere erogata al personale della ex ottava qualifica funzionale, non investito della posizione organizzativa, per il solo fatto che tale personale ne abbia beneficiato fino al momento dell’entrata in vigore del CCNL dell’1.4.1999.

In proposito, a conferma e sostegno di tale orientamento, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

a)     l’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali espressamente disponeva che: “Sono confermate nell’importo di L.1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dell’art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché …….”;

b)     in base alla disciplina del citato art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 e dell’art. 34, comma 1, lett. b) dal primo espressamente richiamato, l’indennità di L. 1.500.000 era riconosciuta al personale dell’ottava qualifica funzionale con compiti di direzione di struttura organizzativa complessa oppure al personale della medesima qualifica funzionale incaricato dello svolgimento, in posizione di staff di attività per le quali era richiesto, congiuntamente alla laurea, l’abilitazione all’esercizio di una professione e l’iscrizione al relativo albo;

c)     le circostanze originariamente legittimanti l’erogazione del compenso di cui si tratta nella disciplina dell’art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, ai fini dell’ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell’area delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL del 31.3.1999  e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999);

d)     non rinvenendosi una specifica ed effettiva casistica cui collegare l’erogazione della stessa, non può non ritenersi che la suddetta indennità di € 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde) sia stata conservata dalla previsioni dell’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava, alla data di stipulazione del citato CCNL dell’1.4.1999, senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente;

e)     ad ulteriore giustificazione di quanto sopra detto, si deve anche rilevare che la medesima indennità di € 774,68 annui lordi può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999; cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di cui si tratta;

f)       conseguentemente, non può non pervenirsi alla conclusione che la disciplina dell’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 ha inteso, quindi, solo mantenere, a titolo personale, ai dipendenti inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, si tratta del personale collocato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3), il trattamento economico già precedentemente acquisito ed in godimento alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL dell’1.4.1999;

g)     tale finalizzazione emerge anche dalla circostanza che, a far data dalla sottoscrizione del CCNL dell’1.4.1999 , l’indennità di € 774,68 annui lordi non può essere attribuita ex novo a dipendenti neo assunti o che pervengono per progressione verticale ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale;

h)     inoltre, occorre considerare anche che, gli eventuali altri compiti o funzioni comportanti particolari responsabilità, diversi da quelli connessi alla titolarità di posizione organizzativa, affidati al personale degli enti, ivi compreso quello appartenente alla categoria D, posizione economica D3 (corrispondente alla ex ottava qualifica funzionale), sono oggetto della particolare disciplina dell’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006, che in relazione agli stessi prevede l’erogazione di una diversa e specifica indennità.

Con riferimento alla seconda problematica posta, infine, si è dell’opinione che l’indennità di € 774,68 annui lordi sia cumulabile con quella prevista dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006 .

Infatti, tale ultimo particolare compenso, sulla base delle regole contrattuali, può essere riconosciuto a tutti i lavoratori che, nei casi individuati dalla contrattazione decentrata integrativa, siano chiamati a chiamati a svolgere compiti e funzioni di particolare rilievo, comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità, al di fuori, ovviamente, dei casi delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.

Proprio perché manca nella disciplina contrattuale un espresso divieto in tal senso e trattasi di compensi aventi diversa natura e fondamento giustificativo, essi, in presenza dei necessari presupposti legittimanti l’erogazione, possono anche cumularsi nel medesimo lavoratore.

Infatti, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

RAL_1027_Alcuni dipendenti inquadrati in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, destinatari dell’indennità di 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde) e non titolari di posizione organizzativa, chiedono, in sede di contrattazione integrativa, l’equiparazione dell’indennità percepita con quella per specifiche responsabilità di € 1032,91 riconosciuta ad altri dipendenti, inquadrati in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale pari a D1- E’ possibile accettare questa richiesta?

La richiesta dei vostri dipendenti non può essere accolta. Infatti, vengono in considerazioni due trattamenti economici completamente diversi, come natura e caratteristiche.

L’indennità di € 774,68 (L. 1.500.000) è stata conservata, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava, alla data di stipulazione del citato CCNL dell’1.4.1999, senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente, secondo la disciplina dell’art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

Pertanto, essa nel suo ammontare è assolutamente immodificabile. Il personale destinatario, come evidenziato, ne continua a beneficiare a titolo personale. A conferma di tale ricostruzione si deve rilevare che:

a)      a far data dalla sottoscrizione del CCNL dell’1.4.1999 , l’indennità di L. 1.500.000 non può essere attribuita ex novo a dipendenti neo assunti o che pervengono per progressione verticale ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale;

b)      la medesima indennità di L. 1.500.000 può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999. cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale.

L’indennità dell’art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999, come integrata dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, invece, sulla base delle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente, vale a compensare l’assunzione da parte dei dipendenti di determinati incarichi (al di fuori, evidentemente, delle ipotesi delle posizioni organizzative) comportanti lo svolgimento di attività implicanti l’assunzione di una specifica responsabilità.

Appare evidente che proprio la differenza dei presupposti giustificativi impedisce radicalmente l’estensione ad una voce retributiva le regole e gli importi stabiliti per l’altra.

Inoltre, il sopracitato art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 non consente in alcun modo alla contrattazione integrativa o alle decisioni unilaterali del datore di lavoro pubblico la modifica (né in melius né in pejus) dell’importo di € 774,68 stabilito per l’indennità ivi prevista.

Pertanto, ogni decisione in senso modificativo sarebbe del tutto ingiustificato e, quindi, illegittimo.

In proposito, si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.Lgs.165/2001, l’attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire “…esclusivamente mediante contratti collettivi …”, mentre l’art.40, comma 3 – quinquies, dello stesso decreto legislativo stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile…..”.

In tal modo, il legislatore ha confermato e rafforzato ulteriormente la disciplina già contenuta nel precedente testo del D.Lgs.n.165/2001.

RAL_294_Le risorse necessarie per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato ai responsabili degli uffici e dei servizi, nei Comuni destinatari dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico del bilancio dell’ente?

L’art. 11 del ccnl del 31.3.1999 prevede che i comuni privi di posizioni dirigenziali, ove si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3-bis, della l. n.142/90, introdotto dalla L.n. 191/98 (ora all’art. 109, comma 2, del Testo Unico n. 267/2000) e nell’ambito delle risorse finanziare ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. del medesimo CCNL per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato collegata agli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative.

L’art. 10, comma 1 dello stesso CCNL, prevede che il predetto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie previste dal vigente CCNL ivi compreso il lavoro straordinario. Dal collegamento delle due disposizioni emerge chiaramente che l’onere a carico dei bilanci dei Comuni è solo quello eccedente la quota di risorse già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato.

L’art.11 del CCNL del 31.3.1999 è tuttora valido anche dopo la sottoscrizione del CCNL del 22.1.2004; ricordiamo, però, che l’art.32, comma 7 di tale ultimo CCNL prevede uno specifico finanziamento per attuare la disciplina delle alte professionalità.

RAL_296_ E’ possibile, in un Comune privo di dirigenza, utilizzare le risorse destinate al fondo di produttività per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei responsabili di servizio ?

In generale, deve escludersi, anche per gli enti di grandi dimensioni, che le somme destinate annualmente al fondo di produttività possano essere utilizzate per finanziare il fondo di cui all’art.17, comma 2 lettera c) del CCNL dell’1.4.1999; se la contrattazione integrativa decentrata ha deciso di destinare un certo importo al fondo per la produttività collettiva si è creato un vincolo di destinazione che impedisce, per quell’anno, di utilizzare quelle risorse per altri scopi; le risorse eventualmente non utilizzate potranno poi essere riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo (art.17 citato, comma 5) e sarà la contrattazione integrativa a stabilire, nel nuovo anno, la loro destinazione (prestando attenzione al fatto che l’anno successivo quelle risorse “aggiuntive” potrebbero non essere più disponibili).

Con riferimento al contenuto specifico del quesito, la questione è ancora più delicata perché il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per gli enti di piccole dimensioni che abbiano dato applicazione all’art.11 del CCNL del 31.3.1999, è in gran parte a carico del bilancio dell’ente e non a carico delle risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 (v. art.11, commi 1 e 3 del CCNL del 31.3.1999); inoltre, l’art.10, comma 1 dello stesso CCNL, prevede che il predetto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie previste dal vigente CCNL. Dal collegamento delle due disposizioni emerge chiaramente che è a carico dei bilanci dei Comuni tutto l’onere eccedente la quota di risorse già utilizzata per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato. Deve pertanto escludersi, a maggior ragione, che le risorse destinate al fondo di produttività possano essere utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei vostri responsabili di servizio.

 RAL_1375_In ente con dirigenza, le posizioni organizzative possono essere diversamente finanziate in relazione al fatto che le stesse siano collocate in settori con o senza dirigenza? Si può, cioè, ritenere che quelle collocate in settori affidati alla dirigenza sono finanziate a carico delle risorse decentrate stabili, mentre quelle collocate in posizione gerarchica massima, senza un dirigente sovraordinato, possono essere invece finanziate con risorse di bilancio?In tutti gli enti con dirigenza il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa grava  integralmente ed esclusivamente sulle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni contrattuali, ed effettivamente disponibili per tale utilizzo.

Quello che rileva, quindi, è che l’ente sia comunque dotato di posizioni dirigenziali e non anche la circostanza che, all’interno del modello organizzativo dell’ente via siano anche strutture (settori) senza dirigenza, come nel caso prospettato.

Infatti, come evidenziato dalla stessa disciplina contrattuale, solo ed esclusivamente  per i comuni di ridotte dimensioni demografiche e privi di posti di qualifica dirigenziale nella propria dotazione organica, è consentito (art.11 del CCNL del 31.3.1999), il parziale finanziamento di tali oneri (la quota di risorse eccedente quelle già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato) è a carico del bilancio degli stessi.

RAL_1460_ L’indennità prevista dall’art. 37, comma 4 del CCNL del 6.7.1995, a suo tempo attribuita al personale della ex 8^ qualifica funzionale, può essere mantenuta al dipendente cui sia attribuito un incarico di posizione organizzativa?

L’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 espressamente prevede che la indennità di £.1.500.000, prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, debba continuare ad essere erogata al solo personale della ex ottava qualifica funzionale, non investito della titolarità di posizione organizzativa, per il solo fatto che tale personale ne abbia beneficiato fino al momento dell’entrata in vigore del CCNL dell’1.4.1999.

Tuttavia, la stessa clausola contrattuale dispone anche che: “Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell’art.10 del medesimo CCNL del 31.3.1999”.

Pertanto, per il dipendente di ex ottava qualifica funzionale, cui è stata conservata in base alla disciplina contrattuale la particolare indennità di cui si tratta, questa, ove al medesimo dipendente sia conferita la titolarità di posizione organizzativa, concorre al finanziamento della retribuzione di posizione finché dura l’incarico.

Cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di £. 1.500.000.

399-10A1. Qual è il personale cui va corrisposta l’indennità di direzione e staff di cui all’art. 37, comma 4 CCNL 6/7/95 di £. 1.500.000?

L’art. 15, comma 2, lett. h), del CCNL dell’1.4.1999 include le risorse Disponibili per il finanziamento  delle  iniziative  rivolte  a  migliorare  la  produttività,  l’efficienza  e l’efficacia dei servizi anche quelle destinate alla corresponsione della indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Il successivo art. 17, comma 3, prevede che le risorse di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate dalle somme necessarie al pagamento di detta indennità al personale della ex ottava q.f. che già ne beneficiava alla data di stipulazione del richiamato CCNL dell’1.4.1999.

Conseguentemente,  sulla  base  di  tali  previsioni,  l’indennità  di  L.  1.500.000  dell’art. 37, comma 4, può essere ancora corrisposta, anche in vigenza del nuovo CCNL, ma solo al personale che effettivamente ne beneficiava alla data dell’1.4.1999, salvo che non risulti incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 e ss. del CCNL del 1.3.1999.

Risulta,  invece,  preclusa  ogni  possibilità  di  attribuzione  ex  novo  della  suddetta indennità,  per  cui,  dalla  predetta  data,  al  personale  neo  assunto,  o  che  sia  stato riclassificato in posizione giuridica D3 a seguito di selezione interna, non può essere riconosciuto il predetto beneficio economico.

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Parere Aran reso ad un comune su recupero somme relative a indennità per le ex VIII qual. per dipendenti nominati PO.

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