ale integrazione di parte stabile, costituisce un incremento automatico e obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi. Così come disposto dall’articolo contrattuale, l’importo derivante dal calcolo della percentuale del Monte salari deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2000 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi.
Per un approfondimento sulla modalità di calcolo si rinvia alla apposita sezione MONTE SALARI.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 1.4.1999
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
- “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…]omissis.
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo
PARERI ARAN
RAL_066_Quali sono i criteri e gli incrementi possibili per la costruzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL del 31/3/1999? È possibile confermare per l’anno 2001 l’1,2%?
In relazione al quesito formulato evidenziamo che ogni ente ha la possibilità di incrementare le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, di un importo non superiore all’1,2% del monte salari dell’anno 1997, in base alle rispettive condizioni di bilancio.
Ogni esercizio finanziario, pertanto, dovrà essere valutata la capacità di spesa per decidere la praticabilità del predetto incremento. Nel caso segnalato, l’incremento dell’anno 2000 può essere confermato anche per l’anno 2001, qualora dovessero ancora sussistere le buone condizioni di bilancio dell’anno precedente; vogliamo ancora chiarire che si tratta sempre del medesimo importo percentuale e che, in nessun caso, è consentito ”raddoppiare o triplicare” negli anni successivi il valore correlato alla predetta percentuale che rimane immutato. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all’incremento stabile dello 0,52% indicato nell’art. 15, comma 2, lett. j) del CCNL dell’1.4.1999; in questo caso si tratta di un incremento automatico e obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi ma che non deve essere “raddoppiato o triplicato”.


