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ART. 4 COMMA 1 CCNL 5.10.2001 – 1,1% – Date X Fondo

ART. 4 COMMA 1 CCNL 5.10.2001 – 1,1%

Tale integrazione di parte stabile, costituisce un incremento automatico e obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi. Così come disposto dall’articolo contrattuale, l’importo derivante dal calcolo della percentuale del Monte salari deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2001 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi.

Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione

RIFERIMENTO CONTRATTUALE

CCNL 5.10.2001

ART. 4

1.“Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza […]omissis.

[…]omissis.

Dichiarazione congiunta n. 9

Con riferimento all’art.4, comma 1, del presente contratto le parti convengono che la dizione “a decorrere dall’anno 2001” utilizzata per la individuazione della data di decorrenza per l’incremento, ivi previsto, delle risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, deve essere correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.

PARERI ARAN

RAL_093_Le RSU hanno chiesto di rideterminare le risorse decentrate stabili, prevedendo: a) per l’esercizio 2002, l’incremento dell’1,1% del monte salari, secondo le previsioni del contratto scaduto; b) per l’esercizio 2003, ancora un ulteriore incremento dell’1,1% in aggiunta all’incremento dello 0,62% previsto dal nuovo contratto e così pure per il fondo 2004 ( 1,1% + 0,62% ); è corretta tale impostazione?

L’incremento dell’1,1% decorre dal 2001 con un valore annuo unico che resta confermato (nello stesso importo) per l’anno 2002 e anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001. L’incremento dello 0,62% rappresenta un nuovo e diverso momento obbligatorio di incremento ( con un importo stabile e invariato tutti gli anni successivi) delle risorse decentrate stabili; esso decorre dal 2003 e si aggiunge all’importo dell’1.1%.

RAL_069_L’incremento dell’1,1% del monte salari 1999, previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001 è obbligatorio o facoltativo? Lo stesso incremento può essere ricompreso nell’1,2% previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999? Quali vincoli devono essere rispettati per la corretta quantificazione delle risorse destinate al finanziamento degli oneri contrattuali?

Possiamo confermare che l’incremento dell’1,1% del monte salari dell’anno 1999, previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001, ha carattere vincolante ed obbligatorio per tutti gli enti a decorrere dall’anno 2001. Le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, hanno, invece, carattere facoltativo e la loro utilizzazione deve essere decisa dall’ente anno per anno nel rispetto delle effettive capacità di bilancio; qualora la decisione dell’ente fosse correttamente positiva, è evidente che queste risorse si andrebbero a sommare, nel medesimo anno, a quelle dell’1,1% sopra citate. Riteniamo utile rammentare che le risorse destinate a sostenere gli oneri dei contratti collettivi, ivi comprese quelle decentrate sia obbligatorie che facoltative, devono essere quantificate in sede locale nel rispetto del vincolo previsto dall’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001.

RAL_070_L’art.4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 ha consolidato le risorse complessive del fondo ex art.15 del CCNL dell’1.4.1999? Le risorse indicate nel richiamato art.15, comma 1, lettera c), nell’importo massimo eventualmente destinato al salario accessorio nel 1998, possono essere confermate anche negli anni successivi?L’art.4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 non ha operato alcun consolidamento delle risorse complessive del fondo ex art.15. La citata disposizione si limita a prevedere che “gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza”; ciò che si consolida non è il fondo nel suo complesso ma solo l’incremento dell’1,1% che resta stabilmente acquisito alle risorse del fondo ex art.15.

Confermiamo in particolare, che le risorse dell’art.15, comma 1, lettera c), nell’importo massimo eventualmente destinato al salario accessorio nel 1998 (potevano e) possono essere confermate anche negli anni successivi (dal 1999 in poi) ma solo dopo aver accertato, ogni anno, che non vi sia stato un incremento delle spese per il personale fatti, salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del CCNL; a tal fine, per il 2002 si devono confrontare le spese per il personale relative agli anni 2001 e 2000. E’ evidente che un ruolo determinante lo dovranno avere i servizi di controllo interno.

RAL_071_L’incremento delle risorse per le politiche di sviluppo del personale, disciplinato dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2002 (pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza) può essere raddoppiato nel 2002?

L’incremento delle risorse per le politiche di sviluppo del personale, disciplinato dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2002, applicato per l’anno 2001, è un incremento automatico ed obbligatorio, che si stabilizza per gli anni successivi ma che non deve essere raddoppiato. Infatti, l’importo percentuale (1,1% del monte salari dell’anno 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza) è sempre lo stesso e in nessun caso è consentito raddoppiare negli anni successivi il valore correlato alla predetta percentuale che rimane immutato.

RAL_072_L’art. 4, comma 1 del CCNL sottoscritto il 5.10.2001 ha stabilito, con effetto dal 2001, un incremento del fondo ex art. 15 CCNL 1.4.1999 pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999. Detto incremento, per l’anno 2001, non è risultato utilizzabile perché il CCNL è stato sottoscritto quasi a fine anno. Ciò determina la possibilità di incrementare il fondo del 2,2% nel 2002?

La soluzione proposta, nei termini in cui è stata prospettata, non è praticabile.

Infatti, nel confermare che l’incremento dell’1,1% del monte salari dell’anno 1999 previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001, ha carattere vincolante ed obbligatorio per tutti gli enti a decorrere dall’anno 2001, evidenziamo che esso deve essere operato una sola volta, dopodiché si consolida: pertanto, non è assolutamente possibile procedere, in due anni, ad un incremento complessivo del 2,2% del monte salari 1999 (1,1% il primo anno più un ulteriore 1,1% il secondo anno) né procedere ad un incremento del 2,2% in un’unica soluzione.

Questo non significa, però, che le risorse non spese nell’anno 2001 andranno perse, ma solo che la corretta soluzione del problema è un’altra: l’art. 4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 ha reso disponibili, per l’anno 2001, risorse che non sono state utilizzate (pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999): tali risorse potranno essere portate in aumento delle risorse dell’anno successivo (e solo per un anno) ai sensi dell’art. 17, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999 (come una tantum).

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