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ARTICOLO 15 COMMA 5 CCNL 1.4.1999 – Date X Fondo

Incremento stabile delle dotazioni organiche – FINO AL 2003

L’art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 prevede la possibilità, per gli Enti locali, di integrare fondo delle risorse decentrate in due casi:

1)      attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione;

2)      incremento stabile delle dotazioni organiche.

Le risorse relative all’attivazione di nuovi servizi (punto 1), presentano caratteristiche di eventualità e variabilità (come precisato all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004), e dunque, di anno in anno, si deve valutare la sussistenza delle condizioni per il loro inserimento. Nello schema del fondo tali risorse devono essere inserite tra le “Risorse variabili sottoposte all’art 9 comma 2-bis della legge 122 / 2010”. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione “Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 Nuovi servizi”

Le risorse relative all’incremento stabile delle dotazioni organiche, invece, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004 devono essere incardinate in un importo storicizzato e confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Nell’inserimento di tale quota nello schema di costituzione del fondo, nella sezione “Risorse aventi carattere di certezza e stabilità” si deve fare una distinzione tra risorse derivanti dall’incremento della dotazione organica avvenuto fino all’anno 2003 e quello avvenuto successivamente all’anno 2003.

In questa sezione si illustrano le risorse relative all’incremento della dotazione organica fino all’anno 2003.

Nello schema del fondo, le risorse, derivanti dall’incremento della dotazioni organica fino all’anno 2003 (oggetto di questa sezione delle linee guida), dovranno essere inserire sotto l’elenco  “Risorse storiche”.

Le altre quote, relative a incremento della dotazione organica in periodi successivi alla data del 1.1.2004, andranno inserite nella stessa voce sotto l’elenco “Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità” come da indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato nell’allegato alla Circolare 25/2012 Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi.

E’ utile chiarire che, per operare gli eventuali incrementi della parte stabile in base al predetto articolo, è assolutamente indispensabile che sussistano due condizioni:

a)  aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell’ente;

b)  assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.

L’incremento potrà avvenire, quindi, solo nel caso in cui l’ente, una volta incrementato il numero dei posti della propria dotazione organica abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell’incremento).  Non è sufficiente il solo incremento dei posti in organico, ma occorrerà necessariamente prevedere sul piano dei fabbisogni annuali nuove assunzioni per la copertura del predetto posto (con le necessarie coperture e il rispetto delle normative che impongono il contenimento della spesa e i vincoli assunzionali).

Pertanto, non è in alcun modo possibile il ricorso a tale disciplina né in presenza di nuove assunzioni per la copertura di posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica; né in presenza della istituzione di nuovi posti non seguita dall’effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.

Riepilogando, è giustificato il ricorso a tale previsione contrattuale esclusivamente per nuove e reali assunzioni, aggiuntive rispetto agli anni precedenti,

Sulla modalità di calcolo dell’ammontare di questa integrazione, l’ARAN, in un apposito parere (T56) ha fornito un criterio: Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  calcolo  delle  risorse  da  destinare  all’incremento  di  quelle decentrate  stabili,  riteniamo  che  debba  essere  seguito  il  criterio  del  rapporto  proporzionale: l’importo sarà, pertanto, pari al numero dei nuovi assunti (relativamente ai posti in aumento) moltiplicato  il  valore  medio  pro-capite  annuale  delle  risorse  decentrate  stabili  disponibile nell’ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell’incremento della stessa.

Nel caso di Ente di nuova istituzione invece il suggerimento è quello di prendere a confronto gli Enti limitrofi, simili per costituzione e funzioni, e determinare, in base ai dati dei fondi degli stessi Enti,  la quota media pro-capite da utilizzare per l’incremento.

Si consiglia di supportare con adeguata documentazione le modalità di determinazione  di questo incremento, al fine di agevolare i riscontri sulla costituzione del Fondo da parte degli Organi di controllo (revisore dei conti).

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 1.4.1999

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

[…]omissis.

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

PARERI ARAN

Quesito T 56 Quali  condizioni  sono  richieste  per  un  corretto  incremento  delle  risorse  stabili  in relazione agli incrementi della dotazione organica ai sensi dell’art, 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 e dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004? E’ possibile la applicazione  di  dette  disposizioni  anche  per  gli  anni  2002  e  successivi?  Con  quali criteri dovrebbe essere determinato l’incremento delle risorse decentrate stabili?

La  disciplina  contrattuale  richiamata  nel  quesito  richiede  chiaramente  la  contemporanea sussistenza di due precise condizioni:

a)  aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell’ente;

b)  assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.

Le assunzioni effettuate, di anno in anno, per la copertura dei posti resisi vacanti in base  alla  dotazione  organica  vigente,  non  legittimano  alcun  intervento  in  aumento delle risorse decentrate. Né tali interventi sono legittimati nel caso di incremento dei posti di dotazione organica non seguiti dall’assunzione di nuovo personale.

Riteniamo che le predette condizioni a) e b) non possano essersi verificate in concreto negli anni  dal  2002  al  2004  a  seguito  dei  vincoli  rigidi  posti  dalle  leggi  finanziarie  annuali;  per  i medesimi anni. Pertanto, non sembrano possano essere considerati legittimi aumenti di risorse stabili a carico dei bilanci, giustificati con l’art. 15.In  materia  di  organici,  infatti,  è  stato  posto  il  vincolo  del tetto  di  spesa  annuale  (oltre  al tetto numerico) che, di fatto, non ha consentito variazioni in aumento dei posti delle dotazioni organiche previgenti; ciò esclude la esistenza del requisito di cui alla citata lett. a).

In  materia  di  assunzioni,  è  stata  sostanzialmente  consentita  solo  la  copertura  di  posti  in numero mediamente pari alla metà dei cessati dell’anno precedente (salvo qualche marginale differenziazione),  che  esclude  espressamente  il  requisito  della  citata  lett.  b);  si  è  verificata,quindi, una contrazione del personale in servizio e non un aumento!

Per  queste  motivazioni  non  si  è  potuta  realizzare  la  prescrizione  contrattuale,  che  ha legato l’incremento delle risorse decentrate stabili al numero degli assunti sui soli posti incrementati e non alle ordinarie e limitate assunzioni annuali. Ciò significa, più semplicemente, che gli enti prima  avrebbero  dovuto  coprire  i  posti  della  precedente  dotazione  organica  senza possibilità  di  aumento  delle  risorse.  Detto  aumento,  pertanto,  si  potrà  realizzare  solo quando  le  leggi  finanziarie  consentiranno  effettivi  incrementi  di  organico  con  conseguente effettiva copertura dei relativi posti.

Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  calcolo  delle  risorse  da  destinare  all’incremento  di  quelle decentrate  stabili,  riteniamo  che  debba  essere  seguito  il  criterio  del  rapporto  proporzionale: l’importo sarà, pertanto, pari al numero dei nuovi assunti (relativamente ai posti in aumento) moltiplicato  il  valore  medio  pro-capite  annuale  delle  risorse  decentrate  stabili  disponibile nell’ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell’incremento della stessa.

Per le risorse decentrate variabili gli enti valuteranno, di anno in anno, le condizioni per una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali; a tal fine facciamo riferimento anche alle indicazioni fornite nel quesito T 55 relativo alle modalità di applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, conseguenti all’incremento qualitativo e quantitativo dei servizi.

RAL_088_ L’incremento delle dotazioni organiche dell’anno 2003 può consentire nel 2004 un incremento delle risorse decentrate stabili?

Dubitiamo che nell’anno 2003 fosse possibile un incremento della dotazione organica, tenuto conto dei rigidi limiti della legge finanziaria; forse, nel vostro caso, si tratta solo di nuove assunzioni che, in quanto tali, sono al di fuori della portata applicativa dell’art.15 comma 5; per motivi di correttezza, tra l’altro, riteniamo che il finanziamento in bilancio dovrebbe essere contestuale all’eventuale (legittimo) incremento di organico cui deve necessariamente seguire l’assunzione di nuovo personale.

RAL_077_ Quali condizioni sono richieste per un corretto incremento delle risorse stabili in relazione agli incrementi della dotazione organica ai sensi dell’art, 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 e dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004? E’ possibile la applicazione di dette disposizioni anche per gli anni 2002 e successivi? Con quali criteri dovrebbe essere determinato l’incremento delle risorse decentrate stabili?

La disciplina contrattuale richiamata nel quesito richiede chiaramente la contemporanea sussistenza di due precise condizioni:

a)    aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell’ente;

b)    assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.

Le assunzioni effettuate, di anno in anno, per la copertura dei posti resisi vacanti in base alla dotazione organica vigente, non legittimano alcun intervento in aumento delle risorse decentrate. Né tali interventi sono legittimati nel caso di incremento dei posti di dotazione organica non seguiti dall’assunzione di nuovo personale.

Riteniamo che le predette condizioni a) e b) non possano essersi verificate in concreto negli anni dal 2002 al 2004 a seguito dei vincoli rigidi posti dalle leggi finanziarie annuali; per i medesimi anni. Pertanto, non sembrano possano essere considerati legittimi aumenti di risorse stabili a carico dei bilanci, giustificati con l’art. 15.

In materia di organici, infatti, è stato posto il vincolo del tetto di spesa annuale (oltre al tetto numerico) che, di fatto, non ha consentito variazioni in aumento dei posti delle dotazioni organiche previgenti; ciò esclude la esistenza del requisito di cui alla citata lett. a).

In materia di assunzioni, è stata sostanzialmente consentita solo la copertura di posti in numero mediamente pari alla metà dei cessati dell’anno precedente (salvo qualche marginale differenziazione), che esclude espressamente il requisito della citata lett. b); si è verificata, quindi, una contrazione del personale in servizio e non un aumento.

Per queste motivazioni non si è potuta realizzare la prescrizione contrattuale, che ha legato l’incremento delle risorse decentrate stabili al numero degli assunti sui soli posti incrementati e non alle ordinarie e limitate assunzioni annuali. Ciò significa, più semplicemente, che gli enti prima avrebbero dovuto coprire i posti della precedente dotazione organica senza possibilità di aumento delle risorse. Detto aumento, pertanto, si potrà realizzare solo quando le leggi finanziarie consentiranno effettivi incrementi di organico con conseguente effettiva copertura dei relativi posti.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle risorse da destinare all’incremento di quelle decentrate stabili, riteniamo che debba essere seguito il criterio del rapporto proporzionale: l’importo sarà, pertanto, pari al numero dei nuovi assunti (relativamente ai posti in aumento) moltiplicato il valore medio pro-capite annuale delle risorse decentrate stabili disponibile nell’ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell’incremento della stessa.

Per le risorse decentrate variabili gli enti valuteranno, di anno in anno, le condizioni per una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali; a tal fine facciamo riferimento anche alle indicazioni fornite nella risposta precedente.

RAL_058_ E’ possibile incrementare le risorse decentrate con una quota dei rimborsi pagati dalle ASL ai Comuni per le attività legate alla L.n.328/2000? In alternativa è possibile dare applicazione all’art.15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999?

Ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, l’attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.

L’art.15, comma 1 lettera k) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modifiche, richiamato dall’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel CCNL, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione del personale.

Quindi, se la L.n.328/2000 non stabilisce espressamente che una parte dei rimborsi citati (pagati dalle ASL ai Comuni per le attività legate alla stessa legge) è destinata ad incentivare il personale, non è assolutamente possibile procedere nel senso indicato, perché si realizzerebbe un uso improprio di risorse pubbliche, con conseguenti responsabilità dei dirigenti e funzionari.

L’applicazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 è sempre possibile da parte degli enti, semprechè siano correttamente e ragionevolmente individuati i necessari presupposti; rinviamo, a tale proposito, a quanto previsto nell’art.31, comma 2, ultimo periodo e comma 3, del CCNL del 22.1.2004 e a quanto già precisato sull’argomento in altre risposte.

Precisiamo, comunque, che le relative risorse potranno essere comprese tra le decentrate stabili solo “limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche” e dalla copertura dei relativi posti; ove non vi sia incremento delle dotazioni organiche e copertura dei relativi posti, le stesse risorse dovranno invece essere comprese tra le decentrate variabili.

   RAL_061_Possono essere formulati suggerimenti e criteri per la costituzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, per gli enti di nuova istituzione?Dobbiamo rilevare che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione.

Il problema, quindi, a nostro avviso, deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata.

A tal fine riteniamo che un criterio guida possa essere individuato nell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, dove si afferma che, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso art. 15, possano essere incrementate in “misura congrua”.

Noi riteniamo che il caso dell’ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell’ente che incrementa la dotazione organica; infatti il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale.

Si tratta, allora, di dare un contenuto concreto al concetto di “congruo” per stabilire l’ammontare delle risorse del fondo.

Per questa finalità siamo del parere che possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento.

Questo valore, rapportato al numero dei dipendenti dell’ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo ex art. 15.

Suggeriamo, per evidenti motivi di opportunità, di verificare con le Organizzazioni sindacali la praticabilità del percorso che intendete sviluppare.

RAL_1828_Orientamenti Applicativi

Al fine di istituire nuove posizioni organizzative, una unione di comuni può incrementare le risorse decentrate stabili sulla base delle previsioni dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999?

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo, secondo il quale le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o forme di utilizzo aventi carattere di stabilità, come appunto la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Le posizioni organizzative, infatti, collegandosi a profili del modello organizzativo dell’ente, devono ritenersi ricomprese tra gli istituti che, ordinariamente, l’ente può attivare con conseguente finanziamento a carico delle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, di natura stabile, ai sensi dell’art.31, commi 2, del CCNL del 22.1.2004.

Per la corretta interpretazione della disciplina prevista dal richiamato art. 15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, si rinvia alle nuove indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia con propria nota n. 19932 del 18 giugno 2015.

RAL_1635_E’ possibile incrementare le risorse variabili dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 in relazione all’incremento stabile della dotazione organica dell’ente, avvenuta mediante l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, con l’attivazione di nuovi servizi?

Su tale problematica, al fine di evitare ogni ulteriore dubbio o errore interpretativo, al riguardo, si deve precisare che  la possibilità di incrementare le risorse decentrate stabili, ai sensi del suddetto art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 per gli effetti collegati all’incremento della dotazione organica, è rigorosamente e rigidamente condizionata a due fattori che devono necessariamente essere presenti:

a)    un intervenuto e reale incremento della formale dotazione organica dell’ente, rispetto al precedente assetto organizzativo (prevedendo, cioè, nel nuovo assetto organizzativo un numero di posti della stessa maggiore rispetto a quello precedente: passaggio ad esempio da 100 posti originari a 110);

b)    effettiva assunzione di ulteriore personale sui posti di dotazione organica di nuova istituzione.

La sussistenza di entrambe le condizioni è, quindi, un elemento assolutamente indispensabile per l’eventuale incremento delle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.

Le risorse potranno essere, pertanto, incrementate solo allorquando l’ente, avendo già proceduto formalmente all’aumento dei posti della propria dotazione organica nei termini sopra descritti, abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell’incremento). Infatti, secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare l’aumento delle risorse decentrate.

Pertanto, non è in alcun modo possibile il ricorso a tale disciplina né in presenza di nuove assunzioni, ma su posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica; né in presenza della istituzione di nuovi posti non seguita dall’effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.

Si ritiene necessario anche evidenziare che, come già rilevato in altri orientamenti applicativi in materia, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, l’ente non può comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale.

Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.

Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

Si deve, infine, rilevare che la scrivente Agenzia, sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale e del complesso degli adempimenti che essa presuppone, ha sempre espresso parere negativo in ordine alla eventuale applicazione retroattiva della disciplina contrattuale di cui si tratta.

Sulle modalità di corretta applicazione della disciplina del citato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per la parte relativa all’incremento della dotazione organica, indicazioni specifiche sono già state fornite con l’orientamento applicativo RAL077.

Diversa e distinta da quella precedentemente illustrata (e quindi in alcun modo sovrapponibile alla stessa) è la disciplina del medesimo art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

Si tratta di una previsione che, ai fini della sua concreta applicazione, richiede una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti.

In tale ambito, assume un carattere di assoluto rilevo e necessità la predisposizione di specifici progetti di miglioramento dei servizi, con l’indicazione degli obiettivi da conseguire, degli standard di risultato, dei  tempi di realizzazione, dei sistemi di verifica a consuntivo (si dovrebbe trattare di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione o comunque individuati nell’ambito di questi).

Non si tratta quindi della definizione di semplici progetti finalizzati che, come tali, possono ritenersi sufficienti a giustificare un incremento delle risorse decentrate variabili, ma di progetti specifici e di più incisiva portata, finalizzati ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall’ente, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna o interna.

I risultati promessi, come specificati nel progetto, devono essere verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall’utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c’è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario, quindi, poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo. A tal fine, occorre definire, sempre in via preventiva, uno standard di miglioramento, che rappresenti il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato.

Occorre, anche evidenziare, che la preventiva predisposizione del progetto assume importanza anche sotto un altro profilo.

Infatti, poiché i progetti individuano i servizi che l’ente pensa di poter migliorare (non si può pensare a generici miglioramenti dei servizi o delle attività complessive dell’ente con il coinvolgimento di tutto il personale) attraverso la leva incentivante delle “maggiori risorse decentrate”, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire, essi delimitano anche i lavoratori destinatari dei possibili incentivi economici. Infatti, la clausola contrattuale non ha inteso predisporre uno strumento, con  portata generica e generale, di incremento delle risorse destinate agli incentivi di produttività di tutto il personale comunque in servizio.

Inoltre, gli stessi, sulla base delle proprie caratteristiche, svolgono anche la funzione di misura per la quantificazione del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

In considerazione degli aspetti sopra considerati, la mancanza a monte di tali progetti o programmi, ad avviso della scrivente Agenzia, impedisce, l’incremento delle risorse pure consentito dal citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per il difetto di un presupposto assolutamente indispensabile della disciplina contrattuale.

In materia, pertanto, al fine di evitare applicazioni contrattuali suscettibili di essere censurate dagli uffici ispettivi del Ministero dell’Economia (come di recente sempre più spesso si sta verificando nella prassi degli enti, per gli abusi emersi con riferimento a tale disciplina contrattuale) e di essere considerate fonte di possibile responsabilità per danno erariale a carico della delegazione trattante di parte pubblica (come dimostrano le sempre più frequenti decisioni di condanna della Corte dei Conti in sede giurisdizionale su tale specifica materia), si consiglia di attenersi sempre alle ampie e dettagliate indicazioni già fornite in materia con l’orientamento applicativo  RAL076.

In tali indicazioni sono stati specificati i possibili contenuti degli obiettivi (reali ed effettivi e non certo riconducibili alla remunerazione di attività ordinarie), la misura delle eventuali risorse e gli adempimenti procedurali, anche con riferimento alla necessaria verifica dei risultati (riservata ai servizi di controllo interno).

In questa sede si ritiene opportuno anche specificare che le risorse derivanti dall’applicazione del citato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o altri compensi aventi carattere di stabilità (quindi non possono essere destinate al finanziamento della progressione economica orizzontale).

Inoltre, gli incrementi delle risorse decentrate consentite dalla medesima clausola contrattuale, proprio perché aventi natura variabile, non possono essere automaticamente confermate di anno in anno e, quindi, essere consolidate in via permanente. Per procedere a tali incrementi, per gli anni successivi, di volta in volta, è sempre necessario l’apprestamento di nuovi progetti di livello qualitativo e quantitativo sempre crescente e più elevato (non si ritiene sufficiente la mera reiterazione di quelli del precedente anno, in quanto un tale comportamento si tradurrebbe, sul piano sostanziale, in un meccanismo indiretto di conferma – non consentita – delle risorse già previste nell’anno precedente).

In mancanza di tali presupposti, per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio (ivi compresi i compensi di produttività connessi ai diversi progetti che l’ente ha adottato o intende adottare per il futuro) l’ente può fare riferimento esclusivamente alle generali risorse stabili e variabili, già quantificate nel rigoroso rispetto delle diverse fonti indicate nell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per completezza informativa, si ricorda anche che, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, l’ente non può comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, relativamente all’anno per il quale viene deciso l’incremento stesso.

Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999) non  autorizza in alcun modo (né del resto potrebbe autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.

Inoltre, si ritiene opportuno anche aggiungere che la scrivente Agenzia, sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale e del complesso degli adempimenti che essa, come detto presuppone, ha sempre espresso parere negativo anche in ordine alla eventuale applicazione retroattiva della disciplina contrattuale di cui si tratta.

Infine, si ricorda che, ogni possibile incremento delle risorse decentrate deve tenere conto necessariamente anche dei rigorosi limiti imposti in materia dall’art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010, tenendo conto delle indicazioni fornite sulla corretta applicazione di tale disciplina legislativa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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