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FONDO STRAORDINARIO ART.14 CCNL 1.4.1999 – Date X Fondo

Fondo straordinario art. 14 c. 1 ed eventuali fondi integrativi da bilancio

Il Fondo destinato al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario, in base alla tipologia di risorse destinate, come illustrato nelle sezioni successive, si distingue in:

Tale suddivisione viene riportata nello schema del fondo, automaticamente predisposto dal sistema e reperibile nella sezione “FONDI”.

FONDO LAVORO STRAORDINARIO (COMMA 1)

Il fondo per lo straordinario, ai sensi dell’art. 14 c. 1 del CCNL 1.4.1999, a partire dall’annualità 1999 è costituto in base all’importo destinato al fondo per lo straordinario del 1998, decurtato di un ammontare pari alle risorse destinate al pagamento dello straordinario al personale ex qualifica VII e VIII.

Le risorse destinate al fondo straordinario ante 1998 (costituito ai sensi dell’art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995) eccedenti rispetto a quanto effettivamente destinato nell’annualità 1998, confluiscono e integrano le risorse di cui all’art. 15 comma 1 lett. a).

A far data dal 31.12.1999, ai sensi  dell’art. 14 c. 4 del CCNL 1.04.1999 il fondo per lo straordinario deve essere ridotto di un 3% rispetto al totale destinato a straordinario per l’anno di riferimento. Tale importo va destinato all’incremento delle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 1.04.1999 comma 1

Art. 14

  1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15.

2.    Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

3.   Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono  nelle risorse indicate nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed  il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale

5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro.

CCNL 1.04.1999 – Art. 15 comma 1 lett. a)

Art. 15

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

CCNL del 6.7.1995 – Art. 31, comma 2, lett. a)

Art. 31

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario:

Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all’anno 1993 ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall’1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento.

Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l’art. 16 del D.P.R. 268/1987.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 333 del 1990 – Art. 6 comma 2 lett. b)

1. Il fondo di cui all’articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di ente volte ad ottenere il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:

a) omissis…

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno precedente;

PARERI

Parere rilasciato ad un Ente nel corso del 2020 in merito all’applicazione degli istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali in occasione dell’emergenza epidemiologica Covid -19.

Parere rilasciato da ARAN nel 2020 in materia di liquidazione straordinario integrativo art. 14 c. 2 CCNL 1.4.1999 per COVID 19,  svolto da personale di Polizia Locale titolare di Posizione Organizzativa.

CFL92a [Funzioni locali] Emergenza COVID 19

Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da Covid-19: il personale impiegato in regime di “lavoro agile” può svolgere prestazioni di lavoro straordinario?

Con riferimento alla problematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni dell’Agenzia, per quanto qui ne occupa, è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.

In relazione alla questione concernente il lavoro straordinario e la fruizione dei riposi compensativi, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che richiamare la disciplina di carattere generale a cui occorre fare riferimento nella gestione di tali istituti.

Al riguardo si evidenzia, in primo luogo, che, secondo la norma di cui all’art. 38 del CCNL del 14/09/2000, le prestazioni straordinarie sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

Nell’ambito della definizione contrattuale, l’indicazione secondo la quale la prestazione di lavoro straordinario non può essere utilizzata come fattore ordinario di programmazione del lavoro sta ad indicare la necessità che, ai fini dell’ordinaria organizzazione del lavoro, il datore di lavoro può tenere conto solo delle prestazioni dovute dal dipendente nell’ambito del suo normale orario di lavoro d’obbligo, contrattualmente stabilito.

Da qui la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, limitandolo alle ipotesi della sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionale e straordinario, le sole che, in quanto imprevedibili ed insuscettibili di essere programmate dal datore di lavoro, possono giustificare la richiesta dello stesso al dipendente di eseguire prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle dovute nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.

Risulta quindi evidente che l’applicabilità degli istituti contrattuali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario ed ai riposi compensativi richiede, quali condizioni necessarie e legittimanti, di norma non riscontrabili nel lavoro agile come affermato anche dalla ricordata circolare 2/2020 alla pagina 4:

a)     l’assolvimento dell’obbligo lavorativo nell’ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato;

b) lo svolgimento delle prestazioni straordinarie nell’ambito di un tempo aggiuntivo, anch’esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi conformi a quanto prescrive la normativa in materia.

CFL98 [Funzioni locali] Nuovo fondo risorse decentrate

In relazione a quanto disposto dall’art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali l’ente è obbligato ad alimentare le risorse accessorie variabili con i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999?

Con riferimento alla problematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni dell’Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi esprimersi in valutazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituiscono esclusiva prerogativa dell’Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, si evidenzia che la norma contrattuale contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 prevede espressamente che, per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo.

I predetti risparmi accertati, come chiarito, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per  lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni  lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale.

Si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell’anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.

RAL_1816_Orientamenti Applicativi

Un ente, prima del 2010, sulla base di una propria autonoma decisione, ha azzerato il fondo per il lavoro straordinario. E’ possibile ricostruire, ora, il suddetto fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale?

In relazione a tale problematica, si ritiene, preliminarmente,  necessario evidenziare che, per l’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, tuttora vigente, prevede un sistema di finanziamento quantificazione delle risorse a tal fine necessarie del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio del personale, di cui all’art.15 del medesimo CCNL dell’1.4.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disciplina dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 può così riassumersi:

a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall’applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;

b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett.b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;

d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);

e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999;

f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell’anno di riferimento;

Alla luce di tale ricostruzione deve essere valutata la particolare fattispecie prospettata:

1)      per soddisfare le proprie esigenze organizzative e funzionali, data la peculiarità della situazione determinatasi, l’ente potrebbe, eventualmente ed in via del tutto eccezionale, innanzitutto prendere atto, espressamente e formalmente, dell’operazione di avvenuto azzeramento del fondo per lavoro straordinario nel corso degli anni, evidenziando anche le motivazioni che ne sono state alla base e nel presupposto che le stesse abbiano dato luogo ad una economia di bilancio;

2)      pertanto, se le risorse finanziarie originariamente già destinate al lavoro straordinario, quantificate nel rispetto della disciplina sopra richiamata, a seguito dell’azzeramento, non sono state in alcun modo trasferite tra quelle generali destinate al finanziamento della contrattazione integrativa (art.15 del CCNL dell’1.4.1999) oppure utilizzate o comunque destinate all’erogazione di compensi al personale, ma hanno rappresentato solo ed effettivamente un’economia di spesa, si ritiene che, sempre in via eccezionale, l’ente, possa, ora (anno 2015) per allora, ricostituire integralmente il fondo per il lavoro straordinario, nell’ammontare che aveva nel 1999 e sempre che lo stesso all’epoca sia stato quantificato nel rispetto della disciplina contrattuale sopra richiamata;

3)      è evidente che una tale opzione sarà possibile solo ove siano venute meno quelle particolari necessità finanziarie che nel tempo hanno giustificato l’azzeramento del fondo e, comunque, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi in materia di patto di stabilità e di obblighi di contenimento della spesa di personale;

4)      è evidente altresì che , ove opportuno in relazione alle vicende intervenute in ordine alla consistenza del fondo del lavoro straordinario successivamente al 1999, l’ente, ai fini della ricostruzione, farà riferimento alla consistenza del fondo al momento del suo effettivo totale azzeramento.

RAL_1462_Orientamenti Applicativi

Nella parte variabile del fondo, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, è attualmente stanziato un ammontare di risorse variabili per il pagamento del lavoro straordinario. Tale ammontare risulta eccessivo in quanto, annualmente, viene accertato che solo la metà dello stesso è effettivamente utilizzato per erogare compensi per lavoro straordinario. E’ possibile accogliere la richiesta sindacale di ridurre lo stanziamento dello straordinario all’importo che risulta effettivamente utilizzato e riportare le altre risorse che si rendono così disponibili tra quelle stabili per finanziare nuove progressioni orizzontali?

Nel merito di tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) le risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario; esse sono destinate a consentire solo le erogazione delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell’art.17 del medesimo CCNL dell’1.4.1999;

b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;

c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall’art.14, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;

e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. c) e d);

f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;

g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lett.c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art.14, comma 3, primo periodo); tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell’ente (in base all’art.14, comma 3, primo periodo, del CCNL dell’1.4.1999: “Le parti si incontrano al livello di ente ……… per individuare le soluzioni per consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi”);

h) ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario (precedente lett. g) deve essere attentamente valutata dall’ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all’ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare (sono fatti salvi i finanziamenti esterni giustificati da casi particolari: scadenze elettorali, calamità naturali, protezione civile);

i) per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art.14, comma 3, secondo periodo, del CCNL dell’1.4.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell’anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario;

j) si deve ricordare, comunque, che la stessa possibilità di incrementare le risorse decentrate, di natura stabile o variabile, anche ove consentita dai CCNL, per l’anno 2011, deve essere comunque preventivamente ed attentamente valutata sotto il profilo del rispetto delle rigorose disposizioni dell’art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.

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Un dipendente che abbia svolto lavoro straordinario, ove opti per tale soluzione in luogo del pagamento del trattamento economico, può fruire anche ad ore dei riposi compensativi  corrispondenti alla durata delle prestazioni straordinarie effettivamente rese? Ove tale soluzione sia possibile, le ore di riposo compensativo fruite devono essere conteggiate nelle 36 ore di permesso breve, di cui all’art.20 del CCNL del 6.7.1995 oppure non esistono limiti in materia?

Il dipendente può certamente richiedere la fruizione di riposi compensativiquantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie, in luogo del relativo compenso economico (art. 38 comma 7, del CCNL del 14 settembre 2000).

In materia devono essere, comunque, rispettate le seguenti regole:

a) le prestazioni di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate; il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente;

b) ilperiodo di recupero compensativodeve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate;

c) le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore;

d) la fruizione del riposo compensativo deve esserecompatibile con le esigenze organizzative e di servizio; a tal fine sono necessarie una tempestiva richiesta al competente dirigente (o al responsabile del servizio) e il consenso preventivo di quest’ultimo sul periodo prescelto dal lavoratore o su altro eventualmente indicato, in via alternativa, dal dirigente;

e) mancando un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo, per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico,un termine certo (ad esempio un mese dalla prestazione di lavoro straordinario) entro il quale deve essere comunque operato il recupero;

f) il riposo compensativonon dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario; quindi, per ogni ora di straordinario diurno viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo di un’ora, senza che al lavoratore debba essere riconosciuta la maggiorazione prevista del 15%; neppure è possibile riconoscere, in relazione alla stessa ora di lavoro straordinario diurno, al lavoratore un riposo compensativo di 69 minuti, corrispondenti al valore economico dell’ora di lavoro straordinario comprensiva anche della maggiorazione del 15%;

g) la utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa comealternativa a quella sulla banca delle ore (art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000);

h) giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità dal dirigente, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Infatti, se il lavoratore pretende il pagamento bisogna sempre poter disporre delle necessarie risorse. Alla luce di tali considerazioni, che trovano il loro fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art.38 CCNL 14 settembre 2000), si devono esprimere dubbi sulla correttezza della prassi seguita da molti enti del comparto di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art.14 del CCNL 1° aprile 1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo.

Da tale ricostruzione, quindi, non emergono ostacoli alla fruizione ad ore del riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente e da questi richiesti in alternativa al pagamento del relativo compenso, purché come sopra detto siano garantite le esigenze organizzative.

Giova, infine, evidenziare che non esiste alcun collegamento, diretto o indiretto, tra la fruizione dei riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario effettuate e la disciplina dei permessi brevi dell’art.20 del CCNL del 6.7.1995, trattandosi di istituti del tutto diversi nei presupposti e nella regolamentazione.

RAL200 – Orientamenti Applicativi

Se un ente non ha mai costituito il fondo dello straordinario di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995, espressamente richiamato dall’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999, è possibile prevedere oggi la destinazione di specifiche risorse a tale finalità ?

L’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15.”

Il CCNL non prevede alcuna clausola di salvaguardia per quelle amministrazioni che non hanno mai costituito il “fondo per lo straordinario” di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995; si è trattato di una precisa scelta delle parti, coerente con quelle che hanno determinato la progressiva riduzione delle risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e la valorizzazione di altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.

Pertanto, siamo del parere che se, effettivamente, nel 1998 non sono state destinate risorse al fondo di cui all’art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, risulta inapplicabile anche l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 e, conseguentemente, non è possibile destinare risorse al pagamento del lavoro straordinario.

RAL_1657_Orientamenti Applicativi

E’ possibile remunerare piani di lavoro-progetti obiettivo e/o lavoro straordinario attingendo a risorse non provenienti dal “fondo delle risorse decentrate”?

Relativamente ai compensi incentivanti corrisposti al personale per la realizzazione di progetti obiettivi o di piani fi lavoro, si deve ricordare che, per tali finalità, possono essere utilizzate solo le risorse (stabili o variabili) di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non esistono piani di lavoro, progetti obiettivi o progetti speciali finanziati a carico del bilancio dell’ente.

Infatti, nessuna disposizione contrattuale consente di finanziare tali attività ponendo i relativi oneri direttamente a carico del bilancio dell’ente.

Una tale opzione sarebbe in palese contrasto con le previsioni dell’art.40 del D.Lgs.n.165/2001 e con la stessa disciplina contrattuale, secondo le quali gli oneri di tutti i trattamenti economici accessori del personale devono trovare integrare copertura nelle generali risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle modalità di quantificazione ivi previste.

Si esclude, quindi, ogni possibilità, e conseguentemente la legittimità, di incrementi delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa disposti dagli enti, autonomamente e discrezionalmente, al di fuori cioè delle precise prescrizioni e condizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Ugualmente, per il finanziamento dei compensi per il lavoro straordinario possono essere utilizzate solo le risorse legittimamente quantificate nel rispetto delle specifiche previsioni dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.

RAL_1736 del 19/12/2014 l’ARAN

Può essere riconosciuto più di un giorno di riposo compensativo ad un lavoratore che abbia reso una prestazione lavorativa di 12 ore nel giorno del riposo settimanale?

Risposta:

Nel caso di personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale (e quindi al di là dell’orario di lavoro settimanale di 36 ore) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), ai fini della individuazione della disciplina applicabile, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dell’art. 14 del CCNL del 4.10.2001, secondo il quale “1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) (ora art.10 del CCNL d el 9.5.2006), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.

Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, anche sulla base della formulazione della stessa, l’Aran nei propri orientamenti ha sempre precisato che:

a) dal punto di vista del trattamento economico, al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006 l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);

b) al lavoratore spetta, sulla base della medesima disciplina contrattuale, anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa (dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 5.10.2001). Le suddette ore dovranno essere portate in detrazione alla durata ordinaria della settimana in cui il lavoratore fruirà del riposo compensativo. Pertanto il lavoratore, ad esempio, nel caso di un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, in presenza di una prestazione effettiva di 12 ore resa nel giorno del riposo settimanale, beneficerà di una giornata intera di riposo compensativo (corrispondente mediamente a 6 ore) più un ulteriore periodo di riposo pari a alle ulteriori 6 ore. Secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla pr estazione e comunque non oltre il bimestre successivo. Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato. In proposito si deve ricordare che si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio. Proprio, per tale aspetto, si ritiene che il riposo compensativo di cui si tratta possa essere anche non fruito ed essere sostituito da forme di monetizzazione.

RAL201 – Orientamenti Applicativi

Nel caso si manifesti il bisogno di ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, è possibile superare i limiti fissati dal CCNL?

Espressamente, l’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 stabilisce in 180 ore il limite massimo annuale di prestazione di lavoro straordinario di ciascun dipendente, che conseguentemente non può essere superato. L’art. 38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 consente che, per esigenze eccezionali, ed in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali, la contrattazione integrativa possa superare la quantità massima prevista, fermo restando le risorse di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; tale possibilità è limitata ad un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico.

Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un mese, plus orario conseguente a lavoro straordinario, può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?

Quale disciplina, invece, trova applicazione per l’attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa in giornata festiva infrasettimanale?

Relativamente alle varie problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1. la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere;

2. l’orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;

3. pertanto, relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire;

4. a tal fine si deve ricordare che l’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale, dallo stesso contemplato, il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d’obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato. Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d’obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi;

5. il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale;

6. a tali regole fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale, apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Si coglie l’occasione anche per ricordare che l’orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa, è comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo, al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro.

PARERI E SENTENZE

Corte dei Conti Lombardia del. n. 356 del 11.12.2018 in risposta ad un questito in cui si chiede se, sulla base del sistema normativo che nel tempo si è venuto a costituire in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale e degli straordinari, il “Fondo per lo straordinario” e il “Fondo risorse decentrate”, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art.23, comma 2 del decreto legislativo 25.07.2017, n.75 devono essere considerati come un solo aggregato denominabile “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” costituito dalla somma delle risorse ognuno di esse pertinenti e se entrambi sono soggetti ai limiti previsti dall’art.23 comma2 del decreto legislativo 25.07.2017 n.75.

Autonomie, del. n. 5/2019 : fondo per il compenso del lavoro straordinario. La sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/2019, hanno chiarito che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del CDS, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario.

I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa. La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 334/2018. Come evidenziato dai magistrati contabili, le finalità dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192 mal si conciliano con gli obiettivi del fondo per il lavoro straordinario, poiché la norma, piuttosto che fronteggiare circostanze imprevedibili ed eccezionali (quali sono le prestazioni di lavoro straordinario), mira ad attuare il potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale.

FONDO LAVORO STRAORDINARIO – RISORSE DA BILANCIO (COMMA 2)

Il Fondo straordinario, secondo quanto indicato dall’art. 14 c. 2 CCNL 1.4.1999, può essere incrementato con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

E’ inoltre consentita (comma 5) la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro

La possibilità di integrazione del fondo viene riconosciuta inoltre dal D.Lgs 66/2003  art. 5 comma 4 in presenza di particolari requisiti.

L’art. 39 del CCNL 14/9/2000, come integrato dall’art. 16 del CCNL 5/10/2001, precisa in particolare che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.

Si ricorda inoltre che le spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale, per cui è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni, nonché i compensi ISTAT, sono esclusi dal calcolo relativo al contenimento della spesa di personale (circolare MEF n. 9/2008, D.L. n. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7).

Ulteriori chiarimenti in merito al finanziamento dello straordinario elettorale, sono stati recentemente forniti dal Ministero dell’Interno con la nota del 28.3.2014 e da Aran con Parere RAL_1559_Orientamenti Applicativi e con apposita nota del 29.4.2014su “STRAORDINARIO ELETTORALE DEI COMUNI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE: PRECISAZIONI E CHIARIMENTI”  sotto riportata:

Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi.

Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse, che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse.

Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione della normativa contrattuale collettiva in materia.

In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi.

Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi.

E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 1.04.1999 commi 2-4

Art. 14

  1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15.

2.    Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

3.   Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono  nelle risorse indicate nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed  il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale

5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro.

CCNL 14.9.2000- CODE CONTRATTUALI

ART.39

Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali

1.         Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per  calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.

2.         Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999.

CCNL 5.10.2001

Art.16

Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale

1.     All’art.39 del CCNL successivo a quello dell’1.4.2000 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

2.     In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:

a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

3.     Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato , le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.

CCNL 22.01.2004

Art. 40

Straordinario per calamità naturali

1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs 66 n. 66 dell’ 8 aprile 2003

“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”

Art. 5
Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.

2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e’ ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e’ inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; 
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

PARERI

PARERI ARAN

Parere rilasciato da ARAN nel 2020 in materia di liquidazione straordinario integrativo art. 14 c. 2 CCNL 1.4.1999 per COVID 19,  svolto da personale di Polizia Locale titolare di Posizione Organizzativa.

RAL_1735 del 19/12/2014

Con gli orientamenti applicativi RAL 1624 e RAL 1559, l’ARAN, sulla base della disciplina dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato che i compensi per lavoro straordinario elettorale possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa  corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione. In sostanza viene escluso che, in questa ipotesi, tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti. In materia tuttavia, occorre considerare anche che l’art.15, comma 3, del D.L.n.8/1993, nel testo risultante dalle modifiche recate dall&r squo;art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha fissato, perentoriamente, allo scadere del quarto mese successivo al giorno delle elezioni il termine entro il quale l’ente deve presentare la richiesta delle spese elettorali, allegando, relativamente agli straordinari, la copia degli atti di liquidazione e i mandati di pagamento. In tale ambito regolativo, quale comportamento l’ente deve correttamente adottare in materia?

Risposta:

In materia si ritiene che, stante il termine perentorio di quattro mesi dalle consultazioni elettorali imposto ai comuni dall’art.15 del D.L.n.8/1993 per la rendicontazione delle spese per il lavoro straordinario effettuato dai propri dipendenti e considerato che la suddetta rendicontazione, come evidenziato dalle circolari in materia del Ministero dell’Interno, deve riferirsi a spese effettivamente sostenute, il compenso per il lavoro straordinario possa essere comunque erogato ai titolari di posizioni organizzative entro il suddetto termine di quattro mesi  (in modo da consentire i relativi adempimenti), anche se in via anticipata rispetto al momento della  erogazione della retribuzione di risultato, come ipotizzato dalla disciplina contrattuale.

Diversamente ritenendo, infatti, stante il vincolo legale, si determinerebbe una situazione di sostanziale ed insuperabile impossibilità di rimborso agli enti delle spese per il lavoro straordinario dei titolari di posizione organizzativa, con conseguente impossibilità di pagare a questi ultimi i relativi compensi, nonostante la disciplina contrattuale abbia inteso specificamente riconoscere tale beneficio economico al personale di cui si tratta.

RAL_1624_ Orientamenti Applicativi

E’ possibile autorizzare i titolari di posizione organizzativa all’espletamento dello straordinario elettorale in occasione di elezioni comunali?

La  speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l’acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell’Interno).

Nello specifico, l’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell’ente).

Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell’art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale “il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

In base a tal “eccezione” il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale.

La diversa formulazione della clausola contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul preciso vincolo del reperimento delle risorse) comporta che tali compensi debbano essere corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall’ente.

La previsione contrattuale “in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato”, riguarda le modalità di erogazione dello straordinario elettorale e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti.

Relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: “Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione”.

Proprio, tale ultimo inciso (“in aggiunta”) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l’importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi  dell’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999).

RAL_1559_Orientamenti Applicativi

I titolari di posizione organizzativa hanno diritto al compenso per straordinario elettorale nel caso delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali?

La speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l’acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell’Interno).

Nello specifico, l’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell’ente).

Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell’art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale “il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

In base a tal “eccezione” il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale.

La diversa formulazione della clausola contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul preciso vincolo del reperimento delle risorse) comporta che tali compensi debbano essere corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall’ente.

La previsione contrattuale “in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato”, riguarda le modalità di erogazione dello straordinario elettorale e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti.

Relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione”.

Proprio, tale ultimo inciso (“in aggiunta”) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l’importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi  dell’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999).

Secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute.

A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.

Fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo.

Solo tale particolare fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali è ammessa,  consente l’integrazione e l’incremento delle risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 nonché la applicazione della disciplina dell’art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall’art.15 del CCNL del 5.10.2001.

Ulteriori eccezioni, ugualmente precisate dalla disciplina contrattuale, sono quelle relative ai possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali per fronteggiare emergenze e calamità naturali

Al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell’ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell’ente, le risorse dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.

RAL_1290_Orientamenti Applicativi

E’ possibile utilizzare le economie relative ad alcune voci del salario accessorio del personale dell’area della vigilanza (turnazioni, lavoro festivo) per incrementare gli stanziamenti per il lavoro straordinario del suddetto personale nel medesimo anno di riferimento?

Si ritiene utile preliminarmente necessario evidenziare che, per l’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, tuttora vigente, prevede un sistema di quantificazione delle risorse del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio del personale, di cui all’art.15 del medesimo CCNL dell’1.4.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disciplina dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 può così riassumersi:

a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall’applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;

b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;

d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);

e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999;

f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell’anno di riferimento;

Sulla base di tale disciplina e in mancanza di ogni diversa previsione di carattere derogatorio, si deve sicuramente escludere che risorse destinate al finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio, derivanti dall’applicazione dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, anche se non utilizzate per tale finalità nell’anno di riferimento, possano essere finalizzate al pagamento del lavoro straordinario del personale nel medesimo anno.

Per completezza informativa, si ricorda che, sulla base dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000, l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o del servizio e che tale autorizzazione presuppone sempre, nel momento in cui interviene, la effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento dei relativi compensi.

Orientamenti applicativi

Spetta al titolare di posizione organizzativa inserito in un servizio di reperibilità il particolare compenso previsto dall’art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?

Al titolare di posizione organizzativa, inserito in un servizio di reperibilità, non può essere riconosciuta l’indennità di reperibilità di cui all’art. 23 del CCNL del 14.9.2000.

Infatti, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale, che attualmente sono:

– i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;

– i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art. 27 CCNL 14.9.2000;

– i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

– l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

– i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 556/96, spese del giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

– i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 5.10.2001;

– i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 22.1.2004;

– i compensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.

Si esclude, pertanto, come per tutte le altre fattispecie non espressamente richiamate, che il dipendente con incarico di posizione organizzativa, coinvolto in un servizio di pronta reperibilità, possa percepire il trattamento previsto dall’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000.

In riferimento, poi, alla medesima fattispecie del titolare di posizione organizzativa inserito in un servizio di reperibilità, si ritiene utile anche precisare quanto segue:

a)    responsabile di posizione organizzativa reperibile chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale: resta ferma l’impossibilità di corrispondere al personale in questione compensi aggiuntivi correlati a maggiori prestazioni lavorative oltre alla retribuzione di posizione e di risultato. Tuttavia, nel caso specifico, si ritiene che non possa essere negato il diritto, che spetta a tutti i dipendenti, di fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese;

b)    responsabile di posizione organizzativa reperibile nel giorno destinato al riposo settimanale ma non chiamato in servizio: si è del parere che debba essere riconosciuto il riposo compensativo previsto dall’art. 23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 (che non comporta alcuna riduzione del debito orario).

Per completezza informativa, infine, si ricorda che il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999, e salvo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, salvo il caso del riposo settimanale di cui si è detto, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire).

RAL1129_Orientamenti Applicativi – vedi punti c) e d)

Relativamente al responsabile del servizio, titolare di posizione organizzativa, ai fini dell’erogazione dei compensi ISTAT, quali sono i criteri da applicare per la determinazione dell’autorizzazione delle prestazioni di lavoro rese fuori dell’orario di servizio e le modalità da applicare dei suddetti compensi?
In materia non possono non essere richiamate le ampie indicazioni già fornite con gli orientamenti applicativi nn.449-14A1, 449-14A2, 449-14A3 e 449-14A4 (aggiornare con nuova numerazione sito).
In questa sede, si ritiene utile specifica ulteriormente quanto segue.
Le risorse accreditate dall’ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle “… che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art.17.”, di cui all’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999.
Conseguentemente, esse hanno natura di eventualità e di variabilità, come evidenziato chiaramente dalla circostanza che l’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 tra le varie fonti di risorse variabili richiama espressamente anche il citato art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999. Le stesse risorse, peraltro, possono essere erogate al personale interessato solo a seguito della disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata; non sussiste, infatti, alcuna autonomia regolativa degli enti in materia di trattamento economico (artt.2, comma 3, e 45, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001).
Relativamente alle modalità di erogazione dei compensi ISTAT ai titolari di posizione organizzativa, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) il CCNL del 31.3.1999 ha originariamente previsto, che la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai responsabili delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio (art. 10, comma 1);
b) il successivo CCNL dell’1.4.1999 (art. 20, comma 1) ha precisato che al suddetto personale possono essere corrisposti anche i compensi per gli incarichi ex art. 92 del D.Lgs.n.163/2006. Analoga eccezione è stata poi stabilita per lo straordinario elettorale e i compensi Istat dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000). Si tratta di compensi ulteriori rispetto alla retribuzione di posizione e di risultato e quindi aggiuntivi rispetto a queste ultime;
c) la previsione contrattuale “in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato”, riguarda le modalità di erogazione sia dello straordinario elettorale sia dei compensi ISTAT e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti “ a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti;
d) relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: “Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo
dalla valutazione ”. Proprio, tale ultimo inciso (“in aggiunta”) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l’importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999);

Relativamente al “criterio per la determinazione dell’autorizzazione delle prestazioni di lavoro rese fuori dall’orario di servizio”, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire, per la mancanza di una regola generale applicabile in ogni caso. Si tratta, infatti, di un profilo squisitamente gestionale, come tale riservato alle autonome valutazioni del singolo datore di lavoro pubblico. Infatti solo questi, nell’ambito dell’orario di lavoro del titolare di posizione organizzativa (si ricorda che per questi le trentasei ore settimanali rappresentano solo un minimo e non esiste invece un tetto massimo), può valutare quali siano le effettive esigenze ordinarie dell’ufficio da soddisfare, individuando, a contrariis, il limite temporale oltre il quale le prestazioni possono essere considerate come rese al di fuori dell’orario di servizio.

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