Modalità di calcolo e anomalie
Definizione di “MONTE SALARI”
Nel CCNL 11.4.2008, con la Dichiarazione Congiunta n. 1, le parti contrattuali hanno definito il concetto di “Monte Salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per quantificare l’integrazione delle risorse da destinare al fondo delle risorse decentrate. Tale definizione è intervenuta per dare chiarezza ai vari dubbi interpretativi, e per risolvere il problema, per molt già da tempo chiarito, dell’esatta quantificazione di tale monte salari o, meglio, dell’esatta individuazione delle voci di spesa del personale che concorrono alla sua formazione.
Innanzitutto le parti contraenti si sono premurate di sottolineare che la definizione data in questa sede per il “monte salari” non riguarda solo e specificatamente il contratto dell’11 aprile 2008, bensì tutti i contratti collettivi nell’ambito dei quali tale espressione è utilizzata per l’individuazione dei possibili incrementi delle risorse decentrate. Per definizione condivisa, così, il concetto di “monte salari” afferisce a “tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza”.
Viene, quindi, sottolineata la rilevanza, sia delle somme corrisposte a titolo di trattamento economico principale che di quelle a titolo di trattamento accessorio, con l’unica eccezione di quanto erogato senza specifica correlazione a precise e determinate prestazioni lavorative.
Appare utile rammentare che l’espressione “monte salari” ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dal bilancio consuntivo e relative ai compensi attribuiti al personale in servizio nel medesimo anno. Tali somme ricomprendono, come chiarito dall’ARAN, quelle erogate a titolo di trattamento economico, sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni, e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni familiari, anche, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.
Per facilitare gli Enti nel calcolo delle integrazioni contrattuali collegate al Monte Salari, viene fornito un apposito foglio di calcolo per la determinazione degli importi da riportare sul Fondo delle risorse decentrate.
APPROFONDIMENTO
Per maggiore approfondimento si inserisce parte del Documento Ministero delle finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato in merito alla determinazione del Monte Salari:
3.1.1.2 – Le modalità di determinazione del monte salari
Un’altra anomalia riscontrata con una certa frequenza riguarda le modalità di calcolo del monte salari.
Sul punto, va fatto un breve cenno alla problematica della determinazione del monte salari, quale parametro utilizzato da varie norme dei contratti collettivi nazionali al fine di quantificare gli incrementi delle risorse decentrate, sia di carattere stabile, sia di carattere variabile.
Si fa riferimento, per quanto concerne il personale del comparto, ai seguenti aumenti:
monte salari 1997 0,52% + 1,20% (CCNL 1/04/1999);
monte salari 1999 1,1% (CCNL 5/10/2001);
monte salari 2001 0,62% + 0,50% + 0,20% (CCNL 22/01/2004);
monte salari 2003 0,50% + 0,30%→0,70% (CCNL 9/05/2006);
monte salari 2005 0,60% + 0,30%→0,90% (CCNL 11/04/2008);
monte salari 2007 1,00%→1,5% (CCNL 31/07/2009).
Dal punto di vista normativo, si segnala quanto segue.
In primo momento, l’ARAN, in tema di modalità di calcolo del monte salari, aveva indicato come dovesse farsi ricorso ai dati rilevabili dai conti consuntivi degli enti.
Nel Parere T-24, difatti, l’Agenzia aveva affermato che “Il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno.
Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative.
Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari», oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc”.
In seguito, l’ARAN è intervenuta nuovamente sul punto (parere 499-15A1) e, in sede di risposta a quesito, ha chiarito che il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti dal personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari» oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.”.
Il parere dell’ARAN è stato, infine, pedissequamente recepito nella Dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL dell’11/4/2008, la quale ha espressamente indicato, tra le voci da escludere dal calcolo del monte salari, anche “gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”.
I riscontri effettuati hanno evidenziato frequenti anomalie nella determinazione degli incrementi legati al monte salari, fra le quali la più rilevante è rappresentata dal mancato scorporo degli arretrati.
Va detto che gli errori di calcolo, causati anche dall’incertezza della normativa e della prassi di riferimento, in casi sporadici sono andati anche a detrimento del fondo, a causa del sottodimensionamento del monte salari preso come riferimento per gli aumenti contrattuali.
Più spesso, tuttavia, si è registrato un sovradimensionamento della relativa componente del fondo. Nel caso in cui, poi, le erronee modalità di calcolo abbiano riguardato un incremento della parte stabile, il danno si è perpetuato negli esercizi successivi, raggiungendo spesso importi considerevoli.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 11.4.2008 -Dichiarazione congiunta n. 1
Definizione di “MONTE SALARI”
Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
PARERI
ARAN
499-15A. La nozione di monte salari
499-15A1. Come deve essere calcolato il ‘monte salari’ ai fini della applicazione dei CCNL?
Il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposta a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative.
AII_95_Orientamenti_Applicativi
A quali parametri una comunità montana deve fare riferimento per integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina di cui all’art. 17 del CCNL del 22.2.20010?
Per la quantificazione del monte salari si deve fare riferimento alla stessa definizione utilizzata a tal fine nella dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell’11.4.2008?
Come chiaramente specificato nella relazione illustrativa per la certificazione dei costi contrattuali da parte della Corte dei Conti allegata al CCNL del 22.2.2010, possono applicare le previsioni dell’art.17 solo Province e Comuni.
Tale scelta, pienamente conforme alle indicazioni a suo tempo date dal Comitato di Settore con il suo atto di indirizzo, emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale che fa espresso riferimento solo ai Comuni e alle Province.
Proprio tale precisa indicazione del CCNL e la mancanza di altre regole per gli Enti Locali diversi da Comuni e Province escludono che questi possano disporre di risorse aggiuntive, ai sensi del citato art.17 del CCNL della dirigenza del 22.2.2010.
Relativamente, alla nozione di monte salari, introdotta nella contrattazione collettiva già nel precedente regime pubblicistico, si fa presente che essa, come evidenziato negli “Elementi quadro per la contrattazione decentrata” formulati dalla scrivente Agenzia nel 1996 e ribadito nei successivi orientamenti applicativi formulati in materia, ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nel suddetto anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposta a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati previsti in sede di rinnovo contrattuale relativamente ad anni precedenti. Poiché la nozione di “monte salari” viene presa in considerazione sia per la quantificazione delle risorse destinate a livello nazionale per la copertura degli oneri conseguenti ai rinnovi dei CCNL (parte economica), sia per stabilire limiti massimi di incremento delle risorse decentrate (sia stabili che variabili), con separato riferimento a ciascuna delle diverse categorie di personale presenti negli enti del Comparto regioni-Autonomie Locali, è evidente che, a differenza della nozione di spesa del personale, essa non è unica per tutti i dipendenti dell’ente ma assume, necessariamente, distinti valori per ciascuna delle aree contrattuali presenti nel comparto delle regioni e delle autonomie locali (personale non dirigente, dirigenti, segretari comunali e provinciali).Gli enti, quindi, quando hanno bisogno di individuare il proprio monte salari riferito ad un anno specifico e con riferimento ad una specifica categoria di personale (dirigenti, non dirigenti, segretari comunali e provinciali), non devono ricorrere ad alcun procedimento di calcolo o di ricalcolo complesso, ma devono semplicemente far riferimento ai dati quantitativi già contenuti nel conto annuale predisposto e inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il periodo annuale che interessa.


