Possibilità di incremento delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate.
Tale voce deve contenere eventuali somme connesse all’art. 11 del D.L. 135/2018 che prevede:
1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita’ finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta’ assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
INTERVENTI LEGISLATIVI
Articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
Per la modalità di calcolo di tale incremento, si rimanda alla lettura della Circolare 2_2018 del Ministero della Funzione Pubblica e dell’Economia e Finanze. In particolar modo si distinguono due categorie di Enti:
a) Enti che prelevavano dal Fondo di produttività il trattamento accessoio del personale stabilizzato
b) Enti che prelevano il trattamento accessorio del personale stabilizzato dal Bilancio
Solo nel caso degli Enti di cui alla lettera b) possono aggiungere somme al fondo di produttività. La somma da aggiungere sarà pari a quanto percepito dal dipendente in questione a titolo di trattamento accessorio a carico del bilancio, ma comunque non inferiore al trattamento medio pro-capite del fondo di produttività nell’ultima annualità disponibile rilevabile dal Conto annuale.


