Tale integrazione, inserita tra le risorse variabili limitatamente per gli anni 2000 e 2001, ha visto un succedersi di interventi all’interno del contratto nazionale: dapprima l’art. 16 del CCNL 1.4.1999, successivamente l’art. 48 del CCNL 14.9.2000 e gli articoli 4 e 5 del CCNL 5.10.2001. Infine è intervenuto l’articolo 32 comma 10 del CCNL 22.1.2004 che ha eliminato la possibilità di integrazione prevista dai precedenti contratti nazionali, disapplicando tali riferimenti contrattuali.
Tratto da Relazione illustrativa ARAN al CCNL 22.1.2004 – Art. 32 comma 10
La disposizione in esame stabilisce anche, in chiusura, la disapplicazione della disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001 (parametri virtuosi) che, pertanto, non potrà più trovare applicazione per il periodo successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL.
A tal riguardo è utile chiarire che gli enti che hanno legittimamente sottoscritto il contratto decentrato prima della stipula definitiva del presente CCNL, nel rispetto della ancora vigente disciplina del citato art. 5, sono tenuti a dare attuazione alle regole concordate e agli impegni assunti. Pertanto, nel caso che la verifica degli elementi di conoscenza derivanti dall’approvazione del conto consuntivo, nell’anno successivo (esempio: 2004) a quello di sottoscrizione del contratto decentrato (esempio: 2003), consenta di accertare il possesso dei parametri preventivati per gli indicatori statici e dinamici (esempio: dell’anno 2003), gli enti interessati possono ancora incrementare, anche e solo per il medesimo anno (esempio: anno 2004), le risorse “promesse” nell’accordo sottoscritto; si tratta dell’ultimo adempimento consentito. Nuovi accordi decentrati in materia non potranno più essere sottoscritti dal giorno di stipulazione definitiva del presente CCNL.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 22.1.2004
[…] omissis
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
Dichiarazione congiunta n. 17 ccnl 22.12004
Con riferimento alla disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle risorse decentrate, le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni per dare applicazione alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare, di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.
CCNL 1.4.1999
1. A decorrere dall’ 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un’apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione.
2. Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell’art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 31.3.99, a decorrere dall’1.1.2001, il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello stesso.
CCNL 14.9.2000
Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa
- Il termine di cui all’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, è spostato al 15.11.2000.
- Limitatamente all’anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, abbiano già espressamente destinato risorse per le finalità di cui all’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga l’accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine.
- Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti.
CCNL 5.10.2001
Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999
[…] omissis
5. Fino alla attuazione della disciplina dell’art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48 del CCNL del 14.9.2000.
[…] omissis
Disciplina attuativa dell’art. 16 del CCNL dell’1.4.1999
(disapplicato dall’art. 32 comma 10 del CCNL 22.1.2004)
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e secondo la disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001;
b) abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in conformità alle vigenti disposizioni;
c) siano in possesso delle condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti dal comma 2 e di quelli eventuali previsti dal comma 5;
d) abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione.
2. Gli indicatori economico-finanziari sono specificati:
– nella tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e Province);
– nella tabella 2: per le Regioni;
– nella tabella 3: per le Camere di Commercio
– nella tabella 4: per le Comunità Montane
Le Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell’art.8 della legge n.328/2000, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
3. Gli enti, per la applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio immediatamente precedente l’esercizio interessato.
4. I valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:
a) in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli indicatori C e D; per le Regioni come media dei valori degli indicatori specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio come media del valore di equilibrio determinato con il procedimento di calcolo indicato nella tabella C; per le comunità montane sottraendo la media biennale degli indicatori B e C alla media biennale dell’indicatore A.
b) in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti, dei valori medi dei singoli indicatori del medesimo biennio confrontati con i valori medi degli stessi indicatori del biennio ancora precedente
I valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo interno.
5. Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività istituzionale dell’ente.
6. Gli enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento all’art.89, comma 5, del T.u.e.l. n.267 del 2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare le risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa.
7. In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l’andamento delle condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina del presente articolo.
8. Negli enti che integrino le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai fini della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di cui all’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. La disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.
Nota esplicativa sull’art. 5
- Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5, coerente con le finalità perseguite, le parti negoziali concordemente specificano che :
- gli enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5, comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, per ogni esercizio finanziario;
- il biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende anche l’anno in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di cui al punto 1;
- il valore minimo dell’indicatore statico di cui al comma 4, lett. a) non può essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l’anno precedente, fatti salvi eventi eccezionali comportanti modifiche organizzative aventi riflesso sulla tipologia di attività gestite ovvero interventi legislativi sulle entrate;
- il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli stessi;
- le eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive a quelle dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 come integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili nell’esercizio successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori; la relativa autorizzazione di spesa è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura nel rispetto dell’art.48, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs.n.165/2001;
- la collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio per gli enti che applicano l’art.5, deve tendere comunque ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17 dell’1.4.1999.
PARERI ARAN
499-15G3. Il 2% previsto dal CCNL del 14.9.2000 esclude l’integrazione dell’1,2% del CCNL dell’1.4.1999?
Riteniamo utile chiarire che la percentuale del 2% del monte salari dell’anno 1999, indicata come limite massimo dall’art. 48 del CCNL del 14.9.2000, per la integrazione delle risorse della contrattazione decentrata, limitatamente al solo anno 2000, è da intendersi aggiuntiva alla analoga percentuale dell’1,2% prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Ricordiamo che l’incremento delle risorse decentrate nella misura del 2% è stato confermato anche per l’anno 2001, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2001
499-15I1. Come deve essere interpretato l’art. 48, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 relativo alle risorse aggiuntive per l’anno 2000?
L’art. 48, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 deve essere inteso nel senso che, scaduto infruttuosamente il termine del 15 novembre ivi previsto (come è accaduto), ogni ente è libero di valutare se sussistono le condizioni per integrare fino al 2% del monte salari dell’anno 1999 le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.
L’espressione “gli enti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999”, anche se imprecisa, deve essere intesa nel senso che il CCNL affida alla sensibilità ed al senso di responsabilità del datore di lavoro l’autonoma valutazione delle proprie condizioni di bilancio, al fine di accertare l’esistenza di reali “condizioni di virtuosità economica”.
La verifica delle “effettive disponibilità di bilancio” richiamata nell’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999 richiede evidentemente apprezzamenti non solo tecnici, ma anche politici, si tratta di un’espressione di uso comune nella legislazione relativa alle autonomie locali e viene citata, ad esempio, anche nell’art. 89, comma 5, del Testo Unico n. 267/2000.
Ricordiamo che l’incremento delle risorse decentrate nella misura del 2% è stato confermato anche per l’anno 2001, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2001.
499-15I2. Ai fini della corretta quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata (art. 15 CCNL 1/4/1999), è possibile, per l’anno 2002, confermare l’incremento del 2% di cui all’art. 48 del CCNL del 14/9/2000 ?
Ai fini della corretta quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata (art. 15 CCNL 1/4/1999), per l’anno 2002 non è in alcun modo possibile confermare l’incremento del 2% di cui all’art. 48 del CCNL del 14/9/2000 che solo in via eccezionale è stato legittimato, per l’anno 2001, dall’art. 4, comma 5, del CCNL del 5/10/2001 e con riferimento ai soli enti che avessero già previsto il relativo stanziamento in bilancio entro la data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, e cioè entro il 1/6/2001.
Dal corrente anno 2002, pertanto, gli Enti, per integrare le risorse “facoltative” della sede decentrata potranno dare attuazione soltanto alle seguenti discipline: · Art. 15, comma 2, del CCNL dell’1/4/1999, sino ad un massimo dell’1,2% del monte salari del 1997, nel rispetto delle previsioni del medesimo comma 2.
· Art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999, relativo ai possibili “investimenti sulle organizzazioni”, sempre nel rispetto dei relativi vincoli.
· Art. 5 del CCNL del 5/10/2001, concernente la regolamentazione dei “parametri virtuosi”.
Ricordiamo, ancora, che tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri dei rinnovi contrattuali e, in modo particolare quelli facoltativi, debbono trovare corretta allocazione in bilancio, nel rispetto della disciplina speciale contenuta nell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, e quindi, la relativa “autorizzazione di spesa” deve essere disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
1001-5A1. Come deve essere applicata la nuova disciplina sui ‘parametri virtuosi’ di cui all’art. 5 del CCNL del 5.10.2001? Come possono influire le osservazioni della Corte dei Conti? Quali sono i vincoli a carico del bilancio degli enti per la corretta quantificazione delle risorse aggiuntive?
I problemi della ritardata sottoscrizione del CCNL del personale degli EE.LL. sono dovuti alla mancata certificazione della Corte dei Conti dei costi derivanti dalla disciplina contrattuale, soprattutto in relazione all’art.5 della stessa, relativo ai cosiddetti “parametri virtuosi”.
Si tratta di un complesso di specifici indicatori economico-finanziari, sia di carattere statico che dinamico, espressamente individuati nella stessa clausola contrattuale, il possesso dei quali consente agli enti stessi di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, senza alcun limite fissato a livello di contratto collettivo nazionale, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Gli indicatori statici vengono calcolati, con riferimento a periodi biennali, e forniscono una indicazione di valore sul rapporto tra alcune voci di spesa e voci di entrata, le quali sono specificate per ogni area istituzionale da apposite tabelle. (vedi in allegato quella di comuni e province). Le predette voci sono state scelte tra quelle più in uso da parte dei maggiori centri di studi italiani.
Gli indicatori dinamici, con lo stesso sistema di calcolo biennale, consentono di apprezzare l’evoluzione nel tempo dei relativi valori. I valori degli indicatori, statici e dinamici, devono presentare comunque un andamento migliorativo nel tempo.
Ogni ente annualmente stabilisce, in sede negoziale, i valori minimi sia degli indicatori statici che di quelli dinamici e, alla fine dell’esercizio, accerta l’eventuale conseguimento degli obiettivi prefissati. In caso di accertamento positivo, solo nell’esercizio successivo può stanziare nuove risorse per la contrattazione integrativa.
E’ evidente che gli enti, nell’applicazione delle regole, sono tenuti al rispetto di tutti i vincoli che attualmente regolano e limitano la funzione di spesa delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, il contratto limita l’applicazione delle nuove regole solo agli enti che possono dimostrare anche una buona condizione organizzativa, attraverso ad esempio la preventiva istituzione ed attivazione dei servizi controllo interno, per una effettiva e continua verifica dell’andamento della spesa.
Oltre ai vincoli appena illustrati occorre tenere conto dei seguenti ulteriori elementi che consentono di rafforzare la funzione di controllo della spesa degli enti e quindi anche di attenuare le preoccupazioni della Corte:
a) innanzitutto, ci troviamo in presenza di una disciplina di carattere sperimentale, come chiaramente sottolineato nello stesso art.5; proprio in considerazione di tale aspetto, lo stesso art.5, al comma 9, prevede espressamente non solo la possibilità di attuare verifiche sull’andamento applicativo dell’istituto, entro il giugno 2002, ma anche, in presenza di disfunzioni o di ricadute negative, di procedere al necessario riesame dell’intera disciplina introdotta;
b) la disciplina proposta rappresenta l’effettiva attuazione di quella previsione dell’art.11 della legge n.59/1997 relativa all’introduzione di autonomi livelli di contrattazione decentrata integrativa; pertanto, essa viene necessariamente ad essere assoggettata all’unico limite del rispetto dei vincoli di bilancio. Si tratta di un limite cogente e generale e, quindi, valevole per tutte le amministrazioni, nella loro veste di datore di lavoro, anche senza un espresso richiamo formale;
c) i vincoli di bilancio, secondo i normali canoni interpretativi, comprendono: il vincolo dello stanziamento, l’osservanza dei principi canonici dei bilanci pubblici (annualità , integrità, veridicità, pubblicità ecc), la regola del pareggio, il vincolo della indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese, l’obbligo dell’equilibrio economico; quest’ultimo, per gli enti locali, è particolarmente importante nell’applicazione della clausola contrattuale in quanto prevede che le spese correnti sommate alle spese per la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono superare la somma delle entrate correnti previste dai primi tre titoli delle entrate (cosiddetti parametri per la dichiarazione di dissesto);
d) il rispetto del patto di stabilità interno, secondo le regole periodicamente fissate nelle leggi finanziarie annuali.
e) la tutela dell’integrità del bilancio dell’ente, derivante dall’art.40, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, secondo il quale le risorse destinate agli adempimenti contrattuali, anche decentrati, devono essere espressamente allocate in bilancio, con indicazione dei mezzi di copertura, sulla base di decisioni degli organi competenti alla relativa approvazione (Consigli comunali e provinciali);
A completamento dei “paletti” sopra illustrati per il controllo della spesa, occorre ancora tenere conto che:
– gli enti sono tenuti ad applicare le regole contrattuali secondo i principi civilistici generali di correttezza e buona fede, in coerenza con le finalità che ne sono alla base; pertanto, deve ritenersi sicuramente in malafede ed arbitrario il comportamento dell’ente che, abusando degli spazi di autonomia consentiti alla contrattazione decentrata, concordasse, attraverso artificio valutazioni dei parametri, su soluzioni con effetti non positivi sulle condizioni di bilancio dell’ente stesso;
– la legge finanziaria in corso di discussione in Parlamento prevede un articolato sistema di controlli, anche a campione, sulla contrattazione decentrata sul rispetto dei vincoli di compatibilità degli oneri; questo ulteriore intervento potrà sicuramente delimitare gli spazi di possibile abuso nell’applicazione della disciplina.
1001-5A2. Nell’applicare la disciplina prevista dall’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, è possibile prevedere un valore soglia degli indicatori dinamici con segno algebrico negativo ? Se l’accordo per la determinazione dei valori soglia viene sottoscritto nel 2002, qual è l’esercizio finanziario di riferimento per la verifica sul possesso dei requisiti minimi ?
Per quanto riguarda il primo quesito (previsione di un valore soglia degli indicatori dinamici con segno algebrico negativo) non sembra si pongano particolari problemi ad operare nel senso da voi indicato.
Per quanto riguarda il secondo quesito, si evidenzia, invece, che se l’accordo per la determinazione dei valori soglia sarà sottoscritto nel 2002, la verifica sul possesso dei requisiti minimi non potrà riferirsi all’esercizio finanziario 2001, già concluso.
Si è già chiarito, infatti, che per una corretta applicazione dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, deve essere rispettato il seguente percorso:
· contrattazione decentrata, ad inizio dell’anno 2002, per stabilire: la percentuale di conseguimento degli obiettivi del PEG, il valore di soglia dell’indicatore statico, i valori di soglia degli indicatori dinamici relativi al medesimo anno 2002;
· a conclusione dell’esercizio 2002, e a seguito della approvazione del bilancio consuntivo (quindi nei primi sei mesi del 2003), l’ente accerta il rispetto o meno della percentuale e dei valori predeterminati;
· l’accertamento riguarda il biennio 2001/2002, per l’indicatore statico e il confronto tra lo stesso biennio e quello ancora precedente (1999/2000) per gli indicatori dinamici;
· se l’accertamento è positivo, l’ente può decidere di incrementare le risorse dell’art. 15 con effetto dall’anno 2003.
1001-5A3. Nell’applicare la disciplina sui parametri di virtuosità di cui all’art.5 del CCNL del 5.0.2001 devono essere determinati e successivamente verificati, nel loro andamento, tutti gli indicatori dinamici o solo alcuni di essi ?
Ai fini di una corretta applicazione della disciplina dei “parametri virtuosi”, l’andamento degli indicatori dinamici (di cui all’art. 5, comma 4, lett. b) del CCNL del 5/10/2001), sulla base della serie storica del valore degli stessi, dovrebbe riguardare, nell’interesse dell’Ente, tutti gli indicatori: autonomia finanziaria, tributaria, incidenza spese personale su entrate correnti e incidenza interessi su entrate correnti.
Tali indicatori, inoltre, devono presentare, negli anni successivi, un andamento migliorativo, a conferma del fatto che gli obiettivi e gli indici fissati in anticipo (in sede di contrattazione decentrata) sono stati conseguiti.
Se l’Ente risulta in possesso di tutti i requisiti decide, secondo le proprie capacità di bilancio, l’entità dell’incremento; le risorse integrative saranno rese disponibili nell’esercizio successivo al biennio preso a riferimento per il calcolo degli indicatori.
Nel predetto biennio è, naturalmente, ricompreso anche l’anno di stipula del contratto decentrato.
1001-5A4. Per rispettare il quinto comma della nota esplicativa dell’art.5 del CCNL del 5.10.2001 è sufficiente che il valore medio degli indicatori dinamici concordati ogni anno in sede decentrata evidenzi un miglioramento rispetto al valore medio degli indicatori dinamici concordati l’anno prima ?
Il quinto comma della nota esplicativa dell’art.5 del CCNL del 5.10.2001 secondo il quale “il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli stessi” indica chiaramente la necessità che, di anno in anno, l’andamento del predetto valore medio debba evidenziare un progressivo miglioramento, con la conseguenza che un’eventuale inversione di tendenza renderebbe inapplicabile la disciplina del citato art.5.
Al fine di rispettare tale previsione che, essendo parte integrante del testo contrattuale, non si traduce in una semplice raccomandazione ma in prescrizioni vincolanti in sede decentrata, non è sufficiente, però, che il valore medio degli indicatori dinamici concordati ogni anno in sede decentrata evidenzi un miglioramento rispetto al valore medio degli indicatori dinamici concordati l’anno prima: se così fosse, non avrebbe alcun senso il riferimento della predetta nota esplicativa alla “serie storica” del valore dei medesimi indicatori.
E’ invece necessario che il nuovo valore medio degli indicatori dinamici concordati evidenzi un miglioramento anche rispetto al valore effettivamente conseguito dagli stessi indicatori nel precedente esercizio, che potrebbe essere risultato anche molto migliore del relativo valore medio degli indicatori dinamici concordati.


