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ART. 16 CCNL 1.4.1999 – ART. 5 CCNL 5.10.2001 – Date X Fondo

Tale integrazione, inserita tra le risorse variabili  limitatamente per gli anni 2000 e 2001, ha visto un succedersi di interventi all’interno del contratto nazionale: dapprima l’art. 16 del CCNL 1.4.1999, successivamente l’art. 48 del CCNL 14.9.2000 e gli articoli 4 e 5 del CCNL 5.10.2001. Infine è intervenuto l’articolo 32 comma 10 del CCNL 22.1.2004 che ha eliminato la possibilità di integrazione prevista dai precedenti contratti nazionali, disapplicando tali riferimenti contrattuali.

Tratto da Relazione illustrativa ARAN  al CCNL  22.1.2004 – Art. 32 comma 10

La disposizione in esame stabilisce anche, in chiusura, la disapplicazione della disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001 (parametri virtuosi) che, pertanto, non potrà più trovare applicazione per il periodo successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL.

A tal riguardo è utile chiarire che gli enti che hanno legittimamente sottoscritto il contratto decentrato prima della stipula definitiva del presente CCNL, nel rispetto della ancora vigente disciplina del citato art. 5, sono tenuti a dare attuazione alle regole concordate e agli impegni assunti. Pertanto, nel caso che la verifica degli elementi di conoscenza derivanti dall’approvazione del conto consuntivo, nell’anno successivo (esempio: 2004) a quello di sottoscrizione del contratto decentrato (esempio: 2003), consenta di accertare il possesso dei parametri preventivati per gli indicatori statici e dinamici (esempio: dell’anno 2003), gli enti interessati possono ancora incrementare, anche e solo per il medesimo anno (esempio: anno 2004), le risorse “promesse” nell’accordo sottoscritto; si tratta dell’ultimo adempimento consentito. Nuovi accordi decentrati in materia non potranno più essere sottoscritti dal giorno di stipulazione definitiva del presente CCNL.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 22.1.2004

Art. 32

[…] omissis

10.  Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.

Dichiarazione congiunta n. 17 ccnl 22.12004

Con riferimento alla disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle risorse decentrate, le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni per dare applicazione alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare, di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.

CCNL 1.4.1999

Art. 16
Norme programmatiche

1. A decorrere dall’ 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio.   Possono avvalersi di tale  facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un’apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione.

2. Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell’art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 31.3.99, a decorrere dall’1.1.2001, il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello stesso.

CCNL 14.9.2000

Art. 48

Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate  alla contrattazione decentrata integrativa

  1. Il termine di cui all’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, è spostato al 15.11.2000.
  2. Limitatamente all’anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata integrativa,  abbiano già espressamente destinato risorse per le finalità di cui all’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga l’accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine.
  3. Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti.

CCNL 5.10.2001

Art. 4

Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999

[…] omissis

5. Fino alla attuazione della disciplina dell’art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48 del CCNL del 14.9.2000.

[…] omissis

Art. 5

Disciplina attuativa dell’art. 16 del CCNL dell’1.4.1999

(disapplicato dall’art. 32 comma 10 del CCNL 22.1.2004)

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e secondo la disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)  abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001;

b)  abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in conformità alle vigenti disposizioni;

c)  siano in possesso delle condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti dal comma 2 e di quelli eventuali previsti dal comma 5;

d) abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione.

2. Gli indicatori economico-finanziari sono specificati:

–       nella tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e Province);

–       nella tabella 2: per le Regioni;

–       nella tabella 3: per le Camere di Commercio

–       nella tabella 4: per le Comunità Montane

Le Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell’art.8 della legge n.328/2000, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

3. Gli enti, per la applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio immediatamente precedente l’esercizio interessato.

4. I valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:

a) in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli indicatori C e D; per le Regioni come media dei valori degli indicatori specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio come media del valore di equilibrio determinato con il procedimento di calcolo indicato nella tabella C; per le comunità montane sottraendo la media biennale degli indicatori B e C alla media biennale dell’indicatore A.

b) in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti, dei valori medi dei singoli indicatori del medesimo biennio confrontati con i valori medi degli stessi indicatori del biennio ancora precedente

I valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo interno.

5. Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività istituzionale dell’ente.

6. Gli enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento all’art.89, comma 5, del T.u.e.l. n.267 del 2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare le risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa.

7. In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l’andamento delle condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina del presente articolo.

8. Negli enti che integrino le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai fini della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di cui all’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.

9. La disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.

Nota esplicativa sull’art. 5

  1. Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5, coerente con le finalità perseguite, le parti negoziali concordemente specificano che :
  2. gli enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5, comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, per ogni esercizio finanziario;
  3. il biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende anche l’anno in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di cui al punto 1;
  4. il valore minimo dell’indicatore statico di cui al comma 4, lett. a) non può essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l’anno precedente, fatti  salvi eventi eccezionali comportanti modifiche organizzative aventi riflesso sulla tipologia di attività gestite ovvero interventi legislativi sulle entrate;
  5. il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli stessi;
  6. le eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive a quelle dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 come integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili nell’esercizio successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori; la relativa autorizzazione di spesa è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura nel rispetto dell’art.48, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs.n.165/2001;
  7. la collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio per gli enti che applicano l’art.5, deve tendere comunque ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17 dell’1.4.1999.

PARERI ARAN

499-15G3. Il 2% previsto dal CCNL del 14.9.2000 esclude l’integrazione dell’1,2% del CCNL dell’1.4.1999?

Riteniamo  utile  chiarire  che  la  percentuale  del  2%  del  monte  salari  dell’anno  1999, indicata come limite massimo dall’art. 48 del CCNL del 14.9.2000, per la integrazione delle  risorse  della  contrattazione  decentrata,  limitatamente  al  solo  anno  2000,  è  da intendersi aggiuntiva alla analoga percentuale dell’1,2% prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.

Ricordiamo  che  l’incremento  delle  risorse  decentrate  nella  misura  del  2%  è  stato confermato anche per l’anno 2001, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2001

499-15I1. Come deve essere interpretato l’art. 48, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 relativo alle risorse aggiuntive per l’anno 2000?

L’art. 48, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 deve essere inteso nel senso che, scaduto infruttuosamente il termine del 15 novembre ivi previsto (come è accaduto), ogni ente è  libero  di  valutare  se  sussistono  le  condizioni  per  integrare  fino  al  2%  del  monte salari dell’anno 1999 le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.

L’espressione “gli enti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 16, comma 1, del CCNL  dell’1.4.1999”,  anche  se  imprecisa,  deve  essere  intesa  nel  senso  che  il  CCNL affida  alla  sensibilità  ed  al  senso  di  responsabilità  del  datore  di  lavoro  l’autonoma valutazione delle proprie condizioni di bilancio, al fine di accertare l’esistenza di reali “condizioni di virtuosità economica”.

La verifica delle “effettive disponibilità di bilancio” richiamata nell’art. 16, comma 1, del  CCNL  dell’1.4.1999  richiede  evidentemente  apprezzamenti  non  solo  tecnici,  ma anche politici, si tratta di un’espressione di uso comune nella legislazione relativa alle autonomie locali e viene citata, ad esempio, anche nell’art. 89, comma 5, del Testo Unico n. 267/2000.

Ricordiamo  che  l’incremento  delle  risorse  decentrate  nella  misura  del  2%  è  stato confermato anche per l’anno 2001, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2001.

499-15I2.  Ai fini della corretta quantificazione  delle risorse finanziarie  destinate  alla contrattazione  decentrata  (art.  15  CCNL  1/4/1999),  è  possibile,  per  l’anno  2002, confermare l’incremento del 2% di cui all’art. 48 del CCNL del 14/9/2000 ?

Ai fini della corretta   quantificazione   delle   risorse   finanziarie   destinate   alla   contrattazione decentrata (art. 15 CCNL 1/4/1999), per l’anno 2002 non è in alcun modo possibile confermare l’incremento del 2% di cui all’art. 48 del CCNL del 14/9/2000 che solo in via eccezionale è stato legittimato, per l’anno 2001, dall’art. 4, comma 5, del CCNL del 5/10/2001  e  con  riferimento  ai  soli  enti  che  avessero  già  previsto  il  relativo stanziamento in bilancio entro la data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, e cioè entro il 1/6/2001.

Dal corrente anno 2002, pertanto, gli Enti, per integrare le risorse “facoltative” della sede decentrata potranno dare attuazione soltanto alle seguenti discipline: · Art. 15, comma 2, del CCNL dell’1/4/1999, sino ad un massimo dell’1,2% del monte salari del 1997, nel rispetto delle previsioni del medesimo comma 2.

·  Art.  15,  comma  5,  del  CCNL  dell’1/4/1999,  relativo  ai  possibili  “investimenti  sulle organizzazioni”, sempre nel rispetto dei relativi vincoli.

·  Art.  5  del  CCNL  del  5/10/2001,  concernente  la  regolamentazione  dei  “parametri virtuosi”.

Ricordiamo,  ancora,  che  tutte  le  risorse  destinate  a  sostenere  gli  oneri  dei  rinnovi contrattuali  e,  in  modo  particolare  quelli  facoltativi,  debbono  trovare  corretta allocazione  in  bilancio,  nel  rispetto  della  disciplina  speciale  contenuta  nell’art.  48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, e quindi, la relativa “autorizzazione di spesa” deve essere disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

1001-5A1. Come deve essere applicata la nuova disciplina sui ‘parametri virtuosi’ di cui  all’art.  5  del  CCNL  del  5.10.2001?  Come  possono  influire  le  osservazioni  della Corte  dei  Conti?  Quali  sono  i  vincoli  a  carico  del  bilancio  degli  enti  per  la  corretta quantificazione delle risorse aggiuntive?

I  problemi  della  ritardata  sottoscrizione  del  CCNL  del  personale  degli  EE.LL.  sono dovuti  alla  mancata  certificazione  della  Corte  dei  Conti  dei  costi  derivanti  dalla disciplina  contrattuale,  soprattutto  in  relazione  all’art.5  della  stessa,  relativo  ai cosiddetti “parametri virtuosi”.

Si tratta di un complesso di specifici indicatori economico-finanziari, sia di carattere statico che dinamico, espressamente individuati nella stessa clausola contrattuale, il possesso dei quali consente agli enti stessi di integrare le risorse finanziarie destinate alla  contrattazione  decentrata  integrativa,  senza  alcun  limite  fissato  a  livello  di contratto collettivo nazionale, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Gli indicatori statici vengono calcolati, con riferimento a periodi biennali, e forniscono una  indicazione  di  valore  sul  rapporto  tra  alcune  voci  di  spesa  e  voci  di  entrata,  le quali sono specificate per ogni area istituzionale da apposite tabelle. (vedi in allegato quella di comuni e province). Le predette voci sono state scelte tra quelle più in uso da parte dei maggiori centri di studi italiani.

Gli  indicatori  dinamici,  con  lo  stesso  sistema  di  calcolo  biennale,  consentono  di apprezzare l’evoluzione nel tempo dei relativi valori. I valori degli indicatori, statici e dinamici, devono presentare comunque un andamento migliorativo nel tempo.

Ogni ente annualmente stabilisce, in sede negoziale, i valori minimi sia degli indicatori statici   che   di   quelli   dinamici   e,   alla   fine   dell’esercizio,   accerta   l’eventuale conseguimento  degli  obiettivi  prefissati.  In  caso  di  accertamento  positivo,  solo nell’esercizio successivo può stanziare nuove risorse per la contrattazione integrativa.

E’ evidente che gli enti, nell’applicazione delle regole, sono tenuti al rispetto di tutti i vincoli  che  attualmente  regolano  e  limitano  la  funzione  di  spesa  delle  pubbliche amministrazioni.

Inoltre, il contratto limita l’applicazione delle nuove regole solo agli enti che possono dimostrare  anche  una  buona  condizione  organizzativa,  attraverso  ad  esempio  la preventiva istituzione ed attivazione dei servizi controllo interno, per una effettiva e continua verifica dell’andamento della spesa.

Oltre  ai  vincoli  appena  illustrati  occorre  tenere  conto  dei  seguenti  ulteriori  elementi che  consentono  di  rafforzare  la  funzione  di  controllo  della  spesa  degli  enti  e  quindi anche di attenuare le preoccupazioni della Corte:

a)  innanzitutto,  ci  troviamo  in  presenza  di  una  disciplina  di  carattere  sperimentale, come  chiaramente  sottolineato  nello  stesso  art.5;  proprio  in  considerazione  di  tale aspetto, lo stesso art.5, al comma 9, prevede espressamente non solo la possibilità di attuare  verifiche  sull’andamento  applicativo  dell’istituto,  entro  il  giugno  2002,  ma anche,  in  presenza  di  disfunzioni  o  di  ricadute  negative,  di  procedere  al  necessario riesame dell’intera disciplina introdotta;

b)  la  disciplina  proposta  rappresenta  l’effettiva  attuazione  di  quella  previsione dell’art.11  della  legge  n.59/1997  relativa  all’introduzione  di  autonomi  livelli  di contrattazione decentrata integrativa; pertanto, essa viene necessariamente ad essere assoggettata  all’unico  limite  del  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio.  Si  tratta  di  un  limite cogente e generale e, quindi, valevole per tutte le amministrazioni, nella loro veste di datore di lavoro, anche senza un espresso richiamo formale;

c) i vincoli di bilancio, secondo i normali canoni interpretativi, comprendono: il vincolo dello stanziamento, l’osservanza dei principi canonici dei bilanci pubblici (annualità , integrità, veridicità, pubblicità ecc), la regola del pareggio, il vincolo della indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese, l’obbligo dell’equilibrio economico; quest’ultimo,  per  gli  enti  locali,  è  particolarmente  importante  nell’applicazione  della clausola contrattuale in quanto prevede che le spese correnti sommate alle spese per la  quota  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  non  possono  superare  la somma  delle  entrate  correnti  previste  dai  primi  tre  titoli  delle  entrate  (cosiddetti parametri per la dichiarazione di dissesto);

d)  il  rispetto  del  patto  di  stabilità  interno,  secondo  le  regole  periodicamente  fissate nelle leggi finanziarie annuali.

e)  la  tutela  dell’integrità  del  bilancio  dell’ente,  derivante  dall’art.40,  comma  4,  del D.Lgs.n.165/2001, secondo il quale le risorse destinate agli adempimenti contrattuali, anche  decentrati,  devono  essere  espressamente  allocate  in  bilancio,  con  indicazione dei  mezzi  di  copertura,  sulla  base  di  decisioni  degli  organi  competenti  alla  relativa approvazione (Consigli comunali e provinciali);

A  completamento  dei  “paletti”  sopra  illustrati  per  il  controllo  della  spesa,  occorre ancora tenere conto che:

–  gli  enti  sono  tenuti  ad  applicare  le  regole  contrattuali  secondo  i  principi  civilistici generali di correttezza e buona fede, in coerenza con le finalità che ne sono alla base; pertanto,  deve  ritenersi  sicuramente  in  malafede  ed  arbitrario  il  comportamento dell’ente  che,  abusando  degli  spazi  di  autonomia  consentiti  alla  contrattazione decentrata, concordasse, attraverso artificio valutazioni dei parametri, su soluzioni con effetti non positivi sulle condizioni di bilancio dell’ente stesso;

–  la  legge  finanziaria  in  corso  di  discussione  in  Parlamento  prevede  un  articolato sistema di controlli, anche a campione, sulla contrattazione decentrata sul rispetto dei vincoli  di  compatibilità  degli  oneri;  questo  ulteriore  intervento  potrà  sicuramente delimitare gli spazi di possibile abuso nell’applicazione della disciplina.

1001-5A2.  Nell’applicare  la  disciplina  prevista  dall’art.  5  del  CCNL  del  5.10.2001,  è possibile  prevedere  un  valore  soglia  degli  indicatori  dinamici  con  segno  algebrico negativo ? Se l’accordo per la determinazione dei valori soglia viene sottoscritto nel 2002,  qual  è  l’esercizio  finanziario  di  riferimento  per  la  verifica  sul  possesso  dei requisiti minimi ?

Per  quanto  riguarda  il  primo  quesito  (previsione  di  un  valore  soglia  degli  indicatori dinamici con segno algebrico negativo) non sembra si pongano particolari problemi ad operare nel senso da voi indicato.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si evidenzia, invece, che se l’accordo per la determinazione dei valori soglia sarà sottoscritto nel 2002, la verifica sul possesso dei requisiti minimi non potrà riferirsi all’esercizio finanziario 2001, già concluso.

Si  è  già  chiarito,  infatti,  che  per  una  corretta  applicazione  dell’art.  5  del  CCNL  del 5.10.2001, deve essere rispettato il seguente percorso:

· contrattazione decentrata, ad inizio dell’anno 2002, per stabilire: la percentuale di conseguimento degli obiettivi del PEG, il valore di soglia dell’indicatore statico, i valori di soglia degli indicatori dinamici relativi al medesimo anno 2002;

·  a  conclusione  dell’esercizio  2002,  e  a  seguito  della  approvazione  del  bilancio consuntivo (quindi nei primi sei mesi del 2003), l’ente accerta il rispetto o meno della percentuale e dei valori predeterminati;

· l’accertamento riguarda il biennio 2001/2002, per l’indicatore statico e il confronto tra  lo  stesso  biennio  e  quello  ancora  precedente  (1999/2000)  per  gli  indicatori dinamici;

· se l’accertamento è positivo, l’ente può decidere di incrementare le risorse dell’art. 15 con effetto dall’anno 2003.

1001-5A3.  Nell’applicare  la  disciplina  sui  parametri  di  virtuosità  di  cui  all’art.5  del CCNL  del  5.0.2001  devono  essere  determinati  e  successivamente  verificati,  nel  loro andamento, tutti gli indicatori dinamici o solo alcuni di essi ?

Ai   fini   di   una   corretta   applicazione   della   disciplina   dei   “parametri   virtuosi”, l’andamento degli indicatori dinamici (di cui all’art. 5, comma 4, lett. b) del CCNL del 5/10/2001), sulla base della serie storica del valore degli stessi, dovrebbe riguardare, nell’interesse dell’Ente, tutti gli indicatori: autonomia finanziaria, tributaria, incidenza spese personale su entrate correnti e incidenza interessi su entrate correnti.

Tali  indicatori,  inoltre,  devono  presentare,  negli  anni  successivi,  un  andamento migliorativo, a conferma del fatto che gli obiettivi e gli indici fissati in anticipo (in sede di contrattazione decentrata) sono stati conseguiti.

Se l’Ente risulta in possesso di tutti i requisiti decide, secondo le proprie capacità di bilancio,  l’entità  dell’incremento;  le  risorse  integrative  saranno  rese  disponibili nell’esercizio  successivo  al  biennio  preso  a  riferimento  per  il  calcolo  degli  indicatori.

Nel predetto biennio è, naturalmente, ricompreso anche l’anno di stipula del contratto decentrato.

1001-5A4. Per rispettare il quinto comma della nota esplicativa dell’art.5 del CCNL del 5.10.2001  è  sufficiente  che  il  valore  medio  degli  indicatori  dinamici  concordati  ogni anno  in  sede  decentrata  evidenzi  un  miglioramento  rispetto  al  valore  medio  degli indicatori dinamici concordati l’anno prima ?

Il  quinto  comma  della  nota  esplicativa  dell’art.5  del  CCNL  del  5.10.2001  secondo  il quale “il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli stessi” indica chiaramente la necessità che, di anno in anno, l’andamento del predetto valore medio debba   evidenziare   un   progressivo   miglioramento,   con   la   conseguenza   che un’eventuale  inversione  di  tendenza  renderebbe  inapplicabile  la  disciplina  del  citato art.5.

Al  fine  di  rispettare  tale  previsione  che,  essendo  parte  integrante  del  testo contrattuale,  non  si  traduce  in  una  semplice  raccomandazione  ma  in  prescrizioni vincolanti  in  sede  decentrata,  non  è  sufficiente,  però,  che  il  valore  medio  degli indicatori dinamici concordati ogni anno in sede decentrata evidenzi un miglioramento rispetto  al  valore  medio  degli  indicatori  dinamici  concordati  l’anno  prima:  se  così fosse, non avrebbe alcun senso il riferimento della predetta nota esplicativa alla “serie storica” del valore dei medesimi indicatori.

E’  invece  necessario  che  il  nuovo  valore  medio  degli  indicatori  dinamici  concordati evidenzi  un  miglioramento  anche  rispetto  al  valore  effettivamente  conseguito  dagli stessi indicatori nel  precedente esercizio, che potrebbe essere risultato anche molto migliore del relativo valore medio degli indicatori dinamici concordati.

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