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Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio blocksy è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131
ART. 32 COMMA 1 CCNL 22.01.04 – 0,62% – Date X Fondo

Tale integrazione di parte stabile, costituisce un incremento automatico e obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi. Così come disposto dall’articolo contrattuale, l’importo derivante dal calcolo della percentuale dello 0,62% del Monte salari deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2003 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi.

Si chiarisce che per il primo anno di applicazione, così come precisato nella Dichiarazione Congiunta n. 20, qualora l’Ente fosse stato impossibilitato ad inserire l’incremento nel fondo per l’anno 2003, tale quota poteva essere riportata, come una tantum, nel fondo dell’anno 2004 ad integrazione alla quota dell’anno di riferimento.

Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione.

Tratto da Relazione illustrativa ARAN  al CCNL  22.1.2004 – Art. 32

In aderenza alle previsioni della legge finanziaria dell’anno 2003 e secondo le indicazioni del Comitato di settore, il contratto collettivo dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall’anno 2003, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,62% del monte salari dell’anno 2001, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (comma 1)

RIFERIMENTO CONTRATTUALE

CCNL22.1.2004

Art. 32

  1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono  incrementate, dall’anno 2003, di un importo  pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2003.”

Dichiarazione congiunta n. 20

Con riferimento alla disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e  rese disponibili come valore annuale e quindi  con riferimento all’intero anno  2003, ove sussistano le condizioni e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003, alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche  piena attuazione la disciplina dell’art. 31.

PARERI ARAN

RAL_092_ Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% del monte salari 2001 devono essere effettuati ogni anno, a decorrere dal 2003 (ad esempio: 0,62%+0,62%, ecc.), ovvero una volta sola?

Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% devono essere calcolati una sola volta per l’anno 2003 e i relativi importi restano confermati, senza successive rivalutazioni o operazioni di ricalcolo, anche per gli anni successivi.

RAL_093_Le RSU hanno chiesto di rideterminare le risorse decentrate stabili, prevedendo: a) per l’esercizio 2002, l’incremento dell’1,1% del monte salari, secondo le previsioni del contratto scaduto; b) per l’esercizio 2003, ancora un ulteriore incremento dell’1,1% in aggiunta all’incremento dello 0,62% previsto dal nuovo contratto e così pure per il fondo 2004 ( 1,1% + 0,62% ); è corretta tale impostazione?

L’incremento dell’1,1% decorre dal 2001 con un valore annuo unico che resta confermato (nello stesso importo) per l’anno 2002 e anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001. L’incremento dello 0,62% rappresenta un nuovo e diverso momento obbligatorio di incremento ( con un importo stabile e invariato tutti gli anni successivi) delle risorse decentrate stabili; esso decorre dal 2003 e si aggiunge all’importo dell’1.1%.

RAL_094_L’art.32, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che le risorse decentrate previste dall’art.31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli enti incrementino ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1, e con decorrenza dall’anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso art.32. Un comune ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del fondo 2003, con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 (si tratta dello 0,62% + lo 0,50%). Successivamente è stato costituito il fondo 2004, con l’inserimento delle percentuali di cui sopra.

Ad esempio: Fondo 2003, comprensivo dello 0,62% m.s. 2001 e dello 0,50% m.s.2001, pari ad euro 140.000,00; Fondo 2004 = euro 140.000,00+0,62% m.s. 2001, + 0,50% m.s. 2001.

Si chiede se è corretta l’applicazione dello 0,62% e dello 0,50% m.s. 2001 per il 2003 ed anche per il 2004, oppure se l’applicazione delle due percentuali va effettuata solo per il primo anno (2003), anche se il CCNL specifica dall’anno 2003.

E’ del tutto irragionevole (e provocatorio) ipotizzare un incremento contrattuale che di anno in anno si ricalcola e si aggiunge a quello precedente ( 0,62+0,62, …..). Se tale criterio fosse stato applicato nel passato (ad esempio per l’incremento dell’1,1% del CCNL 5.10.2001) sussisterebbero gravi responsabilità per danno erariale.

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