Tale integrazione di parte stabile, costituisce un incremento obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi ma è condizionato al possesso dei requisiti richiesti (Per gli Enti locali la spesa del personale doveva essere inferiore al 39% delle entrate correnti). Così come disposto dall’articolo contrattuale, una volta verificato il rispetto del rapporto richiesto per consentire l’inserimento nel fondo 2003, l’importo derivante dal calcolo della percentuale dello 0,50% del Monte salari deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2003 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi.
Anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, sembra corretto ipotizzare che l’anno da prendere a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio debba essere il 2001, in coerenza con altre analoghe previsioni contrattuali in materia di calcolo di risorse (vedi relazione illustrativa ARAN CCNL 22.1.2004)
Si chiarisce che per il primo anno di applicazione, così come precisato nella Dichiarazione Congiunta n. 20, qualora l’Ente fosse stato impossibilitato ad inserire l’incremento nel fondo per l’anno 2003, tale quota poteva essere riportata, come una tantum, nel fondo dell’anno 2004 ad integrazione alla quota dell’anno di riferimento.
DEFINIZIONE DI SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI
Le voci che alimentano le spese di personale sono cambiate nel tempo ampliandosi notevolmente soprattutto nei riguardi delle varie forme di lavoro flessibile. Per quanto riguarda il rapporto tra spese di personale e entrate correnti, le spese di personale sono gli impegni di spesa del titolo I con la codifica 01, e con la codifica 07 IRAP riportate nel rendiconto.
Il D.lgs 267/2000 art. 162, individua le entrate correnti nel bilancio degli Enti Locali nei Titoli 1, 2 e 3. Per definire le entrate correnti occorre fare riferimento al Rendiconto di gestione considerando gli accertamenti.
Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione
Tratto da Relazione illustrativa ARAN al CCNL 22.1.2004 – Art. 32
Sempre con decorrenza dall’anno 2003, le risorse stabili subiscono un ulteriore incremento annuo lordo (comma 2) per un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari riferito all’anno 2001, esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento è consentito agli enti che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti (commi 3, 4, 5):
a) enti locali: la spesa del personale deve risultare inferiore al 39% delle entrate correnti;
b) Camere di commercio: la spesa del personale deve risultare inferiore al 41% delle entrate correnti;
c) Regioni: la spesa del personale deve risultare inferiore alla percentuale del 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
Anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, sembra corretto ipotizzare che l’anno da prendere a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio debba essere il 2001, in coerenza con altre analoghe previsioni contrattuali in materia di calcolo di risorse.
Per tutti gli altri enti del comparto (IPAB, enti strumentali delle regioni, Autorità di bacino, Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ecc.) l’incremento delle risorse decentrate è possibile (comma 6) sino all’importo massimo dello 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la dirigenza, a condizione che sussista nel singolo ente la relativa capacità di spesa. Occorre, quindi, una preventiva verifica di bilancio da parte degli organi competenti, secondo l’ordinamento vigente, e, quindi, una motivata decisione che autorizza l’eventuale incremento sino al valore ritenuto sostenibile (massimo 0,50%). Per questo motivo l’incremento in questione non può essere ricompreso tra le risorse stabili (infatti non è citato nelle relative fonti di finanziamento) e può essere utilizzato solo per incentivi di natura accessoria.
Gli incrementi dello 0,50% e dello 0,20% del monte salari 2001, come sopra illustrati con riferimento ai commi 2 e 7, non possono essere disposti dagli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8); in tutti gli altri casi, con esclusione del comma 6, gli enti sono tenuti a disporre gli incrementi, in presenza dell’accertato possesso dei requisiti prescritti.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL22.1.2004
Art. 32
- […] Omissis
- Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
- Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
- Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
- Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa correntedepurata della spesa sanitaria.
- Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
- La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
- Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- […] omissis
Dichiarazione congiunta n. 20
Con riferimento alla disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e quindi con riferimento all’intero anno 2003, ove sussistano le condizioni e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003, alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la disciplina dell’art. 31.
CCNL 9.5.2006
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest’ultimo stabilite, del CCNL del 22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
PARERI ARAN
RAL_092_ Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% del monte salari 2001 devono essere effettuati ogni anno, a decorrere dal 2003 (ad esempio: 0,62%+0,62%, ecc.), ovvero una volta sola?
Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% devono essere calcolati una sola volta per l’anno 2003 e i relativi importi restano confermati, senza successive rivalutazioni o operazioni di ricalcolo, anche per gli anni successivi.
RAL_093_Le RSU hanno chiesto di rideterminare le risorse decentrate stabili, prevedendo: a) per l’esercizio 2002, l’incremento dell’1,1% del monte salari, secondo le previsioni del contratto scaduto; b) per l’esercizio 2003, ancora un ulteriore incremento dell’1,1% in aggiunta all’incremento dello 0,62% previsto dal nuovo contratto e così pure per il fondo 2004 ( 1,1% + 0,62% ); è corretta tale impostazione?
L’incremento dell’1,1% decorre dal 2001 con un valore annuo unico che resta confermato (nello stesso importo) per l’anno 2002 e anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001. L’incremento dello 0,62% rappresenta un nuovo e diverso momento obbligatorio di incremento ( con un importo stabile e invariato tutti gli anni successivi) delle risorse decentrate stabili; esso decorre dal 2003 e si aggiunge all’importo dell’1.1%.
RAL_094_L’art.32, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che le risorse decentrate previste dall’art.31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli enti incrementino ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1, e con decorrenza dall’anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso art.32. Un comune ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del fondo 2003, con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 (si tratta dello 0,62% + lo 0,50%). Successivamente è stato costituito il fondo 2004, con l’inserimento delle percentuali di cui sopra.
Ad esempio: Fondo 2003, comprensivo dello 0,62% m.s. 2001 e dello 0,50% m.s.2001, pari ad euro 140.000,00; Fondo 2004 = euro 140.000,00+0,62% m.s. 2001, + 0,50% m.s. 2001.
Si chiede se è corretta l’applicazione dello 0,62% e dello 0,50% m.s. 2001 per il 2003 ed anche per il 2004, oppure se l’applicazione delle due percentuali va effettuata solo per il primo anno (2003), anche se il CCNL specifica dall’anno 2003.
E’ del tutto irragionevole (e provocatorio) ipotizzare un incremento contrattuale che di anno in anno si ricalcola e si aggiunge a quello precedente ( 0,62+0,62, …..). Se tale criterio fosse stato applicato nel passato (ad esempio per l’incremento dell’1,1% del CCNL 5.10.2001) sussisterebbero gravi responsabilità per danno erariale.
PARAMETRI PER STABILIRE SE L’ENTE E’ IN CONDIZIONI DI DEFICITARIETA’
DECRETO 10 giugno 2003, n.217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 188 del 14 Agosto 2003)
Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003,
Art. 1.
Definizione dei parametri obiettivi per le province
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini dell’accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti.
Art. 2.
Definizione dei parametri obiettivi per i comuni
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell’accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correntisuperiori al 21 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all’imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.
Art. 3.
Definizione dei parametri obiettivi per le comunità montane
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell’accertamento per le comunità montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all’8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.
Art. 4.
Modalità per la compilazione della tabella dei parametri
1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunità montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato
2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.
3. La tabella, del formato di cm 21 \times 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella é sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


