Sin dalla prima applicazione, tale integrazione di parte stabile, costituiva un incremento obbligatorio che si stabilizzava anche per gli anni successivi ma è condizionato al possesso dei requisiti richiesti (Per gli Enti locali la spesa del personale doveva essere inferiore al 39% delle entrate correnti).
Così come disposto dall’articolo contrattuale, una volta verificato il rispetto del rapporto richiesto per consentire l’inserimento nel fondo 2003, l’importo risultante dal calcolo della percentuale dello 0,20% del Monte salari deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2003 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi (non è necessario quindi verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3,4,5 per gli anni successivi)
Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione
Anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, sembra corretto ipotizzare che l’anno da prendere a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio debba essere il 2001, in coerenza con altre analoghe previsioni contrattuali in materia di calcolo di risorse (vedi relazione illustrativa ARAN CCNL 22.1.2004)
Si chiarisce che per il primo anno di applicazione, così come precisato nella Dichiarazione Congiunta n. 20, qualora l’Ente fosse stato impossibilitato ad inserire l’incremento nel fondo per l’anno 2003, tale quota poteva essere riportata, come una tantum, nel fondo dell’anno 2004 ad integrazione alla quota dell’anno di riferimento.
Sull’utilizzo corretto per tali risorse si rimanda alla relativa voce illustrativa presente sulla voce utilizzo risorse stabili: Alte professionalità.
In particolare si evidenzia che in assenza di posizioni di alte professionalità, le risorse di cui all’art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004, volte a finanziare gli oneri connessi ai maggiori costi delle retribuzione di posizione e di risultato delle stesse posizioni, restano accantonate fino a quando la contrattazione collettiva non avrà stabilito una eventuale destinazione futura.
La specifica finalizzazione delle citate risorse, per la quale non vi è distinzione tra Enti con o senza dirigenza, fa si che in assenza di tali posizioni, le quote non possono essere destinate per il finanziamento di altri istituti contrattuali. Nel rispetto di tali indicazioni, le risorse relative allo 0,20% potranno essere accantonate, tramite l’inserimento nella apposita sezione dello schema del fondo, parte utilizzo, automaticamente predisposto dal sistema e reperibile nella sezione “FONDI”.
In merito, si rinvia al parere Aran fornito ad un comune per destinazione 0,20% in assenza di alte professionalità.
L’applicazione di tale disciplina ha subito un aggiornamento con l’intervento dell’art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 che ha stabilito che a partire dall’anno 2018 tale importo confluisca nell’unico importo consolidato delle risorse stabili dell’anno 2017. Inoltre, la nuova disciplina contrattuale elimina il vincolo di destinazione per gli ENti privi di alte professionalità.
Sull’applicazione di queste ultime novità relative a tale incremento contrattuale, sull’inserimento del fondo nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, si rinvia ai Pareri ARAN CFL 7 del 8.10.2018 e CFL 15 del 9.10.2010.
Vengono inoltre segnalati due riferimenti : la risposta del MEF del 13/12/2018 che specifica le modalità di applicazione del Parere ARAN e inoltre la Circolare n.15 del 16 maggio 2019 della Ragioneria Generale dello Stato in merito. Si ritiene quindi possibile aggiungere, a partire dal fondo dell’anno 2018, la somma dello 0.20% del monte salari 2001 anche per quegli Enti in cui vi era ASSENZA di Alte Professionalità e non erano state stanziate in precedenza tali somme. Si raccomanda ATTENZIONE alla puntuale applicazione di eventuali decurtazioni eventualmente già effettuate ai sensi dell’art. 1 c. 456 L. 147/2013 ed Art. 1, c. 236 L. 208/2015. Non sarà necessario rettificare i dati già trasmessi con i Conti Annuali 2017 e pregressi.
DEFINIZIONE DI SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI
Le voci che alimentano le spese di personale sono cambiate nel tempo ampliandosi notevolmente soprattutto nei riguardi delle varie forme di lavoro flessibile. Per quanto riguarda il rapporto tra spese di personale e entrate correnti, le spese di personale sono gli impegni di spesa del titolo I con la codifica 01, e con la codifica 07 IRAP riportate nel rendiconto.
Il D.lgs 267/2000 art. 162, individua le entrate correnti nel bilancio degli Enti Locali nei Titoli 1, 2 e 3. Per definire le entrate correnti occorre fare riferimento al Rendiconto di gestione considerando gli accertamenti.
Tratto da Relazione illustrativa ARAN al CCNL 22.1.2004 – Art. 32
Sempre con decorrenza dall’anno 2003, le risorse stabili subiscono un ulteriore incremento annuo lordo (comma 2) per un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari riferito all’anno 2001, esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento è consentito agli enti che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti (commi 3, 4, 5):
a) enti locali: la spesa del personale deve risultare inferiore al 39% delle entrate correnti;
b) Camere di commercio: la spesa del personale deve risultare inferiore al 41% delle entrate correnti;
c) Regioni: la spesa del personale deve risultare inferiore alla percentuale del 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
Anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, sembra corretto ipotizzare che l’anno da prendere a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio debba essere il 2001, in coerenza con altre analoghe previsioni contrattuali in materia di calcolo di risorse.
Per tutti gli altri enti del comparto (IPAB, enti strumentali delle regioni, Autorità di bacino, Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ecc.) l’incremento delle risorse decentrate è possibile (comma 6) sino all’importo massimo dello 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la dirigenza, a condizione che sussista nel singolo ente la relativa capacità di spesa. Occorre, quindi, una preventiva verifica di bilancio da parte degli organi competenti, secondo l’ordinamento vigente, e, quindi, una motivata decisione che autorizza l’eventuale incremento sino al valore ritenuto sostenibile (massimo 0,50%). Per questo motivo l’incremento in questione non può essere ricompreso tra le risorse stabili (infatti non è citato nelle relative fonti di finanziamento) e può essere utilizzato solo per incentivi di natura accessoria.
Gli incrementi dello 0,50% e dello 0,20% del monte salari 2001, come sopra illustrati con riferimento ai commi 2 e 7, non possono essere disposti dagli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8); in tutti gli altri casi, con esclusione del comma 6, gli enti sono tenuti a disporre gli incrementi, in presenza dell’accertato possesso dei requisiti prescritti.
Gli enti sopra citati, nel rispetto delle prescrizioni o dei requisiti già illustrati, (possesso degli indicatori per enti locali, regioni, camere di commercio; valutazione delle condizioni di bilancio per gli altri enti) incrementano ancora le risorse decentrate (comma 7) di un ulteriore importo corrispondente alla percentuale dello 0,20% del monte salari, esclusa la dirigenza, dell’anno 2001; questo specifico finanziamento è destinato a incentivare gli incarichi per le alte professionalità che abbiamo già illustrato a commento dell’art. 10.
Per espressa previsione del comma 5, del citato art. 10 queste ulteriori risorse “integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato…”; il contratto, quindi, non solo vincola la utilizzazione delle somme (alle alte professionalità) ma prescrive anche la loro allocazione.
Di conseguenza gli incrementi derivanti dallo 0,20%, negli enti con dirigenza, confluiscono nello specifico “fondo per la retribuzione di posizione e di risultato” di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999.
Gli stessi incrementi, negli enti privi di dirigenza, aumentano le disponibilità finanziarie già utilizzate per il pagamento degli incarichi di posizione organizzativa permanendo il vincolo per le alte professionalità.
Gli incrementi dello 0,50% e dello 0,20% del monte salari 2001, come sopra illustrati con riferimento ai commi 2 e 7, non possono essere disposti dagli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8); in tutti gli altri casi, con esclusione del comma 6, gli enti sono tenuti a disporre gli incrementi, in presenza dell’accertato possesso dei requisiti prescritti.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 21.5.2018
Art. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione
1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
CCNL22.1.2004
Art. 32
- […] Omissis
- Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
- Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
- Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
- Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa correntedepurata della spesa sanitaria.
- Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
- La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
- Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- […] omissis
Dichiarazione congiunta n. 20 CCNL 22.1.2004
Con riferimento alla disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e quindi con riferimento all’intero anno 2003, ove sussistano le condizioni e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003, alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la disciplina dell’art. 31.
CCNL 9.5.2006
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest’ultimo stabilite, del CCNL del 22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
PARERI ARAN
CFL 21 DEL 30/10/2018
Come deve essere correttamente applicato l’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?
Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:
ipotesi 1
l’ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell’art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del21.5.2018. Pertanto, l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell’importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell’art.67;
ipotesi 2
l’ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l’importo annuale di tali risorse rientra nell’ambito applicativo dell’’art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell’ente, nell’ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
ipotesi 3
l’ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmentele risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell’ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell’ipotesi 2.
CFL7 del 8.10.2018
Ai sensi dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità. Era obbligatorio inserire nel fondo lo 0,21 del monte salari dell’anno 2001, come previsto dal ciato art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, anche se l’ente non aveva intenzione di istituire le “alte professionalità”? Qualora l’ente non avesse previsto tali risorse nel fondo del 2017 e non le avesse accantonate, può comunque inserirle nell’unico importo consolidato relativo al 2017?
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Se le risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziate dall’Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.
In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.
In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell’ente nonché i revisori dei conti.
L’ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell’ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.
Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Come deve essere correttamente applicato l’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?
Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:
ipotesi 1
l’ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell’art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del21.5.2018. Pertanto, l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell’importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell’art.67;
ipotesi 2
l’ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l’importo annuale di tali risorse rientra nell’ambito applicativo dell’’art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell’ente, nell’ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
ipotesi 3
l’ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmentele risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell’ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell’ipotesi 2.
RAL_1371_Orientamenti Applicativi
Qual è la corretta procedura per l’istituzione di posizioni organizzative di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004? E’ possibile attivare tale tipologia di posizione organizzativa anche nei comuni privi di dirigenza? Quali sono le modalità di finanziamento? Un dipendente, già titolare di una posizione organizzativa comportante la responsabilità di uffici e servizi, può cumulare alla stessa un incarico di alta professionalità?
Da un punto di vista generale ed al fine di evitare applicazioni non conformi agli effettivi contenuti della disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, si ritiene necessario riepilogare brevemente i tratti salienti della suddetta disciplina:
1. la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art.8 e 9 del CCNL del 31.3.1999); sotto il profilo soggettivo, il possesso da parte dei lavoratori di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l’introduzione delle alte professionalità;
2. l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità (nel rispetto dei vincoli della informazione sindacale, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001); i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità; i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa; 3. per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l’assetto organizzativo dell’ente quale risulta dal regolamento degli uffici e dei servizi, con la istituzione di tale posizione; infatti, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli enti stessi (art. 15 CCNL 22.1.2004) e, quindi, anche l’incarico di alta professionalità deve corrispondere ad una funzione apicale degli enti stessi; 4. trattandosi di posizione apicale, la relativa istituzione deve essere definita dalla Giunta nel rispetto della riserva della fonte legale derivante dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001; si è, infatti, in presenza di un atto di macro organizzazione (o di organizzazione di primo livello) che deve essere definita con atti di diritto pubblico (art.2, comma 1, e art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001); 5. le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato; 6. l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art.8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999); a maggiore ragione tale regola vale nel caso degli enti privi di dirigenza, dato che in essi, come sopra detto, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli stessi; 7. come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione) né possono essere “fusi” o sovrapposti tra di loro, con l’attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;
8. le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale e personale; 9. il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall’ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di lata professionalità; 10. esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l’importo della retribuzione di posizione può variare (art.10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000; entro tale ambito di oscillazione, l’ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l’effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità. Tale aspetto assume particolare rilievo in relazione al profilo del finanziamento di tali voci retributive, di cui si dirà al successivo punto 10; 11. per ciò che attiene al finanziamento dell’istituto da parte di questa specifica tipologia di enti, la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c), del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. Pertanto, essi possono utilizzare per il finanziamento delle alte professionalità esclusivamente le risorse derivanti dall’applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all’anno 2001, secondo le previsioni dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l’introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. Un problema applicativo può nascere proprio dalla considerazione che la quota di risorse derivanti dall’incremento dello 0,20%, di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di dirigenza, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che la stessa non può neppure essere incrementata con altre risorse stabili di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, dato che gli stessi enti, come sopra detto non sono tenuti alla costituzione del fondo di cui all’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999. Questi enti non possono neppure utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici e strutture, secondo le previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e, a monte, dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000; 12. nel caso in esame, anche se l’ente introducesse posizioni di alta professionalità nel rispetto di quanto sopra detto, comunque. un incarico di tale tipologia non potrebbe essere conferito al lavoratore da Voi citato. Infatti, questi, essendo già responsabile di servizio e, quindi, già titolare di posizione organizzativa di direzione di struttura, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a) e dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004, non può essere destinatario, contemporaneamente, anche di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, secondo quanto già detto al precedente numero 7).
RAL_092_ Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% del monte salari 2001 devono essere effettuati ogni anno, a decorrere dal 2003 (ad esempio: 0,62%+0,62%, ecc.), ovvero una volta sola?
Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% devono essere calcolati una sola volta per l’anno 2003 e i relativi importi restano confermati, senza successive rivalutazioni o operazioni di ricalcolo, anche per gli anni successivi.
RAL_093_Le RSU hanno chiesto di rideterminare le risorse decentrate stabili, prevedendo: a) per l’esercizio 2002, l’incremento dell’1,1% del monte salari, secondo le previsioni del contratto scaduto; b) per l’esercizio 2003, ancora un ulteriore incremento dell’1,1% in aggiunta all’incremento dello 0,62% previsto dal nuovo contratto e così pure per il fondo 2004 ( 1,1% + 0,62% ); è corretta tale impostazione?
L’incremento dell’1,1% decorre dal 2001 con un valore annuo unico che resta confermato (nello stesso importo) per l’anno 2002 e anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001. L’incremento dello 0,62% rappresenta un nuovo e diverso momento obbligatorio di incremento ( con un importo stabile e invariato tutti gli anni successivi) delle risorse decentrate stabili; esso decorre dal 2003 e si aggiunge all’importo dell’1.1%.
RAL_094_L’art.32, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che le risorse decentrate previste dall’art.31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli enti incrementino ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1, e con decorrenza dall’anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso art.32. Un comune ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del fondo 2003, con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 (si tratta dello 0,62% + lo 0,50%). Successivamente è stato costituito il fondo 2004, con l’inserimento delle percentuali di cui sopra.
Ad esempio: Fondo 2003, comprensivo dello 0,62% m.s. 2001 e dello 0,50% m.s.2001, pari ad euro 140.000,00; Fondo 2004 = euro 140.000,00+0,62% m.s. 2001, + 0,50% m.s. 2001.
Si chiede se è corretta l’applicazione dello 0,62% e dello 0,50% m.s. 2001 per il 2003 ed anche per il 2004, oppure se l’applicazione delle due percentuali va effettuata solo per il primo anno (2003), anche se il CCNL specifica dall’anno 2003.
E’ del tutto irragionevole (e provocatorio) ipotizzare un incremento contrattuale che di anno in anno si ricalcola e si aggiunge a quello precedente ( 0,62+0,62, …..). Se tale criterio fosse stato applicato nel passato (ad esempio per l’incremento dell’1,1% del CCNL 5.10.2001) sussisterebbero gravi responsabilità per danno erariale.
104-32B3. In un comune privo di figure dirigenziali è stato istituito un apposito “fondo” ( distinto dalle risorse dell’art. 15 del CCNL del 1 .4.1999 ) per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi nominati dal Sindaco. Si formulano i seguenti quesiti:
1) le risorse corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, destinate a remunerare gli incarichi delle alte professionalità ( art. 32, comma 7 e art. 10, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) devono essere inserite tra le risorse decentrate stabili ( art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004) oppure tra quelle del “fondo” della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.?
2) l’incremento delle predette risorse decorre dell’anno in cui viene istituita la posizione di alta professionalità o si devono calcolare comunque a partire dall’anno 2003?
3 ) Se non si intende istituire una posizione di alta professionalità, si deve comunque integrare il “fondo” dello 0,20% del monte salari 2001?
In merito ai quesiti formulati si specifica quanto segue:
1) la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.;
2) l’incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili ( non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell’art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo;
3) nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque , per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.
PARAMETRI PER STABILIRE SE L’ENTE E’ IN CONDIZIONI DI DEFICITARIETA’
DECRETO 10 giugno 2003, n.217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 188 del 14 Agosto 2003)
Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003,
Art. 1.
Definizione dei parametri obiettivi per le province
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini dell’accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti.
Art. 2.
Definizione dei parametri obiettivi per i comuni
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell’accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correntisuperiori al 21 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all’imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.
Art. 3.
Definizione dei parametri obiettivi per le comunità montane
1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell’accertamento per le comunità montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all’8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.
Art. 4.
Modalità per la compilazione della tabella dei parametri
1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunità montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato
2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.
3. La tabella, del formato di cm 21 \times 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella é sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


