Tale integrazione di parte stabile, costituisce un incremento obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi ma è condizionato al possesso dei requisiti richiesti (per gli Enti Locali la spesa del personale doveva essere inferiore al 39% delle entrate correnti).
Così come disposto dall’articolo contrattuale, una volta verificato il rispetto del rapporto richiesto, l’importo derivante dal calcolo della percentuale dello 0,50% del Monte salari 2003 deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2006 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi (non è necessario quindi verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per gli anni successivi).
Come specificato dal comma 8, l’anno da prendere a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio è il 2005.
Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione
DEFINIZIONE DI SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI
Le voci che alimentano le spese di personale sono cambiate nel tempo ampliandosi notevolmente soprattutto nei riguardi delle varie forme di lavoro flessibile. Per quanto riguarda il rapporto tra spese di personale e entrate correnti, le spese di personale sono gli impegni di spesa del titolo I con la codifica 01, e con la codifica 07 IRAP riportate nel rendiconto.
Il D.lgs 267/2000 art. 162, individua le entrate correnti nel bilancio degli Enti Locali nei Titoli 1, 2 e 3. Per definire le entrate correnti occorre fare riferimento al Rendiconto di gestione considerando gli accertamenti.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 9.5.2006
Art. 4
- Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- […] omissis
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2005.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini della valutazione della sussistenza dei parametri di cui all’art. 4, non sono valutate le spese del personale ex LSU stabilizzato presso gli enti del comparto, con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, solo per la parte corrispondente ai contributi a tal fine previsti dalla vigente legislazione statale e regionale e fino a che questi siano erogati.
PARERI ARAN
RAL_092_ A suo tempo, un ente ha incrementato le risorse decentrate stabili, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, secondo la percentuale ivi prevista, con decorrenza dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, in quanto in possesso, in quel momento, del richiesto presupposto di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, calcolato con riferimento ai dati del bilancio consuntivo stesso relativo all’anno 2005.
Ai fini del mantenimento di tale incremento anche negli anni successivi, è necessario verificare la persistenza del requisito contrattuale, volta per volta, anche per ciascuno di tali anni?
L’art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, in presenza delle condizioni economico-finanziarie ivi previste, ha consentito, presso ciascun ente, un solo incremento delle risorse stabili, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, di una percentuale pari allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per il 2006.
Il comma 8 del medesimo art. 4 del CCNL del 9.5.2006, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo o applicazioni non corrette della disciplina contrattuale, ha previsto espressamente che la verifica della sussistenza dei parametri di bilancio dovesse essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2005.
Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l’importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la presenza del previsto parametro nel 2005, si è consolidato definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa.
Conseguentemente, alla luce della richiamata disciplina contrattuale, si esclude che per la conservazione delle risorse di cui si tratta negli anni successivi (2007, 2008, 2009, ecc.) fosse necessaria, con riferimento anche agli stessi anni, la verifica del rispetto del parametro finanziario stabilito dal richiamato art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006.


