A valere SOLO per l’anno 2006
Il CCNL del 9.5.2006, all’art. 4 comma 1, stabilisce che gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, possono procedere all’integrazione delle risorse decentrate stabili e variabili.
L’integrazione di parte variabile, prevista dall’art. 4 comma 2, può essere operata solo per l’anno 2006, e solo a condizione che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, certificato dall’ufficio competente; tale verifica dovrà essere effettuata (come previsto dal successivo comma 8) con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2005.
La quota di integrazione può variare tra un massimo dello 0,3% un massimo dello 0,7%, in particolare il CCNL chiarisce che:
– Un ammontare massimo pari allo 0,3% del monte salari 2003 è applicabile se il rapporto spese di personale/entrate correnti è nel range tra il 25% e il 35%,
– Un ammontare massimo pari allo 0,7% del monte salari 2003 è applicabile se il rapporto spese di personale/entrate correnti è sotto il 25%”. In questo caso, l’Ente ha facoltà di decidere, in base alle risorse disponibili, la percentuale di incremento.
Il CCNL inoltre chiarisce al comma 7 che gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge, l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione
DEFINIZIONE DI SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI
Le voci che alimentano le spese di personale sono cambiate nel tempo ampliandosi notevolmente soprattutto nei riguardi delle varie forme di lavoro flessibile. Per quanto riguarda il rapporto tra spese di personale e entrate correnti, le spese di personale sono gli impegni di spesa del titolo I con la codifica 01, e con la codifica 07 IRAP riportate nel rendiconto.
Il D.lgs 267/2000 art. 162, individua le entrate correnti nel bilancio degli Enti Locali nei Titoli 1, 2 e 3. Per definire le entrate correnti occorre fare riferimento al Rendiconto di gestione considerando gli accertamenti.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 9.05.2006
Art. 4
“2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini della valutazione della sussistenza dei parametri di cui all’art. 4, non sono valutate le spese del personale ex LSU stabilizzato presso gli enti del comparto, con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, solo per la parte corrispondente ai contributi a tal fine previsti dalla vigente legislazione statale e regionale e fino a che questi siano erogati
PARERI
ARAN: risposta al quesito del Comune di Genova del 21.5.2008


