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Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio blocksy è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131
ART. 67 C. 2 LETT. B) CCNL 2018 – RIVALUTAZIONE DELLE PEO – Date X Fondo

Importo di rivalutazione delle PEO in base agli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 – storicizzato a partire dal 2019

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per la determinazione della quota di integrazione

ATTENZIONE: questa integrazione inserita nell’anno 2019 sarà storicizzata e quindi confermata per le annualità successive. Pertanto, a partire dall’anno 2020, lo schema del fondo riporterà, in automatico, l’importo inserito nel 2019 fino alla stipula di un nuovo CCNL.

Tale voce deve contenere eventuali somme connesse alla rivalutazione delle progressioni economiche orizzontali a seguito di stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale.

In particolare l’art. 67 c. 2 lett. b del CCNL 21.5.2018 stabilisce che le risorse stabili possono essere integrate “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 (ndr. CCNL 21.5.2018) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

In base a quanto indicato dalla dichiarazione congiunta n. 5 dello stesso contratto, tali risorse non sono soggette al rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017.

Tale posizione non è ancora del tutto definita. Infatti, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 99/2018/PAR del 5 luglio 2018 ha ritenuto l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 applicabile agli incrementi previsti dall’art. 67, comma 2, del Contratto Collettivo, ivi compresi quelli di cui alle lettere a) e b), quantunque espressamente esclusi dalla dichiarazione congiunta n. 5.

A tal proposito, si deve evidenziare che di diverso avviso pareva la Corte dei Conti Lombardia con Delibera n. 200/2018 che ha ritenuto, sia pure incidentalmente non essendo la questione specifico oggetto del parere, che (solo) gli incrementi di cui alle lett. a) e b) di cui al citato art. 67, comma 2, del nuovo Contratto collettivo, non siano soggetti al limite stabilito dalla disposizione di finanza pubblica, come espressamente affermato dalla dichiarazione congiunta n. 5. La sezione Lombarda ha ribadito tale posizione con la Delibera n. 221 del 24 luglio 2018 richiamando la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell’esprimere parere favorevole all’ipotesi del Contratto in esame, hanno dato “atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corrige all’Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”, senza formulare sul punto alcuna osservazione critica. Di fronte all’incertezza interpretativa la Sezione Regionale della Lombardia ha decisa di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire tale decisione alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo. Pertanto, si attendono chiarimenti in merito.

A dirimere tali incertezze interpretative è intervenuta la Corte dei Conti Sezione Autonomie con la Delibera n. 19 del 9 ottobre 2018 che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Inoltre sul punto è intervenuto l’art. 11 del D.L. 135/2018 che prevede:

1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita’ finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta’ assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

ATTENZIONE:

Al fine di agevolare gli Enti nel complesso calcolo sulla determinazione degli importi di cui sopra, si mette a disposizione un foglio di calcolo che illustra, anno per anno, le quote di incremento per ogni categoria. Per l’anno 2019 compilare l’ultima colonna con indicazione del personale in servizio al 1.4.2018, infatti l’importo si differenzia rispetto al 2018 poichè calcolato annualmente in base agli incrementi stabiliti con decorrenza 1.4.2018.

Per maggiori dettagli, per analogia, si rinvia alla descrizione inserita alla pagina Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004 e n. 1 CCNL 31.7.2009

Attenzione: in base alle indicazioni della Circolare RGS n. 18 del 22.5.2018 gli Enti devono rettificare voci di spesa dei fondi 2016 e 2017 nonchè le tabelle 15 del Conto annuale. La Circolare definisce le modalità operative per eseguire le rettifiche richieste, confermate nelle medesime funzionalità messe in opera in ambiente SICO in calce alla tabella 15 a partire dalla rilevazione del Conto Annuale 2016,  e illustrate in dettaglio nel paragrafo “F. Le istruzioni per la rettifica della tabella 15 e della scheda SICI”.

PARERI ARAN

CF9_ Come va intesa la dichiarazione congiunta n. 4, posta in appendice al CCNL Funzioni            centrali  2016/2018, in materia di incremento delle risorse del fondo ad opera degli aumenti contrattualmente definiti (art. 76, comma 3, lett. a)?

Il d.lgs. n. 75/2017 all’art. 23, co. 2, ha previsto che “2. […] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare  complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Al fine di chiarire il proprio punto di vista sulla lettura di questa norma in combinato con la previsione del CCNL di destinare una parte degli aumenti contrattuali al Fondo risorse decentrate, come quantificati dall’ art. 76, comma 3, lett. a) del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 12/2/2018, le parti hanno inserito la dichiarazione congiunta n. 4.

Con la pronuncia 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre2018, la Corte dei Conti, sez. Autonomie, in merito all’analoga fattispecie riferita al CCNL Funzioni locali, ha chiarito che le risorse che il CCNL ha destinato all’incremento del Fondo risorse decentrate trovano copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, non determinano gli effetti finanziari espansivi che la norma dell’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017 è tesa a inibire.

Sulla medesima materia, l’articolo 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha disposto che il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale norma di legge ha, dunque, confermato quanto già ritenuto dalle parti in sede di sottoscrizione del CCNL nonché il ricordato orientamento della Corte dei Conti, sez. Autonomie.

Fermo restando quanto sopra detto circa la derogabilità del limite, si precisa che la consistenza del fondo 2016 rimane comunque il parametro cui fare riferimento per il rispetto del “tetto” di cui al d.lgs. 75/2017.

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