Risorse derivanti da processi di decentramento dall’anno 2018
Tale voce di parte stabile, può contenere eventuali somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito all’Ente, a seguito di processi di decentramento, trasferimento o delega di funzioni a partire dall’anno 2018.
L’art. 67 c. 2 lett. e) del CCNL 21.5.2018 stabilisce che il fondo può essere integrato:
“degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempiol’art. 1, commi da 793, a 800 della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies”;
Per maggiori dettagli, per analogia, si rinvia alla descrizione inserita alla pagina Art. 15 comma 1 Lettera l) CCNL 1.4.1999
ATTENZIONE:
Si deve precisare che in merito al personale trasferito ai sensi dell’art. 1, comma 800, le relative risorse integrative al Fondo delle risorse decentrate devono essere inserite tra le risorse NON SOGGETTE AL LIMITE, come precisato anche nel parere del Ministero Economie e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Prot.257831 del 18 dicembre 2018, reso alla Regione Lombardia, che elenca in maniera puntuale le voci che derogano al tetto del 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017
Art. 1 c. 800 L. 205/2017 – Armonizzazione personale province transita
800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014 (secondo cui … “Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;”), fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Indicazioni operative
Ricorrendo i presupposti, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’importo risultante dovrà essere inserito nello schema di costituzione del fondo, nel campo “Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2018 e Art 1 c 800 L 205/2017 – Armonizzazione retribuzione accessoria personale province transitato” inserito nella sezione “Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite”.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 21.5.2018
Art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione
2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies;
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – commi da 793 a 800
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62 )
793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attivita’ a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle citta’ metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego e gia’ collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
794. Per le finalita’ di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2018. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalita’ acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo, l’erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.
797. Per le finalita’ di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalita’ di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ANPAL sono incrementati, a decorrere dall’anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le citta’ metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalita’ stabilite con apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le citta’ metropolitane, per disciplinare le modalita’ di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l’equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un’amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 e’ trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purche’ risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita’ di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale e’ transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facolta’ assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
PARERI
Parere RGS DEL 18/12/2018 alla Regione Lombardia in merito all’applicazione del comma 800 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205


