Compensi derivanti da attività ordinariamente rese dall’Amministrazione per convenzioni o accordi precedenti l’entrata in vigore dei limiti ( D. Lgs 75/2017, DL 78/2010, L. 208/2015). Ex integrazione art. 15 comma 1 Lettera d) CCNL 1.4.1999 Sponsorizzazioni.
ATTENZIONE: Le risorse destinate a finanziare i compensi derivanti da “risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (sponsorizzazioni, ed accordi di collaborazione, convenzioni ecc.)” possono essere inserite sia tra le risorse soggette a limite sia tra le risorse non soggette a limite. Il criterio per definire la modalità di inserimento e calcolo al fine del rispetto del limite del fondo 2017 ( per il periodo 2011/2014 rispetto al limite 2010, per l’anno 2016 rispetto del limite del 2015) sono state precisate da Aran, dalla Corte dei Conti e dalle Circolari della Ragioneria dello Stato (che verranno illustrate nei paragrafi successivi).
In base a tali orientamenti si può sintetizzare che:
- Non risultano soggette a limite i compensi derivanti da risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, riferite a nuove convenzioni e attività non ordinariamente rese dall’Amministrazione precedentemente all’entrata in vigore delle norme di contenimento del salario accessorio ( D.L. 78/2010, della L. 208/2015 e attualmente art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017). Rientrano tra queste le seguenti integrazioni: Art. 67 comma 3 Lettera a) CCNL 21.5.2018 Sponsorizzazioni – Sponsorizzazioni o accordi di collaborazione, risorse trasferite dall’ISTAT ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all’art. 43 legge n. 449/1997, per nuove convenzioni per attività non ordinariamente rese precedentemente dell’entrata in vigore delle norme sul contenimento del salario accessorio ( D.L. 78/2010, della L. 208/2015 e attualmente art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017). A partire dal fondo dell’anno 2017, risultano escluse dal limite le somme derivanti da convenzioni stipulate nell’anno 2017 e seguenti.
- Risultano soggette al limite icompensi derivanti da attività ordinariamente rese dall’Amministrazione per convenzioni o accordi precedenti l’entrata in vigore elle norme sul contenimento del salario accessorio ( D.L. 78/2010, della L. 208/2015 e attualmente art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017).
Tale suddivisione è ribadita da diversi documenti della Ragioneria dello Stato, che nella Circolare RGS n. 12/2011 (pag.4), chiarisce che “Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità”.
Nella successiva Circolare n. 16 /2012 (Pagg. 129-130) la Ragioneria dello Stato conferma tale posizione e chiarisce “Vanno segnalati gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis. Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. […]omissis.
Qualche periodo dopo, nelle istruzioni alla compilazione continua con la definizione “- entrate “conto terzi” (che, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni, non rilevano ai fini del limite 2010)”
La Ragioneria dello Stato, fornisce anche nella Circolare n. 21/2013 Istruzioni al Conto annuale 2012 (pag. 140) ulteriori chiarimenti “Si segnalano di seguito istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis:
[…] omissis
– le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (quest’ultimo riferito ad attività non ordinariamente rese dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del D.L. 78/2010);
Vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate all’incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell’art. 208, comma 2 bis, del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada).
Sempre nella stessa Circolare, alla pag. 251 istruzioni di comparto, la Ragioneria precisa che gli Enti devono “inserire la quota delle risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni, eccetera secondo la disciplina prevista dall’art. 43 della legge n. 449/1997, come richiamata dall’art. 4 c. 4 Ccnl 00-01. Tali risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010 in caso di nuove convenzioni, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del d.l. 78/2010)”.
I problemi per il tetto alla parte variabile del fondo sono stati, in gran parte, risolti dal parere n. 51/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti. Essa ha chiarito che i compensi destinati alla incentivazione del personale dell’ufficio tecnico a fronte della realizzazione di opere pubbliche e/o della progettazione di strumenti urbanistici, nonché quelli dovuti agli avvocati dipendenti o dirigenti delle PA nei casi in cui vincano i contenziosi giurisdizionali, possono andare in deroga al tetto al fondo per la contrattazione decentrata, quindi superare l’ammontare del fondo 2010. Viceversa i compensi incentivanti il personale degli uffici tributi per il maggiore gettito ICI e quello derivante da sponsorizzazioni e cessione di servizi non possono essere inseriti
La Sezione regionale della Corte dei Conti Liguria con Delibera n. 105 del 24 settembre 2018 è intervenuta sull’argomento in seguito ad apposita richiesta di parere da parte del Sindaco di La Spezia parere in materia di limiti di finanza pubblica ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, in particolare sulla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativo alla possibilità di comprendere le entrate da “sponsorizzazioni”, di cui all’art. 43 della legge n. 449 del 1997 tra le risorse variabili non soggette al limite indicato dall’articolo.
La Corte ritiene, che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 449/97 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto, come quello di sponsorizzazione, che permetta alle Amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti.
In queste ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del Contratto collettivo nazionale ex art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl. Funzioni locali 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano altresì gli ulteriori requisiti prescritti dalle Deliberazioni adottate delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti in particolare:
– incentivino l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza;
– siano volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
A conclusione di quanto illustrato sopra si precisa che per quanto riguarda l’utilizzo e ripartizione di tale risorse, è opportuno che ogni Ente definisca la modalità di distribuzione delle stesse tra i dipendenti che hanno contribuito allo svolgimento delle attività collegate alle sponsorizzazioni.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 21.5.2018 – Art. 67 c.3 Lettera a)
ART. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
ATTENZIONE – ASPETTO IMPORTANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’UTILIZZO
L’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018 ha stabilito che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”
E’ obbligatorio quindi destinare almeno il 50,01% (la quota prevalente) delle risorse variabili a tali istituti:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;
E’ inoltre obbligatorio destinare almeno il 30% (compreso nel 50,01% di cui appena sopra) delle risorse variabili a:
b) premi correlati alla performance individuale;
Quali risorse variabili è obbligatorio destinare alle due percentuali sopra elencate?
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.
CCNL 1.4.1999 – Art. 15 c. 1 Lettera d) integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001)
- Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…] omissis
d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare
- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 449/1997
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. ((Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all’interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico)). Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, é destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata n vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorere dall’esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell’ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio é pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l’importo residuo é destinato ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordo ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità “Bilancio e affari finanziari”.
7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all’incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
PARERI ARAN
499-15E. Quantificazione delle risorse – l’art.43 della L.449/1997
499-15E1. Quali prestazioni possono essere sottoposte a contributo ai sensi dell’art. 43 legge n. 449/1997?
Siamo del parere che le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999 (G.U. n. 120 del 25.5.2000) ai fini della indicazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo (in attuazione dell’art. 43 della L. 449/97) possono costituire, per gli enti locali, un’ utile cornice di riferimento nella specifica materia. Riteniamo, naturalmente, che ogni Ente debba adottare un proprio atto per la individuazione precisa delle prestazioni nelle quali richiedono un contributo degli utenti (per ogni tipologia di prestazione) sia le quota percentuale del contributo stesso che può essere destinato ad incentivare le risorse della contrattazione decentrata di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Precisiamo, ancora, che le risorse questione, non hanno carattere di stabilità e di ripetitività nel tempo, non possono quindi, essere destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali o delle posizioni organizzative.
Parere Aran RAL1125_Orientamenti Applicativi:
Un ente intende istituire il pagamento da parte dell’utente dei diritti di istruttoria in alcune materie (ed esempio, urbanistica – edilizia: rilascio permessi a costruire, DIA, ecc.; ambiente- agricoltura: piani di utilizzazione agronomica; commercio: rilascio autorizzazioni attività commerciali; ecc.), che, per una quota del 50%, dovrebbero essere destinati al personale che segue l’istruttoria. Questa quota potrebbe rientrare tra le risorse dell’art.15, comma 2, lett.k), del CCNL dell’1.4.1999, che consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa “ le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale …… ”? La disposizione applicabile sembra essere l’art.43 della legge n.449/1997, che disciplina i servizi pubblici non essenziali da sottoporre a contributo da parte dell’utente? Tali diritti sono dovuti al personale o vi è la facoltà dell’ente di applicarli discrezionalmente? Ove possibile, la previsione del 50% può ritenersi congrua?
Nella particolare fattispecie esposta non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione dell’art.15, comma 1, lett.k, del CCNL dell’1.4.1999.
Occorre, infatti, ricordare che tale clausola contrattuale fa riferimento solo alle “…risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”.
Nel caso in esame mancano del tutto queste specifiche fonti legislative che prevedono particolari risorse finalizzate espressamente destinate all’incentivazione del personale.
Gli esempi tipici di tale casistica sono le disposizioni dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, in materia di incentivi alla progettazione; quelle dell’art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1007, in materia di recupero evasione ICI; quelle dell’art.32, comma 40, del D.L.n.269/2003 convertito nella legge n.326/2003, in materia di attività istruttorie per il condono edilizio.
Neppure può ritenersi che la fonte legislativa legittimante possa identificarsi con le disposizioni dell’art.43 della legge n.449/1997, dato che queste rappresentano un’autonoma e distinta forma di possibile incremento delle risorse decentrate variabili.
Spetta al singolo ente la valutazione in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l’eventuale incremento delle risorse variabili, così come previste dalla disciplina legale.
Eventuali problematiche inerenti alla riconducibilità o meno di una determinata fattispecie alla disciplina generale della citata legge n.449/1997, traducendosi in problematiche inerenti alla definizione dell’esatta portata applicativa della normativa legale, dovranno essere sottoposte direttamente al Dipartimento della funzione Pubblica istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Da un punto di vista generale, non può non tacersi qualche perplessità in ordine alla riconducibilità delle diverse ipotesi prospettate all’art.43 della legge n.449/1997, in quanto le stesse sembrano rientrare, piuttosto, tra i compiti istituzionali dell’ente e, quindi, non nella nozione di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali, delineata dalla disciplina legale.
Relativamente a tale aspetto, pertanto, anche al fine di evitare il determinarsi di situazioni di possibile danno erariale, può acquistare un rilievo significativo l’interpretazione del citato Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per ciò che attiene alle specifiche problematiche poste, si deve poi specificare quanto segue:
a) ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni dell’art.43 della legge n.449/1997, l’ente potrà acquisire le relative risorse, la cui entità dovrebbe essere predefinita in un apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni di legge (anche su questo punto può essere sicuramente utile l’acquisizione dell’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica);
non sussistono “diritti” dei lavoratori alla percezione di indennità o compensi accessori (comunque denominati). La materia deve essere sempre e preventivamente disciplinata dalla contrattazione decentrata che deve stabilire i criteri e le condizioni (e non le persone) per la individuazione degli incarichi o delle attività cui possono essere correlati i diversi compensi nonché le somme complessivamente destinate al finanziamento dei vari istituti. Pertanto, saranno le parti negoziali in sede decentrata a stabilire le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, nell’ambito dei vari istituti previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, a favore del personale interessato alle diverse attività o iniziative indicate nel richiamato art.43 della legge n.449/1997
CIRCOLARI/PARERI
Corte dei Conti Veneto Parere n. 280/2012
Circolare N. 12 del 15 aprile 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;
Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del 2.5.2012 Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011
Circolare Ragioneria dello Stato n. 21/2013 Conto annuale 2012
Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011– Risorse escluse dal limite DL 78/2010
Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011 – Risorse soggette al limite DL 78/2010
Documento della Ragioneria dello Stato del 26.4.2013: monitoraggio sulla contrattazione decentrata
ALTRO
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999
Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad alcuni documenti disponibili sul sito dell’ARAN, collegati al tema della sponsorizzazione, che vengono qui riportati:
Assoggettamento delle entrate per sponsorizzazioni al regime dell’IVA ALLEGA
Presentazione di un percorso applicativo con la elaborazione di alcuni adempimenti formali A
Esempio di regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.
Esempio di regolamento per sponsorizzazione adottato dal Ministero delle Finanze
Nel caso in cui la sponsorizzazione non sia stata prevista nel PEG pur in presenza del capitolo di spesa viene allegato un esempio di delibera di Giunta
Esempio di atti da adottare per la procedura di sponsorizzazione da parte di privati della fornitura degli stampati e della carta per fotoriproduzione
Esempio di Determina dell’Avviso di procedura di sponsorizzazione per la SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO e PER FORNITURA CARTA E STAMPATI
Esempio di Determina di Individuazione dello sponsor e affidamento della fornitura


