Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the blocksy-companion domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the zionbuilder domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the zionbuilder-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the ziultimate domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131

Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio blocksy è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131
ART. 67 C. 3 LETT. A) CCNL 2018 – SPONSORIZZAZIONI – Date X Fondo

Compensi derivanti da attività ordinariamente rese dall’Amministrazione per convenzioni o accordi precedenti l’entrata in vigore dei limiti ( D. Lgs 75/2017, DL 78/2010, L. 208/2015). Ex integrazione art. 15 comma 1 Lettera d) CCNL 1.4.1999 Sponsorizzazioni.

ATTENZIONE: Le risorse destinate a finanziare i compensi derivanti da “risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (sponsorizzazioni, ed accordi di collaborazione, convenzioni ecc.)” possono essere inserite sia tra le risorse soggette a limite sia tra le risorse non soggette a limite. Il criterio per definire la modalità di inserimento e calcolo al fine del rispetto del limite del fondo 2017 ( per il periodo 2011/2014 rispetto al limite 2010, per l’anno 2016 rispetto del limite del 2015) sono state precisate da Aran,  dalla Corte dei Conti e dalle Circolari della Ragioneria dello Stato (che verranno illustrate nei paragrafi successivi).

In base a tali orientamenti si può sintetizzare che:

  • Non risultano soggette a limite i compensi derivanti da risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, riferite a nuove convenzioni e attività non ordinariamente rese dall’Amministrazione precedentemente all’entrata in vigore delle norme di contenimento del salario accessorio ( D.L. 78/2010, della L. 208/2015 e attualmente art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017). Rientrano tra queste le seguenti integrazioni: Art. 67 comma 3 Lettera a) CCNL 21.5.2018 Sponsorizzazioni – Sponsorizzazioni o accordi di collaborazione, risorse trasferite dall’ISTAT ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all’art. 43 legge n. 449/1997, per nuove convenzioni per attività non ordinariamente rese precedentemente dell’entrata in vigore delle norme sul contenimento del salario accessorio ( D.L. 78/2010, della L. 208/2015 e attualmente art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017). A partire dal fondo dell’anno 2017, risultano escluse dal limite le somme derivanti da convenzioni stipulate nell’anno 2017 e seguenti.
  • Risultano soggette al limite icompensi derivanti da attività ordinariamente rese dall’Amministrazione per convenzioni o accordi precedenti l’entrata in vigore elle norme sul contenimento del salario accessorio ( D.L. 78/2010, della L. 208/2015 e attualmente art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017).

Tale suddivisione è ribadita da diversi documenti della Ragioneria dello Stato, che nella Circolare RGS n. 12/2011 (pag.4), chiarisce che “Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità”.

Nella successiva Circolare n. 16 /2012 (Pagg. 129-130) la Ragioneria dello Stato conferma tale posizione e chiarisce “Vanno segnalati gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis. Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. […]omissis.

Qualche periodo dopo, nelle istruzioni alla compilazione continua con la definizione “- entrate “conto terzi” (che, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni, non rilevano ai fini del limite 2010)”

La Ragioneria dello Stato, fornisce anche nella  Circolare n.  21/2013 Istruzioni al Conto  annuale  2012 (pag. 140) ulteriori chiarimenti “Si segnalano di seguito istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis:

[…] omissis

– le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (quest’ultimo riferito ad attività non ordinariamente rese dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del D.L. 78/2010);

Vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate all’incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell’art. 208, comma 2 bis, del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada).

Sempre nella stessa Circolare, alla pag. 251 istruzioni di comparto, la Ragioneria precisa che gli Enti devono “inserire la quota delle risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni, eccetera secondo la disciplina prevista dall’art. 43 della legge n. 449/1997, come richiamata dall’art. 4 c. 4 Ccnl 00-01. Tali risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010 in caso di nuove convenzioni, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del d.l. 78/2010)”.

I problemi per il tetto alla parte variabile del fondo sono stati, in gran parte, risolti dal parere n. 51/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti. Essa ha chiarito che i compensi destinati alla incentivazione del personale dell’ufficio tecnico a fronte della realizzazione di opere pubbliche e/o della progettazione di strumenti urbanistici, nonché quelli dovuti agli avvocati dipendenti o dirigenti delle PA nei casi in cui vincano i contenziosi giurisdizionali, possono andare in deroga al tetto al fondo per la contrattazione decentrata, quindi superare l’ammontare del fondo 2010. Viceversa i compensi incentivanti il personale degli uffici tributi per il maggiore gettito ICI e quello derivante da sponsorizzazioni e cessione di servizi non possono essere inseriti

La Sezione regionale della Corte dei Conti Liguria con Delibera n. 105 del 24 settembre 2018 è intervenuta sull’argomento in seguito ad apposita richiesta di parere da parte del Sindaco di La Spezia parere in materia di limiti di finanza pubblica ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, in particolare sulla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativo alla possibilità di comprendere le entrate da “sponsorizzazioni”, di cui all’art. 43 della legge n. 449 del 1997 tra le risorse variabili non soggette al limite indicato dall’articolo.

La Corte ritiene, che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 449/97 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto, come quello di sponsorizzazione, che permetta alle Amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti.

In queste ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del Contratto collettivo nazionale ex art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl. Funzioni locali 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano altresì gli ulteriori requisiti prescritti dalle Deliberazioni adottate delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti in particolare:

– incentivino l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza;

– siano volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

A conclusione di quanto illustrato sopra si precisa che per quanto riguarda l’utilizzo e ripartizione di tale risorse, è opportuno che ogni Ente definisca la modalità di distribuzione delle stesse tra i dipendenti che hanno contribuito allo svolgimento delle attività collegate alle sponsorizzazioni.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 21.5.2018 – Art. 67 c.3 Lettera a)

ART. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

ATTENZIONE – ASPETTO IMPORTANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’UTILIZZO

L’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018 ha stabilito che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse

E’ obbligatorio quindi destinare almeno il 50,01% (la quota prevalente) delle risorse variabili a tali istituti:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;

f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;

E’ inoltre obbligatorio destinare almeno il 30% (compreso nel 50,01% di cui appena sopra) delle risorse variabili a:

b) premi correlati alla performance individuale;

Quali risorse variabili è obbligatorio destinare alle due percentuali sopra elencate?

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene  il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.

CCNL 1.4.1999 – Art. 15 c. 1 Lettera d) integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

(integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001)

  1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

[…] omissis

d)    La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare

  1. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
  2. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
  3. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 449/1997

Art. 43.

(Contratti  di  sponsorizzazione  ed   accordi   di   collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,  contributi  dell’utenza per i servizi pubblici non  essenziali  e  misure  di  incentivazione della produttività).

1.  Al   fine   di   favorire   l’innovazione   dell’organizzazione amministrativa  e  di  realizzare  maggiori  economie,  nonché   una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche  amministrazioni possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi   di collaborazione con soggetti privati ed associazioni,  senza  fini  di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di  cui  al  comma  1  devono  essere  dirette  al perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono  escludere  forme  di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e  quella  privata  e devono  comportare  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti disposti. ((Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche quelle finalizzate  a  favorire  l’assorbimento  delle  emissioni  di anidride carbonica (CO2 ) dall’atmosfera tramite  l’incremento  e  la valorizzazione del patrimonio  arboreo  delle  aree  urbane,  nonché  eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate  alla  creazione  e alla manutenzione di una rete di aree  naturali  ricadenti  nel  loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può  inserire  il nome, la ditta, il logo o il marchio dello  sponsor  all’interno  dei documenti recanti comunicazioni  istituzionali.  La  tipologia  e  le caratteristiche di  tali  documenti  sono  definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dell’interno,  sentita  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni.  Fermi  restando quanto   previsto   dalla   normativa   generale   in   materia    di sponsorizzazioni nonché  i  vincoli  per  la  tutela  dei  parchi  e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da  parte  dello  sponsor  ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso,  la possibilità  di  ordinaria  fruizione  delle  stesse  da  parte  del pubblico)). Per le sole amministrazioni dello  Stato  una  quota  dei risparmi così ottenuti,  pari  al  5  per  cento,  é  destinata  ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di  risultato dei dirigenti  appartenenti  al  centro  di  responsabilità  che  ha operato il risparmio; una quota pari al  65  per  cento  resta  nelle disponibilità di bilancio della  amministrazione.  Tali  quote  sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica.  La  rimanente   somma costituisce economia di bilancio. La  presente  disposizione  non  si applica nei  casi  in  cui  le  sponsorizzazioni  e  gli  accordi  di collaborazione  sono  diretti  a  finanziare  interventi,  servizi  o attività non inseriti nei programmi di spesa  ordinari.  Continuano, inoltre,  ad  applicarsi  le  particolari  disposizioni  in  tema  di sponsorizzazioni   ed   accordi   con   i   privati   relative   alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello  spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni  pubbliche  possono stipulare convenzioni con  soggetti  pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti,  dedotti  tutti  i costi, ivi comprese le spese di personale,  costituisce  economia  di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma,  che  non  si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti,  da  emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata n vigore della presente  legge,  le  pubbliche amministrazioni individuano le  prestazioni,  non  rientranti  tra  i servizi pubblici essenziali o non espletate  a  garanzia  di  diritti fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un  contributo  da   parte dell’utente,  e  l’ammontare  del  contributo   richiesto.   Per   le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati  dal  Ministro  competente,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i  regolamenti  sono   emanati   entro   novanta   giorni   da   tale deliberazione. Per tali amministrazioni  gli  introiti  sono  versati all’entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  in misura non superiore al 30  per  cento,  alla  corrispondente  unità previsionale  di  base  del  bilancio  per  incrementare  le  risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di  risultato  dei  dirigenti  assegnati  ai  centri  di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorere  dall’esercizio  finanziario  1998,  i  titolari  dei centri di responsabilità  amministrativa  definiscono  obiettivi  di risparmi  di  gestione  da  conseguire  in   ciascun   esercizio   ed accantonano, nel corso della gestione,  una  quota  delle  previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di  competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2  per cento. La metà degli importi costituisce economia  di  bilancio;  le rimanenti somme sono destinate,  nell’ambito  della  medesima  unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione  della  produttività  del   personale   e   della retribuzione di risultato  dei  dirigenti,  come  disciplinate  dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni  culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio  é  pari allo 0,50 per cento della quota accantonata  ai  sensi  del  presente comma; l’importo residuo é  destinato  ad  incrementare  le  risorse relative all’incentivazione della produttività del  personale  e  le retribuzioni di risultato  del  personale  dirigente  della  medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali  di  base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonché alle  spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO,  di cui  alla  unità  previsionale  di  base   “accordo   ed   organismi internazionali”   (interventi),   di   pertinenza   del   centro   di responsabilità “Bilancio e affari finanziari”.

7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  le  risorse  di  cui  ai commi 2, 4 e 5 destinate all’incentivazione  della  produttività  ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle  misure e con  le  modalità  determinate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri  interessati,  in analogia alle ripartizioni operate per  il  personale  del  “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare  attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195, ed all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

PARERI ARAN

499-15E. Quantificazione delle risorse – l’art.43 della L.449/1997

499-15E1. Quali prestazioni possono essere sottoposte a contributo ai sensi dell’art. 43 legge n. 449/1997?

Siamo  del  parere  che  le  disposizioni  contenute  nella  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del  20.12.1999 (G.U.  n.  120  del  25.5.2000)  ai  fini  della indicazione  delle  prestazioni  non  rientranti  tra  i  servizi  pubblici  essenziali,  da sottoporre a contributo (in attuazione dell’art. 43 della L. 449/97) possono costituire, per gli enti locali, un’ utile cornice di riferimento nella specifica materia. Riteniamo,  naturalmente,  che  ogni  Ente  debba  adottare  un  proprio  atto  per  la individuazione precisa delle prestazioni nelle quali richiedono un contributo degli utenti (per ogni tipologia di prestazione) sia le quota percentuale del contributo stesso che può  essere  destinato  ad  incentivare  le  risorse  della  contrattazione  decentrata  di  cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.

Precisiamo,  ancora,  che  le  risorse  questione,  non  hanno  carattere  di  stabilità  e  di ripetitività  nel  tempo,  non  possono  quindi,  essere  destinate  al  finanziamento  delle progressioni orizzontali o delle posizioni organizzative.

Parere Aran RAL1125_Orientamenti Applicativi:

Un ente intende istituire il pagamento da parte dell’utente dei diritti di istruttoria in alcune materie (ed esempio, urbanistica – edilizia: rilascio permessi a costruire, DIA, ecc.; ambiente- agricoltura: piani di utilizzazione agronomica; commercio: rilascio autorizzazioni attività commerciali; ecc.), che, per una quota del 50%, dovrebbero essere destinati al personale che segue l’istruttoria. Questa quota potrebbe rientrare tra le risorse dell’art.15, comma 2, lett.k), del CCNL dell’1.4.1999, che consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa “ le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale …… ”? La disposizione applicabile sembra essere l’art.43 della legge n.449/1997, che disciplina i servizi pubblici non essenziali da sottoporre a contributo da parte dell’utente?    Tali diritti sono dovuti al personale o vi è la facoltà dell’ente di applicarli discrezionalmente? Ove possibile, la previsione del 50% può ritenersi congrua?

Nella particolare fattispecie esposta non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione dell’art.15, comma 1, lett.k, del CCNL dell’1.4.1999.

Occorre, infatti, ricordare che tale clausola contrattuale fa riferimento solo alle “…risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”.

Nel caso in esame mancano del tutto queste specifiche fonti legislative che prevedono particolari risorse finalizzate espressamente destinate all’incentivazione del personale.

Gli esempi tipici di tale casistica sono le disposizioni dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, in materia di incentivi alla progettazione; quelle dell’art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1007, in materia di recupero evasione ICI; quelle dell’art.32, comma 40, del D.L.n.269/2003 convertito nella legge n.326/2003, in materia di attività istruttorie per il condono edilizio.

Neppure può ritenersi che la fonte legislativa legittimante possa identificarsi con le disposizioni dell’art.43 della legge n.449/1997, dato che queste rappresentano un’autonoma e distinta forma di possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

Spetta al singolo ente la valutazione in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l’eventuale incremento delle risorse variabili, così come previste dalla disciplina legale.

Eventuali problematiche inerenti alla riconducibilità o meno di una determinata fattispecie alla disciplina generale della citata legge n.449/1997, traducendosi in problematiche inerenti alla definizione dell’esatta portata applicativa della normativa legale, dovranno essere sottoposte direttamente al Dipartimento della funzione Pubblica istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Da un punto di vista generale, non può non tacersi qualche perplessità in ordine alla riconducibilità delle diverse ipotesi prospettate all’art.43 della legge n.449/1997, in quanto le stesse sembrano rientrare, piuttosto, tra i compiti istituzionali dell’ente e, quindi, non nella nozione di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali, delineata dalla disciplina legale.

Relativamente a tale aspetto, pertanto, anche al fine di evitare il determinarsi di situazioni di possibile danno erariale, può acquistare un rilievo significativo l’interpretazione del citato Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per ciò che attiene alle specifiche problematiche poste, si deve poi specificare quanto segue:

a)      ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni dell’art.43 della legge n.449/1997, l’ente potrà acquisire le relative risorse, la cui entità dovrebbe essere predefinita in un apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni di legge (anche su questo punto può essere sicuramente utile l’acquisizione dell’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica);

non sussistono “diritti” dei lavoratori alla percezione di indennità o compensi accessori (comunque denominati). La materia deve essere sempre e preventivamente disciplinata dalla contrattazione decentrata che deve stabilire i criteri e le condizioni (e non le persone) per la individuazione degli incarichi o delle attività cui possono essere correlati i diversi compensi nonché le somme complessivamente destinate al finanziamento dei vari istituti. Pertanto, saranno le parti negoziali in sede decentrata a stabilire le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, nell’ambito dei vari istituti previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, a favore del personale interessato alle diverse attività o iniziative indicate nel richiamato art.43 della legge n.449/1997

CIRCOLARI/PARERI

Corte dei Conti Veneto Parere n. 280/2012

Circolare N. 12 del 15 aprile 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;

Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del  2.5.2012 Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011

Circolare Ragioneria dello Stato n.  21/2013 Conto  annuale  2012

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011– Risorse escluse dal limite DL 78/2010

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011  Risorse soggette al limite DL 78/2010

Documento della Ragioneria dello Stato del 26.4.2013: monitoraggio sulla contrattazione decentrata

ALTRO

Direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del  20.12.1999

Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad alcuni documenti disponibili sul sito dell’ARAN, collegati al tema della sponsorizzazione, che vengono qui riportati:

Assoggettamento delle entrate per sponsorizzazioni al regime dell’IVA ALLEGA

Presentazione di un percorso applicativo con la elaborazione di alcuni adempimenti formali A

Esempio di regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001. 

Esempio di regolamento per sponsorizzazione adottato dal Ministero delle Finanze

Nel caso in cui la sponsorizzazione non sia stata prevista nel PEG pur in presenza del capitolo di spesa viene allegato un esempio di delibera di Giunta

Esempio di atti da adottare per la procedura di sponsorizzazione da parte di privati della fornitura degli stampati e della carta per fotoriproduzione

Esempio di Determina dell’Avviso di procedura di sponsorizzazione per la SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER FORNITURA CARTA E STAMPATI

Esempio di Determina di Individuazione dello sponsor e affidamento della fornitura

Sedi operative:

TORINO - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 - Tel.: 011 - 240.42.11
ORISTANO - Via Sardegna 69A - 09170
ARENZANO (GE) - Via Terralba 19 - 16011
MILANO - c/o Eulero Capital Via Bigli 19 - 20121
GIOIOSA MARE (ME) - Via Roma 19A - 98063
RENDE (CS) - Piazzale Kennedy snc - 87036

Sede Legale:

TORINO - Lungo Dora Colletta 81 - 10153

C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Torino: 06367820013

Email: info@dasein.it - Pec: dasein@legalmail.it - Sito web: www.dasein.it

DatexFondo - Dasein © 2022

Privacy Policy

Accordi legali

Termini di servizio

Complains