Ex integrazione art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999
ATTENZIONE: Il presente istituto può essere utilizzato esclusivamente, dal 1.1.2017 entro il tetto del fondo 2016, dal 1.1.2016, entro il tetto del fondo del 2015 ai sensi della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e per il periodo 2011/2014, entro il tetto del 2010 ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. del 30 luglio 2010 n. 122.
La sua utilizzazione è subordinata al possesso da parte dell’ente delle condizioni di virtuosità che consentono di effettuare assunzioni di personale, rispetto del patto di stabilità o pareggio di bilancio, del tetto alla spesa del personale. Non può essere utilizzato, per espressa previsione contrattuale, dagli enti strutturalmente deficitari ne dagli enti dissestati per i quali non sia intervenuta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (Art. 67 comma 6 CCNL 21.5.2018).
E’ necessario evidenziare che tale integrazione non ha natura obbligatoria per le singole amministrazioni, ma si tratta esclusivamente di una possibilità subordinata alle “condizioni di bilancio ed alla capacità di spesa”. La corretta utilizzazione di questa opportunità richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
1) Deve essere deciso preventivamente dall’Amministrazione e non può, in nessun caso, essere disposto successivamente o a sanatoria.
2) L’aumento deve essere annualmente deliberato, in quanto si tratta di un incremento delle risorse variabili che non può in alcun modo considerarsi confermato per gli anni successivi; in ogni esercizio finanziario dovrà essere valutata la capacità di spesa per decidere la sostenibilità dell’incremento.
3) Le risorse fino all’anno 2018 dovevano provenire da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività oppure devono essere espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento, di qualità e di produttività. Con il CCNL 21.5.2018 non è più stato riportato il comma 4 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999. Conseguentemente non è più obbligatoriamente richiesto dal CCNL in vigore, nè la “giustificazione” di tali risorse nè la specifica certificazione di cui al punto 4 che segue.
4) Ulteriore condizione (valida fino al fondo per l’anno 2017) per poter disporre di detta somma è che il servizio di controllo interno o il nucleo di valutazione attesti l’effettiva provenienza di tali risorse.
Trattandosi di risorse espressamente destinate a specifiche finalità incentivate da fondi di bilancio, possono definirsi “a destinazione vincolata” e, pertanto, qualora non vengano soddisfatte le finalità per le quali le somme sono state stanziate, le stesse torneranno inderogabilmente nella disponibilità del bilancio.
La disponibilità all’inserimento delle risorse di cui all’art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999, ovvero fino al fondo per l’anno 2017, è subordinata al preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti (previsto dall’art. 15 c. 4 CCNL 1.4.1999).
Si chiarisce, infine, che l’effettiva erogazione di tali risorse potrà avvenire esclusivamente a consuntivo, dopo l’accertamento del raggiungimento degli specifici obiettivi da parte del servizio di controllo interno e/o del Nucleo di Valutazione. Tale aspetto continua ad essere operativo anche dal Fondo 2018 in poi, qualora l’Ente abbia collegato tali importi al Piano Performance dell’anno.
GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO ANNUALE:
Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, l’importo ad integrazione del Fondo dovrà essere inserito nella apposita sezione della costituzione “Risorse variabili sottoposte al limite”, nella casella “Art. 67 c. 4 CCNL 21.5.2018”.
Per la parte di utilizzo delle risorse, l’Ente dovrà far confluire la quota da distribuire in base al raggiungimento degli specifici obiettivi eventualmente individuati, nella sezione “DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA” nella casella della “performance organizzativa o individuale.
APPROFONDIMENTO
Tratto da “Ragioneria Generale dello Stato: Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata”
3.1.1.4 – Gli incrementi ex art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999 (Pag. 55-57)
La disposizione contrattuale prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare, a decorrere dal 1° aprile 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo pari all’1,2%, su base annua, del monte salari anno 1997.
Il successivo art. 15, comma 4, peraltro, condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.
Ne deriva che l’incremento in esame non può essere deliberato qualora:
– il Nucleo di Valutazione o il servizio di controllo interno non siano stati costituiti;
– pur costituiti, essi non abbiano effettuato gli accertamenti di propria competenza.
L’art. 15, comma 2, dispone altresì che l’incremento dell’1,2% è da calcolarsi su base annua. L’inciso non è casuale. Il CCNL data, infatti, 1° aprile 1999, e dunque l’espressione utilizzata indica che, per l’anno 1999, la somma effettivamente disponibile non può eccedere lo 0,9% del predetto monte salari (pari al 9/12 dell’1,2% sulla decorrenza del CCNL 1° aprile 1999).
Va infine rammentato, come ribadito anche dall’ARAN in uno specifico parere, che l’incremento ex art. 15, comma 2, “non ha carattere obbligatorio, ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio; lo stesso incremento, pertanto, non può «consolidarsi», ma necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni responsabili”.
Poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell’ente, è evidente che il mancato conseguimento degli stessi obiettivi non può consentire l’utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d’incentivazione”.
La natura meramente eventuale delle risorse ex art. 15, comma 2, è stata confermata dall’art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004, che le ha incluse tra le risorse variabili, vale a dire quelle in relazione alle quali spetterà all’ente di valutare, anno per anno, se sussistono le condizioni per il loro mantenimento nel fondo.
Le verifiche effettuate hanno evidenziato un ricorso generalizzato a questo tipo d’integrazione. Inoltre, è stata appurata, oltre a casi di errato calcolo del monte salari, anche la tendenza a considerare queste somme, nella sostanza, come definitivamente acquisite al fondo. Soltanto sporadicamente, difatti, hanno trovato applicazione le prescrizioni normative e le raccomandazioni dell’ARAN circa la necessità di valutare anno per anno, attraverso il Nucleo di Valutazione, i requisiti finanziari e di servizio indispensabili per l’inserimento nel fondo della relativa voce incrementale. Questa norma, tuttavia, non innova in maniera sostanziale rispetto alla disciplina di cui all’art. 15 del CCNL del 1.04.1999, limitandosi ad incidere, più che altro, sulla qualificazione delle risorse.
In particolare, l’art. 31 del CCNL 22/01/2004 distingue in modo formale tra:
– risorse stabili (art. 31, comma 2): sono quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, le quali vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. In definitiva, esse vanno a costituire la parte storica, non modificabile, del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
– risorse variabili (art. 31, comma 3): sono quelle aventi carattere d’eventualità e variabilità, derivanti dall’applicazione delle discipline contrattuali vigenti, che vanno ad integrare annualmente le risorse di cui al comma 2. Riguardo a tali voci, dunque, spetterà all’ente valutare, anno per anno, se sussistano ancora le condizioni che hanno condotto al loro iniziale inserimento. In caso contrario, le relative voci dovranno essere espunte ed il fondo dovrà essere rimodulato
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 21.5.2018 – Art. 67 c.4
ART. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
ATTENZIONE – ASPETTO IMPORTANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’UTILIZZO
L’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018 ha stabilito che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”
E’ obbligatorio quindi destinare almeno il 50,01% (la quota prevalente) delle risorse variabili a tali istituti:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;
E’ inoltre obbligatorio destinare almeno il 30% (compreso nel 50,01% di cui appena sopra) delle risorse variabili a:
b) premi correlati alla performance individuale;
Quali risorse variabili è obbligatorio destinare alle due percentuali sopra elencate?
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.
CCNL 1.4.1999
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. […]omissis.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
3. […]omissis.
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
PARERI ARAN
RAL 1867 – Qualora un ente abbia conseguito un’economia di spesa determinata da processi di razionalizzazione e riorganizzazione posti in essere, le relative disponibilità di bilancio possono essere destinate all’incremento delle risorse decentrate variabili di cui all’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, nei limiti quantitativi ivi previsti, senza essere necessariamente vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività? Risposta ARAN
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene che la soluzione debba essere individuata partendo dal dato formale del testo dell’art.15, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, secondo il quale “Gli importi ……. possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento …. delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate all’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”.
Tale disciplina contrattuale, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili, si articola in due distinte ipotesi:
a) “…. delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività”;
b) “espressamente destinate all’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”.
La seconda ipotesi (lett.b), indubbiamente, si lega al conseguimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, individuati e definiti in via preventiva, cui è stato legato un apposito stanziamento in bilancio con tale specifica destinazione (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999).
Nella prima ipotesi, invece, al possibile incremento delle risorse decentrate (sempre entro il tetto massimo dell’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), data la mancanza di indicazioni espresse in tal senso nella previsione contrattuale e considerata la distinzione contenutistica intercorrente con la diversa fattispecie considerata alla lett.b), possono essere destinate le disponibilità finanziarie di bilancio conseguenti a processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività preventivamente individuati ed attivati dagli enti
Non sono, quindi, richiesti o prescritti specifici obiettivi di produttività o di qualità.
Spetta al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno l’accertamento della esistenza delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti dai processi di razionalizzazione o riorganizzazione.
E’ evidente, peraltro, che tale accertamento, proprio per le finalità ad esso attribuite, può intervenire solo “a consuntivo”, cioè a conclusione dei processi di riorganizzazione o di razionalizzazione delle attività.
Solo a seguito di tale accertamento le risorse di cui si tratta si rendono effettivamente disponibili e sono successivamente spendibili per gli incentivi a favore del personale.
RAL066 _ Quali sono i criteri e gli incrementi possibili per la costruzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL del 31/3/1999? È possibile confermare per l’anno 2001 l’1,2%?
In relazione al quesito formulato evidenziamo che ogni ente ha la possibilità di incrementare le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, di un importo non superiore all’1,2% del monte salari dell’anno 1997, in base alle rispettive condizioni di bilancio.
Ogni esercizio finanziario, pertanto, dovrà essere valutata la capacità di spesa per decidere la praticabilità del predetto incremento. Nel caso segnalato, l’incremento dell’anno 2000 può essere confermato anche per l’anno 2001, qualora dovessero ancora sussistere le buone condizioni di bilancio dell’anno precedente; vogliamo ancora chiarire che si tratta sempre del medesimo importo percentuale e che, in nessun caso, è consentito”raddoppiare o triplicare” negli anni successivi il valore correlato alla predetta percentuale che rimane immutato.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all’incremento stabile dello 0,52% indicato nell’art. 15, comma 2, lett. j) del CCNL dell’1.4.1999; in questo caso si tratta di un incremento automatico e obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi ma che non deve essere “raddoppiato o triplicato”.
RAL067 – L’incremento dell’1,2% di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1/4/1999 deve considerarsi ‘consolidato’?
L’incremento delle risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, nella misura massima dell’1,2% del monte salari 1997, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio; lo stesso incremento, pertanto, non può “consolidarsi” ma necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni responsabili.
Poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell’ente, è evidente che il mancato conseguimento degli stessi obiettivi, non può consentire la utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità di incentivazione.
Ricordiamo, con l’occasione, che tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere autorizzati con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del d lgs. n. 165 del 2001).
RAL068 – Il 2% previsto dal CCNL del 14.9.2000 esclude l’integrazione dell’1,2% del CCNL dell’1.4.1999?
Riteniamo utile chiarire che la percentuale del 2% del monte salari dell’anno 1999, indicata come limite massimo dall’art. 48 del CCNL del 14.9.2000, per la integrazione delle risorse della contrattazione decentrata, limitatamente al solo anno 2000, è da intendersi aggiuntiva alla analoga percentuale dell’1,2% prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Ricordiamo che l’incremento delle risorse decentrate nella misura del 2% è stato confermato anche per l’anno 2001, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 4 del CCNL del 5/10/2001.
RAL069 – L’incremento dell’1,1% del monte salari 1999, previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001 è obbligatorio o facoltativo? Lo stesso incremento può essere ricompreso nell’1,2% previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999? Quali vincoli devono essere rispettati per la corretta quantificazione delle risorse destinate al finanziamento degli oneri contrattuali?
Possiamo confermare che l’incremento dell’1,1% del monte salari dell’anno 1999, previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001, ha carattere vincolante ed obbligatorio per tutti gli enti a decorrere dall’anno 2001. Le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, hanno, invece, carattere facoltativo e la loro utilizzazione deve essere decisa dall’ente anno per anno nel rispetto delle effettive capacità di bilancio; qualora la decisione dell’ente fosse correttamente positiva, è evidente che queste risorse si andrebbero a
sommare, nel medesimo anno, a quelle dell’1,1% sopra citate. Riteniamo utile rammentare che le risorse destinate a sostenere gli oneri dei contratti collettivi, ivi comprese quelle decentrate sia obbligatorie che facoltative, devono essere quantificate in sede locale nel rispetto del vincolo previsto dall’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001.
RAL_1551_Quali sono le modalità di corretta applicazione delle previsioni dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, relative al possibile incremento delle risorse decentrate variabili fino al massimo dell’1,2% del monte salari del 1997?
Relativamente alle modalità applicative delle previsioni dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, si reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, le proprie condizioni di bilancio e la propria capacità di spesa.
Le finalità ed i presupposti applicativi che rappresentano il fondamento giustificativo di tale disciplina, sono specifici e diversi rispetto a quelli stabiliti per l’attuazione delle previsioni dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999.
In base alla disciplina contrattuale, la condizione per l’applicazione dell’incremento di cui si tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999).
Si tratta di aspetti sui quali, la scrivente Agenzia non ha mai fornito indicazioni in ordine ad eventuali criteri da seguire, essendo rimessi integralmente alle autonome valutazioni e decisioni degli enti.
Quello che rileva è che:
a) lo stanziamento, nel limite massimo dell’1,2% del monte salari del 1997, avvenga sempre in via preventiva rispetto all’anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilità di applicazione retroattivo di tale previsione;
b) siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità, dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.
Si deve ricordare anche che:
a) tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);
b) le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti;
c) deve comunque essere rispettato anche il generale vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall’art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.
RAL_1634_Quali sono gli spazi ed i tempi di intervento del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno nell’ambito della procedura per il possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi dell’art.15, commi 2 e 4, del CCNL dell’1.4.1999?
Relativamente alle modalità applicative delle previsioni dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, si reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio.
La disciplina contrattuale in proposito richiede una serie di precisi adempimenti.
In base a tale regolamentazione, infatti, la condizione assolutamente necessaria per l’applicazione dell’incremento di cui si tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia perché espressamente previste in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità.
Si tratta di aspetti sui quali, la scrivente Agenzia non ha mai fornito indicazioni in ordine ad eventuali criteri da seguire, essendo rimessi integralmente alle autonome valutazioni e decisioni degli enti.
Per completezza informativa, in proposito si ricorda anche che:
a) comunque, che tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);
b) le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
Poiché la decisione dell’Ente di avvalersi della disciplina dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, deve fondarsi sulla necessaria e preventiva valutazione da parte dell’ente in ordine alla propria situazione economico – finanziaria ed alla propria capacità di bilancio (anche alla luce dei vincoli previsti dalle leggi finanziarie in materia di patto di stabilità interno e di obblighi di contenimento della spesa), quali risultano nel momento in cui interviene la decisione stessa, non si ritiene possibile che tutti gli adempimenti sopra descritti possano intervenire anche in un momento successivo, ora per allora, per giustificare la decisione già assunta.
Giova comunque evidenziare che non rientra in tale casistica della diversa situazione dell’ente che, a suo tempo abbia disposto l’incremento dell’1,2% delle risorse decentrate variabili relative ad un determinato anno, nel rispetto dei requisiti contrattuali e dei vincoli legislativi all’epoca vigenti (patto di stabilità, obbligo di contenimento delle spese), ma abbia omesso semplicemente di formalizzare in una specifica documentazione l’effettivo intervento di tutti gli adempimenti a tal fine richiesti.
In relazione a tale fattispecie, trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in alcun modo sui requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui è stato disposto l’incremento, si ritiene possibile che il nucleo di valutazione possa anche successivamente, ora per allora, controllare e certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle risorse decentrate (effettive maggiori disponibilità di bilancio determinatesi all’epoca in esito a processi di riorganizzazione posti in essere in quell’anno; raggiungimento effettivo degli obiettivi di produttività e di qualità preventivamente stabiliti ed in relazione ai quali era stabilito l’incremento), con piena e completa assunzione di ogni responsabilità in proposito.
RAL_1826_Nel caso di risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, ai quali l’incremento è stato correlato, cosa accade alle stesse se non sono raggiunti gli obiettivi di performance? Sono economie o possono essere rinviate all’esercizio successivo?
In ordine a tale problematica, si rende necessario comprendere a che tipologia di risorse si fa riferimento.
Ove le risorse di cui si tratta siano quelle variabili derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, o del 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 (come sembrerebbe emergere dal formulazione del quesito che fa riferimento a “risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi…”), esse , in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione della performance, che ne hanno giustificato l’apposizione, costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasportate sull’esercizio successivo.
104-31A8. Le risorse decentrate stabili devono essere determinate dalla Giunta o dai responsabili dei servizi?
Le risorse decentrate stabili, (già inserite nel bilancio di previsione), possono essere certamente calcolate dai responsabili dei servizi competenti ( personale e ragioneria? ) trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità.
Le risorse decentrate variabili correlate, ad esempio, ai risparmi del tempo parziale, possono essere quantificate dagli stessi soggetti decisori. Ben diversa, invece, è la problematica relativa alla individuazione delle risorse decentrate variabili, derivnti dalla eventuale applicazione dei commi 2 e 5 dell’art.15 del CCNL 1.4.99.
In questi casi occorre una formale espressione di volontà da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione; è questa la sede, infatti, nella quale l’organo politico competente in materia di destinazione delle risorse finanziarie può valutare, sulla base delle proposte motivate dalla Giunta, l’interesse complessivo dell’ente ad investire per incentivare la partecipazione del personale al conseguimento di ben predeterminate e condivise finalità ed obiettivi rivolti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.
Non è certamente la contrattazione decentrata ad aver titolo per la individuazione delle risorse decentrate; la contrattazione deve invece necessariamente stabilire le regole per la utilizzazione delle medesime risorse.
Tutto il percorso di costruzione e di utilizzazione delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, dovrebbe trovare una chiara illustrazione e documentazione nella relazione tecnico finanziaria da allegare alla ipotesi di contratto decentrato da rimettere alla certificazione del collegio dei revisori dei conti e alla autorizzazione della Giunta.
Le risorse eventualmente non utilizzate potranno poi essere riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo (art.17 citato, comma 5) e sarà la contrattazione integrativa a stabilire, nel nuovo anno, la loro destinazione (prestando attenzione al fatto che l’anno successivo quelle risorse “aggiuntive” potrebbero non essere più disponibili);
499-17B5. Progetti finalizzati delle Camere di Commercio ex art.15, comma 1 lettera n) del CCNL dell’1.4.1999; le somme non utilizzate devono essere considerate economie ? E’ possibile includerle nelle disponibilità delle risorse ex art.15 dell’anno successivo applicando l’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 ?
Siamo orientati a ritenere, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, che il finanziamento da destinare ai progetti finalizzati, da parte delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art.31, c.5, del CCNL del 6.7.1995 (confermato dall’art.15, comma 1, lett.n, del CCNL dell’1.4.1999) sia consentito esclusivamente per la realizzazione di detti progetti; le somme non utilizzate, pertanto, (in tutto o in parte) non possono essere considerate “economie” e non trova, di conseguenza, applicazione la disciplina dell’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 per la loro inclusione nelle disponibilità delle risorse ex art.15 dell’anno successivo.
Il nostro orientamento ci sembra legittimato dalle seguenti considerazioni:
· nel testo dell’art.31, c.5, del CCNL del 6.7.1995 viene espressamente sancito che il finanziamento dei progetti speciali “non confluisce nel fondo di cui alla lett.e) (fondo per la produttività collettiva);
· la fonte (legislativa e contrattuale) che legittima il finanziamento di progetti, definisce un vero e proprio vincolo di destinazione, finalizzato alla sola realizzazione delle iniziative individuate dagli enti;
· l’art.17, c.2, lett.h) del CCNL dell’1.4.1999 afferma che le risorse in esame sono rivolte a incentivare il personale “coinvolto nella realizzazione di progetti finalizzati……e sono destinati in via esclusiva a tali finalità”;
· eventuali comportamenti più “permissivi” si tradurrebbero in un ulteriore incremento delle disponibilità ex art.15, non consentito dal vigente CCNL.
Riteniamo, in conclusione, che in caso di mancata attuazione o realizzazione dei progetti finalizzati, l’ente può, l’anno successivo, riconsiderare l’intera materia e stabilire nuovi e diversi (o maggiori finanziamenti) da destinare sempre e soltanto a sostenere le iniziative legittimamente adottate.
Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive “variabili” di cui all’art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l’ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.
E’ necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l’investimento sull’organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l’esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.
In costanza di obiettivi da un anno al successivo – soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza – è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all’art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.
Un’ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E’ evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.
CFL46_Un ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art.243-bis, del D-Lgs.n.267/2000, può inserire le risorse variabili di cui all’art.67, comma 3, lett.e), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario relativi all’anno precedente)? E’ possibile riportare nel Fondo per le risorse decentrate dell’anno successivo le economie derivanti dal non integrale utilizzo delle risorse stabili degli anni precedenti?
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
La fattispecie concernente la possibilità di incrementare le risorse variabili da parte degli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario trova una sua specifica regolamentazione nell’art.67, comma 6, terzo periodo, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: “Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse.”.
Si tratta di una disciplina completamente diversa e distinta da quella dettata del precedente periodo 2 del citato comma 6 dell’art.67, che, prende in considerazione solo la specifica situazione degli enti che si trovino in condizioni di dissesto.
Questi enti, infatti, non possono procedere ad alcuno stanziamento di risorse variabili, fatte salve le sole quote di risorse previste dal comma 3, lett. c), del medesimo l’art.67, destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle disposizioni legislative ivi richiamate.
Gli enti, invece, considerati dall’art.67, comma 6, terzo periodo, come si evince dalla lettura della clausola contrattuale, si trovano nella condizione di poter procedere allo stanziamento di risorse variabili (ivi comprese quelle della lett.e), del comma 3, del medesimo art.67), ma il relativo importo non può, comunque, essere incrementato e superare, conseguentemente, quello delle risorse di cui si tratta, sempre di natura variabile, complessivamente già previste nell’anno precedente.
In tale limite dell’anno precedente, comunque, non rientrano quelle risorse il cui stanziamento è consentito anche agli enti in stato di dissesto e cioè quelle previste dal comma 3, lett.c), del medesimo l’art.67, dato che la clausola del terzo periodo fa riferimento alle “complessive risorse di cui al periodo precedente”.
Se queste risorse sono consentite, in deroga, agli enti in dissesto non possono che ritenersi, in deroga al vincolo del limite anche per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario.
Non rientrano nel regime dell’art.67, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, inoltre, le risorse di cui all’art.68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, secondo il quale: “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”.
Infatti, si tratta delle risorse stabili che, non utilizzate in un anno, qualunque sia la motivazione del mancato utilizzo, si traducono in un incremento, una tantum, delle risorse variabili dell’anno successivo.
In proposito, si ricorda che, nella vigenza del precedente art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, che conteneva un’analoga previsione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle sue circolari e nelle sue note esplicative ha avuto modo di evidenziare che le risorse stabili destinate alla contrattazione integrativa, definitivamente non utilizzate nell’anno precedente, costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa, nell’anno successivo, di somme già in precedenza certificate e che si tratta, comunque, di risorse variabili.
Si ricorda, infine, che, come precisato sempre dalla medesima disciplina contrattuale, resta, comunque, fermo l’obbligo per questa tipologia di enti di applicare, sempre, tutte le misure di riequilibrio previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse, procedendo, cioè, ove si renda necessario in applicazione delle suddette norme, anche alla riduzione o alla totale soppressione delle risorse di cui si tratta.
PARERI CORTE DEI CONTI
Per maggiori chiarimenti in merito all’integrazione dei Fondi con risorse di cui all’art. 15 comma 2 si rinvia ai seguenti pareri:
Corte Conti sezione Regionale di Controllo per la Liguria delibera n. 82/2017/PRSP: la Corte nell’affrontare al problematica del comune di LOANO, relativa al recupero delle somme per l’errato inserimento delle somme di cui all’art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999 (inserite senza la prescritta attestazione da parte del servizio di controllo interno, della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio), chiarisce che “Il secondo comma del riferito art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, sempre al fine di recuperare le risorse per la contrattazione integrativa costituite complessivamente in eccesso rispetto a quanto previsto dal CCNL o in violazione di norme di finanza pubblica (aventi fonte, per esempio, nel quadriennio 2011-2014, nell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), introduce una disciplina di maggior favore per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo dell’esposto comma 1 dell’art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.”
In particolare la Corte affronta l’eventualità proposta dal Comune, di utilizzare i risparmi derivanti dai risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottati ai sensi dei commi 121,226 e 228 della L. 208/2015 e chiarisce che “l’art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, pertanto, ampliando lo spettro delle risorse destinabili al recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso in anni precedenti, impone, all’ente locale che intenda avvalersi di tale facoltà, di rivedere il piano triennale dei fabbisogni del personale, documento nel quale ogni pubblica amministrazione deve esplicitare, in coerenza con i documenti di bilancio ed i limiti alle assunzioni posti da norme di finanza pubblica (quale, appunto, l’art. 1, comma 228 in esame), le assunzioni programmate per il triennio successivo
Corte dei Conti Liguria Delibera n. 39 del 28.1.2016 in materia di: 1- mancata attestazione del Nucleo di valutazione, 2 – Aumento del fondo integrativo retribuzione posizione e risultato personale dirigente 3 – mancata attestazione sussistenza dei presupposti. La sezione chiarisce che “Le risorse derivanti da specifiche operazioni di razionalizzazioni e/o di riorganizzazioni, ovvero destinate a premiare il conseguimento di obiettivi “sfidanti”, ai sensi dell’art. 15 CCNL 1 aprile 1999 non possono “consolidarsi” per le successive tornate contrattuali. La certificazione posta in essere dal soggetto competente, che può essere alternativamente il Nucleo di valutazione o il Servizio di controllo interno, svolge, al pari di tutte le funzioni di controllo preventivo – di legittimità o di merito –, condicio iuris di legittimità per l’inserimento delle relative somme nel fondo delle risorse decentrate. L’art. 17 CCNL 1 aprile del 1999 consente di remunerare, con le risorse integrative stanziate ai sensi dell’art. 15, comma 5 CCNL 1 aprile 1999, anche miglioramenti che si ripetono negli anni, purché significativi e visibili, nonché la remunerazione della produttività e delle indennità di turno. L’aumento del trattamento retributivo accessorio del personale dirigente, ai sensi dell’art. 26, comma 3 CCNL 23 dicembre 1999, non può dipendere da una decisione unilaterale dell’Amministrazione che decida di riconoscere rilevanza particolare ad alcune funzioni, sia pure all’esito di processi di riorganizzazione effettivamente avviati, occorrendo che nell’atto negoziale integrativo decentrato sia espressamente riconosciuta la sussistenza di tali processi, ovvero la presenza di nuovi servizi, precedentemente non attivati.
Corte dei Conti Molise n. 26/2009/PAR del 28.4.2009: richiesta di parere per un ente non sottoposto al patto di stabilità interno in merito alla possibilità di integrazione della parte variabile del fondo qualora tale somma determini lo sforamento del tetto di spesa dell’anno 2004.
Corte dei Conti Lombardia n . 334/2011/PAR del 26.5.2011: richiesta di interpretazione dell’art. 9 comma 4 del dl 78/2010 (soglia del 3,2% dei limiti retributivi) ai fini dell’incremento del fondo variabile ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999.
Corte dei Conti Lombardia n. 159/2012/PAR del 24.4.2012: richiesta di parere relativamente all’interpretazione dell’art. 15 commi 2 e 4 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali del 01/04/1999 in tema di modalità di costituzione ed integrazione del fondo destinato alla contrattazione integrativa. In particolare, chiarimenti in ordine all’ammissibilità dell’integrazione tardiva del fondo, parte variabile, per l’anno 2011, ex art. 15 comma 2 del CCNL del 01/04/1999, a seguito di ricognizione e attestazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione posti in essere dall’ente nel corso dell’ anno 2011.
In merito all’utilizzo e distribuzione delle risorse di cui all’art. 15 comma 2 si rinvia ai seguenti pareri:
Corte dei Conti Lombardia n. 250/2013/PAR del 19.6.2013: richiesta di parere in merito all’erogazione della parte variabile del fondo produttività ex art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Corte dei Conti Lombardia n. 138/2011/PAR del 15.3.2011: richiesta di parere concernentela sorte delle risorse variabili legate alla produttività, siano esse aggiuntive o facoltative, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma 4 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122. Nella fattispecie l’ente locale s’interroga sull’ambito di applicazione della citata norma finanziaria e sul possibile recupero di somme pagate a titolo di compenso incentivante oltre i limiti percentuali stabiliti con detta disciplina e in costanza del termine iniziale di applicazione del decreto legge.


