in caso di incremento delle dotazioni organiche a partire dall’anno 2018
L’art. 67 c. 5 lett. a) stabilisce che le risorse stabili possano essere integrate in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.
Tali incrementi sono relativi ad eventuali incrementi della dotazione organica intervenuti a decorrere dall’anno 2018.
E’ utile chiarire che, per operare gli eventuali incrementi della parte stabile in base al predetto articolo, è assolutamente indispensabile che sussistano due condizioni:
a) aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell’ente;
b) assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.
L’incremento potrà avvenire, quindi, solo nel caso in cui l’ente, una volta incrementato il numero dei posti della propria dotazione organica abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell’incremento). Non è sufficiente il solo incremento dei posti in organico, ma occorrerà necessariamente prevedere sul piano dei fabbisogni annuali nuove assunzioni per la copertura del predetto posto (con le necessarie coperture e il rispetto delle normative che impongono il contenimento della spesa e i vincoli assunzionali).
Pertanto, non è in alcun modo possibile il ricorso a tale disciplina né in presenza di nuove assunzioni per la copertura di posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica; né in presenza della istituzione di nuovi posti non seguita dall’effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.
Riepilogando, è giustificato il ricorso a tale previsione contrattuale esclusivamente per nuove e reali assunzioni, aggiuntive rispetto agli anni precedenti,
Per maggiori dettagli, per analogia, si rinvia alla descrizione inserita alla pagina Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 dotazione organica


