Quota di integrazione del Fondo risorse decentrate in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO rispetto al tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, il così detto “travaso” tra il Fondo delle PO e il Fondo delle risorse decentrate nel rispetto del salario accessorio nel suo complesso.
Riferimenti Contrattuali
CCNL 21.05.2018 – Art. 15, commi 5 e 7 (posizioni organizzative)
5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione diposizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.
CCNL 21.05.2018 – Art. 67 c. 7 Fondo risorse decentrate (costituzione)
7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017
CCNL 21.5.2018 . Art. 5 c. 3 (materie oggetto di confronto)
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2:
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7;
CCNL 21.05.2018 – Art. 7, comma 4 (materie di contrattazione decentrata)
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art.67
Riferimenti Normativi
Art. 23, commi 1,2 e 3, D.Lgs. N. 75/2017
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1°gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
INDICAZIONI OPERATIVE DATEXFONDO
Nel caso in cui l’Ente abbia proceduto a ridurre il budget delle indennità di Posizione e di risultato per integrare il Fondo risorse decentrate, il così detto “travaso” (oggetto di “confronto” tra i soggetti sindacali), sempre nel rispetto del tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, l’importo relativo dovrà essere inserito nelle 2 voci previste nelle distinte sezioni:
- RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE
Nella sezione è stata inserita la voce “Art. 67 c.7 e Art.15 c.7 CCNL 2018 – Quota incremento Fondo per riduzione retribuzione di PO e di risultato”, nella quale deve essere inserito l’importo di maggiorazione del fondo corrispondente alla riduzione del budget dell’indennità di PO e di Risultato;
- INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI
Nella sezione è stata inserita la voce “Art. 67 c.7 e Art.15 c.7 CCNL 2018 – INCREMENTO Fondo per riduzione retribuzione di PO e di risultato”, nella quale dovrà essere riportato l’importo già inserito nella sezione “Risorse variabili soggette al limite”, esclusivamente per la verifica del rispetto del limite complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 riferito al 2016. Infatti, l’inserimento dell’importo in questa voce consentirà all’applicativo di verificare automaticamente il rispetto del limite del salario accessorio complessivo rispetto al 2016.
A tal proposito, si ricorda che per garntire il pieno funzionamento dell’applicativo, è necessario compilare precedentemente i seguenti campi:
- Indennità di Posizione e risultato PO anno 2016: indicare in questa voce l’importo complessivo delle indennità di posizione e di risultato previste nell’anno 2016 e sottoposte al limine del complesso del salario accessorio 2016;
- Indennità di Posizione e risultato Dirigenti 2016: indicare in questa voce l’importo complessivo dell’indennità di posizione e di risultato previste per i Dirigenti nel 2016, per le voci soggette al limite ;
- Fondo Straordinario anno 2016: Inserire l’importo stanziato nel 2016 per il Fondo straordinario art. 14 CCNL 1.4.1999;
- Indennità di PO e risultato PO dell’anno – COMPRESE quote di integrazione: Inserire l’importo complessivo delle indennità di posizione e di risultato riconosciute nell’anno di riferimento e sottoposte al limite del complesso del salario accessorio 2016, COMPRENSIVO di eventuale quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e/o di eventuale quota integrazione ai sensi dell’art. 33 DL 34/2019, al fine della verifica del rispetto del limite 2016;
- Indennità di Posizione e risultato Dirigenti dell’anno: Inserire l’importo complessivo dell’indennità di posizione e di risultato riconosciuti ai Dirigenti nell’anno di riferimento per le voci soggette al limite (ATTENZIONE: in seguito alla stipula del CCNL 18.12.2020 per i dirigenti, anche sul fondo dirigenti vi saranno alcune voci soggette al limite e alcune altre no, come è ad esempio l’importo di cui all’art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO per i non dirigenti);


