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ART. 68 C. 2 LETT. G) CCNL 2018 – ICI – Date X Fondo

Compensi ai sensi del precedente Art. 15 comma 1 Lettera K) CCNL 1.4.1999 ICI

L’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, ha specificato che, nelle risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa previste dall’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, devono considerarsi ricomprese anche quelle derivanti dall’applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997, relative al recupero ICI. La disciplina contrattuale ha quindi consentito l’inserimento delle risorse connesse al recupero ICI, ad integrazione di quelle previste dalla contrattazione decentrata integrativa.

L’Art. 59 comma 1 lett. p) del D.lgs 446/1997, e l’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in particolare attribuivano la possibilità di destinare una quota parte del gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili al potenziamento degli uffici tributari, al fine di recuperare le somme che, senza un adeguato sistema di controllo ed in assenza di un idoneo livello del personale dipendente, risultassero connesse al fenomeno dell’evasione dell’imposta in questione. Attraverso l’articolo 59, si è introdotta la possibilità di destinare una quota del recupero dell’evasione ICI al finanziamento della produttività del personale interessato, attraverso il fondo di alimentazione delle risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Pertanto, la disciplina dell’art. 3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 risulta finalizzata espressamente ed esclusivamente ad incentivare le prestazioni del personale addetto all’attività connessa al recupero ICI.

Nell’apposito regolamento previsto dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, l’ente deve limitarsi a prevedere la possibilità di destinare risorse per incentivare il personale impegnato nelle attività di recupero dell’evasione ICI e a quantificarle; in questa sede, pertanto, devono essere definiti l’entità dei possibili compensi e gli obiettivi ed i risultati il cui conseguimento legittima l’erogazione degli stessi;

I compensi devono essere correlati al raggiungimento di precisi obiettivi di recupero dell’evasione ICI, in termini di effettivo incasso e non di valori meramente accertati, e su questi valori deve essere calcolata la percentuale annuale. Inoltre, dalle citate disposizioni di legge emerge chiaramente, che, se il Comune non esercita la facoltà riconosciutagli dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, non vi sono risorse da far confluire nel fondo ex art.15, comma 1 lettera k) del CCNL dell’1.4.1999 per gli incentivi ICI;

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 01.04.1999

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

  1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del …., nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

[…] omissis

K)    le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17

ART. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per  la produttività

  1. Le risorse  di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
  2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per:

[…] omissis

g)   incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k).

CCNL 5.10.2001

Art. 4
Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999

[…] omissis

3. La disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 662/1996 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 3

Disposizioni in materia di entrata

[…] omissis

57. Una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell’amministrazione finanziaria.

D.Lgs.n. 446/1997

Art. 59.
Potesta’ regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono:

[…] omissis

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

PARERI ARAN

RAL_1949_Orientamenti Applicativi del 24.10.2017

Un comune agisce correttamente nel prevedere la costituzione del fondo incentivante per le attività di accertamento evasione ICI per l’anno 2017 e successivi, considerando l’ICI effettivamente incassata nell’anno anche se riferita ad avvisi emessi negli anni precedenti?

Nel merito del quesito formulato si ritiene utile precisare quanto segue.

Se l’ente, in relazione ad un determinato anno, ha deciso di procedere all’attivazione di specifici progetti per le attività di connesse al recupero dell’evasione ICI, ai sensi dell’art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997, 4, comma 2, lett.h), in sede di contrattazione integrativa, concernente il medesimo anno,  saranno definite l’entità e le  modalità di corresponsione degli incentivi economici al  personale, in funzione,  evidentemente,  del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi dei suddetti progetti.

Nel rispetto delle indicazioni generali del regolamento dell’ente in materia, nel contratto integrativo sono indicate le risorse da destinare agli incentivi del personale addetto alle attività di recupero dell’evasione ICI, che devono essere calcolate solo con riferimento a quanto l’ente programma di riscuotere a valere sull’anno per il quale il progetto viene predisposto.

Pertanto, poiché la stipulazione del contratto integrativo avviene in via preventiva, in esso la determinazione di queste risorse sarà oggetto, necessariamente solo di una previsione.

Solo a conclusione dei progetti di recupero presi in considerazione nell’anno di riferimento del contratto integrativo, sarà certa l’entità delle risorse effettivamente riscosse e, quindi, anche l’ammontare delle stesse, che può essere erogato sotto forma di incentivi e secondo le regole fissate in sede di contrattazione integrativa, al personale impegnato nei progetti stessi.

Nella determinazione di tali risorse, evidentemente, rientreranno anche quelle che, pure oggetto delle attività di recupero dell’evasione dell’anno di riferimento, saranno effettivamente riscosse solo nell’anno successivo.

Infatti, si tratta sempre degli effetti delle attività poste in essere dal personale interessato dai progetti nell’anno di riferimento e, quindi, rappresentano anche la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti stessi e dell’entità degli incentivi da riconoscere allo stesso.

RAL_1660_Orientamenti Applicativi

E’ possibile erogare compensi ai dipendenti che assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, del D.Lgs.n.546/1992? Le risorse a tal fine previste dalla legge possono derogare al tetto del fondo per la contrattazione integrativa, come avviene per i compensi previsti per l’avvocatura dell’ente?

In relazione a tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)    anche relativamente alle previsioni dell’art. 12, c. 1 lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996, è la legge stessa che stabilisce sia le modalità di acquisizione delle necessarie risorse (spese del giudizio), sia i possibili destinatari dei compensi di cui si tratta (incentivi collegati al rimborso delle spese di giudizio);

b)    infatti, l’art.4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la disciplina dell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, ricomprende, tra l’altro, le risorse correlate agli effetti applicativi dell’art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis, nell’art.15 del D.Lgs.546/1992;

c)    per l’utilizzo di tali risorse al fine dell’erogazione di incentivi al personale preso in considerazione dal legislatore, secondo le regole generali (art.2, comma 3, ed art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa;

d)    pertanto, se i dipendenti non hanno la qualifica dirigenziale, le risorse acquisite dall’ente ai sensi del richiamato art.15, comma 2 bis possono essere destinate all’incentivazione del personale ai sensi e secondo la disciplina degli artt.15 e 17 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modifiche (v. anche art.8, comma 1 CCNL del 5.10.2001 e art. 27 CCNL 14.9.2000);

e)    tali incentivi specifici possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell’ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;

f)     relativamente alla eventuale esclusione delle risorse di cui si tratta dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire, in quanto trattandosi di una problematica attinente alla definizione dei contenuti ed alle corrette modalità applicative di specifiche previsioni di legge, essa esula dall’attività di assistenza dell’ARAN, limitata, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti  per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In proposito, si può solo evidenziare che, attualmente,  la delibera n. 51/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, la circolare n.12/2011 del Ministero dell’Economie e delle Finanze e gli altri orientamenti formulati in proposito dal medesimo dicastero, non hanno ricompreso in alcun modo le risorse dell’art.12, comma 1, lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. n.556/1996 tra quelle che, pure ricomprese  nell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, possono derogare al rigido vincolo quantitativo dell’art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.

RAL_1456_Orientamenti Applicativi

Le risorse previste dall’art. 15, comma 1 lett. k) del CCNL del 1. 4. 1999 possono ricomprendere anche gli incentivi legati agli introiti per il condono edilizio e quelle per il recupero TARSU?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l’art.15, comma 1, lett. k), del CCNL dell’1.4.1999, consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa “le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ……”;

b) la scrivente Agenzia ha sempre precisato nei propri orientamenti applicativi che, sulla base della specifica formulazione della clausola contrattuale, possono integrare le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione integrativa solo quelle risorse che particolari previsioni legislative destinano in modo specifico ed espresso all’incentivazione del personale, secondo le quantità e le modalità stabilite direttamente dalla legge ed a favore dei beneficiari indicati da quest’ultima;

c) proprio sulla base di tale precisazione, si ritiene che non possano integrare la specifica fattispecie dell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, quei provvedimenti legislativi o amministrativi che dispongano, a favore degli enti del Comparto, in modo generale e generico, un contributo o un finanziamento per la realizzazione di determinate opere o per lo svolgimento di determinate attività;

d) ove mancasse nella fonte normativa tale chiara finalizzazione di almeno una quota del finanziamento previsto anche alla incentivazione del personale, allora verrebbe meno ogni possibilità di ricorso all’applicazione dell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, ai fini del possibile incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e della conseguente erogazione ai dipendenti coinvolti nei progetti;

e) l’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, ha specificato espressamente (attraverso un apposito elenco) che, nelle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa devono considerarsi ricomprese anche quelle derivanti dall’applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997, relative al recupero ICI; proprio, tale indicazione della fonte legislativa legittimante (l’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997) consente di fare riferimento esclusivamente alle sole risorse connesse al recupero ICI. Pertanto, ogni altra interpretazione volta all’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina contrattuale sarebbe priva di ogni fondamento;

f) alla luce di tali disposizioni, ad esempio, si è esclusa la possibilità di stabilire in un regolamento comunale (che è una fonte normativa formalmente e sostanzialmente ben diversa dalla legge o dal CCNL) che una quota delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione TARSU potessero essere destinate all’incentivazione del personale: si trattava di incentivi non previsti né da una specifica disposizione di legge (a differenza del caso del recupero evasione ICI) né dal CCNL e, pertanto, non sono consentiti;

g) diversa è la condizione dei compensi ICI, di quelli connessi alle attività di progettazione di cui all’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 oppure di quelli della legge n.326/2003 (attività istruttoria connessa al condono edilizio); in questi casi è la legge direttamente a destinare una quota dei proventi alla incentivazione del personale.

RAL634 – Orientamenti Applicativi

I compensi per recupero evasione ICI possono essere corrisposti al personale incaricato delle posizioni organizzative anche con decorrenza dal gennaio 2000?

Dobbiamo confermare ancora una volta che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro acquista efficacia e deve essere conseguentemente applicata dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, solo a decorrere dal giorno successivo a quello della definitiva sottoscrizione; sono fatte salve, naturalmente, le sole specifiche clausole che abbiano previsto una decorrenza retroattiva, come nel caso degli incrementi tabellari.

La specifica disposizione dell’art. 4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, ha inteso chiarire in modo esplicito il contenuto dell’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999 che consentiva di ricomprendere tra le risorse della sede decentrata anche gli importi che specifiche disposizioni di legge destinavano espressamente alla incentivazione del personale; la nuova disposizione contrattuale si pone come una esplicitazione di una disciplina già in vigore e, di conseguenza, secondo il nostro parere, le risorse derivanti, ad esempio , dal recupero evasione ICI, potevano e dovevano essere inserire nelle disponibilità dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 sin dal momento di prima applicazione del medesimo CCNL.

La successiva disposizione dell’art. 8 del CCNL del 5.10.2001 ha, invece, e senza alcun dubbio, carattere innovativo e, di conseguenza, la stessa non può essere applicata con decorrenza retroattiva avendo acquistato efficacia solo dopo la data di sottoscrizione definitiva. Pertanto, solo da tale data le risorse indicate nell’art. 4, comma 3,, del CCNL del 5.10.2001, possono essere utilizzate anche per incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia.

RAL_1348_Orientamenti Applicativi

L’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001 prevede la possibilità di erogare compensi incentivanti al personale soggetto in applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997 impegnati nel “potenziamento degli uffici tributari”.

Ai fini della corretta applicazione di tale disciplina in sede di contrattazione integrativa si pongono i seguenti quesiti:

a) le norme di legge fanno riferimento al “potenziamento degli uffici tributari” ma, in sede di contrattazione integrativa, si può fare riferimento al recupero evasione ICI e ad altri aspetti o attività tipiche degli uffici tributari (bonifiche banche dati, ecc.)?

b) ai fini dell’riconoscimento degli incentivi è opportuno predisporre un regolamento che sia approvato in allegato alla CID contenente gli obblighi ed i diritti reciproci dei dipendenti e del comune?

c) potrebbe esserci un limite quantitativo all’incentivo da riconoscere ai dipendenti?

d) l’attività dei dipendenti deve essere svolta entro o al di fuori dell’orario di servizio?

e) Qualora l’attività fosse svolta fuori dall’orario di servizio, le ore di straordinario, previa regolare autorizzazione del capo settore/servizio possono essere regolarmente retribuite/recuperate?

I medesimi quesiti sono rivolti anche per l’attività eventualmente svolta, ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n. 248/2005.

In relazione alla complessiva problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, si è limitato solo a specificare che, nelle risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa previste dall’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, devono considerarsi ricomprese anche quelle derivanti dall’applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997, relative al recupero ICI; pertanto, la disciplina contrattuale ha solo consentito espressamente l’inserimento tra le risorse della contrattazione decentrata integrativa anche di quelle connesse al recupero ICI, senza in alcun modo intervenire (né avrebbe avuto titolo a farlo) sulle modalità di determinazione e quantificazione delle stesse;

b) sia la legge sia la disciplina contrattuale prendono in considerazione esclusivamente le attività connesse al recupero ICI, prevedendo che parte delle risorse derivanti da tali attività possono essere destinate alla incentivazione del personale;

c) la disciplina dell’art. 3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 risulta finalizzata espressamente ed esclusivamente ad incentivare le prestazioni del personale addetto all’attività connessa al recupero ICI, e, in tale preciso ambito, è stata fatta propria dalla regolamentazione negoziale, per ciò che attiene all’individuazione di dipendenti destinatari dei trattamenti accessori, finanziati attraverso le suddette fonti legislative. Non sembra, pertanto, possibile estendere la regolamentazione, legale e contrattuale, di cui si tratta a categorie di personale diverse da quelle individuate dal legislatore;

d) nell’apposito regolamento previsto dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, a tal fine adottato dall’ente, è, quindi, possibile (ma non obbligatorio) prevedere che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale impegnato nelle attività di recupero dell’evasione ICI;

e) con il suddetto regolamento, l’ente deve limitarsi solo a prevedere la possibilità di destinare risorse alla specifica finalità di incentivare il personale impegnato nelle attività di recupero dell’evasione ICI e a quantificarle;

f) dalle citate disposizioni di legge emerge chiaramente, che, se il Comune non esercita la facoltà riconosciutagli dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, non vi sono risorse da far confluire nel fondo ex art.15, comma 1 lettera k) del CCNL dell’1.4.1999 per gli incentivi ICI;

g) spetta, invece, al contratto integrativo decentrato stabilire, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera h) del CCNL dell’1.4.1999 i criteri e le modalità di attribuzione delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione di tali risorse(v. anche art.15, comma 1 lettera -k- CCNL 1.4.1999 e art.4, comma 3 CCNL 5.10.2001) a favore evidentemente dei destinatari direttamente individuati dalla legge; in questa sede, pertanto, saranno definiti l’entità dei possibili compensi e gli obiettivi ed i risultati il cui conseguimento legittima l’erogazione degli stessi;

h) come evidenziato dall’ANCI, i compensi di cui si tratta sono correlati al raggiungimento di precisi obiettivi di recupero dell’evasione ICI, in termini di effettivo incasso e non di valori meramente accertati, e su questi valori deve essere calcolata la percentuale annuale;

i) anche a prescindere dalla particolare situazione prospettata, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, come principio generale, ha sempre escluso la possibilità di progetti di produttività o di progetti obiettivo o, comunque, particolari, per l’erogazione di specifici incentivi, svolti al di fuori dell’orario di lavoro; infatti; il D.Lgs.n.66/2003 ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, con conseguente esclusione di un tertium genus rappresentato dal lavoro o dalle attività svolte fuori dell’orario di lavoro; pertanto, questo, in via eccezionale può ammettersi solo nel caso in cui vi sia un’espressa fonte legislativa che lo prevede espressamente, come ad es. la legge n.326/2003 (attività istruttoria connessa al condono edilizio), dato che la legge può sempre derogare al principio generale stabilito da altra legge;

j) in relazione alle previsioni dell’art.1, comma 1, della legge n.248/2005, non sembra che tale fattispecie possa rientrare nella portata applicativa dell’art.15, comma 1, lett. k), del CCNL dell’1.4.1999; infatti, questa clausola contrattuale consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa solo “le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale …… ”; tale condizione, sulla base della formulazione del testo della norma legale, non sembra rinvenirsi nel caso prospettato.

RAL182 – Orientamenti Applicativi

In sede di modifica del regolamento ICI è stata abrogata la norma prevista dall’art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.446/97, in base alla quale una parte delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione relativa a detto tributo confluivano nel fondo ex art.15 del CCNL dell’1.4.1999. E’ ancora possibile corrispondere al personale i relativi incentivi ?

Nel fondo ex art.15 del CCNL dell’1.4.1999 confluiscono, in base al comma 1, lettera k) dello stesso articolo, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzare secondo la disciplina dell’art.17 del medesimo CCNL.

L’art.4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 ha chiarito che tale disciplina riguarda anche le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 3, comma 57 della L.n. 662/96 e dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/1997.

A sua volta, l’art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97 stabilisce che nell’apposito regolamento ICI è possibile (ma non obbligatorio) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Dalle citate disposizioni emerge chiaramente, a nostro avviso, che se il Comune non esercita la facoltà riconosciutagli dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97 non vi sono risorse da far confluire nel fondo ex art.15, comma 1 lettera k) del CCNL dell’1.4.1999 per gli incentivi ICI.

Analogamente, se è stata abrogata la norma regolamentare prevista dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.446/97, in base alla quale dette risorse sono confluite nel fondo, riteniamo che per le attività di recupero ICI successive alla sua abrogazione non sia più consentito corrisponderle perché è venuta meno l’autorizzazione alla spesa.

Niente vieta, naturalmente all’ente, di riprendere in considerazione la materia per un riesame delle decisioni già formalizzate.

RAL181 – Orientamenti Applicativi

Il personale con contratto a termine può beneficiare degli incentivi ICI?

L’art. 7, comma 10 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine; fanno eccezione alcuni istituti, espressamente indicati, per i quali sono previste delle particolarità (ferie, assenze per malattia, permessi retribuiti, formalità per la stipulazione del contratto individuale) .

L’art. 6 del D. Lgs. n.368/2001 stabilisce, a sua volta, che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” (cosiddetto “principio di non discriminazione”).

Alla luce di tali previsioni ed in assenza di diverse espresse indicazioni di legge, riteniamo che se il dipendente assunto con contratto a termine svolge le attività di accertamento ICI possa anche essere destinatario della disciplina concernente la percezione dei relativi incentivi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1 lettera k) del CCNL dell’1.4.1999 e dall’art. 4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001.

RAL180 – Orientamenti Applicativi

Quando specifiche disposizioni di legge prevedono incentivi a favore del personale, come nel caso delle somme corrisposte per le attività finalizzate al recupero dell’evasione dell’ICI, tali somme sono al lordo o al netto di ogni onere a carico dell’ente ?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 19 del 24/4/2002 “Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001” (G.U. n. 124 del 13/6/2002) afferma (Avvertenze specifiche di comparto, pag. 127): “Con l’occasione si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell’alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all’art. 18 della L. n.109/1994 , che destina ad incentivazione del personale un importo … . Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l’incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell’evasione dell’ICI e dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell’ISTAT”. Tale è sempre stata anche la nostra posizione sull’argomento.

RAL_1350_Orientamenti Applicativi

In relazione alle previsioni dell’art.15, comma 1, lett. k), del CCNL dell’1.4.1999 e dell’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, è possibile prevedere nel regolamento comunale il calcolo dell’entità di queste risorse in misura percentuale sulle entrate relative all’attività di accertamento e recupero di tutti i tributi comunali e non solo su quelle riferite all’ICI? E’ possibile ripartire tali compensi anche a favore del personale non direttamente coinvolto nelle attività di accertamento recupero (ad esempio, personale del servizio sistemi informativi per attività inerenti al software)?

In relazione alle previsioni dell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, l’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, ha specificato espressamente (attraverso un apposito elenco) che, nelle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa devono considerarsi ricomprese anche quelle derivanti dall’applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997, relative al recupero ICI.

Proprio, tale indicazione della fonte legislativa legittimante (l’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997) consente di fare riferimento esclusivamente alle sole risorse connesse al recupero ICI. Pertanto, ogni altra interpretazione volta all’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina contrattuale sarebbe priva di ogni fondamento;

SENTENZE

Deliberazione Corte dei Conti VENETO n. 513/2012 esclusione limite DL 78 del 2010 di piani di razionalizzazione e rispetto limite spesa

Deliberazione Corte dei Conti  LAZIO n. 93/2011 – ambito applicazione art 9 c.2bis DL 78 del 2010 ICI e notifiche

Deliberazione Corte dei Conti LAZIO  n. 46/2011 – ambito applicazione art 9 c.2bis DL 78 del 2010, inclusione ICI, ed esclusione contributi utenza- sponsorizzazione e progettazione

Sentenza Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 203/2015: sentenza di condanna al Dirigente che si è autoattribuito ed autoliquidato il compenso incentivante ICI,“[…]in modo superficiale e ritenendosi erroneamente confortato, altresì, da una evidente prassi interna contra legem, ha posto in essere un comportamento senza l’osservanza di quel livello minimo di diligenza che allo stesso si richiedeva, oltre che per la sua elevata qualificazione professionale, altresì, perché l’erogazione dei compensi di cui trattasi riguardava anche la sua persona”. Inoltre la sentenza precisa che [….]”in ragione dell’ inderogabilità della disciplina in materia di obbligo di astensione, deve, comunque, escludersi che, quando, come nella specie, si verta in ipotesi di esercizio di pubbliche funzioni, un’autorizzazione, ancorché specifica, dell’ organo di governo dell’amministrazione o ente, possa legittimare il dipendente o amministratore pubblico ad adottare provvedimenti incidenti in senso”.

ALTRO

Schema incentivo Personale: guida utile per capire chi si fa carico degli oneri e se deve essere conteggiato tra le spese del personale

QUESITO ANNO 2012 ICI – IMU

L’art. 59 lett. p) del d.lgs. 446/1997 sanciva la possibilità ai Comuni di prevedere compensi incentivanti al personale degli uffici tributi, sulla base del gettito ICI, così come previsto dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale facoltà era poi stata inserita nel d.l. 201/2011, laddove anticipando l’IMU in via sperimentale, all’articolo 13, comma 13, venivano richiamate le disposizioni dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011, inerenti la conferma della potestà regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997, fatte salve specifiche abrogazioni di alcune lettere dell’art. 59.

Con la conversione in legge del d.l. 16/2012, l’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011 è stato modificato, stralciando il richiamo all’art. 59.

In seguito a tale modifica si richiede:

1)      è legittimo prevedere compensi incentivanti per l’IMU, sulla base della mera e autonoma potestà regolamentare, di cui all’art. 52 del d.lgs. 446/1997?

2)      è legittimo prevedere compensi incentivanti ICI per l’anno 2012, tenuto conto che il relativo regolamento comunale, tacitamente modificato in seguito all’abrogazione dell’art. 59 del d.lgs. 446/1997, ma comunque ancora conforme alla previsione generale dettata dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede una percentuale calcolata sul gettito dell’anno precedente, e pertanto sul 2011 anno nel quale l’imposta era ancora vigente?

RISPOSTA

Per inquadrare la questione occorre, in primo luogo, evidenziare che l’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 consentiva ai comuni di prevedere nei regolamenti ICI l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, relativamente all’attività di recupero dell’imposta.

Con l’introduzione dell’IMU, che da quest’anno sostituisce l’ICI, il legislatore aveva mantenuto tale facoltà in virtù del richiamo – presente nel d.lgs. n. 23/2011 (decreto sul federalismo municipale) – al citato art. 59, oltre che all’art. 52 del d.lgs. n. 446/97: il primo relativo alla potestà regolamentare “specifica” per l’ICI (estensibile all’IMU), il secondo invece riguardante la potestà regolamentare “generale” (esercitabile per tutti i tributi locali).

Tuttavia la legge n. 44/2012, di conversione del decreto legge n. 16/2012 (c.d. sulle “semplificazioni fiscali”), ha eliminato il riferimento all’art. 59 del d.lgs. 446/97 facendo così venir meno il supporto legislativo di riferimento.

Occorre comunque capire se è possibile ora avvalersi della potestà regolamentare generale per introdurre nel regolamento IMU una disposizione sugli incentivi al personale.

Ebbene, il ricorso all’art. 52 del d.lgs. 446/97 si rivela piuttosto debole per supportare tale soluzione, e ciò perché la materia è demandata alle leggi e ai contratti collettivi nazionali, non derogabile a livello locale. Infatti, ai dipendenti pubblici si applica il principio generale della “onnicomprensività” della retribuzione, sancito dagli artt. 2, comma 3, 24, comma 3, e 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego). Si tratta di norme imperative, che non consentono il ricorso all’art. 52 del d.lgs. 446/97.

Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di legge, il comune non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti IMU in favore del personale dipendente. Tale conclusione trova peraltro supporto in alcuni pareri dei giudici contabili, i quali hanno escluso la possibilità di utilizzare la norma sull’ICI per erogare compensi incentivanti per le altre entrate locali[1], o per l’attività di recupero dei tributi erariali[2].

Diversamente dall’IMU non sussiste invece alcun problema in ordine all’erogazione degli incentivi ICI, dal momento che l’art. 59 non è stato abrogato ed è quindi tuttora efficace per l’ICI, la cui attività di accertamento può essere effettuata “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).


[1] Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 577/2011/PAR del 10 novembre 2011.

[2] Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 127/2011/PAR del 21 dicembre 2011.

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