Compensi per notifiche Art. 54 CCNL del 14.9.2000
Il CCNL 21.5.2018 conferma la possibilità di inserimento di apposite risorse. In particolare il contratto facendo riferimento all’art. 54 del CCNL 14.9.2000 prevede:
Per la parte costituzione – Art. 67 comma 3 lett. a), b), c), f), g)
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
Omissis [..];
f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
Per la parte utilizzo – Art. 68 comma 2 lett. g) e h)
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000
ART. 54 COMMA 1 CCNL 14.09.2000 EE. LL. CODE CONTRATTUALI
Art.54
Messi notificatori
- Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.
COMMENTI E PARERI:
La recente in giurisprudenza (per tutte, cfr. Cons. Gius. Amm. 28 settembre 1998, n. 546; Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 1985, n. 280; 30 settembre 1992, n. 910; 12 febbraio 2008, n.493; 2 agosto 2010, nn. 5090 – 5099; 6 dicembre 2010, n. 8542, decisione n. 1635 del 22.3.2012) ha chiarito che il principio di omnicomprensività della retribuzione introdotto dall’art. 19 del d.p.r. 1°giugno 1079, n. 191 impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici e che in tale ambito si colloca anche l’attività di notificazione svolta dai messi comunali nell’interesse dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento. La notificazione degli atti, invero, è mansione tipica e specifica della categoria del messo comunale già secondo la definizione contenuta nell’art. 273 del TULCP n. 383 del 1934 (“il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni….Possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta …”) e viene svolta nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dell’amministrazione di appartenenza. Il Giudice nella decisione n. 1635 del 22.3.2012 ha inoltre evidenziato, che la ratio della disposizione del citato art. 19, derivando dall’esigenza di uniformare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, in specie degli enti locali, e di globalità della previsione della connessa spesa pubblica, ha in via generale portata preclusiva della corresponsione di compensi ulteriori alle complessive voci retributive individuate in sede contrattuale, con la conseguenza che possono essere esclusi dal divieto normativo i soli compensi dovuti a seguito dello svolgimento da parte dei dipendenti di compiti ulteriori ed estranei alle ordinarie mansioni, e dunque non direttamente ricollegabili allo status professionale, mentre la notifica degli atti effettuata per conto dell’amministrazione finanziaria, rientra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del dipendente comunale con la qualifica di messo notificatore, sicché non può dar luogo a compenso aggiuntivo.
Sentenze Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 1635 del 22.3.2012 – Sentenza che ha respinto la richiesta di un dipendente del Comune di Torino.
“Conformemente alla univoca giurisprudenza qui in rilievo, deve ritenersi, che il ricorrente, che riveste la qualifica di vigile messo, è tenuto ad effettuare l’attività di notificazione di tutti gli atti in relazione ai quali si assume il relativo compito, normativamente previsto, la stessa amministrazione comunale da cui dipende e, dunque, anche gli atti di altre amministrazioni, siccome rientranti tra gli ordinari compiti di ufficio, senza che vi sia titolo ad emolumenti differenziati”.
Consiglio Di Stato, Sez. V – sentenza n. 5099 del 2.8.2010 – Sentenza che ha respinto la richiesta dei dipendenti del Comune di Brindisi sulla spettanza o meno ai messi comunali di un compenso per le notifiche degli atti che la Prefettura e l’Amministrazione finanziaria delegano al Comune.
Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 493 del 12.2.2008 – Sentenza che ha respinto la richiesta dei dipendenti del Comune di Bologna.
Messi comunali. Non spetta alcun compenso aggiuntivo per notificazione atti dell’amministrazione finanziaria.
Parere ARAN
RAL_1897_Orientamenti Applicativi
Gli incentivi di produttività, di cui all’art.54 del CCNL del 14.9.2000, previsti per i messi comunali per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, possono essere riconosciuti al suddetto personale anche nel caso della notifica di avvisi di addebito aventi ad oggetto il recupero di somme dovute all’INPS?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare che l’art.54 del CCNL del 14.9.2000, come risulta evidente dalla formulazione della clausola contrattuale, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori solo per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
Pertanto, si esclude che la stessa disciplina possa essere applicata anche in relazione alla notifica da parte dei messi di atti e di avvisi di pagamento di amministrazioni diverse da quella finanziaria.
900-54A1. Come devono essere utilizzati i compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, a mezzo dei messi comunali in relazione agli strumenti di incentivazione del personale in questione?
In merito al quesito posto, rileviamo in primo luogo che l’art. 34 della legge n. 28/1999 dispone che, a decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all’entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, “al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila (poi rideterminata in L. 10.000 dal DM 14.3.2000) per ogni singolo atto dell’Amministrazione finanziaria notificato”.
La legge, dunque, disciplina l’obbligo di rimborso ai comuni delle spese di notificazione, da cui non derivava, a nostro modo di vedere, alcun obbligo di erogazione ai messi notificatori, il cui trattamento economico accessorio restava disciplinato unicamente dal CCNL. L’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, infatti, è intervenuto a disciplinare la materia, dopo che l’art. 10 della legge n. 265/1999 aveva introdotto la “disciplina coerente” invocata dal citato art. 34 della legge n. 28/1999. E in base ad esso (art. 54) i comuni sono tenuti a verificare le condizioni finanziarie della destinazione ai messi di “una quota parte” del rimborso in questione, non certo dell’intero ammontare previsto dal decreto ministeriale del 14.3.2000. Quota parte che, peraltro, deve essere riconosciuta a titolo di produttività.
Peraltro, riteniamo che non si possono riconoscere i rimborsi ai messi nel periodo precedente al CCNL del 14.9.2000, e che, in ogni caso, l’erogazione degli incentivi non può risolversi in un mero “travaso” dei rimborsi ottenuti ai messi che hanno operato le notificazioni, ma deve essere attuata solo per una parte, e previa disciplina in sede di contrattazione decentrata integrativa.


