Tale integrazione di parte stabile, costituisce un incremento obbligatorio che si stabilizza anche per gli anni successivi ma è condizionato al possesso dei requisiti richiesti. L’art. 8 del CCNL 11.4.2008 stabilisce, infatti, che possono integrare le risorse decentrate esclusivamente gli Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità, le disposizioni in materia di riduzione delle spese del personale e che comunque siano in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%.
Così come disposto dall’articolo contrattuale, una volta verificato il rispetto dei requisiti richiesti, l’importo derivante dal calcolo della percentuale dello 0,60% del Monte salari 2005 deve essere inserito a partire dal fondo dell’anno 2008 ed essere successivamente confermata nei fondi successivi (non è necessario quindi verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 per gli anni successivi).
Come specificato dal comma 9, l’anno da prendere a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio è il 2007.
Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione
DEFINIZIONE DI SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI
Le voci che alimentano le spese di personale sono cambiate nel tempo ampliandosi notevolmente soprattutto nei riguardi delle varie forme di lavoro flessibile. Per quanto riguarda il rapporto tra spese di personale e entrate correnti, le spese di personale sono gli impegni di spesa del titolo I con la codifica 01, e con la codifica 07 IRAP riportate nel rendiconto.
Il D.lgs 267/2000 art. 162, individua le entrate correnti nel bilancio degli Enti Locali nei Titoli 1, 2 e 3. Per definire le entrate correnti occorre fare riferimento al Rendiconto di gestione considerando gli accertamenti.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 11.4.2008
Art.8
1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.
[…] omissis
6. Le Regioni, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35 %, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
7. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell’ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.
PARERI ARAN
Quali sono le modalità applicative delle previsioni dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008 in materia di incremento delle risorse decentrate per gli enti locali? Gli importi derivanti dalla applicazione dei citati commi 2 e 3 dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 si possono consolidare per gli anni successivi? Quale deve essere l’anno di riferimento per la verifica della sussistenza delle condizioni legali (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006) e dei parametri finanziari (predefiniti valori del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti) richiesti dalla disciplina contrattuale per l’incremento delle risorse decentrate?
Ai fini di una corretta applicazione della disciplina dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue:
- in base all’art.8, comma 2, del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), incrementano le risorse decentrate di natura stabile, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%. Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l’importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa. Pertanto, esso si aggiunge all’incremento delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella corretta applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006. In analogia con quanto la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto anche con riferimento alle previsioni di tale ultima clausola contrattuale, si deve sicuramente escludere che la disciplina dell’art.8, comma 2, del CCNL dell’11.4.2008 possa essere interpretata nel senso di consentire un sistema di incremento progressivo delle risorse di cui si tratta, e cioè che allo 0,6 % iniziale, calcolato con riferimento al 2008, possa aggiungersi, pure in presenza dei parametri finanziari stabiliti, un ulteriore 0,6 % per il 2009, ecc. (0,6 % +.0,6% +…). La particolare formulazione della clausola contrattuale (“………incrementano le risorse decentrate di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004….) evidenzia che l’incremento previsto dalla stessa (nella misura dello 0,6%) è obbligatorio per gli enti, ove sussistano sia le condizioni legali definite al comma 1 (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006), sia lo specifico parametro economico finanziario indicato nel comma 3 (rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%);
- in base all’art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), possono incrementare le risorse decentrate di natura variabile, di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino anche in possesso dei più significativi e virtuosi rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti indicati nella medesima clausola contrattuale. Gli specifici parametri e le relative percentuali di possibile incremento sono quelli previsti nel citato art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008. La sussistenza del parametro non comporta alcun obbligo di necessario incremento delle risorse variabili (“……gli enti locali, …….possono incrementare….”). Pertanto, pure in presenza dei presupposti finanziari richiesti dalla clausola contrattuale, ogni decisione in ordine all’an stesso ed al quantum dell’incremento è rimessa alle autonome valutazioni di ciascun ente che, a tal fine terrà conto sia della propria complessiva situazione economico-finanziaria, sia della propria effettiva capacità di spesa.Trattandosi di un incremento delle risorse variabili, in coerenza con la natura di queste risorse, le conseguenti disponibilità finanziarie possono essere utilizzate, nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa, solo per l’anno 2008 ed esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità. Pertanto, tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli anni successivi;
- la verifica del rispetto del Patto di stabilità interna e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 nonché della sussistenza del richiesto rapporto tra spese del personale e entrate correnti deve essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.
Un ente che non abbia rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2007 ma si trovi in possesso del necessario rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, richiesto dai commi 2 e 3 del CCNL dell’11.4.2008, può procedere all’incremento delle risorse decentrate stabili e variabili previsto da tali clausole contrattuali?
Relativamente alle modalità applicative della disciplina dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue:
- gli incrementi delle risorse decentrate, stabili e variabili, ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle quantità ivi previste, possono essere legittimamente disposti solo con decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008; ciò significa che gli importi corrispondenti a tali incrementi, ove disposti, possono essere utilizzati solo per la contrattazione integrativa relativa all’anno 2008;
- l’art.8, comma 1, del citato CCNL dell’11.4.2008, ai fini della sua applicazione, richiede espressamente, come condizioni legittimanti, il rispetto del Patto di stabilità interno e la coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006. Nel suo rapporto di certificazione, la Corte dei Conti ha evidenziato che la data del 31.12.2007 doveva essere punto di riferimento per la verifica non solo dell’esistenza dei parametri finanziari stabiliti dal CCNL per l’incremento delle risorse decentrate, ma anche del rispetto del Patto di stabilità e dell’obbligo di riduzione della spesa del personale, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.296/2006. Pertanto, anche senza un richiamo formale nel testo contrattuale, per evidenti ragioni di coerenza della disciplina contrattuale con quella legale, che ne costituisce il presupposto, la verifica del rispetto degli obblighi di legge non può che avvenire con riferimento alla medesima data del 31.12.2007, dato che le risorse possono essere incrementate solo “a valere” per il 2008.Conseguentemente, se a seguito di tale verifica, non risulta rispettato il Patto di stabilità interno per il 2007, per la mancanza di un presupposto richiesto dalla disciplina contrattuale, non sarà possibile dare luogo a nessuno degli incrementi delle risorse decentrate consentiti dall’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 (né a quelli del comma 2, né a quelli del comma 3).
Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.9 del CCNL dell’11.4.2008, in materia di progressione economica orizzontale, come deve essere interpretata la dicitura “procedure selettive…. formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL”, contenuta nella clausola contrattuale?
L’espressione “procedure selettive …… formalmente avviate”, utilizzata dall’art. 9 del CCNL dell’11.4.2008 per la delimitazione del campo di applicazione delle nuove regole in materia di progressione economica orizzontale, deve essere correttamente riferita all’atto formale iniziale (bando, avviso, ecc.) della procedura selettiva, come autonomamente disciplinata da ogni ente, per la realizzazione della progressione economica nella categoria, ai sensi dell’art.5 del CCNL del 31.3.1999.
Pertanto, tutte le procedure formalmente avviate, nei termini descritti, successivamente alla stipulazione del CCNL dell’11.4.2008 (e quindi dal 12.4.2008) sono assoggettate alle nuove regole del citato art.9 del medesimo CCNL, anche se i relativi effetti, e quindi la decorrenza del beneficio economico, per ipotesi, dovessero essere riferiti ad una data precedente ( ad esempio, dall’1.1.008; oppure dall’1.1.2007).


