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ART. 8 COMMA 3 CCNL 11.4.2008 – Date X Fondo

A valere SOLO per l’anno 2008

Limitatamente all’anno 2008, ai sensi dell’art. 8 c. 3 del CCNL 11.4.2008, le risorse decentrate variabili possono essere integrate, per un ammontare pari a una quota del monte salari 2005:

Tale quota può variare tra lo 0,3% e lo 0,9%.In particolare:

–  Un ammontare massimo pari allo 0,3% del monte salari 2005 è applicabile se il rapporto spese di personale/entrate correnti è nel range tra il 32% e il 25%,

–   Un ammontare massimo pari allo 0,9% è applicabile se il rapporto spese di personale/entrate correnti è sotto il 25%.”

Tale incremente potrà essere operato solo dagli Enti, non deficitari, che hanno rispettato, per l’anno 2007, il Patto di stabilità, o per gli enti non soggetti, il tetto della spesa del personale e vincoli di cui dall’art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296.

Come indicato dal comma 8, i parametri richiesti per la verifica del rapporto spese di personale/entrate correnti sono riferiti ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’annualità 2007.

Infine, nel CCNL 11.4.2008, Dichiarazione Congiunta n. 1, le parti contrattuali hanno definito il concetto di Monte Salari, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per quantificare l’integrazione delle risorse da destinare al fondo delle risorse decentrate, al fine di dare chiarezza ai vari dubbi interpretativi.

Per un approfondimento sul calcolo del MONTE SALARI si rinvia alla apposita sezione

DEFINIZIONE DI SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI

Le voci che alimentano le spese di personale sono cambiate nel tempo ampliandosi notevolmente soprattutto nei riguardi delle varie forme di lavoro flessibile. Per quanto riguarda il rapporto tra spese di personale e entrate correnti, le spese di personale sono gli impegni di spesa del titolo I con la codifica 01, e con la codifica 07  IRAP riportate nel rendiconto.

Il D.lgs 267/2000 art. 162, individua le entrate correnti nel bilancio degli Enti Locali nei Titoli 1, 2 e 3. Per definire le entrate correnti occorre fare riferimento al Rendiconto di gestione considerando gli accertamenti.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 11.04.2008

Art. 8

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. …omissis.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%

…omissis

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell’ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.

Dichiarazione congiunta n. 1

Definizione di “MONTE SALARI”

Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

PARERI

ARAN

Quali sono le modalità applicative delle previsioni dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008 in materia di incremento delle risorse decentrate per gli enti locali? Gli importi derivanti dalla applicazione dei citati commi 2 e 3 dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 si possono consolidare per gli anni successivi? Quale deve essere l’anno di riferimento per la verifica della sussistenza delle condizioni legali (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006) e dei parametri finanziari (predefiniti valori del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti) richiesti dalla disciplina contrattuale per l’incremento delle risorse decentrate?

Ai fini di una corretta applicazione della disciplina dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue:

  • in base all’art.8, comma 2, del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), incrementano le risorse decentrate di natura stabile, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%. Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l’importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa. Pertanto, esso si aggiunge all’incremento delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella corretta applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006. In analogia con quanto la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto anche con riferimento alle previsioni di tale ultima clausola contrattuale, si deve sicuramente escludere che la disciplina dell’art.8, comma 2, del CCNL dell’11.4.2008 possa essere interpretata nel senso di consentire un sistema di incremento progressivo delle risorse di cui si tratta, e cioè che allo 0,6 % iniziale, calcolato con riferimento al 2008, possa aggiungersi, pure in presenza dei parametri finanziari stabiliti, un ulteriore 0,6 % per il 2009, ecc. (0,6 % +.0,6% +…). La particolare formulazione della clausola contrattuale (“………incrementano le risorse decentrate di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004….) evidenzia che l’incremento previsto dalla stessa (nella misura dello 0,6%) è obbligatorio per gli enti, ove sussistano sia le condizioni legali definite al comma 1 (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006), sia lo specifico parametro economico finanziario indicato nel comma 3 (rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%);
  • in base all’art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), possono incrementare le risorse decentrate di natura variabile, di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino anche in possesso dei più significativi e virtuosi rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti indicati nella medesima clausola contrattuale. Gli specifici parametri e le relative percentuali di possibile incremento sono quelli previsti nel citato art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008. La sussistenza del parametro non comporta alcun obbligo di necessario incremento delle risorse variabili (“……gli enti locali, …….possono incrementare….”). Pertanto, pure in presenza dei presupposti finanziari richiesti dalla clausola contrattuale, ogni decisione in ordine all’an stesso ed al quantum dell’incremento è rimessa alle autonome valutazioni di ciascun ente che, a tal fine terrà conto sia della propria complessiva situazione economico-finanziaria, sia della propria effettiva capacità di spesa.Trattandosi di un incremento delle risorse variabili, in coerenza con la natura di queste risorse, le conseguenti disponibilità finanziarie possono essere utilizzate, nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa, solo per l’anno 2008 ed esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità. Pertanto, tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli anni successivi;
  • la verifica del rispetto del Patto di stabilità interna e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 nonché della sussistenza del richiesto rapporto tra spese del personale e entrate correnti deve essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.

Un ente che non abbia rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2007 ma si trovi in possesso del necessario rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, richiesto dai commi 2 e 3 del CCNL dell’11.4.2008, può procedere all’incremento delle risorse decentrate stabili e variabili previsto da tali clausole contrattuali?

Relativamente alle modalità applicative della disciplina dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008, si  ritiene utile precisare quanto segue:

a. gli incrementi delle risorse decentrate, stabili e variabili, ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle quantità ivi previste, possono essere legittimamente disposti solo con decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008; ciò significa che gli importi corrispondenti a tali incrementi, ove disposti, possono essere utilizzati solo per la contrattazione integrativa relativa all’anno 2008;

b. l’art.8, comma 1, del citato CCNL dell’11.4.2008, ai fini della sua applicazione, richiede espressamente, come condizioni legittimanti, il rispetto del Patto di stabilità interno e la coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006. Nel suo rapporto di certificazione, la Corte dei Conti ha evidenziato che la data del 31.12.2007 doveva essere punto di riferimento per la verifica non solo dell’esistenza dei parametri finanziari stabiliti dal CCNL per l’incremento delle risorse decentrate, ma anche del rispetto del Patto di stabilità e dell’obbligo di riduzione della spesa del personale, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.296/2006. Pertanto, anche senza un richiamo formale nel testo contrattuale, per evidenti ragioni di coerenza della disciplina contrattuale con quella legale, che ne costituisce il presupposto, la verifica del rispetto degli obblighi di legge non può che avvenire con riferimento alla medesima data del 31.12.2007, dato che le risorse possono essere incrementate solo “a valere” per il 2008. Conseguentemente, se a seguito di tale verifica, non risulta rispettato il Patto di stabilità interno per il 2007, per la mancanza di un presupposto richiesto dalla disciplina contrattuale, non sarà possibile dare luogo a nessuno degli incrementi delle risorse decentrate consentiti dall’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 (né a quelli del comma 2, né a quelli del comma 3)

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