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COMPENSI PER SPONSORIZZAZIONI ART. 67 C. 3 LETT. A) CCNL 2018 – Date X Fondo

COMPENSI PER SPONSORIZZAZIONI ART. 67 C. 3 LETT. A) CCNL 2018

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione rese per convenzioni o accordi (ART. 43, L. 449/1997)

Per quanto riguarda l’utilizzo e ripartizione delle risorse inserite ad integrazione del fondo ai sensi dell’art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 2018, è opportuno che ogni Ente definisca la modalità di distribuzione delle stesse tra i dipendenti che hanno contribuito allo svolgimento delle attività collegate alle sponsorizzazioni.

Per maggiori informazioni relative alle  prestazioni  non  rientranti  tra  i  servizi  pubblici  essenziali,  da sottoporre a contributo, si rinvia alla Direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del  20.12.1999.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 21.5.2018

Per la parte costituzione – Art. 67 comma 3 lett. a), b), c), f), g)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

Omissis [..];

Per la parte utilizzo – Art. 68 comma 2 lett. g) e h)

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;

CCNL 1.4.1999 – Art. 15 c. 1 Lettera d) integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

(integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001)

  1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

[…] omissis

d)    La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare

  1. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
  2. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
  3. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 449/1997

Art. 43.

(Contratti  di  sponsorizzazione  ed   accordi   di   collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,  contributi  dell’utenza per i servizi pubblici non  essenziali  e  misure  di  incentivazione della produttività).

1.  Al   fine   di   favorire   l’innovazione   dell’organizzazione amministrativa  e  di  realizzare  maggiori  economie,  nonché   una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche  amministrazioni possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi   di collaborazione con soggetti privati ed associazioni,  senza  fini  di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di  cui  al  comma  1  devono  essere  dirette  al perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono  escludere  forme  di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e  quella  privata  e devono  comportare  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti disposti. ((Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche quelle finalizzate  a  favorire  l’assorbimento  delle  emissioni  di anidride carbonica (CO2 ) dall’atmosfera tramite  l’incremento  e  la valorizzazione del patrimonio  arboreo  delle  aree  urbane,  nonché  eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate  alla  creazione  e alla manutenzione di una rete di aree  naturali  ricadenti  nel  loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può  inserire  il nome, la ditta, il logo o il marchio dello  sponsor  all’interno  dei documenti recanti comunicazioni  istituzionali.  La  tipologia  e  le caratteristiche di  tali  documenti  sono  definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dell’interno,  sentita  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni.  Fermi  restando quanto   previsto   dalla   normativa   generale   in   materia    di sponsorizzazioni nonché  i  vincoli  per  la  tutela  dei  parchi  e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da  parte  dello  sponsor  ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso,  la possibilità  di  ordinaria  fruizione  delle  stesse  da  parte  del pubblico)). Per le sole amministrazioni dello  Stato  una  quota  dei risparmi così ottenuti,  pari  al  5  per  cento,  é  destinata  ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di  risultato dei dirigenti  appartenenti  al  centro  di  responsabilità  che  ha operato il risparmio; una quota pari al  65  per  cento  resta  nelle disponibilità di bilancio della  amministrazione.  Tali  quote  sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica.  La  rimanente   somma costituisce economia di bilancio. La  presente  disposizione  non  si applica nei  casi  in  cui  le  sponsorizzazioni  e  gli  accordi  di collaborazione  sono  diretti  a  finanziare  interventi,  servizi  o attività non inseriti nei programmi di spesa  ordinari.  Continuano, inoltre,  ad  applicarsi  le  particolari  disposizioni  in  tema  di sponsorizzazioni   ed   accordi   con   i   privati   relative   alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello  spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni  pubbliche  possono stipulare convenzioni con  soggetti  pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti,  dedotti  tutti  i costi, ivi comprese le spese di personale,  costituisce  economia  di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma,  che  non  si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti,  da  emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata n vigore della presente  legge,  le  pubbliche amministrazioni individuano le  prestazioni,  non  rientranti  tra  i servizi pubblici essenziali o non espletate  a  garanzia  di  diritti fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un  contributo  da   parte dell’utente,  e  l’ammontare  del  contributo   richiesto.   Per   le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati  dal  Ministro  competente,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i  regolamenti  sono   emanati   entro   novanta   giorni   da   tale deliberazione. Per tali amministrazioni  gli  introiti  sono  versati all’entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  in misura non superiore al 30  per  cento,  alla  corrispondente  unità previsionale  di  base  del  bilancio  per  incrementare  le  risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di  risultato  dei  dirigenti  assegnati  ai  centri  di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorere  dall’esercizio  finanziario  1998,  i  titolari  dei centri di responsabilità  amministrativa  definiscono  obiettivi  di risparmi  di  gestione  da  conseguire  in   ciascun   esercizio   ed accantonano, nel corso della gestione,  una  quota  delle  previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di  competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2  per cento. La metà degli importi costituisce economia  di  bilancio;  le rimanenti somme sono destinate,  nell’ambito  della  medesima  unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione  della  produttività  del   personale   e   della retribuzione di risultato  dei  dirigenti,  come  disciplinate  dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni  culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio  é  pari allo 0,50 per cento della quota accantonata  ai  sensi  del  presente comma; l’importo residuo é  destinato  ad  incrementare  le  risorse relative all’incentivazione della produttività del  personale  e  le retribuzioni di risultato  del  personale  dirigente  della  medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali  di  base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonché alle  spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO,  di cui  alla  unità  previsionale  di  base   “accordo   ed   organismi internazionali”   (interventi),   di   pertinenza   del   centro   di responsabilità “Bilancio e affari finanziari”.

7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  le  risorse  di  cui  ai commi 2, 4 e 5 destinate all’incentivazione  della  produttività  ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle  misure e con  le  modalità  determinate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri  interessati,  in analogia alle ripartizioni operate per  il  personale  del  “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare  attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195, ed all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

PARERI ARAN

499-15E. Quantificazione delle risorse – l’art.43 della L.449/1997

499-15E1. Quali prestazioni possono essere sottoposte a contributo ai sensi dell’art. 43 legge n. 449/1997?

Siamo  del  parere  che  le  disposizioni  contenute  nella  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del  20.12.1999 (G.U.  n.  120  del  25.5.2000)  ai  fini  della indicazione  delle  prestazioni  non  rientranti  tra  i  servizi  pubblici  essenziali,  da sottoporre a contributo (in attuazione dell’art. 43 della L. 449/97) possono costituire, per gli enti locali, un’ utile cornice di riferimento nella specifica materia. Riteniamo,  naturalmente,  che  ogni  Ente  debba  adottare  un  proprio  atto  per  la individuazione precisa delle prestazioni nelle quali richiedono un contributo degli utenti (per ogni tipologia di prestazione) sia le quota percentuale del contributo stesso che può  essere  destinato  ad  incentivare  le  risorse  della  contrattazione  decentrata  di  cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.

Precisiamo,  ancora,  che  le  risorse  questione,  non  hanno  carattere  di  stabilità  e  di ripetitività  nel  tempo,  non  possono  quindi,  essere  destinate  al  finanziamento  delle progressioni orizzontali o delle posizioni organizzative.

Parere Aran RAL1125_Orientamenti Applicativi:

Un ente intende istituire il pagamento da parte dell’utente dei diritti di istruttoria in alcune materie (ed esempio, urbanistica – edilizia: rilascio permessi a costruire, DIA, ecc.; ambiente- agricoltura: piani di utilizzazione agronomica; commercio: rilascio autorizzazioni attività commerciali; ecc.), che, per una quota del 50%, dovrebbero essere destinati al personale che segue l’istruttoria. Questa quota potrebbe rientrare tra le risorse dell’art.15, comma 2, lett.k), del CCNL dell’1.4.1999, che consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa “ le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale …… ”? La disposizione applicabile sembra essere l’art.43 della legge n.449/1997, che disciplina i servizi pubblici non essenziali da sottoporre a contributo da parte dell’utente?    Tali diritti sono dovuti al personale o vi è la facoltà dell’ente di applicarli discrezionalmente? Ove possibile, la previsione del 50% può ritenersi congrua?

Nella particolare fattispecie esposta non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione dell’art.15, comma 1, lett.k, del CCNL dell’1.4.1999.

Occorre, infatti, ricordare che tale clausola contrattuale fa riferimento solo alle “…risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”.

Nel caso in esame mancano del tutto queste specifiche fonti legislative che prevedono particolari risorse finalizzate espressamente destinate all’incentivazione del personale.

Gli esempi tipici di tale casistica sono le disposizioni dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, in materia di incentivi alla progettazione; quelle dell’art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1007, in materia di recupero evasione ICI; quelle dell’art.32, comma 40, del D.L.n.269/2003 convertito nella legge n.326/2003, in materia di attività istruttorie per il condono edilizio.

Neppure può ritenersi che la fonte legislativa legittimante possa identificarsi con le disposizioni dell’art.43 della legge n.449/1997, dato che queste rappresentano un’autonoma e distinta forma di possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

Spetta al singolo ente la valutazione in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l’eventuale incremento delle risorse variabili, così come previste dalla disciplina legale.

Eventuali problematiche inerenti alla riconducibilità o meno di una determinata fattispecie alla disciplina generale della citata legge n.449/1997, traducendosi in problematiche inerenti alla definizione dell’esatta portata applicativa della normativa legale, dovranno essere sottoposte direttamente al Dipartimento della funzione Pubblica istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Da un punto di vista generale, non può non tacersi qualche perplessità in ordine alla riconducibilità delle diverse ipotesi prospettate all’art.43 della legge n.449/1997, in quanto le stesse sembrano rientrare, piuttosto, tra i compiti istituzionali dell’ente e, quindi, non nella nozione di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali, delineata dalla disciplina legale.

Relativamente a tale aspetto, pertanto, anche al fine di evitare il determinarsi di situazioni di possibile danno erariale, può acquistare un rilievo significativo l’interpretazione del citato Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per ciò che attiene alle specifiche problematiche poste, si deve poi specificare quanto segue:

a)      ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni dell’art.43 della legge n.449/1997, l’ente potrà acquisire le relative risorse, la cui entità dovrebbe essere predefinita in un apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni di legge (anche su questo punto può essere sicuramente utile l’acquisizione dell’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica);

non sussistono “diritti” dei lavoratori alla percezione di indennità o compensi accessori (comunque denominati). La materia deve essere sempre e preventivamente disciplinata dalla contrattazione decentrata che deve stabilire i criteri e le condizioni (e non le persone) per la individuazione degli incarichi o delle attività cui possono essere correlati i diversi compensi nonché le somme complessivamente destinate al finanziamento dei vari istituti. Pertanto, saranno le parti negoziali in sede decentrata a stabilire le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, nell’ambito dei vari istituti previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, a favore del personale interessato alle diverse attività o iniziative indicate nel richiamato art.43 della legge n.449/1997

CIRCOLARI/PARERI

Corte dei Conti Veneto Parere n. 280/2012

Circolare N. 12 del 15 aprile 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;

Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del  2.5.2012 Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011

Circolare Ragioneria dello Stato n.  21/2013 Conto  annuale  2012

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011– Risorse escluse dal limite DL 78/2010

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011  Risorse soggette al limite DL 78/2010

Documento della Ragioneria dello Stato del 26.4.2013: monitoraggio sulla contrattazione decentrata

ALTRO

Direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del  20.12.1999

Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad alcuni documenti disponibili sul sito dell’ARAN, collegati al tema della sponsorizzazione, che vengono qui riportati:

Assoggettamento delle entrate per sponsorizzazioni al regime dell’IVA ALLEGA

Presentazione di un percorso applicativo con la elaborazione di alcuni adempimenti formali A

Esempio di regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001. 

Esempio di regolamento per sponsorizzazione adottato dal Ministero delle Finanze

Nel caso in cui la sponsorizzazione non sia stata prevista nel PEG pur in presenza del capitolo di spesa viene allegato un esempio di delibera di Giunta

Esempio di atti da adottare per la procedura di sponsorizzazione da parte di privati della fornitura degli stampati e della carta per fotoriproduzione

Esempio di Determina dell’Avviso di procedura di sponsorizzazione per la SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER FORNITURA CARTA E STAMPATI

Esempio di Determina di Individuazione dello sponsor e affidamento della fornitura

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