Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione rese per convenzioni o accordi (ART. 43, L. 449/1997)
Per quanto riguarda l’utilizzo e ripartizione delle risorse inserite ad integrazione del fondo ai sensi dell’art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 2018, è opportuno che ogni Ente definisca la modalità di distribuzione delle stesse tra i dipendenti che hanno contribuito allo svolgimento delle attività collegate alle sponsorizzazioni.
Per maggiori informazioni relative alle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo, si rinvia alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 21.5.2018
Per la parte costituzione – Art. 67 comma 3 lett. a), b), c), f), g)
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
Omissis [..];
Per la parte utilizzo – Art. 68 comma 2 lett. g) e h)
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;
CCNL 1.4.1999 – Art. 15 c. 1 Lettera d) integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001)
- Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…] omissis
d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare
- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 449/1997
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. ((Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all’interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico)). Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, é destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata n vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorere dall’esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell’ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio é pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l’importo residuo é destinato ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordo ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità “Bilancio e affari finanziari”.
7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all’incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
PARERI ARAN
499-15E. Quantificazione delle risorse – l’art.43 della L.449/1997
499-15E1. Quali prestazioni possono essere sottoposte a contributo ai sensi dell’art. 43 legge n. 449/1997?
Siamo del parere che le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999 (G.U. n. 120 del 25.5.2000) ai fini della indicazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo (in attuazione dell’art. 43 della L. 449/97) possono costituire, per gli enti locali, un’ utile cornice di riferimento nella specifica materia. Riteniamo, naturalmente, che ogni Ente debba adottare un proprio atto per la individuazione precisa delle prestazioni nelle quali richiedono un contributo degli utenti (per ogni tipologia di prestazione) sia le quota percentuale del contributo stesso che può essere destinato ad incentivare le risorse della contrattazione decentrata di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Precisiamo, ancora, che le risorse questione, non hanno carattere di stabilità e di ripetitività nel tempo, non possono quindi, essere destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali o delle posizioni organizzative.
Parere Aran RAL1125_Orientamenti Applicativi:
Un ente intende istituire il pagamento da parte dell’utente dei diritti di istruttoria in alcune materie (ed esempio, urbanistica – edilizia: rilascio permessi a costruire, DIA, ecc.; ambiente- agricoltura: piani di utilizzazione agronomica; commercio: rilascio autorizzazioni attività commerciali; ecc.), che, per una quota del 50%, dovrebbero essere destinati al personale che segue l’istruttoria. Questa quota potrebbe rientrare tra le risorse dell’art.15, comma 2, lett.k), del CCNL dell’1.4.1999, che consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa “ le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale …… ”? La disposizione applicabile sembra essere l’art.43 della legge n.449/1997, che disciplina i servizi pubblici non essenziali da sottoporre a contributo da parte dell’utente? Tali diritti sono dovuti al personale o vi è la facoltà dell’ente di applicarli discrezionalmente? Ove possibile, la previsione del 50% può ritenersi congrua?
Nella particolare fattispecie esposta non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione dell’art.15, comma 1, lett.k, del CCNL dell’1.4.1999.
Occorre, infatti, ricordare che tale clausola contrattuale fa riferimento solo alle “…risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”.
Nel caso in esame mancano del tutto queste specifiche fonti legislative che prevedono particolari risorse finalizzate espressamente destinate all’incentivazione del personale.
Gli esempi tipici di tale casistica sono le disposizioni dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, in materia di incentivi alla progettazione; quelle dell’art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1007, in materia di recupero evasione ICI; quelle dell’art.32, comma 40, del D.L.n.269/2003 convertito nella legge n.326/2003, in materia di attività istruttorie per il condono edilizio.
Neppure può ritenersi che la fonte legislativa legittimante possa identificarsi con le disposizioni dell’art.43 della legge n.449/1997, dato che queste rappresentano un’autonoma e distinta forma di possibile incremento delle risorse decentrate variabili.
Spetta al singolo ente la valutazione in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l’eventuale incremento delle risorse variabili, così come previste dalla disciplina legale.
Eventuali problematiche inerenti alla riconducibilità o meno di una determinata fattispecie alla disciplina generale della citata legge n.449/1997, traducendosi in problematiche inerenti alla definizione dell’esatta portata applicativa della normativa legale, dovranno essere sottoposte direttamente al Dipartimento della funzione Pubblica istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Da un punto di vista generale, non può non tacersi qualche perplessità in ordine alla riconducibilità delle diverse ipotesi prospettate all’art.43 della legge n.449/1997, in quanto le stesse sembrano rientrare, piuttosto, tra i compiti istituzionali dell’ente e, quindi, non nella nozione di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali, delineata dalla disciplina legale.
Relativamente a tale aspetto, pertanto, anche al fine di evitare il determinarsi di situazioni di possibile danno erariale, può acquistare un rilievo significativo l’interpretazione del citato Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per ciò che attiene alle specifiche problematiche poste, si deve poi specificare quanto segue:
a) ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni dell’art.43 della legge n.449/1997, l’ente potrà acquisire le relative risorse, la cui entità dovrebbe essere predefinita in un apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni di legge (anche su questo punto può essere sicuramente utile l’acquisizione dell’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica);
non sussistono “diritti” dei lavoratori alla percezione di indennità o compensi accessori (comunque denominati). La materia deve essere sempre e preventivamente disciplinata dalla contrattazione decentrata che deve stabilire i criteri e le condizioni (e non le persone) per la individuazione degli incarichi o delle attività cui possono essere correlati i diversi compensi nonché le somme complessivamente destinate al finanziamento dei vari istituti. Pertanto, saranno le parti negoziali in sede decentrata a stabilire le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, nell’ambito dei vari istituti previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, a favore del personale interessato alle diverse attività o iniziative indicate nel richiamato art.43 della legge n.449/1997
CIRCOLARI/PARERI
Corte dei Conti Veneto Parere n. 280/2012
Circolare N. 12 del 15 aprile 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;
Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del 2.5.2012 Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011
Circolare Ragioneria dello Stato n. 21/2013 Conto annuale 2012
Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011– Risorse escluse dal limite DL 78/2010
Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011 – Risorse soggette al limite DL 78/2010
Documento della Ragioneria dello Stato del 26.4.2013: monitoraggio sulla contrattazione decentrata
ALTRO
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999
Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad alcuni documenti disponibili sul sito dell’ARAN, collegati al tema della sponsorizzazione, che vengono qui riportati:
Assoggettamento delle entrate per sponsorizzazioni al regime dell’IVA ALLEGA
Presentazione di un percorso applicativo con la elaborazione di alcuni adempimenti formali A
Esempio di regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.
Esempio di regolamento per sponsorizzazione adottato dal Ministero delle Finanze
Nel caso in cui la sponsorizzazione non sia stata prevista nel PEG pur in presenza del capitolo di spesa viene allegato un esempio di delibera di Giunta
Esempio di atti da adottare per la procedura di sponsorizzazione da parte di privati della fornitura degli stampati e della carta per fotoriproduzione
Esempio di Determina dell’Avviso di procedura di sponsorizzazione per la SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO e PER FORNITURA CARTA E STAMPATI
Esempio di Determina di Individuazione dello sponsor e affidamento della fornitura


