Articolo 19, comma 1 CCNL 1.4.1999 – Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell’area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)
In applicazione del nuovo Ordinamento Professionale del CCNL 31.3.1999, che ha stabilito il reinquadramento di alcune categorie di lavoratori (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale), ai sensi dell’art. 7 commi 5, 6 e 7, ogni anno tale differenza stipendiale deve essere finanziata con le risorse decentrate.
Pertanto la quota relativa alla differenza stipendiale determinata dal nuovo inquadramento dei vigili urbani in servizio all’1.1.1998 e del personale della prima e seconda qualifica, viene inserita a carico del Fondo, in decurtazione delle risorse stabili. Tale somma dovrà essere calcolata in base alle indicazioni fornite da ARAN nell’apposito parere RAL085, e mediante l’acquisizione dei dati delle delibere di inquadramento predisposte dall’Ente.
Si fornisce un esempio di modalità di calcolo della quota di differenza stipendiale per il personale della polizia municipale,
per il quale occorre sottrarre al valore del trattamento iniziale corrispondente alla categoria C1 l’importo relativo al trattamento tabellare della ex 5^ q. f., nonché l’integrazione tabellare prima prevista per il personale della polizia municipale. In sintesi:
| Dip. | Fino al 31.12.1997 | Dal 1.1.1998 | Dal 31.3.1999 | Stipendio TabellareCat. C – 6 Q.F(A) | StipendioTabellare5 Q.F. (B) | Altre indennità (C) | Differenza (A-B-C) LIRE | Differenza (A-B-C)€ |
| xxx | 5 LED | 6 Q.F. | Cat C | 15771000 | 14.409.000 | 1.230.000 | 132.000 | 68,17 |
| TOTALE | 68,17 |
Nell’ipotesi riportata dall’esempio, la quota pari a € 68,17, relativa alla differenza stipendiale per un dipendente della polizia municipale sarà inserita come decurtazione del fondo.
Per la compilazione dello schema del fondo, si evidenzia che è sufficiente inserire la cifra da decurtare, senza inserire il segno negativo, nella apposita casella della sezione “Risorse aventi carattere di certezza e stabilità” sotto sezione “Decurtazioni”. Il programma provvede automaticamente alla sottrazione di tali importi dalle risorse stabili.
APPROFONDIMENTO
Tratto dal documento della Ragioneria dello Stato “Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata”:
3.1.2.2 – La riclassificazione
Il medesimo discorso fatto nel paragrafo precedente [ndr. Decurtazione ATA] va riproposto a proposito degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale della prima e della seconda qualifica funzionale collocato in posizione A.1 e del personale dell’area di vigilanza collocato in posizione C.
L’art. 19 del CCNL dell’1/04/1999, infatti, prevede espressamente che: “Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art. 12, comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell’art. 2, comma, 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale”.
Anche riguardo all’applicazione di questa norma, si evidenzia come, dai riscontri eseguiti, numerose amministrazioni non risultino aver posto a carico del fondo per il trattamento accessorio gli oneri in oggetto, operando la necessaria decurtazione delle risorse “storiche” (art. 15, comma 1, lett. a).
Analogamente a quanto segnalato per la mancata decurtazione riguardante il personale A.T.A. trasferito, va segnalato che la problematica degli oneri di riclassificazione, pur essendo molto risalente nel tempo, produce tuttora effetti. La mancata riduzione delle risorse, difatti, comporta conseguenze di sovradimensionamento anche nei confronti dei fondi attuali.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 1.4.1999
Art.19
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
- Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art.12, comma 4, del CCNL del31.3.99, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell’art. 2, comma 2 del CCNL. del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.
CCNL 31.3.1999
Art. 7
Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione:
[…] omissis
3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell’indennità di cui all’art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996.
4. Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni.
5. A seguito della riclassificazione del personale dell’area di vigilanza di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6^ qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli enti devono prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse alla data indicata nel comma 1.
7. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo e dell’art. 12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996. Le ulteriori disponibilità dello stesso articolo 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996 saranno utilizzate secondo le indicazioni del CCNL 1998-2001.
CCNL del 18.12.2003
Interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999 in relazione all’art. 29 del CCNL del 14/9/2000 del comparto delle Regioni ed autonomie locali (G.U. n. 6 del 9.01.2004)
ART.1
- La norma programmatica contenuta nell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.
- Lo stesso art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999 poteva consentire iniziative degli Enti per la applicazione della disciplina dell’articolo 4 del CCNL del 31/3/1999 e dell’articolo 17 del CCNL dell’1/4/1999 con riferimento, rispettivamente, alle progressioni verticali e alle incentivazioni per particolari responsabilità.
- L’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell’art. 29 del CCNL del 14/9/2000, che ne costituisce attuazione non retroattiva
CCNL 14.9.2000
Art.29
Disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
1. In attuazione dell’art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex 6^q.f., nelle seguenti ipotesi:
a) personale al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione d’appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza;
b) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987;
c) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l’esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell’art.21, comma 6, DPR.n.268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
PARERI ARAN
RAL085 – Orientamenti Applicativi_ Ai fini della corretta determinazione delle risorse disponibili da destinare al trattamento economico accessorio, si chiede:
1) in che modo vanno determinati gli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 31/03/1999: occorre calcolare soltanto la differenza tra gli stipendi tabellari o va tenuto conto anche della I.I.S. e della integrazione prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 06/07/1995?
2) i predetti oneri sono storicizzati alla data del 01/01/1998 oppure vanno riferiti al personale attualmente in servizio?
3) i risparmi di cui all’art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01/04/1999 riducono stabilmente le risorse di cui all’art. 14 del medesimo CCNL oppure no?
1) Nel caso del personale della ex 1^ e 2^ q. f., collocato nella ex 3^ q. f. e poi nella categoria A, l’onere deve essere calcolato sottraendo al valore del trattamento tabellare iniziale della categoria A, quale risulta dalla tabella di equiparazione C allegata al CCNL del 31.3.1999, l’importo corrispondente al trattamento tabellare delle ex 1^ e 2^ q. f. nonchè il valore dell’indennità di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996 e il valore del LED eventualmente in godimento. Nel caso del personale della polizia municipale, occorre, invece, sottrarre al valore del trattamento iniziale corrispondente alla categoria C1 l’importo relativo al trattamento tabellare della ex 5^ q. f., l’integrazione tabellare prima prevista per il personale della polizia municipale.
2) Gli oneri devono essere calcolati con riferimento al personale effettivamente in servizio al momento dell’applicazione del nuovo inquadramento del personale di cui si tratta, e quindi all’1.1.1998.
3) Relativamente al lavoro straordinario, occorre distinguere:
a) la riduzione delle risorse per lavoro straordinario nella misura del 3%, prevista dall’art. 14, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, con decorrenza dal 31.3.1999, ha carattere di stabilità;
b) i risparmi di straordinario di cui all’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL dell’1.4.1999, derivanti semplicemente dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste), invece, possono essere utilizzati nell’anno per incrementare le risorse (variabili) destinate alla contrattazione integrativa, ma non danno luogo ad una riduzione stabile del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che, pertanto, nell’anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare.
399-7A1. E’ possibile chiarire il sistema di primo inquadramento del personale nelle categorie? E’ consentito l’automatico reinquadramento in base al profilo o alle mansioni?
La trasposizione del precedente ordinamento per qualifiche funzionali al nuovo sistema di classificazione, introdotto dal CCNL del 31.3.1999, avviene esclusivamente sulla base delle precise indicazioni contenute nella tabella C allegata al citato CCNL. Pertanto, alla luce di tali tassative indicazioni, il personale è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione esclusivamente in base alla qualifica funzionale ed al trattamento economico fondamentale in godimento, ivi compreso il LED. Conseguentemente sono da escludersi reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei profili posseduti, reinquadramenti operati in sede di stipula del nuovo contratto individuale e qualsiasi altra operazione in contrasto con le prescrizioni della citata tabella C.
Eventuali sviluppi verticali di carriera (sia nel senso di passaggio di categoria che di passaggio, nelle categorie, B e D ad uno dei profili con parametro tabellare di ingresso in B3 o D3), possono realizzarsi solo mediante selezioni interne alle condizioni indicate dal D.Lgs.n.29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001) e dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
L’art.3, comma 7, l’art.13 e le indicazioni contenute nell’allegato A, relativamente alle categorie B e D, non si possono interpretare nel senso di consentire forme di libero reinquadramento del personale in sede di applicazione del nuovo sistema di classificazione.
Tali disposizioni, soprattutto quelle dell’allegato A, valgono solo a fornire indicazioni agli enti su quali siano i profili da ascrivere, all’interno delle categorie B e D, al trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3 e D3, (nella posizione B3 i profili della ex V q.f. e in quella D3 i profili della ex VIII q.f.). Si tratta, quindi, di previsioni di carattere specificativo e quindi statico, e non dinamico.
Riguardano la collocazione dei profili e dei relativi posti in organico e non delle persone fisiche.
Pertanto, nel caso in esame, il dipendente interessato inquadrato nella ex VII q.f., ed in possesso del LED deve essere correttamente collocato nella categoria D, posizione economica D2; solo se già inquadrato nella ex VIII q.f., proprio alla luce dell’art.3, comma 7, dell’art.13 e delle previsioni dell’allegato A, avrebbe potuto essere inquadrato nei profili con trattamento tabellare iniziale D3.
Riteniamo opportuno, per completezza informativa, aggiungere anche che ove il dipendente in questione acquisisse, in virtù di progressione economica orizzontale, la posizione economica D3, egli continuerebbe a svolgere esclusivamente i compiti e le mansioni correlate al profilo giuridico D1. Infatti, la progressione economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999 remunera solo ed esclusivamente il particolare impegno qualitativo e quantitativo del lavoratore nell’espletamento delle mansioni proprie e quindi non determina un mutamento del profilo. Si tratterebbe, quindi, del raggiungimento da parte del dipendente di una posizione D3 di valenza esclusivamente economica.
Per poter accedere, invece, ad uno dei profili (ex VIII q.f.) per i quali è previsto un trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica D3, proprio perché si tratta di un mutamento della posizione professionale del dipendente e della occupazione di un diverso posto in organico (il lavoratore quindi, cambia il profilo rivestito per svolgere mansioni diverse e più qualificate) è necessario attivare, sussistendone i presupposti, le procedure selettive interne previste dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.


