A partire dal 2018 tale fondo è scorporato dal Fondo delle risorse decentrate
Il CCNL 21.5.2018 ha introdotto una importante novità. Infatti, a partire dall’anno 2018 la spesa destinata a finanziare le indennità di Posizione e Risultato per le Posizioni Organizzative viene eliminata dal Fondo per essere completamente finanziata da risorse di Bilancio.
Infatti, l’art. 67 c. 1 stabilisce che “Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”. In base a tale disposizione contrattuale anche per i comuni con dirigenza le indennità di Posizione e Risultato, devono essere scorporate dal Fondo delle risorse decentrate (tale aspetto comporterà una decurtazione anche nella costituzione delle risorse) e finanziate totalmente da Bilancio.
Per completezza, nella presente pagina verrà mantenuta anche la discplina vigente per le annualità fino al Fondo 2017, illustrata nei paragrafi successivi.
La nuova disciplina introdotta dal CCNL 21.5.2018 non incide, però, sulle limitazioni vigenti in materia di spesa del salario accessorio. Infatti, in base all’art. 23 al comma 2 del D.Lgs 75/2017 “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Per poter rispettare il tetto dettato dall’art. 23 c. 2 l’Ente dovrà verificare che il totale complessivo del salario accessorio dell’anno di riferimento, comprensivo del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente, dell’indennità di Posizione e Risultato delle PO (enti con e senza dirigenza) e dell’indennità di Posizione e Risultato dei Dirigenti, non superi l’importo determinato per l’anno 2016.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per facilitare questo controllo da parte dell’utente, a partire dal nuovo modello del Fondo 2018, è stata creata una nuova sezione denominata “TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017”.
Tale sezione ha la finalità di fornire all’utente una visione d’insieme relativa al rispetto del tetto complessivo del salario accessorio del 2016, comprensivo del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente, dell’indennità di Posizione e Risultato delle PO (enti con e senza dirigenza) e dell’indennità di Posizione e Risultato dei Dirigenti. Per maggiori approfondimenti e rinvii alle delibere delle sezioni della Corte dei Conti si rinvia al paragrafo Approfondimenti.
Nella sezione inserita nello schema di costituzione del fondo dell’applicativo, l’utente dovrà riportare i dati del trattamento accessorio riferiti al 2016 e all’anno di costituzione del fondo. Per facilitare l’utente, nella parte finale della tabella dell’applicativo è stato ideato un “alarm” che segnala, una volta inseriti i dati, il rispetto o meno del limite del complesso del salario accessorio dell’anno 2016.
APPROFONDIMENTI
Applicazione del rispetto del tetto (art. 23 c. 2 D.lgs 75/2017, c. 236 L. 208/2017 e art. 9 c. 2 bis DL. 78/2010) con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio
Delibera n. 200/2018 della Corte dei Conti Lombardia: La sezione Lombarda risponde ad un Sindaco che chiede se gli incrementi teorici agli importi delle retribuzioni di posizione, previsti dall’art. 15, comma 2, del nuovo CCNL 21.5.2018 debbano rispettare i limiti dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. La Sezione risponde che “le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u).” A proposito della possibilità di compensare con le risorse del fondo, i giudici contabili evidenziano che il CCNL consente agli enti di rimodulare, all’interno del tetto massimo posto all’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa (si rinvia alle deliberazioni di SRC Friuli n. 49/2017/PAR, SRC Piemonte n. 144/2017/PAR, SRC Lombardia n. 145/2016/PAR e n. 54/2018/PAR)
Delibera n. 49/2017 della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia: In seguito alla nuova normativa disposta dal decreto legislativo 75/2017 arriva alla Corte dei conti la prima domanda, da parte di un Comune, sulla possibile destinazione al fondo delle risorse decentrate rese disponibili a seguito di riduzione, e quindi di risparmio, della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa finanziati a bilancio negli enti privi di dirigenti. Risulta ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui le limitazioni previste dalla normativa si intendono riferite al salario accessorio complessivamente inteso, a prescindere se sia o meno allocato all’interno del fondo delle risorse decentrate. La Corte precisa: “Appare evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di P.O. (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull’eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi, tenendo comunque presente che la gestione del Fondo dovrebbe precipuamente rappresentare proprio uno strumento di flessibilità dal quale far derivare una gestione dei costi del personale improntata a conseguire un migliore grado di efficienza. Pertanto, laddove il mantenimento e il conseguente spostamento di risorse non determini una violazione dei limiti di incremento del Fondo così come stabiliti per il 2017 dall’art. 23 secondo comma del D.Lgs n.75/2017, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell’Ente che ne disporrà in ragione della situazione organizzativa peculiare tenendo, peraltro, presente la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell’efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione”
Delibera n. 100/2017 del 6.6.2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna: in merito alla richiesta di un Sindaco in qualità di Presidente di un Unione se fosse legittimo aumentare le risorse decentrate (destinate al trattamento accessorio del personale), rispetto a quelle indicate nel 2015, a fronte di una diminuzione della spesa per remunerare le posizioni organizzative (P.O.), garantendo comunque che la sommatoria delle spese finanziate – attraverso le risorse decentrate nonché attraverso le risorse provenienti dal bilancio per le P.O. – non superi la corrispondente somma del 2015, la Corte Emiliana conferma quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 8/2011 secondo la quale “il contenimento dei costi del personale dei comuni debba essere praticato, e quindi poi valutato, sotto il profilo sostanziale, cioè sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni; nel senso, ad es. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 513/2012 e n. 313/2015”. La Corte, inoltre, chiarisce che “il limite previsto dall’art. 1 comma 236 della più volte citata legge n. 208/2015 vada applicato all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti, considerato che l’unico vincolo esplicitato dalla legge è dato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può appunto superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, citata delibera n. 135/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 205/2016). La Sezione ritiene di poter condividere i principi richiamati e considera necessario sottolineare, conclusivamente, come i delineati profili applicativi dell’art.32 del TUEL riguardanti le Unioni – con particolare riguardo alla valorizzazione sostanziale degli stessi – impongano, a regime, che alla vigenza “aritmetica” dei vincoli di legge esaminati si accompagni il rigoroso adempimento delle previste misure, tali da assicurare a tali enti progressivi risparmi di spesa proprio in materia di personale”. Infine, la Corte chiarisce che gli stessi obblighi sono confermati anche per il 2017 in vigenza del D. Lgs 75/2017 al tempo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Delibera n. 112/2016 della Corte dei Conti Puglia: Un Sindaco ha chiesto se le risorse del bilancio che gli enti senza dirigenza destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016.
Con questa delibera pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno 2016, i magistrati contabili della Puglia hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Tale norma si riferisce a tutte le risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante.
Di conseguenza, l’applicazione delle disposizioni di contenimento del trattamento accessorio prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata
Delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie: “Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.
Deve dunque concludersi che il riferimento indistinto “all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, obbliga le Amministrazioni che devono applicare il tetto di spesa ad individuare le specifiche modalità di finanziamento del trattamento accessorio nell’ambito del proprio comparto ordinamentale, che per gli enti locali prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, qualora l’ente sia dotato di dirigenza, mentre per i Comuni privi di dirigenza, per i quali è concessa ai Sindaci la facoltà di finanziare la retribuzione accessoria degli incaricati di posizioni organizzative con le risorse del proprio bilancio anziché con quelle del fondo delle risorse decentrate, le modalità di finanziamento possono essere duplici.
Parere MEF- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 10.8.2015 reso al Comune di Caponago –
“Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che la posizione della Corte dei Conti – pienamente condivisibile – detta una chiave di lettura sistematica del citato articolo 9, comma 2 bis, e non si pone in antitesi con l’interpretazione della norma offerta da questa Ragioneria.
Tale principio di indirizzo discende direttamente dal disposto normativo laddove – nel definirne l’ambito di applicazione – fa riferimento all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. La norma si inserisce infatti in un quadro complessivo di misure finalizzate al contenimento della spesa di personale già illustrate da questa Ragioneria con la propria circolare n. 12/2011.
Ne deriva che l’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 deve quindi riguardare tanto le risorse del fondo per la contrattazione integrativa quanto le risorse che – nella peculiare fattispecie prevista dal CCNL per i comuni privi di posizioni dirigenziali – sono a carico del bilancio: la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti intende infatti porre un limite anche a quelle risorse che, facendo capo al bilancio, potrebbero generare, ove non sottoposte a limitazioni, ingiustificati effetti onerosi per gli enti di minore dimensione, attraverso l’incremento degli incarichi di posizione organizzativa e/o del loro relativo valore.”
La medesima delibera, tuttavia, non appare prescrivere che le risorse del fondo siano da “sommare” a quelle iscritte in bilancio per remunerare la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, determinando un unico “monte-risorse” da sottoporre a riduzione.
Viceversa, appare corretto considerare distintamente la sezione riferita al fondo e la sezione riferita alle posizioni organizzative (a carico del bilancio dell’ente).
PARERI ARAN
CFL59 – 2019 Nuova disciplina delle posizioni organizzative
Quali sono le corrette modalità applicative dell’art.17, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 per la determinazione della retribuzione di posizione da riconoscere al dipendente che, già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza, sia utilizzato a tempo parziale ed incaricato di altra posizione organizzativa presso altro ente o presso servizi in convenzione o presso una unione di comuni, secondo la disciplina degli art.14 e 13 del CCNL del 22.1.2004?
La disciplina dell’art.17, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in connessione le precedenti e vigenti disposizioni degli 14 e 13 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua attuazione, richiede che:
a) un dipendente di un ente sia utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso un servizio in convenzione; in base al citato art.14,comma 1, la convenzione di utilizzo a tempo parziale, deve disciplinare in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro (nell’ambito dell’orario d’obbligo complessivo normalmente di 36 ore settimanali) e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
b) l’affidamento al suddetto dipendente utilizzato a tempo parziale presso altro ente, già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza di una posizione organizzativa, di altra posizione organizzativa presso l’ente utilizzatore o presso il servizio in convenzione;
c) deve determinarsi, quindi, una situazione di contestuale titolarità in capo al medesimo dipendente di due diverse e distinte posizioni organizzative, una presso l’ente di appartenenza e l’altra presso l’ente che lo utilizza a tempo parziale o presso il servizio in convenzione;
Spetta al datore di lavoro pubblico, nell’ambito della sua autonoma responsabilità gestionale, la valutazione della effettiva sussistenza di tali presupposti.
Ove questi, siano presenti, si potrà dare luogo all’applicazione della disciplina del citato art.17, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, che, ribadendo quanto già previsto dai richiamati artt. 14 e13 del CCNL del 22.1.2004, dispone che:
a) l’ente di appartenenza continua a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
b) l’Unione, l’ente, o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
c) al fine di compensare effettivamente la maggiore gravosità connessa alla titolarità di due posizioni organizzative e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui si è detto (Unione, Ente utilizzatore e servizio in convenzione) possono altresì corrispondere, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa, con oneri a proprio carico;
d) quindi, solo l’ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni, che si avvalgono del lavoratore di altro ente, si assumono l’onere della maggiorazione fino al 30% della retribuzione di posizione, considerata nel suo valore pieno, prevista dalla disciplina contrattuale;
e) l’importo della retribuzione di posizione, determinato tenendo conto anche della eventuale maggiorazione dell’art.17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL del 21.5.2018, deve essere, comunque, poi riproporzionato in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa presso l’ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni;
f) gli oneri della eventuale maggiorazione della retribuzione riconosciuta dall’ente utilizzatore a tempo parziale, dal servizio in convenzione e dall’unione di comuni sono posti a carico di questi;
g) in coerenza con la ratio dell’istituto e con gli orientamenti applicativi già formulati in materia, il riproporzionamento deve essere effettuato in relazione al numero delle ore che il dipendente effettivamente è chiamato a rendere presso l’ente di appartenenza e presso l’utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni;
h) per effetto della nuova disciplina, tenuto conto anche delle regole in materia di valori della retribuzione di posizione recate dall’art.15 del CCNL del 21.5.2018, è venuto meno anche il precedente tetto di € 16.000, previsto dai precedenti artt.13 e 14 del CCNL del 22.1.2004 per le ipotesi considerate;
i) un esempio, potrà chiarire la disciplina:
Ente datore di lavoro:
Valore posizione organizzativa intero: € 11.300,00
Valore posizione riproporzionato in relazione al tempo di lavoro presso lo stesso:
€ 5.650,00
Ente utilizzatore a tempo parziale, Unione o Servizio in convenzione:
Valore posizione organizzativa intero: € 11.300,00
Valore eventuale incremento del 30% (valore massimo): € 3.390,00
Valore posizione organizzativa intero con l’incremento del 30%: € 14.690,00
Valore posizione riproporzionato in relazione al tempo di lavoro presso lo stesso: € 7.345,00
Si coglie l’occasione per evidenziare che anche la disciplina dell’art. 14, comma 5, del CCNL del 22.1.2004, nella parte relativa alla quantificazione della retribuzione di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito al medesimo dipendente presso l’ente di appartenenza e presso altro ente che lo utilizzi a tempo parziale o nell’ambito dei servizi in convenzione (da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione diposizione in godimento), non è più applicabile a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di retribuzione di risultato delle posizioni organizzative contenute nell’art. 15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.
Infatti, nell’ambito della nuova disciplina, analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, è previsto solo che al finanziamento della retribuzione di risultato deve essere destinata una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizione organizzative previste dall’ordinamento dell’ente. Gli enti definiscono, poi, autonomamente, in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle diverse posizioni organizzative, nell’ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili. A seguito di tale nuova regolamentazione, deve ritenersi integralmente e definitivamente disapplicata la precedente disciplina della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative contenuta nell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, che rappresentava la cornice di riferimento anche del sopra citato art.14, comma 5, del CCNL del 21.5.2004.
Pertanto, anche nel caso di un dipendente di un ente utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso un servizio in convenzione o presso una Unione di comuni, con contestuale conferimento della titolarità di due distinte posizioni organizzative, come sopra detto, la disciplina applicabile per la retribuzione di risultato deve essere individuata nelle previsioni dell’art. 15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.
CFL65- 2019 Nuova disciplina delle posizioni organizzative
I compensi previsti dall’art.1, comma 1091, della legge n.145/2018 (compensi derivanti dagli accertamenti IMU e TARI) possono essere erogati anche ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) l’art.67, comma 3, lett.c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 espressamente stabilisce che, all’interno del Fondo, le risorse variabili possono essere incrementate con quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
b) ad avviso della scrivente Agenzia, in tale ampia e generale indicazione possono essere riportati anche le risorse di cui all’art.1, comma 1091, della legge n.145/2018; infatti, sembrano sussistere entrambi i presupposti richiesti dalla clausola contrattuale: si tratta di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni di legge ed, in base alle stesse, sono espressamente finalizzate anche al trattamento economico accessorio del personale, secondo le quantità e le modalità ivi previste.
CFL38
Può un ente decidere, autonomamente, di ridurre per un anno lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2017, per avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il Fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all’art.15, comma 7, del medesimo CCNL del 21.5.2018? Successivamente, potrà ripristinare l’originario ammontare dello stanziamento di cui si tratta? Quale modello di relazioni sindacali è necessario rispettare?
Relativamente a tale problematica, non sembrano sussistere impedimenti contrattuali a che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 21.5.2018 e utilizzando gli strumenti dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018).
L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art.7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018.
Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative che vada al di là dell’ammontare complessivo di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL del 21.5.2018 ) e sono state vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
Disciplina precedente da attuare fino al fondo anno 2017 (in applicazine del CCNL 1.4.99 e seguenti)
Questa sezione intende illustrare modalità di gestione del Fondo per le Posizioni Organizzatvie (per gli Enti con Dirigenza) all’interno del Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.9.1999 e seguenti, valida per le diverse annualità dal 1999 e fino al 2017.
In tutti gli enti con dirigenza il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa grava (art.17, comma 2, lett.c), del CCNL dell’1.4.1999) integralmente ed esclusivamente sulle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni contrattuali, ed effettivamente disponibili per tale utilizzo.
Pertanto, tali indennità sono a carico delle risorse decentrate solo per i Comuni con Dirigenza e per tutti gli altri Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali (Consorzi, Aziende, ecc..) nei quali vengono nominate le Posizioni Organizzative.
Come evidenziato dalla disciplina contrattuale, solo ed esclusivamente per i comuni di ridotte dimensioni demografiche e privi di posti di qualifica dirigenziale nella propria dotazione organica, è consentito (art.11 del CCNL del 31.3.1999), il parziale finanziamento di tali oneri (la quota di risorse eccedente quelle già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato) è a carico del bilancio degli stessi.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 1.4.1999
ART. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
[…] omissis
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all’art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell’art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
CCNL 31.3.1999
ART. 8 – Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995(9), possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.
ART. 9 – Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;(10)
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
ART. 10 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
ART. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
- I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998(11) e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
- I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.
- Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicanola disciplina degli artt. 8 e ss.ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss.,in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.
In materia occorre tenere conto anche delle prescrizioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2009. Rilevano anche le indicazioni contenute nella circolare esplicativa n. 11/2010 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le quali la specifica incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (impossibilità di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici ed organizzazioni sindacali) trova applicazione anche in ordine al conferimento di incarichi di posizioni organizzative.
PARERI ARAN
RAL_1929_Orientamenti Applicativi
Ad un lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 % e titolare di posizione organizzativa può essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore al minimo contrattuale previsto dall’art.10 del CCNL del 31.3.1999 (e cioè € 5.164,57)?
Relativamente a tale problematica, si ritiene opportuno ricordare che la titolarità di una posizione organizzativa può essere conferita al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale solo nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’art.11 del CCNL del 22.1.2004.
Ove abbia dato corretta applicazione a tale clausola contrattuale, nel rispetto delle espresse previsioni in tal senso ivi contenute, in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, l’ente deve procedere anche al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all’incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Diversamente ritenendo (prescindendo quindi dal riproporzionamento) si determinerebbe il paradosso di un incarico di posizione organizzativa retribuito allo stesso modo, sia se svolto a tempo pieno sia se svolto a tempo parziale.
Pertanto, proprio in tale disciplina contrattuale trova soluzione la problematica esposta.
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Un ente ha effettuato la pesatura delle posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, sulla base dei criteri a tal fine autonomamente adottati. Successivamente, dopo alcuni anni, alcuni uffici hanno subito una diminuzione del proprio carico di lavoro. Nell’ente, peraltro, non sono intervenuti mutamenti organizzativi dalla pesatura all’epoca effettuata.
E’ possibile procedere ad una nuova pesatura anche in mancanza di mutamenti organizzativi? E’ possibile inserire tra i criteri di pesatura i carichi di lavoro?
In ordine alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) ogni ente dopo aver istituito le posizioni organizzative e fissato le relative competenze, procede alla graduazione delle stesse, sulla base dello specifico sistema a tal fine adottato, in modo da valorizzare i compiti e le responsabilità che caratterizzano ciascuna di esse;
b) in esito al processo di graduazione, viene stabilito, per ciascuna posizione organizzativa, il valore economico della retribuzione di posizione, corrispondente al livello di apprezzamento assegnato, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili per tali finalità (art.17, comma 2, lett.c, del CCNL del 31.3.1999; per gli enti privi di dirigenza il riferimento è alle previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999).
Fatta questa sommaria ricostruzione delle vigenti regole contrattuali in materia di determinazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa, si può affermare che il valore precedentemente stabilito dall’ente per tale particolare compenso, relativamente a una posizione organizzativa, può essere modificato:
a) a seguito di una nuova graduazione della rilevanza organizzativa della stessa, sulla base del sistema di valutazione delle posizioni organizzative a tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità che la caratterizzano;
b) qualora, pure in presenza di una invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa, e quindi della relativa rilevanza organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’istituto. Infatti, un tale evento certamente potrebbe giustificare la necessità di rivedere in minus gli importi in atto della retribuzione di posizione di ciascuna posizione organizzativa, anche se sulla base delle medesime risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente applicato.
La definizione dei criteri di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative è rimessa in via esclusiva alle autonome determinazioni di ciascun ente.
Parere ARAN RAL_1822_Orientamenti Applicativi del 03/03/2016 – Permessi retribuiti e retribuzione posizione organizzativa
I permessi retribuiti di cui all’art.33 della legge n.104/1992 usufruiti dai dipendenti danno luogo a decurtazione della liquidazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa?
In ordine alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che, come più volte affermato da parte della scrivente Agenzia nei propri orientamenti applicativi, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, ai fini della sua erogazione, non è direttamente ed automaticamente collegata alla presenza in servizio.
Si tratta, infatti, di un emolumento da corrispondere “a seguito di valutazione annuale” (art. 10, comma 3 CCNL del 31.3.1999) dopo aver verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.
Pertanto, secondo la regola generale enunciata, non sembra possibile ritenere che nei confronti della dipendente assente per fruizione dei permessi di cui alla legge n.104 del 1992 (o di congedo parentale o di altra tipologia di assenza) debba essere, per ciò stesso, decurtata l’ammontare della retribuzione di risultato collegata alla posizione organizzativa di cui è titolare, in misura strettamente proporzionale ai giorni di assenza.
L’Ente deve, invece, procedere alla valutazione annuale dell’effettiva partecipazione del titolare al conseguimento degli obiettivi assegnati e la rilevanza del suo apporto, secondo le metodologie a tal fine autonomamente adottate.
In tale ambito, può certamente ritenersi ragionevole presumere che i periodi di assenza, soprattutto ove prolungati nel corso dell’anno, possano incidere negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti non siano in alcun modo apprezzabili).
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Nel caso in cui, un comune ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, stipulasse una convenzione con altro ente per l’utilizzo a tempo parziale di un dipendente di questo ultimo, per un orario di 12 ore settimanali, l’ente utilizzatore potrebbe conferire al suddetto dipendente la titolarità di una posizione organizzativa?
Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue. L’art.14 del CCNL del 22.1.2004, come noto, consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite. L’utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell’orario settimanale d’obbligo (le 36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell’apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.
Come espressamente precisato dall’art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004, tuttavia, l’utilizzazione parziale, possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, non si configura come rapporto a tempo parziale.
Pertanto, proprio, perché non viene in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale non trovano applicazione:
a) la disciplina dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;
b) le disposizioni dell’art. 4, comma 2 – bis, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.11 del CCNL del 22.1.2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l’individuazione di posizioni organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Si ritiene, quindi, che, qualora stipuli una convenzione con un altro comune per l’utilizzo di un dipendente a tempo parziale, nei termini descritti nella nota, il vostro ente potrà conferire allo stesso anche un incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina prevista dall’art. 14, commi 4 e 5, del citato CCNL del 22.1.2004.
In proposito, si ricorda che:
a) la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%, nei casi di personale utilizzato a tempo parziale da enti diversi da quelli di appartenenza e di servivi in convenzione, trova applicazione solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro presso l’ente di utilizzazione o nell’ambito dei servizi in convenzione. Tale disciplina, infatti, si fonda sull’assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico;
b) se, invece, al di fuori di tale particolare ipotesi, al lavoratore sia affidato un solo incarico di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza oppure presso quello che lo utilizza a tempo parziale oppure nell’ambito di un servizio in convenzione, l’importo annuale della retribuzione di posizione e di quella di risultato saranno quelli ordinariamente previsti per la posizione organizzativa, sulla base delle previsioni contrattuali (art. 14 del CCNL del 22.1.2004);
c) nel caso in cui la titolarità di posizione organizzativa sia stata affidata solo nell’ente di utilizzo, l’importo annuale della retribuzione di posizione per questa previsto, deve essere direttamente riproporzionato in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, dato che necessariamente parte del tempo di lavoro è dedicata al servizio dell’ente di appartenenza. Nel caso prospettato essa sarà pari ad un terzo (12/36) della retribuzione di posizione stabilita per la posizione organizzativa affidata.
Per ulteriori e più ampie indicazioni, si rinvia agli orientamenti già predisposti in materia e pubblicati sul sito istituzionale. Si coglie l’occasione per ricordare che la durata dell’incarico di posizione organizzativa non può essere superiore a 5 anni (art.9, comma 1, del CCNL del 31.3.1999). Non viene indicato dalla disciplina contrattuale anche un periodo minimo di durata che, ragionevolmente, si può ritenere che non possa essere, ordinariamente, inferiore ad un anno, tenuto conto dell’obbligo della valutazione annuale richiesto dalla disciplina legale e contrattuale
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In ente con dirigenza, le posizioni organizzative possono essere diversamente finanziate in relazione al fatto che le stesse siano collocate in settori con o senza dirigenza? Si può, cioè, ritenere che quelle collocate in settori affidati alla dirigenza sono finanziate a carico delle risorse decentrate stabili, mentre quelle collocate in posizione gerarchica massima, senza un dirigente sovraordinato, possono essere invece finanziate con risorse di bilancio?
In tutti gli enti con dirigenza il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa grava integralmente ed esclusivamente sulle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni contrattuali, ed effettivamente disponibili per tale utilizzo.
Quello che rileva, quindi, è che l’ente sia comunque dotato di posizioni dirigenziali e non anche la circostanza che, all’interno del modello organizzativo dell’ente via siano anche strutture (settori) senza dirigenza, come nel caso prospettato.
Infatti, come evidenziato dalla stessa disciplina contrattuale, solo ed esclusivamente per i comuni di ridotte dimensioni demografiche e privi di posti di qualifica dirigenziale nella propria dotazione organica, è consentito (art.11 del CCNL del 31.3.1999), il parziale finanziamento di tali oneri (la quota di risorse eccedente quelle già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato) è a carico del bilancio degli stessi.
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Qual è la corretta procedura per l’istituzione di posizioni organizzative di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004? E’ possibile attivare tale tipologia di posizione organizzativa anche nei comuni privi di dirigenza? Quali sono le modalità di finanziamento? Un dipendente, già titolare di una posizione organizzativa comportante la responsabilità di uffici e servizi, può cumulare alla stessa un incarico di alta professionalità?
Da un punto di vista generale ed al fine di evitare applicazioni non conformi agli effettivi contenuti della disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, si ritiene necessario riepilogare brevemente i tratti salienti della suddetta disciplina:
1. la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art.8 e 9 del CCNL del 31.3.1999); sotto il profilo soggettivo, il possesso da parte dei lavoratori di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l’introduzione delle alte professionalità;
2. l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità (nel rispetto dei vincoli della informazione sindacale, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001); i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità; i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa; 3. per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l’assetto organizzativo dell’ente quale risulta dal regolamento degli uffici e dei servizi, con la istituzione di tale posizione; infatti, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli enti stessi (art. 15 CCNL 22.1.2004) e, quindi, anche l’incarico di alta professionalità deve corrispondere ad una funzione apicale degli enti stessi; 4. trattandosi di posizione apicale, la relativa istituzione deve essere definita dalla Giunta nel rispetto della riserva della fonte legale derivante dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001; si è, infatti, in presenza di un atto di macro organizzazione (o di organizzazione di primo livello) che deve essere definita con atti di diritto pubblico (art.2, comma 1, e art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001); 5. le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato; 6. l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art.8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999); a maggiore ragione tale regola vale nel caso degli enti privi di dirigenza, dato che in essi, come sopra detto, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli stessi; 7. come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione) né possono essere “fusi” o sovrapposti tra di loro, con l’attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;
8. le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale e personale; 9. il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall’ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di lata professionalità; 10. esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l’importo della retribuzione di posizione può variare (art.10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000; entro tale ambito di oscillazione, l’ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l’effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità. Tale aspetto assume particolare rilievo in relazione al profilo del finanziamento di tali voci retributive, di cui si dirà al successivo punto 10; 11. per ciò che attiene al finanziamento dell’istituto da parte di questa specifica tipologia di enti, la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c), del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. Pertanto, essi possono utilizzare per il finanziamento delle alte professionalità esclusivamente le risorse derivanti dall’applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all’anno 2001, secondo le previsioni dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l’introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. Un problema applicativo può nascere proprio dalla considerazione che la quota di risorse derivanti dall’incremento dello 0,20%, di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di dirigenza, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che la stessa non può neppure essere incrementata con altre risorse stabili di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, dato che gli stessi enti, come sopra detto non sono tenuti alla costituzione del fondo di cui all’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999. Questi enti non possono neppure utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici e strutture, secondo le previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e, a monte, dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000; 12. nel caso in esame, anche se l’ente introducesse posizioni di alta professionalità nel rispetto di quanto sopra detto, comunque. un incarico di tale tipologia non potrebbe essere conferito al lavoratore da Voi citato. Infatti, questi, essendo già responsabile di servizio e, quindi, già titolare di posizione organizzativa di direzione di struttura, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a) e dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004, non può essere destinatario, contemporaneamente, anche di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, secondo quanto già detto al precedente numero 7).
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In caso di fusione tra due comuni, di cui uno dotato di posizioni dirigenziali, presso l’ente di nuova formazione, il finanziamento delle posizioni organizzative già esistenti presso l’altro ente, privo di dirigenza, possono essere ancora finanziate a carico del bilancio?
In proposito si ritiene opportuno ricordare che, in tutti gli enti con dirigenza, la regola generale è che tutti gli oneri per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa gravano (art.17, comma 2, lett.c), del CCNL dell’1.4.1999), integralmente ed esclusivamente, sulle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni contrattuali, ed effettivamente disponibili per tale utilizzo.
Infatti, come evidenziato dalla stessa disciplina contrattuale, solo per i comuni di ridotte dimensioni demografiche e, conseguentemente, privi di posti di qualifica dirigenziale nella propria dotazione organica, è consentito (art.11 del CCNL del 31.3.1999), il parziale finanziamento di tali oneri (la quota di risorse eccedente quelle già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato) è a carico del bilancio degli stessi.
Pertanto, se, a seguito dell’eventuale fusione, l’ente di nuova costituzione risulta essere un ente dotato di posizioni dirigenziali, per il finanziamento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa occorrerà fare esclusivo riferimento alle risorse decentrate stabili e disponibili, secondo la regola generale sopra enunciata.
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A seguito di una ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’ente, con l’istituzione di due nuove posizioni organizzative e la soppressione di due precedenti posizioni dirigenziali, è possibile integrare il fondo delle risorse decentrate, applicando la disciplina prevista dall’art. 15, comma 5, del CCNL del 1.4.1999, come se si trattasse di un processo di riorganizzazione dei servizi riconducibile alle previsioni dalla suddetta clausola contrattuale?
La retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe tutti i precedenti compensi “accessori” ivi compresi, quindi, anche gli eventuali compensi per produttività collettiva o individuale.
Il finanziamento del fondo per l’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, negli enti con dirigenza, è a totale carico delle risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, aventi natura di stabilità ai sensi dell’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, che si riducono, conseguentemente, non solo delle somme in precedenza destinate ai compensi per salario accessorio ma anche di quelle necessarie per coprire l’eventuale maggiore importo che deve essere corrisposto ai lavoratori interessati nell’ambito del minimo e massimo stabilito dal contratto collettivo.
Tali risorse, stabili, confluiscono nello specifico fondo previsto di cui all’art.17, comma 2 lettera c) del CCNL dell’1.4.1999, proprio per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente.
Pertanto, le posizioni organizzative devono ritenersi ricomprese tra gli istituti che, ordinariamente, l’ente può attivare con conseguente finanziamento a carico delle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, di natura stabile, ai sensi dell’art.31, commi 2, del CCNL del 22.1.2004.
Proprio per tale aspetto, la scrivente Agenzia, in generale, ritiene che la introduzione di nuove posizioni organizzative non sia idonea ad integrare completamente la fattispecie prevista dall’art. 15, comma 5, del suddetto CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’aumento della dotazione organica, per legittimare un eventuale incremento delle risorse decentrate variabili.
Inoltre, occorre evidenziare anche che, in ogni caso, le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o forme di utilizzo aventi carattere di stabilità, come appunto la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
Infatti, come sopra anticipato, queste particolari voci retributive, collegandosi a profili del modello organizzativo dell’ente, possono essere finanziate solo con risorse stabili.
Trattandosi di un ente con dirigenza, le nuove posizioni organizzative, poi, dovrebbero comunque collocarsi all’interno delle strutture dirigenziali esistenti, in base al modello organizzativo adottato.
Non potrebbero, infine, non nutrirsi perplessità sui contenuti di un regolamento degli uffici e dei servizi, sotto il profilo della logica e della coerenza organizzativa in quanto, che prevedesse la contestuale esistenza presso un ente di strutture di massima dimensione di livello dirigenziale ed altre, ugualmente considerate come apicali, configurate semplicemente come posizioni organizzative.
Si potrebbe determinare un equivoco fonte di possibili comportamenti non corretti anche e soprattutto con riferimento all’applicazione della disciplina contrattuale concernente le suddette posizioni organizzative.
In proposito si rileva che la disciplina contrattuale, in conformità alle previsioni di legge in materia (art.109 del D.Lgs.n.267/2000) distingue nettamente la disciplina delle posizioni organizzative, a seconda che vengano in considerazione enti con dirigenza (art.8 del CCNL del 31.3.1999) ed enti nella cui dotazione organica non siano previsti posti di qualifica dirigenziale.
Infatti, i lavoratori incaricati delle stesse, non essendo in alcun modo titolari di autonomi poteri ed attribuzioni, che spettano ai dirigenti, possono svolgere quei compiti e quelle attività da questi ultimi delegate.
Negli enti con dirigenza non trova e non può trovare applicazione, in alcun modo, la disciplina contrattuale (art.11 del CCNL del 31.3.1999 ed art.15 del CCNL del 22.1.2004) che identifica i responsabili delle strutture apicali con i titolari di posizione organizzativa.
Questa, infatti, è riferita esclusivamente agli enti privi di dirigenza nei quali le strutture apicali sono individuate nel regolamento degli uffici e dei servizi, mentre, come sopra detto, negli enti con dirigenza le posizioni organizzative possono essere costituite solo ed esclusivamente all’interno delle strutture dirigenziali.
RAL296 del 5.6.2011– Orientamenti Applicativi
E’ possibile, in un Comune privo di dirigenza, utilizzare le risorse destinate al fondo di produttività per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei responsabili di servizio ?
In generale, deve escludersi, anche per gli enti di grandi dimensioni, che le somme destinate annualmente al fondo di produttività possano essere utilizzate per finanziare il fondo di cui all’art.17, comma 2 lettera c) del CCNL dell’1.4.1999; se la contrattazione integrativa decentrata ha deciso di destinare un certo importo al fondo per la produttività collettiva si è creato un vincolo di destinazione che impedisce, per quell’anno, di utilizzare quelle risorse per altri scopi; le risorse eventualmente non utilizzate potranno poi essere riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo (art.17 citato, comma 5) e sarà la contrattazione integrativa a stabilire, nel nuovo anno, la loro destinazione (prestando attenzione al fatto che l’anno successivo quelle risorse “aggiuntive” potrebbero non essere più disponibili).
Con riferimento al contenuto specifico del quesito, la questione è ancora più delicata perché il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per gli enti di piccole dimensioni che abbiano dato applicazione all’art.11 del CCNL del 31.3.1999, è in gran parte a carico del bilancio dell’ente e non a carico delle risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 (v. art.11, commi 1 e 3 del CCNL del 31.3.1999); inoltre, l’art.10, comma 1 dello stesso CCNL, prevede che il predetto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie previste dal vigente CCNL. Dal collegamento delle due disposizioni emerge chiaramente che è a carico dei bilanci dei Comuni tutto l’onere eccedente la quota di risorse già utilizzata per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato. Deve pertanto escludersi, a maggior ragione, che le risorse destinate al fondo di produttività possano essere utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei vostri responsabili di servizio.
RAL295 del 5.6.2011– Orientamenti Applicativi
Alcune precisazioni circa il finanziamento, la quantificazione e la corresponsione dell’indennità di risultato solo negli enti con dirigenza.
La retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe tutti i precedenti compensi “accessori” ivi compresi, quindi, anche gli eventuali compensi per produttività collettiva o individuale.
Il finanziamento del fondo per l’indennità di posizione e di risultato, negli enti con dirigenza, è a totale carico delle risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 che si riduce, conseguentemente, non solo delle somme in precedenza destinate ai compensi per salario accessorio ma anche di quelle necessarie per coprire l’eventuale maggiore importo che deve essere corrisposto ai lavoratori interessati nell’ambito del minimo e massimo stabilito dal contratto collettivo (10-25 milioni).
Ricordiamo che:
– anche che dopo la stipulazione del CCNL del 22.1.2004, le risorse già destinate, dagli enti con dirigenza, al finanziamento delle posizioni organizzative restano vincolate a tale finalità; eventuali ulteriori risorse sono a carico delle risorse decentrate stabili; si veda, su tali aspetti, quanto chiarito nella relazione tecnica all’ipotesi di accordo pubblicata su questo sito;
– nel caso degli incarichi di alta professionalità disciplinati dall’art. 10 del CCNL del 22.1.2004 l’importo massimo della retribuzione di posizione può raggiungere i 16.000 Euro; lo stesso limite massimo è stato previsto, dagli artt.13, comma 6 e 14, commi 5 e 7 del medesimo CCNL, per le posizioni organizzative delle Unioni di Comuni, per il personale utilizzato a tempo parziale e per i servizi in convenzione; nelle stesse ipotesi, la retribuzione di risultato può raggiungere il 30% della retribuzione di posizione in godimento.
RAL294 del 5.6.2012 – Orientamenti Applicativi
Le risorse necessarie per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato ai responsabili degli uffici e dei servizi, nei Comuni destinatari dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico del bilancio dell’ente?
L’art. 11 del ccnl del 31.3.1999 prevede che i comuni privi di posizioni dirigenziali, ove si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3-bis, della l. n.142/90, introdotto dalla L.n. 191/98 (ora all’art. 109, comma 2, del Testo Unico n. 267/2000) e nell’ambito delle risorse finanziare ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. del medesimo CCNL per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato collegata agli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative.
L’art. 10, comma 1 dello stesso CCNL, prevede che il predetto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie previste dal vigente CCNL ivi compreso il lavoro straordinario. Dal collegamento delle due disposizioni emerge chiaramente che l’onere a carico dei bilanci dei Comuni è solo quello eccedente la quota di risorse già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato.
L’art.11 del CCNL del 31.3.1999 è tuttora valido anche dopo la sottoscrizione del CCNL del 22.1.2004; ricordiamo, però, che l’art.32, comma 7 di tale ultimo CCNL prevede uno specifico finanziamento per attuare la disciplina delle alte professionalità.
RAL293 del 5.6.2012– Orientamenti Applicativi
Quali sono gli strumenti e le procedure da attivare per la definizione dell’area delle posizioni organizzative?
Dobbiamo rilevare che la materia riguarda essenzialmente il contenuto del regolamento degli uffici e servizi e non ha, quindi, alcuna attinenza con la disciplina dei contratti collettivi di lavoro. Non riteniamo, pertanto, di aver titolo per formulare pareri o fornire indicazioni di merito.
Possiamo chiarire, comunque, che per gli enti privi di posizioni dirigenziali, la individuazione delle strutture organizzative apicali, che corrispondono alle posizioni organizzative, compete esclusivamente al regolamento degli uffici e servizi e che, conseguentemente, da tale individuazione deriva anche il numero e la tipologia degli incarichi che possono essere affidati ai dipendenti apicali in servizio.
RAL292 del 5.6.2011 – Orientamenti Applicativi
L’ente è obbligato ad applicare la disciplina degli Artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999 sulle posizioni organizzative? Possono essere stabiliti valori diversi da quelli contrattuali per la retribuzione di posizione?
Il CCNL del 31.03.1999 ha disciplinato, in modo completo ed organico, agli artt.8 -11, il nuovo istituto dell’area delle posizioni organizzative. In tale ambito sono state dettate le regole per l’istituzione di tale area (che negli enti privi di dirigenza coincide con le strutture organizzative apicali), per il conferimento dei relativi incarichi e per la determinazione dei particolari compensi da corrispondere al personale incaricato di posizioni organizzative.
Per tali finalità pertanto, l’Ente non può non applicare integralmente la disciplina degli artt.8-11 del CCNL del 31.09.1999.Ciò vale evidentemente anche sotto il profilo della retribuzione di posizione da riconoscere al personale incaricato ai sensi dell’art.10 del citato CCNL del 31.03.1999.
Pertanto, se è vero che spetta all’ente la determinazione dell’importo della retribuzione di posizione, sulla base delle risultanze della graduazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è altrettanto vero che tale importo deve muoversi all’interno dei minimi e massimi contrattualmente stabiliti (10-25 milioni ex art.10, comma 2; 6-15 milioni per gli enti privi di posizioni della categoria D, ex art.11, comma 2).
L’ente, quindi, può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una determinata posizione organizzativa, nel rispetto peraltro delle regole contrattuali, ma non può in alcun modo scendere al di sotto degli importi minimi di cui sopra si è detto.
APPROFONDIMENTI
REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
La disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative, ai fini della sua effettiva applicazione, anche negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, presupponeva e presuppone la necessaria realizzazione da parte dell’ente di alcuni specifici adempimenti indicati direttamente negli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, di cui si elencano gli elementi salienti:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs.n.165/2001; ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche ed istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
b) preventiva adozione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi; preventiva determinazione dei criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, per poter disporre degli elementi necessari per l’erogazione della retribuzione di risultato;
c) determinazione delle metodologie per la corretta graduazione delle posizioni organizzative e dei valori economici della relativa retribuzione di posizione e di risultato;
d) definizione preventiva delle tutele per il caso di possibile valutazione negativa;
e) preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultati da conseguire connessi a ciascun incarico di posizione organizzativa.
In particolare, tra i presupposti per l’applicazione della suddetta disciplina, l’art.9, comma 6, del medesimo CCNL del 31.3.1999 ha posto espressamente l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, pertanto la mancanza effettiva di tali organismi (non bastava la semplice previsione ma era necessaria l’effettiva operatività degli stessi) impediva, in partenza, ogni possibilità di attivazione del nuovo istituto. Infatti, non essendo presenti i soggetti a ciò competenti, viene meno la possibilità di ogni valutazione delle attività svolte e dell’effettivo conseguimento dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso e conseguentemente anche ogni possibilità di erogazione della retribuzione di risultato.
Espressamente, l’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita ,servizio di controllo interno o Nucleo di valutazione, dell’attività svolta ed dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o degli altri strumenti programmazione adottati dall’ente.
Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, tale particolare compenso non può essere corrisposto nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati, per l’anno di riferimento, specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all’incarico di posizione organizzativa di cui si tratta.
Come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, l’assegnazione in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato (Sezione Giurisdizionale per il Veneto, decisione n.1158/06; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, decisione 239/06/E.L.).
Conseguentemente, la mancanza di valutazione o una valutazione non positiva, delle attività e dei risultati conseguiti, impedisce l’erogazione della retribuzione di risultato.
Dati i contenuti e la specifica funzione di tale particolare voce retributiva, l’Aran ha sempre escluso la possibilità di interventi in sanatoria, nel senso cioè dell’adozione dei presupposti necessari previsti dalla disciplina contrattuale solo in via successiva rispetto al momento del riconoscimento e della erogazione della stessa.
Infatti, non esistono norme contrattuali che prevedano una valutazione ed una erogazione retroattiva della retribuzione di risultato, data la specifica funzione attribuita a questa particolare voce retributiva.
Per maggiori approfondimenti e pareri in merito all’area delle Posizioni Organizzative, si rinvia ai seguenti documenti e pareri ARAN:
“Orientamenti applicativi Posizioni Organizzative”
“Altri compensi ai titolari di PO”
“Orario Posizioni Organizzative”
“Retribuzione di posizione e risultato”
“Conferimento revoca sostituzione”
“Parere ARAN su come reperire risorse per PO”
“Nuove posizioni e decurtazione fondo”
PARERI E SENTENZE CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Corte Conti Lombardia Parere n. 1037 del 06.12.2010 San Bassano CR decurtazione fondo per nomina PO
Corte dei Conti Lombardia Parere n. N. 445 del 2011
Corte dei Conti Sentenza Sezione Giurisdizionale d’Appello 41 del 2013


