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INDENNITÀ DI COMPARTO – Date X Fondo

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per la determinazione della quota da imputare al fondo

L’indennità di comparto è stata istituita con il CCNL 22.1.2004 art. 33 al fine di uniformare il trattamento economico del comparto Regione Enti Locali con altri comparti pubblici statali.

Ha carattere di generalità e natura fissa e viene corrisposta per dodici mensilità. Per il suo carattere di generalità, il nuovo compenso deve essere corrisposto a tutto il personale in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato (con contratto di formazione lavoro o di lavoro temporaneo), ivi compresi i lavoratori incaricati di una posizione organizzativa. Il contratto chiarisce, opportunamente, (comma 3) che l’indennità di comparto non è utile per la determinazione della indennità di fine servizio (non è pertanto soggetta alle relative contribuzioni) e non modifica le vigenti modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione. Il valore mensile della indennità di comparto è determinata (comma 4) secondo le indicazioni della tabella D allegata al CCNL, che prevede un valore unico per ciascuna delle categorie del sistema di classificazione senza diversificazioni né in base alle posizioni di accesso né in base alle posizioni di sviluppo economico.

Detti valori decorrono dal 31.12.2003 e valgono dall’anno 2004 come di seguito specificato:

Cat. ACat. BCat. CCat. D
€ 32,40€ 39,31€ 45,80€ 51,90

Il contratto ha previsto 3 step diversi di finanziamento dell’Indennità di comparto: una prima voce (cosiddetta quota “a”) a carico esclusivamente del bilancio dell’Ente (introdotta dal 2002) e altre due voci (quota “b” e “c”) a carico delle risorse decentrate. In  breve:

a)    con decorrenza dall’1.1.2002, viene corrisposta una prima quota della indennità, nei valori indicati nella colonna 1 della citata tabella D, i cui oneri sono a carico del bilancio degli enti interessati, in quanto ricompresi nelle complessive risorse finanziarie a disposizione del rinnovo contrattuale; detta quota deve essere corrisposta nei confronti di tutto il personale in servizio (a tempo indeterminato o determinato) nell’anno 2002, anche se successivamente cessato per qualsiasi causa;

b)    con decorrenza dall’1.1.2003, gli importi in godimento dal 2002 sono incrementati secondo le misure previste dalla colonna 2 della ripetuta tabella D; questo specifico aumento deve essere finanziato mediante il prelievo delle corrispondenti somme dalle disponibilità previste dall’art. 32, comma 1, (già commentato) che ha disposto un incremento delle risorse decentrate stabili per un importo dello 0,62% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la dirigenza; è evidente, di conseguenza, che l’entità complessiva delle risorse decentrate stabili subisce un altrettanto stabile decremento per un importo corrispondente alle somme prelevate; anche questa quota deve essere corrisposta a tutto il personale in servizio nel 2003, anche se successivamente cessato;

c)    con decorrenza 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, (la citazione del 31.12.2003 non ha alcun effetto pratico in quanto è usata, come in altre circostanze, per un formale rispetto del termine biennale della parte economica del contratto) gli importi della indennità di comparto sono ulteriormente incrementati, per il personale in servizio al gennaio 2004, nelle misure indicate nella colonna 3 della ripetuta tabella D e si perviene, così alla determinazione del valore finale che viene indicato nella colonna 4; anche questo ulteriore aumento deve essere finanziato con uno specifico prelievo a carico delle risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, che hanno carattere di stabilità e di continuità; le medesime risorse, naturalmente, subiscono un decremento altrettanto stabile, per la cifra corrispondente alla complessiva somma prelevata.

Indennità di comparto
Indennità di comparto

Il contratto chiarisce, infine, che (comma 5):

a) le risorse prelevate dalle risorse decentrate stabili per finanziare gli incrementi indicati nelle lettere b) e c) del punto precedente, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse stabili, secondo la disciplina dell’art. 31, comma 2, in occasione della cessazione dal servizio del personale che ne ha beneficiato; nelle cessazioni dal servizio devono essere ricompresi anche i dipendenti trasferiti, per mobilità, ad altre amministrazioni secondo la disciplina dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Non rientrano nella nozione di “cessati” i dipendenti che hanno fruito di una progressione verticale; il relativo maggior importo della indennità di comparto deve essere finanziato secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite in prosieguo;

b) le risorse riacquisite tra quelle decentrate stabili sono nuovamente destinate al finanziamento della medesima indennità di comparto in occasione di nuove assunzioni relative a posti che si sono resi vacanti a seguito delle cessazioni (relative al personale in servizio negli anni 2002 e 2003, come sopra specificato) che hanno prodotto i risparmi; la quota di indennità indicata nella lett. a) (per queste assunzioni in turn-over) resta sempre confermata a carico del bilancio dell’ente.

E’ del tutto evidente che per i nuovi assunti, sia su posti vacanti nella fase di prima applicazione della presente disciplina, (quindi negli anni 2002 e 2003) sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione conseguenti ad incrementi di dotazione organica, l’importo della indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio degli enti, i quali dovrebbero prevedere tale onere in sede di elaborazione della programmazione dei fabbisogni con rideterminazione, in aumento, delle dotazioni organiche, con copertura dei relativi oneri complessivi. Tra i costi, sono da considerare anche quelli correlati al salario accessorio, secondo la disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, da tener presente, a titolo indicativo, con riferimento alla media unitaria, nell’ente, delle risorse decentrate stabili.
I criteri illustrati per il finanziamento della indennità di comparto per i nuovi assunti sono utili anche con riferimento al personale che viene riclassificato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale; i maggiori oneri della colonna 1 sono sempre a carico del bilancio, per quelli delle colonne 2 e 3 occorre distinguere:

a) se il posto di organico conferito per progressione verticale era occupato da un lavoratore cessato dal servizio con recupero del finanziamento della propria quota dell’indennità di comparto tra le risorse stabili, la quota parte dei maggiori oneri (come differenza rispetto al valore in godimento da parte del lavoratore interessato) sarà sempre a carico delle medesime risorse decentrate stabili;

b) se il posto era vacante negli anni 2002 e 2003 (quindi senza alcun pagamento della indennità di comparto) la quota parte dei maggiori oneri è a carico del bilancio dell’ente.

L’indennità di comparto può essere sospesa o ridotta negli stessi casi di riduzione o sospensione dello stipendio tabellare.

Per facilitare gli Enti, si rinvia ai nostri facili strumenti di calcolo per calcolare l’indennità di comparto, Nuovo modello di calcolo indennità di comparto o Foglio di calcolo indennità di comparto, le cui tabelle risultanti possono essere riportate nella relazione tecnico-illustrativa per illustrare la modalità di determinazione della quota per tale indennità.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 22.1.2004

Art. 33

Istituzione e disciplina della indennità di comparto

  1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominatoindennità di comparto.
  2. L’indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
  3. L’indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di fine servizio. L’istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
  4. L’indennità viene corrisposta come di seguito indicato:

a)   con decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;

b)   con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32 comma 1;

c)   con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità di comparto  è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell’art. 31, comma 2.

5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

PARERI

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

104-33A. Decorrenza

104-33A1. Il CCNL del 22.1.2004, all’art.33, comma .4, lett. c), stabilisce che: “con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo dell’indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D….”. La decorrenza del 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004 significa che i valori indicati nella tabella D colonna 4, allegata al contratto vanno attribuiti dall’1.1.2004?

La risposta è senza dubbio affermativa; il ccnl ha utilizzato in più occasioni la data del 31.12.2003, solo per un formale rispetto al vincolo del biennio economico 2002-2003; gli effetti concreti, anche in questo caso, decorrono solo dal gennaio 2004.

104-33B. Destinatari

104-33B1. L’indennità di comparto deve essere corrisposta anche al personale assunto ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.n.267/2000 (staff del sindaco), che percepisce un unico ed onnicomprensivo trattamento economico accessorio?

Siamo orientati per un risposta positiva, in considerazione del carattere di generalità della indennità di comparto.

104-33C. Finanziamento e “recupero”

104-33C1. Si chiede di sapere se anche la quota della indennità di comparto del personale a tempo determinato debba essere a carico delle risorse decentrate stabili o se possa essere posta a carico del bilancio.

Il personale a tempo determinato è destinatario delle stesse regole del ccnl, previste per il personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1). Pertanto, tutta la disciplina, transitoria e a regime, prevista per il finanziamento della indennità di comparto, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori a termine, in servizio nel periodo dal gennaio 2002 al 22 gennaio 2004.

Per le assunzioni a termine, successive al 22 gennaio 2004, si può applicare il criterio di finanziamento di cui al comma 5, dell’art. 33, opportunamente “adattato”: sino a concorrenza del numero delle assunzioni a termine, rapportato ad anno intero, (ad esempio, 10 unità) del periodo gennaio 2002- gennaio 2004, le quote b) e c) del comma 4, dell’art. 33, restano a carico delle risorse decentrate stabili.

Per le assunzioni superiori alle 10 unità, tutto l’onere per l’indennità di comparto è a carico del bilancio, (regola analoga a quella prevista per il tempo indeterminato).

104-33C2. In caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i risparmi derivanti dalla trasformazione del rapporto vengono destinati secondo le modalità di cui all’art. 1, comma, della legge 662/1996. Si chiede se il risparmio dell’indennità di comparto per la quota “prelevata dalle risorse decentrate” e non per la quota a carico del bilancio, riconfluisce nuovamente nelle risorse decentrate come avviene in caso di cessazione o se costituisce risparmio da destinare secondo quanto previsto della legge n. 6 62/1996

L’indennità di comparto ( di cui all’art. 33 del CCNL del 22.02.2004 ) prevede una specifica disciplina per il finanziamento dei relativi oneri, anche per una quota consistente a carico delle risorse decentrate stabili ( per le decorrenze 2003 e gennaio 2004 ).

Il comma 5, del citato art. 33, prescrive l’obbligo della riacquisizione delle predette risorse in caso di cessazione dal servizio del personale che ha beneficiato dei predetti finanziamenti.

Tale obbligo di recupero deve essere ragionevolmente esteso anche al caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso , infatti, le risorse decentrate devono recuperare la quota percentuale della indennità di comparto ridotta per il principio del riproporzionamento.

E’ evidente che in caso di successiva ritrasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, saranno riprelevati, dalle risorse decentrate, gli importi necessari per corrispondere il compenso intero della indennità di comparto.

104-33D. Aspetti contributivi

104-33D1. L’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL 22.1.2004, deve essere assoggettata al contributo pensionistico C.P.D.E.L. ed al contributo per T.F.R.?

L’INPDAP, con circolare n. 15 dell’1.4.2004, ha affermato che l’indennità di comparto è utile per il calcolo della quota A di pensione. La stessa indennità, al momento, non è utile per il calcolo del TFR; restano, infatti, confermate le sole voci retributive elencate nell’art. 49 del CCNL del 14.9.2000.

104-33E. Incidenza dell’indennità di comparto sui diversi istituti contrattuali

104-33E1. L’indennità di comparto rientra nel calcolo del turno?

L’indennità di comparto non rientra nella base di calcolo della indennità di turno.

Per sua natura può essere ricompresa solo nella nozione di retribuzione globale di fatto, di cui all’art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14.9.2000.

104-33E2. L’indennità di comparto è utile per il calcolo del T.F.S.? deve essere assoggettata o meno al relativo contributo TFS?

L’INPDAP, con la circolare n. 14 del 27 febbraio 2004, afferma che l’indennità di comparto non è utile per il calcolo del trattamento di fine servizio e per il calcolo del T.F.R.

104-33E3. L’indennità di comparto in quale nozione di retribuzione deve essere ricompresa? Può essere utile per determinare i compensi per lavoro straordinario o per il turno?

L’indennità di comparto rientra certamente nella nozione di retribuzione, di cui all’art. 52, comma 2, lett. d), del CCNL 14.9.2000 (retribuzione globale di fatto).

Pertanto, non è utile come base di calcolo del lavoro straordinario, del turno e di tutti gli altri compensi accessori. Può acquistare rilievo solo ai fini della determinazione del compenso per lavoro aggiuntivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.

104-33E4. A un dipendente della categoria C, posizione economica C 4, cui siano state affidate le mansioni superiori della categoria D, quale importo della indennità di comparto deve essere corrisposto?

Spetta certamente l’indennità di comparto prevista per la categoria C; infatti, ai lavoratori ai quali siano state conferite formalmente mansioni superiori compete solo il differenziale retributivo calcolato raffrontando il trattamento stipendiale iniziale della categoria superiore rispetto a quello iniziale della categoria di appartenenza .

104-33E5. L’indennità di comparto deve essere inserita nella base di calcolo del compenso per ferie non godute?

La risposta è negativa, per le motivazioni illustrate nei quesiti precedenti.

104-33E6. Ai fini della quantificazione della indennità di mancato preavviso, oltre le voci fisse ( Stipendio base, Progressione Economica Orizzontale, Indennità Integrativa Speciale, Salario di anzianità), deve essere ricompresa anche l’indennità di Comparto prevista dall’art.33 del CCNL del 22.1.2004?

Ai fini della quantificazione della suddetta indennità, oltre la retribuzione fissa devono essere prese in considerazione le stesse voci del trattamento economico accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni e, quindi, anche la indennità di comparto prevista dall’art.33 del CCNL del 22.1.2004.

104-33E7. L’indennità di comparto rientra nella base di calcolo per la determinazione della trattenuta in caso di sciopero?

La base di calcolo per la trattenuta (sia oraria che giornaliera) in caso di sciopero è individuata all’art.52, comma 2, lett.c) del CCNL del 14.9.2000 secondo quanto disposto dall’art.44 dello stesso contratto. Pertanto riteniamo che sia esclusa la indennità di comparto che rientra nella nozione di retribuzione di cui alla lett.d) dell’art.52, comma 2, del CCNL suddetto.

104-33F. Indennità di comparto e mobilità

104-33F1. Un lavoratore comandato presso il Ministero della giustizia percepisce l’indennità di amministrazione del comparto ministeri. Deve essere corrisposta anche la indennità di comparto del contratto delle autonomie locali?

Riteniamo che le due indennità, identiche nella disciplina contrattuale, non possano cumularsi.

Questo criterio è anche coerente con il contenuto della dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004.

Può essere confermata la percezione della indennità di amministrazione, di importo più elevato.

104-33F2. In caso di assunzione di un lavoratore per mobilità da altro ente, la indennità di comparto come viene finanziata?

Riteniamo che debba essere applicato il criterio indicato nel comma 5 dell’art. 33.

Se il posto che viene ricoperto per mobilità era occupato da un lavoratore che aveva fruito del finanziamento della indennità di comparto a carico delle risorse decentrate stabili (per le quote del gennaio 2003 e del gennaio 2004), le medesime risorse decentrate stabili saranno riutilizzate anche per il nuovo assunto. La quota del gennaio 2002 resta sempre a carico dei bilanci.

104-33F3. Abbiamo comandato un dipendente comunale al Ministero ………….; il Ministero ci chiede di anticipare i pagamenti delle singole voci del trattamento economico, ivi compresa la indennità di amministrazione del comparto amministrazioni statali. E’ corretto anticipare detto compenso dal momento che nel comune questa tipica voce di spesa non è prevista?

Nel caso illustrato riteniamo di poter affermare che l’indennità di comparto degli enti locali non può essere cumulata con la analoga indennità di amministrazione delle amministrazioni statali; tale posizione è coerente con i contenuti della dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004.

Nel caso di un comando di un dipendente di un ente locale verso una amministrazione statale, secondo criteri di ragionevolezza e di correttezza, siamo orientati a ritenere che possa essere seguito il seguente comportamento:

a) al lavoratore deve essere assicurata la continuità del pagamento della indennità di comparto istituita dal CCNL 22.1.2004, in considerazione della sua computabilità nella quota A della pensione, secondo le indicazioni dell’INPDAP; diversamente si procurerebbe un danno ingiusto al medesimo lavoratore, in caso di pensionamento;

b) la asserita disponibilità del Ministero interessato al rimborso del valore della indennità di amministrazione, dovrebbe essere intesa nel senso che detta disponibilità riguarda la differenza tra l’ammontare della indennità di amministrazione e l’ammontare della indennità di comparto; in tal modo si assicura il rispetto del principio del trattamento di miglior favore, senza ledere i diritti sulla determinazione della base di calcolo per il trattamento pensionistico.

Tenuto conto delle considerazioni esposte, non dovrebbe sussistere alcun problema pratico perché l’ente locale eroghi, come anticipazione, l’intero trattamento economico (come sopra illustrato) , sussistendo il formale impegno del Ministero al rimborso dell’intero importo ( per tutte le voci retributive ).

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