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INDENNITÀ EDUCATORI ASILO NIDO – Date X Fondo

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per la determinazione del costo da imputare al fondo

L’indennità professionale prevista per il personale educativo degli asili nido dall’art. 37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 cosiddetta “indennità di asilo nido” ha seguito il seguente iter:

  • originariamente  istituita  (art.37  comma  1  lettera  c)  del  CCNL  6/07/1995)  nella misura di  L. 900.000 annue lorde (€ 464,81) con finanziamento a carico del bilancio degli enti;
  • incrementata  di  una  quota  di  L. 1.200.000 (€ 619,75)  annue  lorde  (L. 120.000  mensili per 10 mensilità in quanto non è corrisposta nei mesi di luglio e di agosto), la quale per disposizione contrattuale non ha effetti sulla pensione, sul trattamento di fine  rapporto  e  sugli  altri  istituti  di  carattere  economico  e da imputare  al  Fondo  risorse  decentrate (art. 15 CCNL 1.04.1999 e ss.mm.ii.);
  • incrementata di L.  660.000  (€ 340,86)  annue  lorde  della  quota  originaria  istituita dal CCNL del 1995, con decorrenza dal 2001 con previsione dell’imputazione del maggior onere al Fondo risorse decentrate;

Tale indennità annua, dunque, dal gennaio 2001 passa da € 464,81 a € 1425,42 per tutti coloro che hanno diritto all’attribuzione dell’indennità di cui sopra.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 6.7.1995

Art. 37


1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:

[…] omissis

c) al personale educativo degli asili nido: L. 900.000 annue lorde;

d) al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico – pratici), ai docenti delle scuole secondarie delle amministrazioni di cui all’art. 1: L. 900.000 annue lorde;

e) al personale docente dei centri di formazione professionale delle amministrazioni di cui all’ art. 1, che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del 5 comma dell’art. 48 DPR n. 268 del 1987 : L. 900.000 annue lorde.

2. Al personale insegnante delle scuole materne compete altresì un’indennità di tempo potenziato, non utile ai fini previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attività didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi di anno scolastico.

3. Le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento.

4. Sono confermate nell’importo di L. 1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dall’ art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all’ art. 44 del D.P.R. 333/1990.

5. Restano altresì confermate negli attuali importi le somme corrisposte a titolo di livello economico differenziato, di cui all’ art. 35 dello stesso decreto, in atto percepite. Gli artt. 35 e 36 del DPR n. 333 del 1990, trovano applicazione sino alla revisione dell’ordinamento di cui all’ art. 42.

6. Le indennità di cui al presente articolo dal 1 dicembre 1995 assorbono sino alla concorrenza tutte le indennità percepite allo stesso titolo.

CCNL 14.9.2000 – Art. 31 Comma 7

Art. 31

Personale educativo degli asili nido

  1. La prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore – bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli asili.
  2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
  3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
  4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:

a)    i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;

b)    sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettivi

5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL.

6. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.

7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di L.900.000 annue lorde, prevista dall’art.37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un’ indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico.  Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.

8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.99, definisce le condizioni e le modalità ottimali  per l’erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.

9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art.8,comma 2, del presente CCNL.

CCNL 5.10.2001

Art. 6

Indennità per il personale educativo e docente scolastico

1. Con decorrenza dal 2001, l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art.4.

Dichiarazione congiunta n. 6

Le parti concordano nel ritenere che la disciplina dell’art. 6 possa trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che comunque fruivano dell’indennità dell’art. 37, comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.7.1995, alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo.

Dichiarazione congiunta n. 10

Con riferimento all’art. 6 del presente contratto, le parti convengono che la dizione “con decorrenza dal 2001” utilizzata per la individuazione della decorrenza dell’incremento ivi previsto dell’indennità del personale educativo e di quello docente scolastico, di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995, deve essere correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.

PARERI

Parere Regione Piemonte su indennità educatori asilo nido

Risposta Aran del 4.2.2009 a quesito su ampliamento del calendario scolastico degli asili nido a 47 settimane

ARANRAL 1877 Orientamenti applicativi

Nel caso in cui le risorse per la contrattazione integrativa subiscano una sensibile riduzione, per effetto di cessazione di personale dal servizio, le indennità per il personale insegnante e per quello educativo degli  asili nido, di turno e di rischio possono essere proporzionalmente decurtate al fine di rientrare nei limiti delle risorse effettivamente disponibili?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Innanzitutto, si deve ricordare che:

a) i compensi e i trattamenti accessori che, attualmente, possono essere erogati ai dipendenti degli enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sono solo ed esclusivamente quelli previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999;

b) i suddetti trattamenti accessori del personale devono sempre trovare integrale copertura finanziaria nelle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999. Nessuna disposizione contrattuale consente di finanziare i vari compensi del trattamento accessorio, ponendo i relativi oneri direttamente a carico del bilancio dell’ente.

Alla luce di quanto detto, pertanto, se rispetto al precedente contratto integrativo, in sede di rinnovo dello stesso, si dovesse riscontrare un minore ammontare delle risorse disponibili (sia stabili che variabili), l’ente dovrebbe procedere alla rinegoziazione delle pregresse destinazioni delle risorse finanziarie alle varie voci del trattamento accessorio del personale, in modo da adeguarle alle nuove ed effettive disponibilità economiche.

Occorre, poi, aggiungere che, nell’attuale sistema negoziale, la contrattazione collettiva si svolge, analogamente a quanto avviene nel settore del lavoro privato, nel rispetto della piena libertà ed autonomia delle parti stipulanti, nel rispetto del diverso ruolo e responsabilità delle stesse e sul presupposto della reciproca convenienza ad addivenire alla stipulazione del contratto collettivo, anche di carattere integrativo.

In sede di contrattazione integrativa, pertanto, ciascuna parte adotta i comportamenti e le decisioni ritenuti più opportuni a salvaguardare il proprio specifico interesse, come autonomamente valutato.

Ciò comporta, quindi, che, nell’ambito del processo negoziale, l’ente, nella sua veste di datore di lavoro, è chiamato a tutelare in via prioritaria le proprie esigenze organizzative e funzionali.

Conseguentemente, lo stesso si assume una piena ed autonoma responsabilità in materia, anche con specifico riferimento alla destinazione delle risorse disponibili al finanziamento dei vari istituti contrattuali.

Infatti, nessuna norma dei vigenti CCNL impone, neppure come semplice criterio di priorità, di destinare le risorse effettivamente a disposizione ad una o ad un’altra finalità.

Pertanto, il datore di lavoro pubblico deve essere ben consapevole che ogni sua scelta in un determinato senso finisce, comunque, per sottrarre risorse disponibili da altre destinazioni ugualmente di prioritario interesse dello stesso, in quanto connesse a proprie e specifiche esigenze funzionali ed operative.

In sede di adozione di tale scelta, quindi, l’ente terrà conto della natura, dei contenuti e delle caratteristiche dei vari compensi considerati dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per completezza informativa, infine, si coglie l’occasione per evidenziare che la contrattazione integrativa non è in alcun modo legittimata a modificare, in aumento o in diminuzione, la misura dei trattamenti economici accessori già preventivamente e direttamente definiti nel contratto collettivo nazionale.


Destinatari incrementi contrattuali

900-VC1. L’art. 6 del CCNL del 5.10.2001 ha previsto un incremento delle indennità di cui all’art. 37, comma 1 lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995. Detto incremento spetta solo al personale che già fruiva di tali indennità alla data di sottoscrizione del CCNL del 5.10.2001 o può riguardare anche il personale assunto in data successiva e al quale sia stato attribuito uno dei profili interessati?

L’incremento di € 340,86 di cui all’art. 6 del CCNL del 5/10/2001 è riferito all’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6/7/1995.

Tale indennità annua, dunque, passa da € 464,81 a € 805,67; ne consegue che tutti coloro che hanno diritto all’attribuzione dell’indennità di cui sopra, dal gennaio 2001 potranno fruire del predetto incremento. Pertanto anche il personale che verrà assunto in futuro nei profili interessati dovrà fruire di analogo beneficio.

La dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL del 5/10/2001 precisa soltanto che l’aumento dell’indennità può essere attribuito al personale che “comunque” alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL (1/6/2001) già fruiva dello stesso compenso. In tal modo si è voluta favorire la fase di prima applicazione, attraverso un collegamento automatico tra i percettori della precedente indennità e il nuovo incremento.

Tempo potenziato

900-VC2. L’indennità di tempo potenziato spetta anche al personale insegnante delle scuole materne assunto con contratto a termine ?

Riteniamo che la soluzione debba essere ricercata secondo criteri di logica e ragionevolezza, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede che devono sempre essere tenuti presente in materia di interpretazione delle diverse disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Conseguentemente, sulla base di tali criteri e principi, la nostra opinione in materia può così riassumersi:

· l’art.45 del DPR n.333/1990 riconosceva al personale insegnante delle scuole materne un’indennità di tempo potenziato collegata al maggiore orario di attività didattica prestato, nell’ambito dell’orario complessivo di lavoro, rispetto al corrispondente personale insegnante statale;

· tale disciplina è stata sostanzialmente confermata dall’art.37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, che ha lasciato immutati i presupposti per la sua erogazione;

· l’art.30, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 ha fissato in trenta ore settimanali l’orario di attività didattica del personale docente delle scuole materne; tale orario deve articolarsi in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole;

· tale disciplina contrattuale, quindi, non ha modificato la misura dell’orario settimanale di attività didattica del personale insegnante del comparto Regioni-Autonomie Locali, che, in quanto superiore a quello del comparto Scuola, consente il pagamento dell’indennità di tempo potenziato;

· pertanto, salvo che non sia intervenuta la riduzione dell’orario di attività didattica espressamente prevista dal comma 4 dello stesso art.30 del CCNL del 14.9.2000 (con conseguente riduzione proporzionale del valore dell’indennità di tempo potenziato), l’orario giornaliero di attività didattica comprende sempre anche una quota del maggiore impegno orario settimanale di didattica del personale insegnante degli enti locali rispetto a quello del comparto scuola; infatti, l’orario giornaliero di attività didattica risulta dall’articolazione di quello previsto a livello settimanale sui diversi giorni nei quali è prevista l’apertura delle scuole agli utenti;

· conseguentemente, nel caso di assunzione a termine di un insegnante, qualora l’orario di attività didattica previsto per la singola giornata di lavoro (secondo quanto stabilito nel contratto individuale) sia fissato nella stessa misura che dà titolo, su base settimanale, al restante personale insegnante a tempo indeterminato a percepire l’indennità di tempo potenziato, riteniamo che all’insegnante a termine debba essere ugualmente riconosciuta, pro quota evidentemente, anche l’indennità di tempo potenziato;

· a sostegno di tale tesi, si deve anche ricordare che in base al principio di non discriminazione, sancito nell’art.6, del D.Lgs.n.368/2001, al personale assunto a termine spettano i medesimi trattamenti normativi ed economici applicati al restante personale a tempo indeterminato in servizio presso il medesimo datore di lavoro, avente il medesimo inquadramento, in proporzione al periodo lavorativo prestato; tale garanzia è esclusa solo nel caso di trattamento obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine; tuttavia dubitiamo che tale esclusione possa operare nel caso in esame nel senso di impedire la corresponsione, sia pure pro quota, dell’indennità di tempo potenziato ove il personale assunto a termine sia assoggettato al medesimo orario giornaliero di attività didattica dell’altro personale a tempo indeterminato, che si traduce comunque in quel maggiore impegno orario che giustifica il pagamento dell’indennità stessa;

· ad ulteriore conferma, alleghiamo, inoltre, una precedente decisione del Consiglio di Stato che, sia pure con riferimento alla precedente disciplina dell’art.45 del DPR n.333/1990, espressamente riconosceva agli insegnanti supplenti delle scuole materne comunali il diritto a percepire, pro quota, l’indennità di tempo potenziato.

900-VC3. L’indennità di tempo potenziato (L. 200.000) deve essere riproporzionata nel rapporto a tempo parziale?

Siamo del parere che la indennità di tempo potenziato di L. 200.000 lorde mensili per 10 mesi, spettante al personale insegnante delle scuole materne, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, debba essere corrisposta anche al medesimo personale che fruisca di una trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, naturalmente in misura riproporzionata e coerente con la percentuale di part-time.

In tal modo viene confermata anche la motivazione posta a base del beneficio che risiedeva nella considerazione del maggior tempo di lavoro degli insegnanti degli enti locali rispetto alla medesima categoria statale; tale rapporto deve valere, naturalmente, sia per il tempo pieno che per il tempo parziale; questo risultato viene perseguito attraverso, appunto, un diretto rapporto tra valore dell’indennità e tempo di lavoro come sopra esplicitato.

Sull’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 si veda anche l’art. 30, commi 5 e 8 del CCNL del 14.9.2000

900-VC3a. Nell’ipotesi di una riduzione dell’attività didattica settimanale, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del CCNL del 14/9/2000, come deve essere riproporzionata l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2 del CCNL 6/7/1995?(aggiornato al 16/11/2005)

L’indennità di tempo potenziato vale a compensare il maggior impegno orario di attività didattica prestato dal personale insegnante dipendente dagli enti locali (30 ore settimanali) rispetto a quello previsto per il corrispondente personale statale del comparto della scuola (25 ore settimanali).

Il dato fondamentale, quindi, è che l’indennità di tempo potenziato, nella misura di £ 200.000 lorde mensili per 10 mesi di anno scolastico, si lega esclusivamente al maggior orario di 5 ore settimanali di attività didattica.

Conseguentemente, ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità di tempo potenziato effettivamente spettante al personale insegnante, nell’ipotesi di riduzione dell’orario dell’attività didattica, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del CCNL del 14/09/2000, entro la misura minima delle 25 ore settimanali, si potrà fare riferimento alla seguente proporzione 5:200.000=x:y, dove x rappresenta il maggior impegno orario richiesto a seguito della riduzione decisa ed y rappresenta il valore dell’indennità da determinare

Decorrenza indennità di L.120.000.

900-VC4. Con quale decorrenza e con quali risorse deve essere corrisposta, al personale educativo, l’ indennità di L. 120.000 di cui all’art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 ?

L’indennità di L. 120.000 prevista dall’art. 31, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, deve essere corrisposta a tutto il personale educativo degli asili nido dall’anno 2000, con carattere di automaticità e senza ulteriori valutazioni o apprezzamenti da parte dell’ente; gli oneri relativi al pagamento della predetta indennità devono far carico alle risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999; le risorse stesse devono essere intese nel loro complesso e senza alcun riferimento alle diverse voci che contribuiscono al relativo calcolo.

Indennità e mutamento di mansioni.

900-VC5. L’ex educatrice di asilo nido che a seguito di concorso o progressione verticale sia stata inquadrata in categoria D conserva le specifiche indennità previste per tale figura professionale ? In caso negativo, è possibile continuare a corrispondergliele se la si utilizza sporadicamente nell’attività educativa?

Siamo del parere che dal momento del passaggio alla nuova categoria di inquadramento (la D) ed alle nuove mansioni la dipendente, precedentemente inquadrata nella categoria C, non abbia più diritto a percepire le indennità previste per le educatrici degli asili nido.

Il suo trattamento economico è quello previsto per la nuova categoria di inquadramento (e per il nuovo profilo).

Diverso sarebbe stato il caso se la dipendente fosse stata semplicemente adibita a mansioni equivalenti nell’ambito della stessa categoria: per tale ipotesi valgono le indicazioni fornite nella risposta successiva.

Quanto al secondo quesito, anche a voler ammettere che l’eventuale “sporadico” utilizzo della vostra dipendente in mansioni proprie della categoria inferiore non comporti il rischio di una dequalificazione professionale, si evidenzia che l’art. 37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995 prevede espressamente che “le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento”.

900-VC6. Nel caso in cui un educatore di asilo nido venga adibito a mansioni diverse ma equivalenti nell’ambito della categoria di inquadramento conserva il diritto all’indennità professionale di cui all’art. 37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995?

Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue:

1. in base all’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 ed all’art.3 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle di assunzione purché a queste equivalenti;

2. secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi in materia l’assegnazione a nuove mansioni, equivalenti, non può comportare la diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore;

3. tale garanzia si estende sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio;

4. la stessa giurisprudenza ha avuto modo di specificare ulteriormente che la garanzia dell’irriducibilità del trattamento accessorio:

· non si estende a quegli emolumenti o indennità che, in base alle disposizioni contrattuali, sia finalizzati a remunerare il disagio connesso a prestazioni lavorative espletate in particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo;

· ricomprende, invece, quei compensi che sono collegati a qualità essenziali della precedente prestazione lavorativa, a specifiche abilità o a particolari conoscenze tecniche o capacità professionali del dipendente, come avviene nel caso in cui siano state riconosciute allo stesso determinate indennità professionali.

Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali, dovrebbe propendersi per la conservazione dell’indennità professionale di cui all’art.37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995, proprio perché trattasi di una indennità legata alla specifica professionalità posseduta dal dipendente. A diversa conclusione si dovrebbe pervenire per l’indennità di L.120.000 mensili per 10 mesi di anno scolastico. Infatti, in questo caso viene in considerazione un compenso che non solo non si riconnette alla professionalità del dipendente (il contratto, infatti, a differenza della precedente non la qualifica come indennità professionale) ma viene ricondotto espressamente alla durata del calendario scolastico (10 mesi), rientrando, quindi, tra quei trattamenti economici legati alle modalità temporali della prestazione lavorativa per i quali la giurisprudenza esclude la garanzia della irriducibilità.

(Si ricordi che l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001 ha modificato l’importo dell’indennità prevista dall’art. 37, comma 1 lettere c) e d) del CCNL del 6.7.1995).

900-VC7. Nelle sue risposte l’Aran ha espresso pareri diversi circa la conservazione, in caso di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità fisica o di assegnazione ad altre mansioni del lavoratore, dell’indennità prevista per il personale educativo degli asili nido e di quella stabilita dalla legge n.65/1986 per il personale dell’area della vigilanza. E’ una contraddizione o esiste una ragione giuridica che giustifichi tale diversità di trattamento ?

Riteniamo necessario specificare che la diversità delle risposte date dalla nostra Agenzia relativamente alla conservazione, in caso di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità o di assegnazione comunque ad altre mansioni del lavoratore, dell’indennità prevista per il personale insegnante e di quella stabilita dalla legge n.65/1986 per il personale dell’area della vigilanza, trova la sua giustificazione nella diversità della natura delle due indennità.

Infatti, poiché l’indennità dell’art.37, comma 1, lett.c) del CCNL viene espressamente qualificata come “professionale” dall’art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, in quanto legata alle specifiche mansioni che in generale caratterizzano il profilo professionale dell’insegnante e per lo svolgimento delle quali questi viene assunto, nel caso di mutamento delle mansioni non può non trovare applicazione la regola, ormai consolidata nella prassi giurisprudenziale, della conservazione di tale emolumento.

Diversa è la situazione dell’indennità di vigilanza. Questa non ha le caratteristiche di un’indennità professionale, in quanto non si lega ai contenuti ed alle mansioni in generale previsti per i profili professionali dell’area di vigilanza, e quindi comuni a tutti i lavoratori in essa inquadrati. Infatti, l’art.5 della legge n.65/1986 (che rappresenta la base legislativa su cui si innesta la disciplina contrattuale dell’art.37, comma 1, lett.b, del CCNL del 6.7.1995) non riconosce tale indennità a tutto il personale comunque inquadrato nell’area della vigilanza ma solo ed esclusivamente a quei dipendenti che, in possesso dei requisiti a tal fine necessari, svolgano effettivamente tutti i compiti e le funzioni espressamente indicati nello stesso art.5 della legge n.65/1986.

Quindi, si tratta di un particolare compenso che il legislatore ha inteso vincolare alla sola circostanza dell’espletamento da parte del personale di vigilanza di compiti ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli propri. Conseguentemente, in considerazione di tali caratteristiche del compenso, non possiamo che ribadire che, relativamente all’indennità di vigilanza, non può trovare applicazione la medesima regola della conservazione dell’indennità in caso di adibizione del lavoratore a mansioni diverse.

900-VC8. L’indennità prevista per il personale insegnante delle scuole dall’art.37, comma 1 lettera d) del CCNL del 6.7.1995 si conserva in caso di mutamento delle mansioni del lavoratore ?

In base all’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 ed all’art.3 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle di assunzione purché a queste equivalenti.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi in materia, l’assegnazione a nuove mansioni equivalenti non può comportare la diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore.

Tale garanzia si estende sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di specificare che la garanzia dell’irriducibilità del trattamento accessorio non si estende a quegli emolumenti o indennità che, in base alle disposizioni contrattuali, siano finalizzati a remunerare il disagio connesso a prestazioni lavorative espletate in particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo; essa riguarda solo i compensi collegati a qualità essenziali della precedente prestazione lavorativa, a specifiche abilità o a particolari conoscenze tecniche o capacità professionali del dipendente, come avviene nel caso in cui siano state riconosciute allo stesso determinate indennità professionali.

Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali, dovrebbe propendersi per la conservazione dell’indennità professionale di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995, proprio perché trattasi di una indennità legata alla specifica professionalità posseduta dal dipendente come risulta inequivocabilmente anche dalla testuale previsione dell’art. 30, comma 8 del CCNL del 14.9.2000 che la qualifica espressamente come “indennità professionale”.

Una diversa valutazione si sarebbe potuta fare solo nel caso che l’ente, a seguito della soppressione del servizio, avesse applicato la disciplina degli esuberi di personale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165.

900-VC9. In alcune risposte, l’Aran ha affermato che l’indennità prevista per il personale educativo degli asili nido dall’art.37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche si conserva anche in caso di mutamento di mansioni; queste risposte non contrastano con l’espressa previsione dell’art.37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995, secondo il quale detta indennità spetta solo a chi svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa?

Confermiamo integralmente le nostre precedenti risposte sull’argomento.

Quanto all’apparente contrasto tra il nostro orientamento circa la conservazione dell’indennità di cui all’art.37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 e l’espressa previsione dell’art.37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995, è di tutta evidenza che la clausola contrattuale deve necessariamente essere riferita al solo momento dell’attribuzione della predetta indennità; infatti, se la clausola volesse impedire anche la sua conservazione in caso di mutamento di mansioni, sarebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in sede di interpretazione dell’art.2103 del codice civile, che è una norma imperativa di legge.

Ovviamente, l’indennità va conservata solo in caso di mutamento delle mansioni o del profilo professionale all’interno della stessa categoria di inquadramento (la categoria C) e a condizione che il mutamento sia stato disposto unilateralmente dal datore di lavoro per soddisfare un suo interesse organizzativo; essa non deve essere conservata, invece, in caso di inquadramento in categoria superiore a seguito di concorso pubblico o progressione verticale né in caso di mutamenti di mansioni conseguenti a richieste dell’interessato.

Indennità e assenze dal servizio.

900-VC10. L’indennità prevista dall’art. 31, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 (L. 120.000 lorde per 10 mensilità) può essere corrisposta in caso di assenza dal servizio ?

L’indennità disciplinata nell’art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, pari a lire 120.000 lorde per 10 mensilità non può essere erogata in presenza di assenze dal servizio del beneficiario. Tale esclusione trova fondamento nella circostanza che la suddetta indennità, a differenza di quella prevista dall’art.37, comma 1, lett.c) del CCNL del 6.7.1995, non presenta i necessari requisiti di continuità e fissità e, inoltre, lo stesso art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 qualifica espressamente la stessa come “trattamento economico accessorio”, escludendo ogni possibile effetto sulla pensione, sul trattamento di fine rapporto e sugli altri istituti di carattere economico.

Pertanto, essa:

· non sarà corrisposta in alcun caso nelle ipotesi di assenza per malattia

· non sarà corrisposta neppure nell’ipotesi di congedo di maternità, data la mancanza del requisito della continuità e della fissità richiesto espressamente dall’art.17, comma 4, ai fini della conservazione alla lavoratrice dei compensi accessori;

· conseguentemente, e a maggiore ragione, non sarà corrisposta nel caso di congedo parentale (o di malattia del figlio).

Analogamente, essa non deve essere corrisposta in caso di fruizione dei permessi previsti dall’art. 19, commi 1, 2 e 3 del CCNL del 6.7.1995: infatti, il loro trattamento economico è identico a quello previsto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 per il primo mese di congedo parentale.

Essa non sarà corrisposta neppure in caso di distacco sindacale perché l’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 rinvia all’art. 52, comma 2, lettera c) dello stesso CCNL che fa espresso riferimento ai soli assegni a carattere continuativo e non riassorbibile.

Per quanto riguarda le ferie, si evidenzia che l’art. 18, comma 1 del CCNL del 6.7.1995 prevede espressamente che “durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”. Poiché l’indennità in esame è corrisposta solo per 10 mensilità, crediamo non possa esservi alcun dubbio sul fatto che non possa essere corrisposta durante le ferie (anche se di un solo giorno).

Sembra superfluo sottolineare, inoltre, che detta indennità non deve essere corrisposta in caso di assenza non retribuita (ad esempio, aspettative di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000).

900-VC11. L’indennità professionale prevista per il personale educativo degli asili nido dall’art. 37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 spetta anche in caso di assenza dal servizio?

Riteniamo che, in mancanza di regole espresse, ai fini della corresponsione delle indennità spettante del personale educativo degli asili nido, in caso di assenza del beneficiario, occorre considerare sia le caratteristiche specifiche delle indennità sia la natura e le regole proprie di ciascuna tipologia di assenza che viene in considerazione.

Pertanto, con riferimento all’indennità professionale di cui all’art.37, comma 1, lett.c del CCNL del 6.7.1995) avremo che:

· in caso di malattia del dipendente, troverà applicazione l’art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995 e quindi trattandosi di una indennità fissa e continuativa (a tale fine è sufficiente la considerazione che l’art.49 del CCNL del 14.9.2000 la inserisce tra le voci retributive da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro) essa sarà corrisposta secondo la disciplina ivi prevista in relazione a ciascuna delle ipotesi considerate

1. per intero per i primi 9 mesi di assenza;

2. al 90% per i successivi 3 mesi di assenza;

3. al 50% per gli ulteriori 6 mesi;

Non viene corrisposta nell’ambito dell’ulteriore periodo di 18 mesi di assenza per malattia non retribuita, ai sensi dell’art.21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.

· Nel caso di congedo di maternità (astensione obbligatoria) essa sarà comunque corrisposta, dato il principio stabilito nell’art.17, comma 4, per cui alla lavoratrice in congedo di maternità spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (tra cui rientra anche l’indennità di cui trattasi), compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.

· Nel caso di congedo parentale, in applicazione dell’art. 17 del CCNL del 14.9.2000, per i primi 30 giorni di fruizione spetta l’intera retribuzione, con l’esclusione dei soli compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; pertanto, per tali giorni la lavoratrice avrà diritto a percepire per intero l’indennità di cui all’art.37, comma 1, lett.c); per i successivi periodi di congedo parentale, entro il limite di sei mesi complessivi tra entrambi i genitori e fino al terzo anno di vita, il trattamento economico (e quindi anche l’indennità) è dovuta nella misura del 30%, ai sensi dell’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001; successivamente al terzo anno, per gli ulteriori periodi di congedo parentale il trattamento economico (e quindi anche l’indennità) è dovuto

nella misura del 30% ma solo se il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

A diverse conclusioni dobbiamo arrivare con riferimento all’indennità di cui all’art.31, comma 7, del CCNL 24.9,2000, pari a 120.000 mensili lorde per 10 mensilità, dato che essa non presenta i requisiti di fissità e continuità propri di quella dell’art.37, comma 1, lett.c del CCNL del 6.7.1995). Per tale caratteristica depone anche il contenuto del citato comma 7 che qualifica l’indennità come “trattamento economico accessorio”, escludendo gli effetti sulla pensione, sul trattamento di fine rapporto e sugli altri istituti di carattere economico. Pertanto, essa:

– non sarà corrisposta in alcun caso nelle ipotesi di assenza per malattia

– non sarà corrisposta neppure nell’ipotesi di congedo di maternità, data la mancanza del requisito della continuità e della fissità richiesto espressamente dall’art.17, comma 4, ai fini della conservazionealla lavoratrice dei compensi accessori;

– conseguentemente, e a maggiore ragione, non sarà corrisposta nel caso di congedo parentale.

(Si ricordi che l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001 ha modificato l’importo dell’indennità prevista dall’art. 37, comma 1 lettere c) e d) del CCNL del 6.7.1995)

900-VC12. In caso di assenza per malattia inferiore a 15 giorni, deve essere corrisposta l’indennità di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 ?

Siamo del parere che l’indennità di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2 del CCNL del 6.7.1995, spettante per 10 mesi, non possa essere corrisposta in caso di assenza per malattia inferiore a 15 giorni.

La ragione di tale esclusione è identica a quella già illustrata nelle risposte 900-VC10 e 900-VC11 a proposito dell’indennità di L.120.000 lorde mensili prevista per il personale educativo degli asili nido: infatti, anche l’indennità di tempo potenziato è corrisposta per soli 10 mesi e non può dirsi fissa e continuativa, come confermato anche dall’art.49 del CCNL del 14.9.2000, che non la ritiene utile ai fini del trattamento di fine rapporto, e dall’art.37, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 che, quando erano pensionabili i soli emolumenti fissi e continuativi, aveva espressamente escluso che detta indennità fosse utile ai fini previdenziali e pensionistici.

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