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Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio blocksy è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131
INDENNITA’ VARIABILI – Date X Fondo

Le risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa (una volta garantita la copertura degli istituti stabili e la destinazione delle risorse vincolate), verranno ripartite, in base ai criteri dettati dal contratto integrativo specifico, per finanziare i diversi istituti economici previsti dalle disposizioni contrattuali (es. rischio, disagio, premialità ecc.).

ATTENZIONE: ASPETTO IMPORTANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’UTILIZZO

L’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018 ha stabilito che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse

E’ obbligatorio quindi destinare almeno il 50,01% (la quota prevalente) delle risorse variabili a tali istituti:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24,

comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70

quinquies;

f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui

all’art.56-quater;

E’ inoltre obbligatorio destinare almeno il 30% (compreso nel 50,01% di cui appena sopra) delle risorse variabili a:

b) premi correlati alla performance individuale;

Quali risorse variabili è obbligatorio destinare alle due percentuali sopra elencate?

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene  il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.

Per maggiori dettagli si rinvia alle sezioni dedicate a ciascuna indennità rinominata in base al CCNL 21.5.2018:

Il CCNL 21.5.2018 ha introdotto nuove indennità, in particolare:

INDENNITA’ PREVISTE DISTINTE FINO AL 2017

PARERI ARAN

CFL37 del 30.11.2018/CFL 17 del 30.11.2018

Un ente che non ha sottoscritto il contratto integrativo relativo all’anno 2017, può prevedere, nel contratto integrativo firmato oltre l’anno di competenza, i criteri per la distribuzione del compensi relativi alla performance per il suddetto 2017?

Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l’erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti.

Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par  ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l’anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l’erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un’adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l’anno, certificato dall’Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente “abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’ente”.

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa – ancorché definitasi nell’anno successivo –  operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell’individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell’anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell’esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell’organo di revisione).

RAL_1877_Orientamenti Applicativi

Nel caso in cui le risorse per la contrattazione integrativa subiscano una sensibile riduzione, per effetto di cessazione di personale dal servizio, le indennità per il personale insegnante e per quello educativo degli  asili nido, di turno e di rischio possono essere proporzionalmente decurtate al fine di rientrare nei limiti delle risorse effettivamente disponibili?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Innanzitutto, si deve ricordare che:

a) i compensi e i trattamenti accessori che, attualmente, possono essere erogati ai dipendenti degli enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sono solo ed esclusivamente quelli previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999;

b) i suddetti trattamenti accessori del personale devono sempre trovare integrale copertura finanziaria nelle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999. Nessuna disposizione contrattuale consente di finanziare i vari compensi del trattamento accessorio, ponendo i relativi oneri direttamente a carico del bilancio dell’ente.

Alla luce di quanto detto, pertanto, se rispetto al precedente contratto integrativo, in sede di rinnovo dello stesso, si dovesse riscontrare un minore ammontare delle risorse disponibili (sia stabili che variabili), l’ente dovrebbe procedere alla rinegoziazione delle pregresse destinazioni delle risorse finanziarie alle varie voci del trattamento accessorio del personale, in modo da adeguarle alle nuove ed effettive disponibilità economiche.

Occorre, poi, aggiungere che, nell’attuale sistema negoziale, la contrattazione collettiva si svolge, analogamente a quanto avviene nel settore del lavoro privato, nel rispetto della piena libertà ed autonomia delle parti stipulanti, nel rispetto del diverso ruolo e responsabilità delle stesse e sul presupposto della reciproca convenienza ad addivenire alla stipulazione del contratto collettivo, anche di carattere integrativo.

In sede di contrattazione integrativa, pertanto, ciascuna parte adotta i comportamenti e le decisioni ritenuti più opportuni a salvaguardare il proprio specifico interesse, come autonomamente valutato.

Ciò comporta, quindi, che, nell’ambito del processo negoziale, l’ente, nella sua veste di datore di lavoro, è chiamato a tutelare in via prioritaria le proprie esigenze organizzative e funzionali.

Conseguentemente, lo stesso si assume una piena ed autonoma responsabilità in materia, anche con specifico riferimento alla destinazione delle risorse disponibili al finanziamento dei vari istituti contrattuali.

Infatti, nessuna norma dei vigenti CCNL impone, neppure come semplice criterio di priorità, di destinare le risorse effettivamente a disposizione ad una o ad un’altra finalità.

Pertanto, il datore di lavoro pubblico deve essere ben consapevole che ogni sua scelta in un determinato senso finisce, comunque, per sottrarre risorse disponibili da altre destinazioni ugualmente di prioritario interesse dello stesso, in quanto connesse a proprie e specifiche esigenze funzionali ed operative.

In sede di adozione di tale scelta, quindi, l’ente terrà conto della natura, dei contenuti e delle caratteristiche dei vari compensi considerati dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per completezza informativa, infine, si coglie l’occasione per evidenziare che la contrattazione integrativa non è in alcun modo legittimata a modificare, in aumento o in diminuzione, la misura dei trattamenti economici accessori già preventivamente e direttamente definiti nel contratto collettivo nazionale.

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