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INQUADRAMENTO EX LED – Date X Fondo

ART. 14 COMMA 3 CCNL 31/03/1999

ART. 14 – Finanziamento del sistema di classificazione

3. In attesa della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL, l’insieme delle risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato.

COMMENTI E PARERI:

Bisogna inserire in questa casella le somme già destinate da ciascun Ente nel 1998 al pagamento del LED al personale in servizio e tali risorse dovranno avere una destinazione vincolata in quanto dovranno obbligatoriamente confluire nell’apposito fondo che si determinerà per la progressione economica in fase di contrattazione, continuando ad essere destinate a compensare la prima posizione di sviluppo economico di ogni categoria ( A2, B2, B4, C2, D2).
Nel caso in cui l’Ente non abbia più rilevato negli successivi al 1999 tale somma, può utilizzare la casella delle Progressioni economiche STORICHE non contrattate inserendo l’ammontare destinato alle Progressioni economiche storiche.
L’importo del LED andava calcolato nella misura relativa dell’intera percentuale di LED che poteva essere coperta per ogni qualifica funzionale fino alla VII, salvaguardando così tutte le posizioni dell’Ente, anche quelli che fossero in ritardo nell’applicazione del LED ma in questo modo determinando un onere anche eventualmente superiore a quello sostenuto nel 1998.
L’articolo 14 dell’ordinamento professionale al comma 3, precisa che, in attesa della disciplina del CCNL 1998 -–2001, disciplina mai successivamente emanata, nel fondo di finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art 5 dello stesso ordinamento, confluisce, alla data della stipulazione del contratto stesso ( 31.3.1999) l’insieme delle risorse già destinato alla corresponsione , al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato. Ne deriva che la quota eventualmente aggiuntiva che si dovesse rilevare per il 1999, rispetto a quella corrisposta al Costituzione dell’Articolo 15, deve essere finanziata dal fondo per la progressione economica, considerando che i livelli economici attribuiti per il 1999, siano di fatto già delle progressioni economiche ”anticipate”.
In tema di LED, è opportuno riprendere i parere n° 2 e 5 del 15.07.1999 dell’Aran che precisa : per assunti di VII q.f. in posizione apicale sino al 1° aprile 1999, la disciplina degli artt. 35 re 36 del DPR 333/90 è stata disciplinata solo con effetto 2 aprile 1999; pertanto anche la disposizione speciale contenuta nel citato art. 36 al comma 5, deve trovare applicazione solo fino al giorno precedente a quello della sua disapplicazione; e la clausola della lettera (g) va intesa nel senso che le relative risorse confluiscono nel complesso delle disponibilità finanziarie di cui all’.art. 15, conservando comunque la loro qualifica di salario fondamentale e la relativa allocazione di bilancio; le stesse risorse vanno considerate vere e proprie partite di giro in quanto devono confluire nel fondo della progressione economica orizzontale di cui all’art. 17, co.2, lett. (b), e sono destinate prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti degli ex LED.


Le somme dovute per LED in seguito al re-inquadramento nelle nuove categorie del contratto nazionale del 31.3.1999, comprensive di tredicesima sono le seguenti:
LED
a1    
a2        223,80
a3        281,43
a4        279,75
a5

b1    
b2        299,89
b3        563,97
b4        248,38
b5        306,08
b6        335,70


c1    
c2        447,60
c3        463,82
c4        615,44
c5    

d1    
d2     1.063,04
d3     1.844,09
d4        969,61
d5     1.118,99
d6    


In caso di Progressioni Economiche Orizzontali effettuate dal 1.4.1999 in poi bisognerà aggiungere o alle disponibilità derivanti dall’ex Led (che continuano ad essere erogate ai  soggetti  che  ne  beneficiavano),  ulteriori  risorse  prelevate  dal  complesso  delle disponibilità di cui all’art. 15, e inserite all’interno del portale nella voce “Progressioni economiche contrattate nell’anno”. Nell’anno successivo all’avvenuta progressione orizzontale le somme destinate nell’anno precedente alle progressioni orizzontali inserite quindi nella voce “Progressioni economiche STORICHE non contrattate”.



PARERE ARAN – RIFERIMENTO


399-7A. Tassatività delle previsioni contrattuali.  
399-7A1.  E’ possibile chiarire  il sistema  di primo inquadramento del personale nelle categorie?  E’  consentito  l’automatico  reinquadramento  in  base  al  profilo  o  alle mansioni?

La trasposizione del precedente ordinamento per qualifiche funzionali al nuovo sistema di  classificazione,  introdotto  dal  CCNL  del  31.3.1999,  avviene  esclusivamente  sulla base  delle  precise  indicazioni  contenute  nella  tabella  C  allegata  al  citato  CCNL.
Pertanto,  alla  luce  di  tali  tassative  indicazioni,  il  personale  è  inquadrato  nel  nuovo sistema  di  classificazione  esclusivamente  in  base  alla  qualifica  funzionale  ed  al trattamento economico fondamentale in godimento, ivi compreso il LED.  
Conseguentemente sono da escludersi reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei  profili  posseduti,  reinquadramenti  operati  in  sede  di  stipula  del  nuovo  contratto individuale  e  qualsiasi  altra  operazione  in  contrasto  con  le  prescrizioni  della  citata tabella C.  
Eventuali sviluppi verticali di carriera (sia nel senso di passaggio di categoria che di passaggio, nelle categorie, B e D ad uno dei profili con parametro tabellare di ingresso in B3 o D3), possono realizzarsi solo mediante selezioni interne alle condizioni indicate dal D.Lgs.n.29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001) e dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
L’art.3, comma 7, l’art.13 e le indicazioni contenute nell’allegato A, relativamente alle categorie B e D, non si possono interpretare nel senso di consentire forme di libero reinquadramento  del  personale  in  sede  di  applicazione  del  nuovo  sistema  di classificazione.  
Tali  disposizioni,  soprattutto  quelle  dell’allegato  A,  valgono  solo  a  fornire  indicazioni agli  enti  su  quali  siano  i  profili  da  ascrivere,  all’interno  delle  categorie  B  e  D,  al trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3 e D3, (nella posizione B3 i profili della ex V q.f. e in quella D3 i profili della ex VIII q.f.). Si tratta, quindi,  di  previsioni  di  carattere  specificativo  e  quindi  statico,  e  non  dinamico. Riguardano  la  collocazione  dei  profili  e  dei  relativi  posti  in  organico  e  non  delle persone fisiche.
Pertanto, nel caso in esame, il dipendente interessato inquadrato nella ex VII q.f., ed in possesso del LED deve essere correttamente collocato nella categoria D, posizione economica  D2;  solo  se  già  inquadrato  nella  ex  VIII  q.f.,  proprio  alla  luce  dell’art.3, comma  7,  dell’art.13  e  delle  previsioni  dell’allegato  A,  avrebbe  potuto  essere inquadrato nei profili con trattamento tabellare iniziale D3.
Riteniamo  opportuno,  per  completezza  informativa,  aggiungere  anche  che  ove  il dipendente in questione acquisisse, in virtù di progressione economica orizzontale, la posizione economica D3, egli continuerebbe a svolgere esclusivamente i compiti e le mansioni   correlate   al  profilo  giuridico  D1.  Infatti,  la  progressione  economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999 remunera solo ed esclusivamente il particolare  impegno  qualitativo  e  quantitativo  del  lavoratore  nell’espletamento  delle mansioni  proprie  e  quindi  non  determina  un  mutamento  del  profilo.  Si  tratterebbe, quindi,  del  raggiungimento  da  parte  del  dipendente  di  una  posizione  D3  di  valenza esclusivamente economica.
Per poter accedere, invece, ad uno dei profili (ex VIII q.f.) per i quali è previsto un trattamento  Tabellare  iniziale  corrispondente  alla  posizione  economica  D3,  proprio perché si tratta di un mutamento della posizione professionale del dipendente e della occupazione  di  un  diverso  posto  in  organico  (il  lavoratore  quindi,  cambia  il  profilo rivestito  per  svolgere  mansioni  diverse  e  più  qualificate)  è  necessario  attivare, sussistendone i presupposti, le procedure selettive interne previste dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.

399-10A2. All’incaricato di posizione organizzativa deve essere mantenuta la quota di LED attribuita o deve essere riassorbita nella retribuzione di posizione?

Occorre preliminarmente precisare l’esatto significato dell’art. 15, comma 1, lett. g), del  CCNL  dell’1.4.1999,  secondo  cui  le  risorse  già  destinate  per  l’anno  1998  al pagamento  del  LED  al  personale  in  servizio  nella  misura  corrispondente  alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 confluiscono nelle disponibilità del citato art.  15,  destinate  alle  politiche  per  lo  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la produttività.
Tale  clausola  deve  essere  intesa  nel  senso  che  le  relative  risorse  confluiscono  nel complesso  delle  disponibilità  finanziarie  di  cui  all’art.  15  conservando  la  loro qualificazione  di  salario  fondamentale  e  la  relativa  allocazione  in  bilancio;  le  stesse risorse vanno poi considerate come una partita di giro, in quanto devono confluire nel fondo  per  la  progressione  economica  di  cui  all’art.  17,  comma  2,  lett.  b)  del  CCNL 1.4.1999,  e  sono  destinate  prioritariamente  a  garantire  la  continuità  dei  pagamenti
degli ex LED, attualmente trasformati in posizioni di sviluppo secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 sopracitato.
Pertanto, poiché nella nuova disciplina risultante dai CCNL del 31.3.1999 e 1.4.1999 il LED  si  è  trasformato  in  una  posizione  di  sviluppo  economico,  che  costituisce  pur sempre salario fondamentale, non si pone il problema di incompatibilità tra ex livello economico differenziato attribuito ai funzionari ai sensi dell’art. 36, comma 5, del DPR n.  333/1990  e  il  particolare  trattamento  accessorio  previsto  dagli  artt.  10  e  11  del CCNL del 31.3.1999 per il personale incaricato di posizioni organizzative.
Esemplificando,  il  funzionario  titolare  di  LED  inquadrato  nella  ex  VII  q.f.,  a  seguito dell’entrata in vigore de nuovo sistema di classificazione, è inquadrato nella categoria D,  posizione  economica  D2.  Lo  stesso  funzionario,  ove  incaricato  di  una  posizione organizzativa, percepisce anche la retribuzione accessoria di cui agli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
Alla luce di quanto detto, appare evidente come non si possa porre in alcun modo un problema  di  recupero  dal  fondo  della  quota  corrispondente  all’ex  LED  nel  caso  di funzionari incaricati di posizioni organizzative.

499-15B2. Dove devono confluire e come devono essere utilizzate le risorse ex LED, esiste un vincolo di destinazione di tali risorse?
Le  predette  risorse  ex  LED,  per  il  valore  quantificato  in  relazione  al  personale  che aveva  diritto  a  fruirne,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  15,  comma  2,  del  CCNL dell’1.4.1999,  confluiscono  nelle  disponibilità  complessive  dello  stesso  art.  15  e, conseguentemente,  sono  destinate  al  fondo  per  la  progressione  orizzontale  di  cui all’art. 17, comma 2, lett. b) dello stesso CCNL per costituirne la prima dotazione, fatti salvi gli ulteriori incrementi stabiliti in sede decentrata.
Tale  destinazione  vincolata  si  rende  necessaria  per  continuare  a  compensare  i dipendenti  ancora  in  servizio  già  in  possesso  del  LED,  nel  rispetto  della  chiara previsione contenuta nel comma 4 del ripetuto art. 17, secondo il quale il fondo per la progressione economica è prioritariamente destinato “al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CCNL del 31.3.1999” che sono appunto quelle assegnate ai possessori di LED (A2. B2, B4, C2 ecc.).
Le risorse in parola potranno essere utilizzate per finanziare nuove progressioni solo dopo la cessazione dal servizio o il passaggio di categoria dei soggetti interessati. Una diversa  applicazione  delle  clausole  contrattuali  si  tradurrebbe  in  un  elevato  ed ingiustificato incremento degli oneri a carico dei bilanci degli enti.

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