ART. 14 COMMA 3 CCNL 31/03/1999
ART. 14 – Finanziamento del sistema di classificazione
3. In attesa della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL, l’insieme delle risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato.
COMMENTI E PARERI:
Bisogna inserire in questa casella le somme già destinate da ciascun Ente nel 1998 al pagamento del LED al personale in servizio e tali risorse dovranno avere una destinazione vincolata in quanto dovranno obbligatoriamente confluire nell’apposito fondo che si determinerà per la progressione economica in fase di contrattazione, continuando ad essere destinate a compensare la prima posizione di sviluppo economico di ogni categoria ( A2, B2, B4, C2, D2).
Nel caso in cui l’Ente non abbia più rilevato negli successivi al 1999 tale somma, può utilizzare la casella delle Progressioni economiche STORICHE non contrattate inserendo l’ammontare destinato alle Progressioni economiche storiche.
L’importo del LED andava calcolato nella misura relativa dell’intera percentuale di LED che poteva essere coperta per ogni qualifica funzionale fino alla VII, salvaguardando così tutte le posizioni dell’Ente, anche quelli che fossero in ritardo nell’applicazione del LED ma in questo modo determinando un onere anche eventualmente superiore a quello sostenuto nel 1998.
L’articolo 14 dell’ordinamento professionale al comma 3, precisa che, in attesa della disciplina del CCNL 1998 -–2001, disciplina mai successivamente emanata, nel fondo di finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art 5 dello stesso ordinamento, confluisce, alla data della stipulazione del contratto stesso ( 31.3.1999) l’insieme delle risorse già destinato alla corresponsione , al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato. Ne deriva che la quota eventualmente aggiuntiva che si dovesse rilevare per il 1999, rispetto a quella corrisposta al Costituzione dell’Articolo 15, deve essere finanziata dal fondo per la progressione economica, considerando che i livelli economici attribuiti per il 1999, siano di fatto già delle progressioni economiche ”anticipate”.
In tema di LED, è opportuno riprendere i parere n° 2 e 5 del 15.07.1999 dell’Aran che precisa : per assunti di VII q.f. in posizione apicale sino al 1° aprile 1999, la disciplina degli artt. 35 re 36 del DPR 333/90 è stata disciplinata solo con effetto 2 aprile 1999; pertanto anche la disposizione speciale contenuta nel citato art. 36 al comma 5, deve trovare applicazione solo fino al giorno precedente a quello della sua disapplicazione; e la clausola della lettera (g) va intesa nel senso che le relative risorse confluiscono nel complesso delle disponibilità finanziarie di cui all’.art. 15, conservando comunque la loro qualifica di salario fondamentale e la relativa allocazione di bilancio; le stesse risorse vanno considerate vere e proprie partite di giro in quanto devono confluire nel fondo della progressione economica orizzontale di cui all’art. 17, co.2, lett. (b), e sono destinate prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti degli ex LED.
Le somme dovute per LED in seguito al re-inquadramento nelle nuove categorie del contratto nazionale del 31.3.1999, comprensive di tredicesima sono le seguenti:
LED
a1
a2 223,80
a3 281,43
a4 279,75
a5
b1
b2 299,89
b3 563,97
b4 248,38
b5 306,08
b6 335,70
c1
c2 447,60
c3 463,82
c4 615,44
c5
d1
d2 1.063,04
d3 1.844,09
d4 969,61
d5 1.118,99
d6
In caso di Progressioni Economiche Orizzontali effettuate dal 1.4.1999 in poi bisognerà aggiungere o alle disponibilità derivanti dall’ex Led (che continuano ad essere erogate ai soggetti che ne beneficiavano), ulteriori risorse prelevate dal complesso delle disponibilità di cui all’art. 15, e inserite all’interno del portale nella voce “Progressioni economiche contrattate nell’anno”. Nell’anno successivo all’avvenuta progressione orizzontale le somme destinate nell’anno precedente alle progressioni orizzontali inserite quindi nella voce “Progressioni economiche STORICHE non contrattate”.
PARERE ARAN – RIFERIMENTO
399-7A. Tassatività delle previsioni contrattuali.
399-7A1. E’ possibile chiarire il sistema di primo inquadramento del personale nelle categorie? E’ consentito l’automatico reinquadramento in base al profilo o alle mansioni?
La trasposizione del precedente ordinamento per qualifiche funzionali al nuovo sistema di classificazione, introdotto dal CCNL del 31.3.1999, avviene esclusivamente sulla base delle precise indicazioni contenute nella tabella C allegata al citato CCNL.
Pertanto, alla luce di tali tassative indicazioni, il personale è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione esclusivamente in base alla qualifica funzionale ed al trattamento economico fondamentale in godimento, ivi compreso il LED.
Conseguentemente sono da escludersi reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei profili posseduti, reinquadramenti operati in sede di stipula del nuovo contratto individuale e qualsiasi altra operazione in contrasto con le prescrizioni della citata tabella C.
Eventuali sviluppi verticali di carriera (sia nel senso di passaggio di categoria che di passaggio, nelle categorie, B e D ad uno dei profili con parametro tabellare di ingresso in B3 o D3), possono realizzarsi solo mediante selezioni interne alle condizioni indicate dal D.Lgs.n.29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001) e dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
L’art.3, comma 7, l’art.13 e le indicazioni contenute nell’allegato A, relativamente alle categorie B e D, non si possono interpretare nel senso di consentire forme di libero reinquadramento del personale in sede di applicazione del nuovo sistema di classificazione.
Tali disposizioni, soprattutto quelle dell’allegato A, valgono solo a fornire indicazioni agli enti su quali siano i profili da ascrivere, all’interno delle categorie B e D, al trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3 e D3, (nella posizione B3 i profili della ex V q.f. e in quella D3 i profili della ex VIII q.f.). Si tratta, quindi, di previsioni di carattere specificativo e quindi statico, e non dinamico. Riguardano la collocazione dei profili e dei relativi posti in organico e non delle persone fisiche.
Pertanto, nel caso in esame, il dipendente interessato inquadrato nella ex VII q.f., ed in possesso del LED deve essere correttamente collocato nella categoria D, posizione economica D2; solo se già inquadrato nella ex VIII q.f., proprio alla luce dell’art.3, comma 7, dell’art.13 e delle previsioni dell’allegato A, avrebbe potuto essere inquadrato nei profili con trattamento tabellare iniziale D3.
Riteniamo opportuno, per completezza informativa, aggiungere anche che ove il dipendente in questione acquisisse, in virtù di progressione economica orizzontale, la posizione economica D3, egli continuerebbe a svolgere esclusivamente i compiti e le mansioni correlate al profilo giuridico D1. Infatti, la progressione economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999 remunera solo ed esclusivamente il particolare impegno qualitativo e quantitativo del lavoratore nell’espletamento delle mansioni proprie e quindi non determina un mutamento del profilo. Si tratterebbe, quindi, del raggiungimento da parte del dipendente di una posizione D3 di valenza esclusivamente economica.
Per poter accedere, invece, ad uno dei profili (ex VIII q.f.) per i quali è previsto un trattamento Tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica D3, proprio perché si tratta di un mutamento della posizione professionale del dipendente e della occupazione di un diverso posto in organico (il lavoratore quindi, cambia il profilo rivestito per svolgere mansioni diverse e più qualificate) è necessario attivare, sussistendone i presupposti, le procedure selettive interne previste dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
399-10A2. All’incaricato di posizione organizzativa deve essere mantenuta la quota di LED attribuita o deve essere riassorbita nella retribuzione di posizione?
Occorre preliminarmente precisare l’esatto significato dell’art. 15, comma 1, lett. g), del CCNL dell’1.4.1999, secondo cui le risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED al personale in servizio nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 confluiscono nelle disponibilità del citato art. 15, destinate alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Tale clausola deve essere intesa nel senso che le relative risorse confluiscono nel complesso delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 15 conservando la loro qualificazione di salario fondamentale e la relativa allocazione in bilancio; le stesse risorse vanno poi considerate come una partita di giro, in quanto devono confluire nel fondo per la progressione economica di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1.4.1999, e sono destinate prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti
degli ex LED, attualmente trasformati in posizioni di sviluppo secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 sopracitato.
Pertanto, poiché nella nuova disciplina risultante dai CCNL del 31.3.1999 e 1.4.1999 il LED si è trasformato in una posizione di sviluppo economico, che costituisce pur sempre salario fondamentale, non si pone il problema di incompatibilità tra ex livello economico differenziato attribuito ai funzionari ai sensi dell’art. 36, comma 5, del DPR n. 333/1990 e il particolare trattamento accessorio previsto dagli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999 per il personale incaricato di posizioni organizzative.
Esemplificando, il funzionario titolare di LED inquadrato nella ex VII q.f., a seguito dell’entrata in vigore de nuovo sistema di classificazione, è inquadrato nella categoria D, posizione economica D2. Lo stesso funzionario, ove incaricato di una posizione organizzativa, percepisce anche la retribuzione accessoria di cui agli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
Alla luce di quanto detto, appare evidente come non si possa porre in alcun modo un problema di recupero dal fondo della quota corrispondente all’ex LED nel caso di funzionari incaricati di posizioni organizzative.
499-15B2. Dove devono confluire e come devono essere utilizzate le risorse ex LED, esiste un vincolo di destinazione di tali risorse?
Le predette risorse ex LED, per il valore quantificato in relazione al personale che aveva diritto a fruirne, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, confluiscono nelle disponibilità complessive dello stesso art. 15 e, conseguentemente, sono destinate al fondo per la progressione orizzontale di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) dello stesso CCNL per costituirne la prima dotazione, fatti salvi gli ulteriori incrementi stabiliti in sede decentrata.
Tale destinazione vincolata si rende necessaria per continuare a compensare i dipendenti ancora in servizio già in possesso del LED, nel rispetto della chiara previsione contenuta nel comma 4 del ripetuto art. 17, secondo il quale il fondo per la progressione economica è prioritariamente destinato “al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CCNL del 31.3.1999” che sono appunto quelle assegnate ai possessori di LED (A2. B2, B4, C2 ecc.).
Le risorse in parola potranno essere utilizzate per finanziare nuove progressioni solo dopo la cessazione dal servizio o il passaggio di categoria dei soggetti interessati. Una diversa applicazione delle clausole contrattuali si tradurrebbe in un elevato ed ingiustificato incremento degli oneri a carico dei bilanci degli enti.


