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PROGRESSIONI ECONOMICHE – Date X Fondo

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per la determinazione del costo da imputare al fondo

All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica, un passaggio che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici. Tale passaggio si realizza mediante un sistema premiante che consente di accedere alle posizioni economiche successive a quella di inquadramento.

Le progressioni economiche si distinguono in :

  • Progressioni economiche (PEO) NON contrattate nell’anno: sono le somme già destinate negli anni precedenti al pagamento della Progressione Economica orizzontale (quindi STORICHE) del personale in servizio e pertanto non decise nel contratto decentrato dell’anno di riferimento:
  • Progressioni economiche (PEO) contrattate nell’anno: sono le somme che annualmente sono destinate al pagamento delle nuove Progressioni Economiche riconosciute (per il periodo 2011-2014 si rinvia alla sezione apposita).

Tale suddivisione viene riportata nello schema del fondo, parte utilizzo, automaticamente predisposto dal sistema e reperibile nella sezione “FONDI”.

Modalità di attribuzione

Alla luce degli aggiornamenti all’ultimo CCNL e in seguito agli interventi del D.lgs 150/2009, le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una  quota  limitata  di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed  ai  risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. La   collocazione   nella  fascia  di  merito  alta  per tre anni consecutivi, ovvero  per  cinque  annualità  anche  non  consecutive, costituisce titolo  prioritario  ai  fini  dell’attribuzione  delle  progressioni economiche.

Per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione, il CCNL 21.5.2018 all’art. 16 fornisce una serie di elementi di valutazione che possono essere integrati e completati in sede di contrattazione integrativa. La progressione economica non è un automatismo contrattuale o una attribuzione automatica e generalizzata della progressione orizzontale, ma ha carattere selettivo e meritocratico, in base agli elementi di valutazione .

In relazione a detti elementi occorre precisare che il concetto di esperienza va inteso come maggiore capacità di lavoro acquisita in relazione alla durata del servizio prestato e non di anzianità, pertanto da valutare in base a specifici sistemi di valutazione. La valutazione delle attività e dei risultati effettuata dal dirigente al termine del periodo annuale di valutazione, in correlazione con il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, costituisce generalmente un elemento di valutazione per l’attribuzione del passaggio economico.

Il contratto del 2008 e confermato nel CCNL 21.5.2018, ai fini di tali progression, ha fissato un periodo minimo di permanenza in ciascuna posizione economica di due anni, che non costituisce comunque un automatismo in quanto in riconoscimento della PEO rimane comunque strettamente connesso al sistema di valutazione.

La verifica del possesso del requisito dei 24 mesi deve essere effettuata con riferimento al momento in cui interviene l’atto formale iniziale (bando, avviso) della procedura selettiva a partire dalla data in cui è stata effettivamente riconosciuta al lavoratore per effetto della precedente progressione economica o dell’assunzione (Parere Aran RAL 1388).

Il finanziamento delle progressioni orizzontali

In sede di contrattazione integrativa viene contrattato il fondo annuale da destinare alle progressioni economiche. L’art. 16 del CCNL 21.5.2018 conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato delle progressioni, comprensivi anche della quota relativa alla tredicesima mensilità, sono a carico delle risorse decentrate “stabili”.
L’art. 34 del CCNL 22.1.2014 prevede che gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate, come maggiore disponibilità, dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni. La contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

Attenzione! Come per le Progressioni economiche orizzontali, anche l’Indennità di comparto deve essere finanziate esclusivamente con risorse stabili.

Decorrenza

L’art. 16 del CCNL al comma 7 dispone che “L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativoche prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”.

In merito alla decorrenza delle PEO si sono espressi l’ARAN con parere CFL 69 e la RGS.

In particolare, nel caso in cui l’Ente non conclude le procedure per l’attribuzione delle PEO, nel parere CFL 69 di ottobre 2019 ARAN chiarisce che “se il contratto integrativo dell’ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, e sulla base degli accordi in esso contenuti, la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1° giugno 2018, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL del 21.5.2018.” Con questo parere, ARAN sostiene che per poter riconoscere le PEO con decorrenza al 1° gennaio dell’anno di stipula, non è necessario che la procedura di attribuzione delle progressioni orizzontali si concluda entro l’esercizio, ma è, invece, obbligatorio siglare il contratto integrativo entro il 31 dicembre dell’anno.

Il parere di ARAN risolve il dubbio interpretativo, visto che anche di recente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota protocollo n. 44366/2019, ha affermato che «la decorrenza delle progressioni economiche non può essere antecedente alla pubblicazione delle graduatorie relative alle progressioni (come ribadito
dalla citata Circolare del Conto Annuale
)». A supporto di questa posizione il Dipartimento richiama la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 15/2019 nel quale si afferma che «relativamente alla decorrenza economica delle suddette progressioni economiche, fissata nella citata ipotesi al 1° gennaio 2019, si rammenta che la validità della stessa è condizionata dalla conclusione della procedura selettiva e approvazione della relativa graduatoria, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno».

Per maggiori approfondimenti, in materia di Progressioni economiche, si rinvia alle successive sezioni:

Note e commenti

Riferimenti Contrattuali

Riferimenti Normativi

Circolari e pareri

Sentenze

ciao

NOTE E COMMENTI

Per poter calcolare l’importo relativo al costo delle progressioni economiche orizzontali, aggiornato alle decorrenze del CCNL 21.5.2018,  scaricare il file di modalità di calcolo PEO.

Si evidenzia che nella compilazione dell’apposito schema di costituzione delle risorse decentrate, nel caso in cui l’Ente non abbia più rilevato negli successivi al 1999 la somma specifica relativa al LED, tali importi possono essere accorpati nella casella relativa a Progressioni economiche STORICHE non contrattate. In tale casella verranno quindi inseriti sia i vecchi importi di LED che le Progressioni economiche storiche.

**Il blocco delle progressioni economiche anni 2011-2014

Il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, in particolare l’art. 9 comma 1, aveva previsto limitazioni in materia di spesa per il personale. In particolare, l’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 stabiliva che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera ed i passaggi di aree disposte negli anni 2011/2014 avessero effetto per predetti anni ai soli fini giuridici.

Per progressioni di carriera comunque denominate si intendono tutti i passaggi all’interno delle aree/categorie (circolare RGS n. 12/2011). La stessa circolare precisa che “in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 e 2014, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Successivamente, il D.P.R. del 4 settembre 2013 n. 122 all’art. 1 ha disposto la  proroga  di  un  anno  dell’efficacia  delle  citate disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di  personale delle  pubbliche  amministrazioni, fino al 31.12.2014.

Sull’attribuzione delle PEO con soli effetti giuridici si è espresso il MEF con apposito Parere del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato alla Camera di Commercio di Padova del 20.7.2012: Il Ragioniere dello Stato risponde alla richiesta della CCIA di Padova che chiede se le economie derivanti dall’attribuzione di progressioni economiche orizzontali ai soli fini giuridici in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 122/2010 possano essere destinate ad altri impieghi nell’ambito del fondo delle risorse decentrate.

“Giova a questo fine richiamare testualmente quanto tassativamente disposto a pagina 7 delle circolare n. 12/2011 di questa Ragioneria Generale dello Stato:
“Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività”.
Il passaggio “rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013” indica chiaramente come le economie quesite non possono essere utilizzate in alcuna forma né nell’ambito del fondo per la contrattazione integrativa né all’esterno di esso ma debbano piuttosto unicamente contribuire al miglioramento dei saldi di bilancio dell’amministrazione”.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 21.05.2018

Art. 16 Progressione economica all’interno della categoria

1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativoche prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

Art. 49-ter Destinatari e processi della formazione

3. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.

Art. 64 Incrementi degli stipendi tabellari

3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.

Art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione

1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli entihanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

Art. 5-13-14-15 CCNL 31.03.1999

Art. 5

Progressione economica all’interno della categoria

  1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13.
  2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili  nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere  b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti  tabellari  iniziali  delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita;

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti  tabellari  iniziali  delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale;

d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del

– diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;

– grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi,  partecipazione effettiva  alle esigenze di flessibilità;

– iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.

Art. 13

Trattamento economico

1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.

2. La progressione economica all’interno della categoria secondo la disciplina dell’art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B.

Art. 14
Finanziamento del sistema di classificazione

1. Le procedure selettive di cui all’art. 4 sono indette, ai sensi  delle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane e  di reclutamento del personale, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti.

2.  Per il finanziamento della progressione all’interno delle categorie di cui all’art. 5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 10, gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall’art. 9, comma 6, alla costituzione di due distinti fondi annuali. Limitatamente al periodo 1998-2001, il CCNL, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalla progressione economica all’interno della categoria, dovrà individuare anche idonei strumenti per il controllo della spesa e per stimolare la selettività della stessa progressione prevedendo l’individuazione di valori massimi di riferimento per il costo del personale di ciascuna categoria e le regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.

3. In attesa della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL, l’insieme delle risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato.

4. Le condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per l’incremento del fondo di cui al comma 3 e per la effettiva costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 10, formano oggetto di organica disciplina nell’ambito del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

Art. 15
Norme finali e transitorie di inquadramento economico

1. Al personale assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1.

2. In caso di passaggio tra  categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all’art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito  il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo  personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.

3. Al personale proveniente per processi  di mobilità  da altri enti del comparto  resta attribuita la posizione  economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.

ART. 17 CCNL 01.04.1999

ART. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per  la produttività

1. Le risorse  di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per:

costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.3.99; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all’art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

Artt. 19-34-35 CCNL 22.01.2004

Art. 19

Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali

1.Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.

Art. 34

Finanziamento delle progressioni orizzontali

1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

5. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.

Art. 35

Integrazione delle posizioni economiche

1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL.

2. I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell’art. 5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 . Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all’art. 31 comma 2.

ART. 9 CCNL 11.04.2008

Art. 9

Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria

1. Ai  fini  della  progressione  economica  orizzontale,  secondo  la  disciplina  dell’art.5  del  CCNL  del  31.3.1999,  il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La  disciplina  del  comma  1  trova  applicazione  per  le  procedure  selettive  per  la  realizzazione  della  progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Art. 23  Progressioni economiche

1.  Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le progressioni  economiche  di  cui  all’articolo  52, comma 1-bis, del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.165,  come  introdotto dall’articolo  62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  e  integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una  quota  limitata  di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed  ai  risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3.   La   collocazione   nella  fascia  di  merito  alta  ai  sensi dell’articolo  19,  comma  2,  lettera  a), per tre anni consecutivi, ovvero  per  cinque  annualità  anche  non  consecutive, costituisce titolo  prioritario  ai  fini  dell’attribuzione  delle  progressioni economiche.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Art. 9        Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento  economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale, ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come individuate dall’Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo’ superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente  spettante per  l’anno  2010,  al  netto  degli  effetti  derivanti  da   eventi

straordinari della dinamica retributiva, ivi  incluse  le  variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni  diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto  previsto  dal  comma  21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di  carriera  comunque denominate,  maternita’,  malattia,   missioni   svolte   all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Art. 1 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma  1,  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2  nella  parte vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

CIRCOLARI E PARERI

Circolare n. 15 del 16 maggio 2019 della Ragioneria Generale dello Stato in merito al grado di selettività effettivamente realizzato è confermata l’indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura (misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra domanda PEO188 (PEO effettuate) e domanda PEO111 (dipendenti che hanno concorso alle PEO)

Circolare N. 12 del 15 aprile 2011 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Oggetto: Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 Luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

1) Art.9, comma 1

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, vengono chiesti chiarimenti sulla definizione di “trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare “il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Al riguardo si rappresenta che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell’articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile , indennità operative , importo aggiuntivo pensionabile , ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito verranno fornite specifiche indicazioni. Infatti, le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene  previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio. (Per le indicazioni applicative di tale disposizione si rinvia al successivo paragrafo 3).

Si rappresenta che il limite stabilito nel primo comma dell’articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo, illustrate nei paragrafi successivi, finalizzate a garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento.

L’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il “percepito” 2010.

Non vanno, inoltre, considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o all’estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all’articolazione dell’orario di lavoro (turnazioni); se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc.) saranno svolte negli anni successivi al 2010, esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli erogati nel 2010, trovando, peraltro, specifici limiti di crescita alla spesa consentita nell’ambito di altre disposizioni previste dalla medesima legge n.122/2010 (es.: per le missioni vedi art.6, comma 12; per l’accessorio variabile vedi art.9, comma 2-bis). Analoghe considerazioni valgono per gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi e, pertanto, i relativi importi non sono da considerare nel tetto 2010. Se le stesse prestazioni verranno svolte anche negli anni successivi al 2010, andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l’incarico.

Per quanto riguarda gli specifici incarichi conferiti nel triennio 2011-2013 (e che si indicano, in via esemplificativa, con riferimento ai diversi comparti: retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di coordinamento e di responsabile di ufficio etc.), si ritiene che tali incarichi possano essere remunerati nel triennio 2011-2013 anche se non sussistenti nel 2010.

Con l’occasione si fa presente che sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all’interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010.

Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

CFL77- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

In caso di valutazioni del personale tardivamente effettuate dai responsabili dei Servizi, è possibile formulare la graduatoria per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali esclusivamente sulla base degli atti rinvenibili alla data della contrattazione integrativa in cui sono stati definiti i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni?

In relazione alla problematica in oggetto,  si ritiene anzitutto opportuno precisare  che l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, D.Lgs .n. 165/2001 e smi, è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.

Per quanto di competenza, non possono che richiamarsi la disposizione dell’art.16, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 secondo cui: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”.

Pertanto dall’inequivocabile tenore letterale della clausola contrattuale, prevista dall’art. 16, comma 3 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 non può che evincersi l’inderogabile necessità che le valutazioni da utilizzare siano quelle del triennio antecedente l’anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.

CFL113- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

Con quale criterio è possibile determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del CCNL del comparto delle Funzioni locali 21.05.2018, la data di decorrenza dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali laddove il contratto integrativo non abbia stabilito esplicitamente nulla al riguardo?

Come espressamente stabilito dall’art.16, comma 7, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

La decorrenza del beneficio dovrebbe essere prevista dal contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche orizzontali, ma nell’eventuale silenzio di esso si ritiene che per poter ricostruire la volontà delle parti contraenti di tale contratto si possa aver riguardo al finanziamento che è stato concordato per l’istituto delle progressioni economiche orizzontali.

Laddove, infatti, tale finanziamento sia stato previsto anche per l’intero anno in cui è stato definitivamente sottoscritto il contratto integrativo, si può ritenere che la volontà delle parti contraenti sia stata, in applicazione dell’art. 16, comma 7, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nel senso di far decorrere il beneficio dall’inizio di tale anno.

Si raccomanda tuttavia di evitare una simile situazione limite prevedendo sempre esplicitamente una data di decorrenza dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nel contratto integrativo.

CFL112- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

Nel caso di un contratto integrativo definitivamente sottoscritto alla fine dell’anno 2018 quale decorrenza è possibile dare all’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nel 2018?

Come espressamente stabilito dall’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

Di conseguenza, se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche orizzontali è stato sottoscritto definitivamente comunque nel 2018, le stesse possono avere decorrenza dal 1° gennaio del 2018, ma possono avere decorrenza anche da una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti abbiano ritenuto opportuno a tal fine prevedere.

Per completezza, informativa, si ricorda che le posizioni economiche “nuove” D7, C6, B8 e A6, previste dalla Tabella C allegata al CCNL del 21.5.2018, non possono avere comunque decorrenza anteriore all’1.4.2018, dato che esse sono state istituite dalla contrattazione collettiva nazionale solo da tale data.

CFL114- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

L’art. 16, comma 3, del CCNL del comparto delle Funzioni locali 21.05.2018, ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, richiede che negli anni del triennio considerato vi sia stata anche l’erogazione dei relativi premi di performance individuale?

La disciplina dell’art. 16, comma 3, del CCNL 21.05.2018, ha inteso assumere quale presupposto per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali le “risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto”, senza che a tal fine rilevi la circostanza che, negli anni in riferimento, vi sia stata o meno l’erogazione in concreto dei relativi premi di performance individuale.

La ratio della disposizione, infatti, è quella di evitare che l’ente, come avveniva in passato, attivi due distinte procedure di valutazione relativa l’una alla performance individuale e l’altra alle progressioni economiche orizzontali, rette da criteri diversi.

CFL115- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

Un dipendente in congedo straordinario ex art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001 può partecipare alla selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale?

In relazione alla questione posta, per quanto di competenza, si evidenzia che  la posizione di temporanea estraneità del dipendente all’ambiente di lavoro,  che possa derivare dalla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001 o di altro  istituti giuridico, non dovrebbe rappresentare,  di per sé,  motivo sufficiente per escluderlo dalla partecipazione a quei momenti di esame dell’operato dei singoli dipendenti che può portare all’acquisizione del beneficio della progressione economica orizzontale o alla fruizione dei compensi di produttività.

Tuttavia, a tal fine, anche per questo personale devono trovare applicazione le regole generali concernenti le progressioni economiche orizzontali contenute nell’art.16 del CCNL del 21.5.2018.

Relativamente alla sussistenza nella fattispecie concreta dei requisiti necessari per la partecipazione ad una procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche, espressamente indicati nel richiamato art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018, la questione costituisce materia gestionale.

A tale ultimo proposito, si ritiene utile rammentare che l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.

CFL119- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

In base all’art. 16, comma 10, del CCNL del comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018 sono fate salve le procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ancora in corso alla data di sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL. In tale ipotesi quale decorrenza dovrà avere il riconoscimento del beneficio?

Con riferimento alla problematica in esame si ritiene opportuno evidenziare che l’art.16, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali fa espressamente salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del suddetto CCNL, sulla base, evidentemente, di decisioni già adottate in materia con contratti integrativi  antecedenti  al  21.5.2018, e, quindi, nel rispetto delle pregresse disposizioni contrattuali nazionali e delle prassi applicative già seguite, anche per ciò che attiene alla decorrenza del riconoscimento del beneficio.

A tale ultimo riguardo si deve tener presente che, a suo tempo, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.7259 del 5.2.2014 ed il Ministero dell’Economia delle Finanze, hanno fornito alcune indicazioni in ordine a tale aspetto, con specifico riferimento anche al profilo dell’eventuale efficacia retroattiva dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali nel regime previgente l’entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del CCNL 21.05.2018.

In particolare, secondo il suddetto dicastero nel previgente regime “…non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”.

CFL120- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

Come deve essere interpretato l’art. 16, comma 2, del CCNL del comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018 nella parte in cui recita “ad una quota limitata di dipendenti”?

Con riferimento alla questione in esame, si deve anzitutto chiarire che l’art.16, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, con la locuzione “ad una quota limitata di dipendenti”, non ha in alcun modo inteso “contrattualizzare” tale particolare aspetto della disciplina delle progressioni economiche orizzontali.

Infatti, si tratta solo di un richiamo alla vigenza ed efficacia delle previsioni dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 che rappresentano la cornice legale di riferimento entro la quale si muove la regolamentazione contrattuale, che non ha capacità derogativa o integrativa della stessa, al fine di garantire la premialità e la selettività dell’istituto della progressione economica orizzontale.

Tale disciplina legislativa dispone che: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Tanto premesso, si ritiene necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni dell’Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative.

Pertanto, sulla effettiva portata di tale normativa e, quindi, anche sui contenuti dell’obbligo imposto dal legislatore (che espressamente non fissa alcun preciso vincolo quantitativo) si rinvia alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernerti il rapporto di lavoro pubblico.

CFL121- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

La contrattazione integrativa prevista dall’art 7, comma 4, lett. c), del CCNL del comparto delle Funzioni locali in materia di progressione economica orizzontale può modificare il requisito di 24 mesi previsto dall’art. 16, comma 6, dello stesso CCNL?

L’art.16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sostanzialmente ripetendo quanto già previsto dall’art.9 del CCNL dell’11.4.2008, dispone che “Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”.

Al riguardo si deve precisare che il periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, data la mancanza nella disciplina del CCNL di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello alla quale è affidata dall’art 7, comma 4, lett. c) la regolazione de “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”.

Viceversa, si ritiene che possano essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa sia la data alla quale i dipendenti devono possedere il requisito del periodo minimo di permanenza di 24 mesi nella posizione economica in godimento, sia eventuali ulteriori presupposti e condizioni legittimanti la partecipazione dei dipendenti alle procedure  selettive per l’attribuzione della progressione economica orizzontale quali, ad esempio, la presenza in servizio del personale ad una determinata data.

Si ritiene opportuno al riguardo rammentare che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, 5° periodo, del dlgs. 165/2001 e smi.” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

CFL122- [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

La contrattazione integrativa prevista dall’art 7, comma 4, lett. c), del CCNL del comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018 in materia di progressione economica orizzontale può stabilire, ai fini dell’applicazione dell’istituto, un arco temporale di cui tener conto nella valutazione del personale diverso da quello triennale previsto dall’art. 16, comma 3, del CCNL?

l’art.16, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente dispone che “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”

L’inequivoco tenore letterale della clausola contrattuale, ai fini della sua applicazione, richiede espressamene le valutazioni del triennio antecedente l’anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto e non consente soluzioni diverse volte ad introdurre,  nella procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale, elementi derogatori quali il calcolo della media delle valutazioni conseguite in un periodo inferiore al triennio considerato dalla norma contrattuale nazionale.

Si ritiene utile precisare che il triennio indicato nella richiamata norma non rappresenta un requisito di partecipazione ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.

Si ritiene opportuno infine rammentare che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, 5° periodo, del dlgs. 165/2001 e smi.” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”

CFL123

Nel caso di dipendenti provenienti da processi di mobilità l’esperienza maturata presso l’amministrazione di provenienza può rilevare ai fini delle risultanze della valutazione della performance individuale triennale? Sempre nel caso di dipendenti provenienti da processi di mobilità, il periodo di servizio prestato presso l’ente di provenienza può concorrere ai fini del perfezionamento del requisito del  biennio di cui all’art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018?

Con riferimento alle questioni in oggetto, si deve anzitutto considerare che il triennio indicato nell’art. 16, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 non rappresenta un requisito di partecipazione, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.

Relativamente alla fattispecie dedotta, tuttavia, la scrivente Agenzia non ha altri elementi di valutazione da fornire poiché la questione posta non attiene alla definizione della portata applicativa di specifiche clausole contrattuali ma, diversamente, alle concrete modalità applicative delle regole che ciascun ente può adottare in materia di attribuzione della progressione economica orizzontale.

Si ritiene, infatti che solo ciascun ente possa stimare se, ai fini della valutazione della performance individuale del triennio che precede la data di attivazione dell’istituto, nella declinazione dei criteri attinenti all’esperienza dei dipendenti interessati nell’ambito professionale di riferimento, possa essere considerata, per i dipendenti provenienti da una procedura di mobilità, anche l’esperienza maturata presso l’amministrazione di provenienza.

Diversa può ragionevolmente ritenersi l’incidenza dell’istituto della mobilità relativamente alla norma contenuta nell’art. 16, comma 6, del richiamato CCNL, che individua espressamente il requisito di ammissibilità alla procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno della categoria.

Trattandosi di un requisito, ai fini del computo dello stesso (24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento) la scrivente Agenzia, relativamente alle fattispecie di mobilità del personale, ribadisce il proprio orientamento per il quale debba tenersi conto anche del periodo di permanenza maturato dal dipendente nella posizione economica acquisita presso l’ente di provenienza.

Infatti, in base alla disciplina generale dell’istituto della mobilità il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l’ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l’ente di destinazione con gli stessi contenuti e caratteristiche e con la garanzia anche del mantenimento del trattamento giuridico ed economico già in godimento.

CFL124

Se un Ente ha definito l’Ipotesi di contratto integrativo triennale (2019-2021), finanziando le progressioni organizzative per il 2019 e contabilizzando le relative risorse entro tale anno, ma la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo è intervenuta solo a luglio del 2020, è possibile in forza dell’Ipotesi definita nel 2019 e della copertura finanziaria dalla stessa prevista attribuire le progressioni economiche orizzontali dall’1.1.2019?

Con riferimento alla questione in oggetto, appare preliminarmente necessario chiarire quale sia il momento genetico del contratto collettivo, sia nazionale che integrativo, nel sistema della contrattazione collettiva propria del lavoro pubblico privatizzato.

Al riguardo mette conto anzitutto osservare che non soccorre pienamente, nella fattispecie, il disposto dell’art.1326 cod. civ., che costituisce il paradigma normativo della conclusione del contratto nell’ordinamento civilistico e che in tale ordinamento è riferibile anche ai contratti collettivi di lavoro, giusta il quale “il contratto e’ concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte…”.

Infatti, nel caso della contrattazione collettiva di lavoro disciplinata dal dlgs 165/2001 e smi, in ragione dei suoi profili di specialità, prima che la parte pubblica risulti giuridicamente nella condizione di sottoscrivere il contratto collettivo quale fonte delle obbligazioni da esso scaturenti è necessario che sia stato positivamente esperito l’iter autorizzatorio previsto dallo stesso dlgs. 165/2001 e smi (e per il contratto integrativo eventualmente anche dal CCNL) del quale l’ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti costituisce il presupposto ma che, ai fini dell’applicazione al personale del suo contenuto, non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione della disciplina sul momento genetico del contratto collettivo di lavoro e sul valore giuridico dell’ipotesi di contratto nel regime del dlgs. 165/2001 e smi, l’art. 40, comma 4 del medesimo testualmente recita: “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”, così esplicitamente confermando nella “sottoscrizione definitiva” il momento genetico del contratto stesso.

In tale prospettiva ermeneutica deve essere correttamente interpretata la clausola dell’art. 16, comma 7 del CCNL 21.05.2018 la quale testualmente recita: “L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”.

Poiché la sopra ricordata disciplina contrattuale non consente interpretazioni contra litteram non si ritiene possibile la decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2019.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la prassi del tardivo avvio in corso d’anno delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo e la sua sottoscrizione definitiva nell’anno successivo, oltre a non risultare rispondente al sistema negoziale configurato dalla disciplina legislativa e contrattuale, non consente neppure, intervenendo ad esercizio concluso, di attuare una corretta programmazione e gestione delle risorse finanziarie e umane.

CFL125

Ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, le disposizioni dell’art. 16, comma 3, del CCNL 21.05.2018 possono essere interpretate nel senso che la valutazione di performance individuale triennale ivi richiesta può concernere due anni di valutazione relativi alla categoria per la quale è attivata la procedura di selezione (cat. D) ed un anno di valutazione nella categoria inferiore (cat. C5), oppure la valutazione triennale deve essere interamente riferita alla categoria per la quale è attivata la procedura (cat. D)?

Con riferimento alla questione in oggetto, si rileva che la disciplina dell’art. 16,   comma 3 del CCNL 21.05.2018 prevede che le progressioni economiche possano essere attribuite sulla base della valutazione della performance individuale del personale relativa al triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto senza distinguere, a questi fini, se la valutazione triennale si riferisce ad anni di attività lavorativa prestata in categorie differenti.

La disciplina contrattuale prevede, altresì, che ai fini della valutazione gli enti possono tenere conto anche, tra gli altri criteri, dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

Si ritiene opportuno sottolineare che il triennio indicato nella richiamata norma non rappresenta un requisito di partecipazione, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.

Al riguardo, in forza della locuzione “performance individuale del personale”, si ritiene che, ai fini in parola, la valutazione della performance individuale del triennio non possa che avere riguardo, rispetto a ciascun candidato, alle risultanze dell’attività lavorativa dallo stesso effettivamente svolta nelle tre annualità di riferimento sulla base del proprio inquadramento giuridico ed economico.

Ove, pertanto, in una fattispecie come quella descritta, nel triennio 2017- 2019, un dipendente nel 2017 risulti ancora inquadrato nella categoria C e dal 2018 abbia acquisito un inquadramento in categoria D, fermo restando il possesso del requisito di 24 mesi di cui all’art. 16, comma 6, le risultanze della valutazione non potranno che fare riferimento alle prestazioni ed ai risultati effettivamente conseguiti dal dipendente  nelle tre  annualità di riferimento (un anno con inquadramento in categoria C e due anni con inquadramento in categoria D).

CFL96 [funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 3, del CCNL 21.5.2018 cosa si deve intendere per “esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” e per “competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”?

Con riferimento alla problematica in esame, per quanto attiene, specificatamente alle definizioni contenute nella richiamata norma di cui all’art. 16, c. 3 del CCNL del 21 maggio 2018, ad avviso dell’Agenzia, l’“esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato.

Le “competenze certificate a seguito di processi formativi”, invece, si identificano con l’insieme delle capacità, delle abilità e delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate da soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze.

Rientrano in tale ambito, ad esempio, la certificazione di competenza linguistiche o informatiche (ai diversi livelli previsti), da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti

CFL69 ottobre 2019

In data 31.12.2018, un ente ha sottoscritto il contratto integrativo, prevedendo l’attivazione della progressione economica orizzontale con decorrenza 1.6.2018. Alla luce di quanto previsto dall’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali tale decorrenza può ritenersi corretta, anche se il procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con l’approvazione della relativa graduatoria, si è concluso nel 2019?

Come espressamente stabilito dall’art. 16, comma 7, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

Conseguentemente, se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche è stato sottoscritto definitivamente,  presso l’ente, comunque nel 2018,  le stesse non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente al 1° gennaio del 2018 (ma avrebbero potuto avere anche una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti avranno ritenuto opportuno a tal fine prevedere).

Se, pertanto, nel caso concreto sottoposto, il contratto integrativo dell’ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, e sulla base degli accordi in esso contenuti, la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1° giugno 2018, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL del 21.5.2018.

Per completezza, informativa, si ricorda che le posizioni economiche “nuove” D7, C6, B8 e A6, previste dalla Tabella C allegata al CCNL del 21.5.2018, non possono avere comunque decorrenza anteriore all’1.4.2018, dato che esse sono state istituite dalla contrattazione collettiva nazionale solo da tale data.

CFL42a – A quale modello di relazioni sindacali deve essere ricondotta la materia della eventuale integrazione della disciplina della valutazione della performance individuale con i criteri dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi?

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) spetta alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.7, comma 4, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, la scelta in ordine all’introduzione o meno , tra i criteri per l’attribuzione della progressione economica, anche di quelli “dell’esperienza professionale maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi” (art.16, comma 3, del CCNL del 21.5.2018);.

b) la materia, invece, dei criteri generali dei sistemi di valutazione non forma oggetto di contrattazione integrativa, ma solo di confronto, ai sensi dell’art.5, comma 3, lett.b), del CCNL del 21.5.2018.

Parere ARAN del 11.8.2016 in merito alla procedura di riconoscimento della progressione economica con decorrenza al 31.12.2016.

Quantificazione delle Progressioni Economiche orizzontali

Q 2. Con quali modalità deve essere erogato l’importo corrispondente al valore della posizione economica di sviluppo acquisita per effetto di progressione economica?

Q2. La costituzione di un “fondo annuale” (v. artt. 15 e 17 CCNL dell’1.4.1999) consente di ipotizzare un compenso “annuale” da corrispondere a seguito di valutazione (v. art. 6 CCNL 31.3.1999) annuale; del resto anche i valori indicati in ciascuna posizione di sviluppo sono “annuali”.
Tutte le somme necessarie per corrispondere il beneficio in parola, anche negli anni successivi a quello di attribuzione, vengono interamente prelevate dalle risorse prima destinate al salario accessorio e si trasformano in trattamento fondamentale, anche ai fini pensionistici e di buonuscita, transitando anche nel corrispondente capitolo di bilancio.

L’eventuale, non coerente, attribuzione dello stesso beneficio per pochi mesi nell’anno di riferimento, magari per ridurre la spesa, nel successivo esercizio finanziario comporterà sempre l’adeguamento del relativo finanziamento attraverso l’obbligatorio prelievo dal salario accessorio.

Q 7. Le risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali restano vincolate oppure possono essere sfruttate diversamente negli anni futuri?

Q7. Riteniamo utile fornire i seguenti orientamenti applicativi:
– le risorse prelevate stabilmente e irreversibilmente dalle disponibilità dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, per la costituzione del fondo destinato a sostenere gli oneri derivanti dalla progressione economica orizzontale, acquistano una altrettanto stabile e irreversibile natura e destinazione;
– si trasformano, infatti, da salario accessorio a salario fondamentale e, quindi, mutano anche la relativa allocazione in bilancio;

– restano vincolati, per il futuro, alla progressione economica del personale e, quindi, gli eventuali risparmi, a qualsiasi titolo conseguiti (anche per trasferimento, dimissioni, progressione verticale, ecc), potranno essere utilizzati per realizzare nuovi passaggi orizzontali, sempre nel rispetto della disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999.
Qualora l’ente inquadri un dipendente per trasferimento, l’eventuale maggior trattamento economico acquisito dallo stesso per effetto della progressione orizzontale sarà sempre a carico del fondo, se ci sono disponibilità; diversamente dovrà essere prelevata una quota aggiuntiva dalle risorse del citato art. 15.

RAL265 – Orientamenti Applicativi

In caso di assunzione a seguito di trasferimento da altro ente, l’importo della progressione orizzontale eventualmente in godimento da parte del lavoratore interessato come viene finanziata? A carico del bilancio o a carico delle risorse decentrate stabili?

Riteniamo che il nostro orientamento debba essere caratterizzato da estrema cautela, anche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti.

Nel caso segnalato, pertanto, ci sembra doveroso rispettare correttamente il vincolo posto dall’art. 34, comma 1, del ccnl del 22.1.2004 che impone un rigido finanziamento degli oneri per progressione orizzontale sempre e soltanto a carico delle risorse decentrate stabili.

Definizione di nuove progressioni economiche

RAL_1313_Orientamenti Applicativi

E’ possibile stipulare definitivamente nel 2011 un contratto integrativo per l’annualità economica 2010, che preveda il finanziamento delle progressioni orizzontali e quindi la relativa potenziale attribuzione agli stessi, per il 70% dei dipendenti aventi diritto, con decorrenza dall’1.1.2010?

Innanzitutto, per quanto di competenza, in materia di progressione economica orizzontale, si evidenzia che sono già state espresse perplessità in ordine alle eventuali previsioni della contrattazione integrativa che stabilissero una efficacia retroattiva della stessa, con l’orientamento applicativo RAL270.

Tali indicazioni sono coerenti con il parere 287 del 2010 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia.

Si deve, poi, ricordare che la progressione economica orizzontale, di per sé, ha carattere selettivo e meritocratico.

Infatti, l’art.5 del citato CCNL del 31.3.1999 espressamente richiede, ai fini dell’attuazione della progressione orizzontale nell’ambito della categoria, la valutazione delle attività e dei risultati, effettuata dal dirigente (o dal responsabile dell’ufficio o del servizio nel caso di ente privo di dirigenza), al termine del periodo annuale di valutazione correlato al procedimento previsto, come avviene per i dirigenti e per i dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

Alla luce di quanto sopra detto, già può dubitarsi della coerenza con la disciplina del contratto collettivo nazionale di una contrattazione integrativa che prevedesse un riconoscimento quasi generalizzato (come nel caso in esame) a favore del personale.

Sullo specifico punto della necessaria selettività nell’applicazione dell’istituto, si ricorda anche che l’art.23 del D.Lgs.n.150/2009 ha previsto, espressamente, che le progressioni economiche orizzontali devono essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.

A tale principio, gli enti locali dovevano adeguare i propri ordinamenti, ai sensi dell’art.31, comma 1, del medesimo D.Lgs.n.150/2009.

In mancanza di adeguamento, avrebbero trovato applicazione diretta e completa le citate disposizioni del D.Lgs.n.150/2009.

Inoltre, come evidenziato nella circolare n.7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle more dell’adeguamento, i contratti integrativi, già nel corso del 2010, avrebbero potuto comunque essere stipulati, riferendosi in ogni caso ai principi enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III del D.Lgs.n.150/2009, che l’articolo 17 del medesimo decreto, sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

Lo stesso Dipartimento ha evidenziato anche che, in particolare, nella materia delle progressioni orizzontali/economiche, stante anche il disposto del comma 2 dell’articolo 52, del D.Lgs.n.165 del 2001 (norma di immediata applicazione), le stesse possono essere previste in modo necessariamente selettivo in funzione dell’attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti, nonché delle qualità professionali e culturali possedute ed o esclusivamente nei confronti di una quota ridotta di personale.

Tali indicazioni non possono non rafforzare le perplessità sulle scelte operate in ordine ai lavoratori destinatari del beneficio.

A parte le considerazioni sopra esposta, un ulteriore e più delicato problema alla vostra opzione è rappresentato dalla necessità di valutare attentamente gli effetti di ricaduta delle previsioni della legge n.122/2010 (ed in particolare dell’art.9, comma 1, di tale legge) sulla possibilità stessa di applicare la vigente disciplina contrattuale delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2010 in virtù di un contratto integrativo che formalmente viene stipulato nel 2011.

Infatti, la previsione, in sede di contratto integrativo stipulato nel 2011, di una eventuale progressione economica con efficacia retroattiva al 2010 potrebbe essere considerata uno strumento per eludere i vincoli in materia di crescita delle retribuzioni individuali posti dal citato art.9, comma 1, della legge n.122/2010, come evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, nel parere n.69/2011/PAR.

Su tale aspetto, in termini rigorosi e restrittivi, si è pronunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n.12 del 15.4.2011, che, in relazione proprio al vincolo dell’art.9, comma 1, della legge n.122/2010, afferma: “Con l’occasione si fa presente che sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all’interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010.”.

Trattandosi di una problematica concernente le modalità di corretta applicazione delle disposizioni della legge n.122/2010, proprio per la sua rilevanza e delicatezza, anche sotto il profilo degli effetti di eventuali comportamenti difformi delle amministrazioni, ulteriori informazioni possono essere richiesti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, che ha predisposto anche la citata circolare n.12/2011.

RAL276 – Orientamenti Applicativi

E’ possibile ipotizzare nello stesso anno più passaggi per effetto di progressione economica orizzontale ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999?

La “annualità” del Fondo e la integrità del compenso annuale correlato anche al primo periodo di valutazione non consentono di ipotizzare che nello stesso anno possano essere previsti due o più passaggi, sia pure con diverse decorrenze.

RAL275 – Orientamenti Applicativi

E’ possibile una valutazione “a posteriori” ai fini della progressione orizzontale?

Riteniamo che una valutazione “a posteriori”, ai fini della progressione orizzontale, non sia da escludere, in linea di principio, a condizione, però, che sia possibile utilizzare e applicare criteri di valutazione già adottati dall’ente nel passato, e quindi ben conosciuti dal personale interessato. Diversamente, infatti, con criteri selettivi adottati, ad esempio, nell’anno 2000, si potrebbero creare legittime situazioni di contenzioso da parte dei lavoratori valutati per l’anno precedente.

RAL270 – Orientamenti Applicativi

Presso un ente non si sono effettuate progressioni economiche orizzontali negli anni 2008 e 2009. E’ legittimo, nel 2010, destinare una parte del fondo di produttività relativa agli anni 2008 e 2009, all’attuazione delle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza retroattiva dall’1.1.2008, sulla base della valutazione del personale riferita ai suddetti anni 2008-2009, secondo i criteri già a suo tempo definiti in sede di contrattazione integrativa?

Preliminarmente si deve ricordare che la progressione economica orizzontale ha carattere selettivo e meritocratico. Infatti, l’art.5 del citato CCNL del 31.3.1999 espressamente richiede, ai fini dell’attuazione della progressione orizzontale nell’ambito della categoria, la valutazione delle attività e dei risultati, effettuata dal dirigente (o dal responsabile dell’ufficio o del servizio nel caso di ente privo di dirigenza), al termine del periodo annuale di valutazione correlato al procedimento previsto, come avviene per i dirigenti e per i dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

L’applicazione dell’istituto comporta una precisa serie di adempimenti:

a)     sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la definizione, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art.5 del CCNL del 31.3.1999, dei criteri sulla utilizzazione e ponderazione degli elementi meritocratici che il dirigente deve poi utilizzare, in base al manuale di valutazione, di cui all’art. 6 del medesimo CCNL del 31.3.1999, per la espressione del giudizio finale sulle prestazioni e sui risultati dei dipendenti;

b)    quantificazione, con cadenza annuale, in sede di contrattazione decentrata integrativa, delle risorse decentrate stabili, ai sensi dell’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, che confluiscono nel fondo annuale, destinato alla realizzazione delle progressioni economiche (art. 17, comma 2, lettera b, del CCNL dell’1.4.1999); integralmente ed esclusivamente, da tale fondo dovrà essere prelevato il valore annuo complessivo del compenso (art.34 del CCNL del 22.1.2004) connesso ad ogni progressione economica realizzata, tenendo conto anche della quota della tredicesima mensilità;

c)     necessità che la stessa decisione di attivare nuove progressioni orizzontali nell’anno di riferimento sia preventivamente conosciuta dal personale, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione;

d)    valutazione dei risultati, effettuata dal dirigente, al termine del periodo annuale di norma correlato a tale procedimento, come per gli stessi dirigenti e i quadri;

e)     attribuzione del beneficio economico conseguente al passaggio nella posizione economica successiva sulla base del giudizio espresso dal dirigente e nell’ambito delle risorse allo stesso espressamente assegnate per tale finalità (budget).

Relativamente alla particolare problematica esposta, poi, si ritiene necessario aggiungere che, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi in materia, l’ARAN ha sempre sostenuto, per evidenti motivi di trasparenza e di correttezza dei comportamenti del datore di lavoro pubblico, la necessità che la stessa decisione dell’ente di attivare nuove progressioni orizzontali nell’anno di riferimento ed i criteri per la loro realizzazione siano preventivamente (rispetto all’anno stesso) conosciute dal personale, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione.

Si ritiene, infatti, che l’attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all’anno da valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione. Sotto questo profilo è evidente che, sapendo di essere oggetto di valutazione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, autonomamente, le conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della propria prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell’obiettivo di un trattamento economico più elevato.

Diversamente operando, ammettendo cioè una selezione significativamente retroattiva, a parte i dubbi di correttezza di una tale opzione alla luce di quanto sopra detto, si rischia non solo un risultato non effettivamente selettivo ma anche una soluzione che potrebbe essere percepita ed intesa come una discutibile situazione di “sanatoria generalizzata”. Infatti, si potrebbe ritenere che la decisione del ricorso ad una progressione economica con efficacia retroattiva trovi la sua giustificazione nella circostanza che oggetto della valutazione sarebbero comportamenti già tenuti dai lavoratori e, quindi, già conosciuti dal datore di lavoro pubblico, e che, quindi, nel momento di una tale opzione già sarebbero noti i destinatari del beneficio economico di cui si tratta.

RAL267 – Orientamenti Applicativi

Il contratto decentrato stipulato nell’anno 2000, può consentire la progressione economica orizzontale anche per il 1999?

Riteniamo opportuno formulare le seguenti indicazioni:

–       la progressione economica orizzontale poteva essere realizzata anche per l’anno 1999, a condizione che sussistessero le condizioni per una seria valutazione e selezione meritocratica del personale in servizio; in altri termini occorreva che fossero stati già adottati i criteri di valutazione;

–       qualora tale condizione fosse stata presente, la decorrenza della progressione andava stabilita al 1° gennaio dell’anno 1999; infatti l’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 ipotizza il seguente percorso: valutazione e selezione del personale, con criteri già conosciuti, alla fine dell’anno; attribuzione del relativo incremento economico per tutto l’anno di riferimento;

–       se i criteri di valutazione non sono stati ancora concordati, è evidente chela decorrenza dal gennaio 1999 non è più praticabile; si può realizzare, invece, con valutazione al dicembre 2000, una decorrenza dal gennaio 2000, se i criteri sono stati adottati tempestivamente.

RAL261 – Orientamenti Applicativi

Quali sono gli adempimenti necessari per realizzare una corretta progressione economica orizzontale del personale nel periodo di permanenza nella stessa categoria?

La disciplina della progressione economica orizzontale nella categoria prevista dal CCNL del 31.3.1999, come integrato dal successivo CCNL dell’1.4.1999, pur in presenza di aspetti di particolare complessità in relazione alla originalità della materia trattata, consente di individuare il seguente percorso applicativo da parte dei singoli enti:

–       sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la definizione dei criteri sulla utilizzazione e ponderazione degli elementi meritocratici che il dirigente deve poi utilizzare, in base al manuale di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999, per la espressione del giudizio finale sulle prestazioni e sui risultati dei dipendenti;

–       quantificazione in sede decentrata, dall’anno 1999, del fondo annuale per le progressioni economiche (art. 17, comma 2, lettera b, del CCNL dell’1.4.1999), aggiungendo alle disponibilità derivanti dall’ex Led (che continuano ad essere erogate ai soggetti che ne beneficiavano), ulteriori risorse prelevate dal complesso delle disponibilità di cui all’art. 15, da destinare ai nuovi passaggi economici relativamente allo stesso anno 1999;

–       valutazione dei risultati, effettuata dal dirigente, al termine del periodo annuale di norma correlato a tale procedimento, come per gli stessi dirigenti e i quadri;

–       attribuzione del beneficio economico conseguente al passaggio nella posizione economica successiva sulla base del giudizio espresso dal dirigente e nell’ambito delle risorse allo stesso espressamente assegnate per tale finalità (budget).

In merito alla quantificazione ed al finanziamento del fondo annuale per le progressioni orizzontali, l’art. 34 del CCNL del 22/1/2004 ha confermato che l’intero importo annuale, comprensivo della 13^ mensilità, correlata alle progressioni orizzontali deve essere prelevato dalle risorse decentrate stabili.

RAL_1379_Orientamenti Applicativi

In sede di preintesa da stipulare nel 2011, relativamente al 2008 ed al 2009, le parti intendono realizzare progressioni orizzontali per i suddetti anni. Tuttavia, dalla quantificazione delle risorse per i suddetti anni, è emerso che le risorse stabili disponibili non sono sufficienti a finanziare alcuna progressione orizzontale. Poiché l’art.9, comma 21, della legge n.122/2010 dispone che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011-2013, hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici, si chiede se, nonostante la mancanza di risorse stabili, sia ugualmente possibile procede alla attivazione delle progressioni orizzontali sia pure con effetti solo giuridici?

Fermo restando le valutazioni già espresse in altro orientamento applicativo dalla scrivente Agenzia in ordine alla eventuale retroattività della progressione orizzontale rispetto all’anno in cui viene decisa, con riferimento alla particolare problematica esposta, si rinvia alle specifiche indicazioni già fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n.12  del 15 aprile 2011.

Infatti, con riferimento alla definizione della effettiva portata applicativa delle previsioni della legge n.122/2010, con riferimento alle progressioni economiche orizzontali, il suddetto Dicastero ha avuto modo di precisare che:

“Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.”.

RAL_1155_Orientamenti Applicativi

Può partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali, di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, un dipendente posto in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato di sindaco, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs.n.267/2000, tenuto conto che tale norma prevede che: “il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato”?

Si ritiene utile ricordare preliminarmente che l’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, ai fini dell’attuazione della progressione orizzontale nell’ambito della categoria, espressamente prevede la valutazione delle attività e dei risultati del personale, effettuata dal dirigente, al termine del periodo annuale di valutazione correlato al procedimento previsto, come avviene per i dirigenti e per i dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

Pertanto, si ritiene che tutti i dipendenti debbano essere comunque presi in considerazione e valutati in relazione alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti, con riferimento alle mansioni del profilo di appartenenza e nell’ambito dei compiti di ufficio, anche nel caso di personale assente per lunghi periodi di tempo (aspettativa per mandato elettorale; congedi di maternità e congedi parentali; aspettativa per motivi personali; ecc.).

Infatti, l’attribuzione della progressione economica non è mai stata, nelle previsioni contrattuali, assolutamente incompatibile con le assenze dal servizio.

Trattandosi, infatti, di un beneficio legato alle attività e ai risultati conseguiti dal personale nel corso dell’anno, ciò che rileva è il solo dato finale dello svolgimento di determinate attività oppure il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell’intensità e del grado di effettiva partecipazione dei dipendenti, la cui valutazione è affidata al dirigente.

E’ evidente, peraltro, che, trattandosi di personale assente per lunghi periodi di tempo o che vanta un più breve periodo di servizio da valutare, lo stesso personale avrà, conseguentemente, scarse possibilità di attribuzione del beneficio (nulle nel caso di una assenza dal servizio che si sia protratta per tutto l’anno di riferimento, data la conseguente mancanza di attività o di risultati da valutare).

Tuttavia, tale esito dipende dalla correttezza delle modalità seguite dall’ente nell’applicazione dell’istituto e cioè che:

–  siano stati adottati solo i criteri selettivi e meritocratici indicati nell’art.5, senza alcuna forma di automatismo (in proposito si ricorda che l’esperienza non si identifica con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l’insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, deve essere sempre verificata attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione);

–    in conformità della natura e delle caratteristiche della progressione orizzontale, la valutazione sia limitata alle prestazioni ed ai risultati conseguiti dal personale nell’anno cui essa si riferisce relativamente allo svolgimento dei compiti di ufficio, come sopra detto.

Poiché, come detto, il presupposto della corretta attuazione della progressione economica orizzontale è la valutazione delle prestazioni effettivamente rese e dei risultati concretamente conseguiti dal personale, non si ritiene che il periodo di aspettativa fruito dal dipendente, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs.n.267/2000, possa essere considerato ai fini della stessa.

Inconferente è a tal fine anche il richiamo ai contenuti della suddetta norma, secondo la quale il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. Si tratta di una previsione di carattere generale valevole per altri aspetti connessi al rapporto di lavoro, ma non certo per quello che qui interessa.

La valutazione, di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, infatti si riferisce esclusivamente alle prestazioni effettivamente rese nell’anno di riferimento nell’ambito delle mansioni proprie della categoria di inquadramento del dipendente e nello svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell’amministrazione (vedi i criteri di realizzazione della progressione economica indicati nello stesso art.5 del CCNL del 31.3.1999).

La non piena equiparazione della aspettativa di cui si tratta al servizio effettivamente reso emerge, del resto, dalla medesima norma dell’art.81 del D.Lgs.n.267/2000, laddove stabilisce che la fruizione dell’aspettativa costituisce un legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova (istituto nell’ambito del quale, come è noto, il datore di lavoro valuta le prestazioni del dipendente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con tale previsione, quindi, il legislatore prende atto che, ai fini della valutazione del dipendente necessaria per il compimento del periodo di prova, il periodo di aspettativa, proprio per la mancanza della prestazione, non può essere considerato come servizio effettivamente reso).

Inoltre, nello stesso senso, si richiama anche la circostanza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A., con nota prot. n. DFP/1842/05/1.2.3.2 del 17.1.2005, ha escluso che il periodo di aspettativa per cariche pubbliche elettive, di cui al citato art.81 del D.Lgs.n.267/2000, possa essere considerato utile ai fini della maturazione affermando che:

a) in base ai principi generali, l’aspettativa non retribuita rappresenta un periodo in cui il rapporto di servizio risulta sospeso;

b) in virtù di tale sospensione, viene interrotta la prestazione lavorativa del dipendente e le controprestazioni datoriali ad essa collegate;

c) tale principio generale viene derogato allorquando le disposizioni che disciplinano la singola fattispecie colleghino al periodo trascorso in aspettativa, alcuni specifici effetti che conseguono invece, all’attività di servizio;

d) l’art.81 del D.Lgs.n.267/00 che costituisce la disciplina speciale per l’espletamento di funzioni pubbliche presso gli enti locali, provvede a sancire l’equiparazione dell’aspettativa senza assegni al servizio, omettendo però di precisare le finalità cui l’equiparazione in questione è destinata;

e) la genericità di tale previsione attiene solo alla affermazione sul piano giuridico della volontà del legislatore di assicurare la validità del periodo trascorso in aspettativa per la ricongiunzione dello stesso nella successiva ricostruzione di carriera dell’interessato, nonché per l’applicazione degli obblighi contributivi disciplinati al successivo art.86;

f) conseguentemente, durante i periodi di aspettativa non retribuita per mandato elettorale presso gli enti locali, si esclude che il dipendente pubblico maturi il diritto alle ferie, essendo quest’ultimo strettamente connesso al materiale svolgimento del rapporto di servizio.

RAL283 – Orientamenti Applicativi

Quali sono gli strumenti e le procedure per una congrua valutazione del personale comandato presso altro Ente, ai fini dell’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria?   (questo è 399-5D5 richiamato da quesito in materia di mobilità).

La questione relativa alle modalità di valutazione del personale comandato presso un altro ente, ai fini della progressione economica orizzontale, non attiene strettamente alla applicazione della disciplina del contratto collettivo ma riguarda più direttamente gli aspetti organizzativi che ogni datore di lavoro dovrebbe affrontare e risolvere nell’ambito della fase attuativa dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata.

A titolo di collaborazione, peraltro, siamo del parere che le prestazioni e i risultati del personale in posizione di comando dovrebbero essere oggetto di valutazione sulla base di una specifica relazione illustrativa formulata dal dirigente dell’ente presso il quale il lavoratore ha prestato servizio nell’anno di riferimento; a tal fine lo stesso dirigente dovrebbe essere opportunamente informato sulle regole definite dalla contrattazione decentrata dell’ente di formale appartenenza del lavoratore, anche per la elaborazione della stessa scheda di valutazione utilizzata per tutti gli altri dipendenti.

Questa soluzione risulta giustificata dal fatto che solo il dirigente che in concreto utilizza le prestazioni del lavoratore può disporre delle conoscenze necessarie per poterle anche valutare.

Non escludiamo, peraltro, che l’ente di formale appartenenza del personale comandato possa prevedere un momento di verifica della relazione e della scheda di valutazione predisposta dal dirigente dell’ente utilizzatore, al fine di assicurare un opportuno coordinamento del complesso sistema di valutazione sia interno che esterno, e per evitare ingiustificate disparità di trattamento.

Le predette indicazioni trovano sostanziale conferma nell’art. 19 del CCNL del 22/1/2004 che sancisce esplicitamente il diritto del personale comandato o distaccato a partecipare alla valutazione per l’attribuzione della progressione economica presso l’ente di appartenenza.

RAL281 – Orientamenti Applicativi

Sono possibili progressioni orizzontali per tutto il personale?

Riteniamo che le progressioni economiche “concesse” indistintamente a tutto il personale in servizio sono in contrasto con la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999 che invece presuppone una selezione del personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici. Le clausole in tal senso inserite nei contratti decentrati possono essere viziate di nullità.

Precisiamo, con l’occasione, che l’ARAN non dispone di poteri di annullamento o comunque sanzionatori nei confronti degli enti che hanno stipulato contratti decentrati integrativi non coerenti con le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

DOCUMENTO ARAN: SUGGERIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO SULLA COSTRUZIONE DI UN INDICE RAGIONATO DEI CONTENUTI DI UN CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Completamento ed integrazione dei criteri per la PROGRESSIONE ECONOMICA all’interno della categoria (attenzione, materia estremamente delicata: i criteri definiti nel CCNL sono vincolanti per gli enti; completarli ed integrarli non significa stravolgerli né eliminarli o anche ridurli nella loro sostanza precettiva; non è possibile, in particolare che un criterio definito in sede di contrattazione integrativa diventi decisivo ed assorbente rispetto ai criteri definiti dal CCNL; la progressione economica serve a premiare solo i migliori e cioè quei dipendenti che, nel tempo, dimostrano di saper fare sempre meglio il proprio lavoro; essa presuppone in ogni caso una valutazione seria e rigorosa, anche se “proporzionata” alla categoria di inquadramento, delle prestazioni e i risultati del personale nel periodo annuale di riferimento; la progressione ha comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di valutazione; non è possibile prevedere più progressioni economiche nello stesso anno. Il contratto decentrato non può tra l’altro stabilire in numero delle progressioni da effettuare e tanto meno fissare le quantità per categoria: tali indicazioni precluderebbero il corretto esercizio del potere-dovere dei dirigenti alla valutazione e renderebbe personalizzata la scelta negoziale che deve restare in un ambito di disciplina generale. Da quanto precisato, dovrebbe risultare evidente che la progressione economica non è un “diritto” di “tutti” i lavoratori perché deve avere carattere selettivo e presuppone l’esistenza di risorse stabili da utilizzare per tale finalità e una seria procedura di valutazione). Si  evidenzia  la  necessità  che  la  definizione  dei  criteri  di  valutazione  (ai  sensi  dell’art.5  del  CCNL  del  31/3/1999)  e  la  decisione  dell’ente  di  attivare  nuove progressioni  orizzontali  in  un  determinato  anno  devono  intervenire  ed  essere conosciute  dal  personale  sempre  in  via  preventiva  rispetto  al  periodo temporale cui si riferisce la valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione.

Occorre  poi  tenere  conto  della  circostanza  che  la  disciplina  del  citato  art.  5  non impone  in  alcun  modo  l’obbligo  di  attivare  le  procedure  per  l’attribuzione  della progressione economica orizzontale con cadenza annuale.

Si  tratta,  invece,  di  una  scelta  demandata  alla  contrattazione  integrativa.  In  quella sede l’ente, nella sua veste di datore di lavoro, potrà far valere, eventualmente, anche una propria diversa volontà.

Il  carattere  necessariamente  selettivo  delle  progressioni  economiche  orizzontali  è prescritto direttamente anche dall’art 23 del D.Lgs. n.150/2009, che espressamente fa riferimento “ad una quota limitata di dipendenti”.

Non  sono,  quindi,  consentite  soluzioni  volte  ad  aggirare,  sostanzialmente,  questo vincolo.

Tale  potrebbe  non  essere  una  scelta  negoziale  di  prevedere  una  partecipazione  alla progressione economica orizzontale del personale in servizio limitata al 50%, quando alla stessa per l’anno preso in considerazione, potrebbe concorrere, già in partenza, solo il 50%, per effetto della regola dell’art.9, del CCNL dell’11/4/2008 (requisito del possesso  da  parte  del  lavoratore  di  un  periodo  di  permanenza  nella  posizione economica in godimento di 24 mesi).

In  questo  caso,  non  vi  sarebbe  una  reale  selettività,  in  quanto  la  percentuale  dei possibili   partecipanti   coincide   con   tutti   i   lavoratori   che   effettivamente   ed esclusivamente possono essere ammessi, sulla base di una regola generale.

In tal modo, inoltre, il sistema verrebbe a delinearsi come un potenziale automatismo, al di là delle finalità selettive e meritocratiche apparentemente perseguite. Infatti, in ogni  caso,  il  50%  del  personale  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  potrà,  comunque, beneficiare  dell’istituto,  alle  scadenze  temporali  stabilite,  secondo  una  regola  di alternanza precostituita in partenza

A  tal  fine  è  sufficiente  rilevare  che  la  percentuale  restante  del  50%,  esclusa  in  una selezione,  avrebbe  comunque  titolo  a  percepirla  in  quella  successiva,  dato  che  i lavoratori rientranti nel precedente altro 50% non potrebbero beneficiare dell’istituto, non per effetto della valutazione, ma solo per la mancanza del requisito di anzianità nel posizione economica in godimento, di cui all’art. 9 del CCNL dell’11.4.2008.

Occorre, poi, considerare che la Corte dei conti, con alcuni pareri resi in materia da diverse  sezioni  regionali  ed  il  ministero  dell’Economia  e  finanze,  con  la  circolare  15 aprile  2011,  n.  12,  hanno  fornito  una  particolare  interpretazione  della  nozione  di “progressioni di carriera comunque denominate” utilizzata dall’art. 9, comma 21, della legge  n.122/2010,  incentrata  sulla  scissione  tra  decorrenza  giuridica  ed  economica dell’istituto.

Da  un  punto  di  vista  generale,  tale  distinzione  non  trova  alcun  fondamento  nella disciplina contrattuale dell’istituto.

Infatti,  la  decorrenza  del  beneficio  della  progressione  economica,  ordinariamente,  è sempre  stata  stabilita  in  sede  di  contrattazione  integrativa,  tenuto  conto  dell’entità delle  risorse  decentrate  stabili  effettivamente  disponibili  per  l’attivazione  dell’istituto (normalmente essa dovrebbe essere stabilita in relazione all’anno di riferimento della valutazione  delle  prestazioni  e  dei  risultati  che  darà  luogo  all’applicazione  del beneficio).

Per  effetto  delle  disposizioni  del  citato  art.  9  della  legge  n.122/2010  e  delle interpretazioni applicative di cui si è detto e, soprattutto, della circolare del ministero dell’Economia  e  finanze  n.12/2011,  eventuali  progressioni  economiche,  anche  se disposte  nel  corso  degli  anni  2011-2012-2013,  hanno  effetti  solo  giuridici  con decorrenza dall’anno di effettiva attribuzione.

Il beneficio, quindi, anche se attribuito per ciascuno degli anni, non dà luogo in alcun modo al pagamento effettivo dello stesso al personale interessato fino al 1° gennaio 2014, senza alcuna possibilità di un effetto retroattivo.

Tuttavia, come evidenziato chiaramente nella citata circolare n.12/2011 del ministero dell’Economia e finanze, nell’ambito delle risorse stabili correttamente quantificate, ai sensi  dell’art.31,  comma  2,  del  CCNL  del  22/1/2004,  quelle  relative  al  necessario finanziamento   del   beneficio,   devono   essere   rese   comunque   indisponibili   con decorrenza fin dal momento del riconoscimento formale dello stesso (2011 o 2012 o 2013).

Per  effetto  di  una  scelta  in  tal  senso,  si  determinerebbe,  quindi,  l’effetto  di  rendere indisponibili  le  risorse  di  cui  si  tratta  per  altre  finalità  o  istituti  del  trattamento economico accessorio, fino al 1° gennaio 2014.

SENTENZE/DELIBERE

Corte dei Conti Puglia Deliberazione n. 110 del 21.9.2017: Utilizzo delle risorse diparte stabile in caso di acquisizione di somme precedentemente destinate al pagamento delle PEO del personale cessato.  “In particolare, con specifico riferimento al quesito posto, l’importo delle risorse stabili può aumentare per effetto della riacquisizione al fondo di somme, già rientranti tra le risorse stabili, che erano state precedentemente destinate al finanziamento di specifici istituti contrattuali quali, in via esemplificativa, le progressioni economiche orizzontali. In caso di cessazione di unità di personale, quindi, le risorse, destinate al personale cessato, incidenti sulla parte stabile del fondo per il trattamento accessorio, sono riacquisite alla suddetta parte stabile, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge e, quindi, attualmente, nei limiti dell’importo complessivo del fondo determinato per l’anno 2016. In altre parole, quando un dipendente cessa dal servizio per qualunque causa, la somma corrispondente al trattamento economico, allo stesso erogato, posto a carico della parte stabile del fondo (es. per progressione economica orizzontale) viene riacquisita alla stessa parte stabile e resa disponibile secondo le regole di distribuzione del fondo stabilite dall’ordinamento vigente.  In sede di contrattazione integrativa decentrata, è comunque consentito trasferire, per il solo anno immediatamente successivo, nella parte variabile del fondo, le risorse della parte stabile non utilizzate. L’art.17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell’1 aprile 1999, confermato dal successivo art.31, co.5, del Ccnl del 22 gennaio 2014, prevede, infatti, che “le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”. Trattasi di incremento una tantum delle sole risorse variabili che non può essere oggetto di conferma negli anni successivi (parere ARAN n.1830 del 3 marzo 2016)”.

In merito si rinvia alla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 198827/2017 del 30.10.2017 in merito alla Armonizzazione delle modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio.

Deliberazione n. 4/2012/PAR Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Deliberazioen n.  482/2011/PAR Sezione regionale di controllo per la Campania

Sentenza n. 1753/2010 Corte dei Conti Lazio condanna per progressioni a tutto il personale

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