A seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e come precisato dal MEF in occasione della Circolare n. 16/2020 “Il conto annuale 2019 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165″ e relativi allegati, il limite di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 va rispettato per l’amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell’amministrazione.
Pertanto, per gli Enti Locali, il limite del salario accessorio complessivo dell’anno di riferimento (Fondo risorse decentrate, Indennità di Posizione e Risultato, Indennità di Posizione Dirigenti e Risultato, Fondo straordinario) deve essere confrontato con le stesse voci del 2016.
Si deve precisare che attualmente risultano in vigore alcune norme che prevedono l’adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in particolare:
- Art. 11 bis comma 2 D.L. 135/2018 che stabilisce “Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater4 e 5625dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 26, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all’articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’ articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”. Per maggiori dettagli si rinvia alla apposita pagina di approfondimento;
INDICAZIONI OPERATIVE DATEXFONDO
Per garntire il pieno funzionamento dell’applicativo, è necessario compilare i seguenti campi:
- Indennità di Posizione e risultato PO anno 2016: indicare in questa voce l’importo complessivo delle indennità di posizione e di risultato previste nell’anno 2016 e sottoposte al limine del complesso del salario accessorio 2016;
- Indennità di Posizione e risultato Dirigenti 2016: indicare in questa voce l’importo complessivo dell’indennità di posizione e di risultato previste per i Dirigenti nel 2016, per le voci soggette al limite ;
- Fondo Straordinario anno 2016: Inserire l’importo stanziato nel 2016 per il Fondo straordinario art. 14 CCNL 1.4.1999;
- Indennità di PO e risultato PO dell’anno – COMPRESE quote di integrazione: Inserire l’importo complessivo delle indennità di posizione e di risultato riconosciute nell’anno di riferimento e sottoposte al limite del complesso del salario accessorio 2016, COMPRENSIVO di eventuale quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e/o di eventuale quota integrazione ai sensi dell’art. 33 DL 34/2019, al fine della verifica del rispetto del limite 2016;
- Indennità di Posizione e risultato Dirigenti dell’anno: Inserire l’importo complessivo dell’indennità di posizione e di risultato riconosciuti ai Dirigenti nell’anno di riferimento per le voci soggette al limite (ATTENZIONE: in seguito alla stipula del CCNL 18.12.2020 per i dirigenti, anche sul fondo dirigenti vi saranno alcune voci soggette al limite e alcune altre no, come è ad esempio l’importo di cui all’art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO per i non dirigenti);
- Art. 67 c.7 e Art.15 c.7 CCNL 2018 – INCREMENTO Fondo per riduzione retribuzione di PO e di risultato: si tratta della quota di integrazione del Fondo risorse decentrate in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO rispetto al tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, il così detto “travaso” tra il Fondo delle PO e il Fondo delle risorse decentrate nel rispetto del salario accessorio nel suo complesso. Importo da inserire per la verifica del rispetto del limite complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 riferito al 2016. ATTENZIONE: riportare in questa voce il dato già inserito nelle risorse variabili soggette al limite “Art. 67 c.7 e Art.15 c.7 CCNL 2018 – Quota incremento Fondo per riduzione retribuzione di PO e di risultato”;
- Art. 67 c.7 e Art.15 c.7 CCNL 2018 – DECURTAZIONE Fondo per incremento retribuzione di PO e di risultato: si tratta della quota da decurtare dal Fondo risorse decentrate in caso di incremento del valore dell’indennità di posizione e risultato per la verifica del rispetto del limite complessivo del salario accessorio (così detto “travaso al contrario”). In caso di INCREMENTO degli importi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO nel rispetto del tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 riferito al 2016, inserire la quota da DECURTARE dal Fondo delle risorse decentrate al fine del rispetto del limite di cui sopra. Ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. U) tale quota di decurtazione può essere inserita solo dopo l’accordo in contrattazione decentrata integrativa. ATTENZIONE: se si compila questo campo deve essere compilata anche la voce “Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa – Enti con e senza Dirigenza” inserita nella sezione “Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità” sotto sezione “Decurtazioni stabili” ;
- Art. 11 bis comma 2 D.L. 135/2018 – Quota integrazione PO finanziate con rinuncia delle capacità assunzionali: inserire l’eventuale quota di integrazione delle PO finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali ai sensi dell’Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/201, quota neutrale rispetto al limite 2016 di cui all’art. 23 c. 2 DLgs 75/2017;
L’inserimento di tali dati è necessario per consentire al programma DA-TExFONDO di effettuare un confronto tra il dato del salario accessorio dell’anno e i dati inseriti dall’utente relativi al salario accessorio complessivo dell’anno 2016 al fine di applicare/NON applicare decurtazioni per il rispetto del limite.
Per facilitare la verifica del rispetto del salario accessorio nel suo complesso, l’applicativo riporta automaticamente gli importi nell’apposito schema “TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017”, inserito anche nello schema di costituzione fondo scaricabile su foglio di calcolo.


