RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI
A partire dal Contratto Collettivo del 22.1.2004 le risorse decentrate sono quantificate annualmente dagli enti, distinte in due categorie:
1. “risorse decentrate stabili“. La prima categoria ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi (ante 2004) che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo. Con la stipula del CCNL 21.5.2018 è stata confermata la suddivisione tra risorse stabili e variabili del fondo ed è stata prevista una revisione della struttura del fondo, adattata alle disposizioni dell’art. 67 dello stesso CCNL.
L’art. 67 stabilisce che dal 2018 il Fondo risorse decentrate, debba essere costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, riportate ad una unica voce “Risorse storiche 2017 – unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 2018”. Nell’apposita sezione “risorse decentrate stabili verranno approfondite le singole voci contrattuali stabili.
2. “risorse eventuali e variabili“. La seconda categoria di risorse è rappresentata da fonti di finanziamento correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali, vigenti fino all’anno 2017 e successivamente rinominate in base alle indicazioni dell’art. 67 CCNL 21.5.2018. Nell’apposita sezione verranno approfondite le singole voci contrattuali variabili.
Nelle sezioni successive è disponibile il materiale relativo alle diverse disposizioni contrattuali citate, nonchè la sezione “MONTE SALARI” a cui si rinvia per approfondimenti in merito alla definizione, e modalità di calcolo, dell’espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione degli incrementi alle risorse decentrate.
ATTENZIONE!!
I frequenti controlli ispettivi della Ragioneria generale dello Stato hanno prodotto numerose contestazioni, principalmente in merito alla non corretta costituzione del Fondo per le risorse decentrate e all’utilizzo improprio delle risorse relative.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla sezione “Altre Decurtazioni” contenente la documentazione utile per individuare le azioni che l’Ente deve seguire nel caso in cui siano rilevati errori nella costituzione del fondo.
Corte dei Conti Sez. Lazio n.7/2019: mancata costituzione del fondo: conseguenze. I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 7/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno ribadito che la costituzione del Fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio. Trattandosi di atto unilaterale dell’Amministrazione datoriale, è necessaria l’adozione di una “formale delibera” di costituzione, riconducibile al plesso della dirigenza dell’Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta. Pertanto, la mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, in quanto risorse fisse aventi carattere di certezza, continuità e di stabilità. Diversamente, le risorse variabili, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazione anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, in quanto devono e possono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste. Quindi, le risorse variabili, in quanto risorse che possono variare di anno in anno e che sono destinate ad alimentare gli oneri correlati ai trattamenti accessori premianti del personale, non possono essere trasportate sull’esercizio successivo nel caso in cui il fondo non è stato regolarmente costituito, anche se le somme sono state regolarmente stanziate in bilancio.
Mancata costituzione del Fondo: conseguenze
PARERI ARAN
CFL52 – In mancanza di un preventivo atto di indirizzo dell’organo di governo dell’ente e, pure in presenza di una certificazione positiva degli oneri contrattuali da parte del soggetto istituzionalmente preposto al controllo, può il suddetto organo di governo non approvare l’ipotesi di accordo e non autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo?
Relativamente alla particolare problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue.
L’autorizzazione alla sottoscrizione da parte dell’organo di vertice del contratto integrativo, sulla base delle vigenti regole contrattuali e legali in materia, è un elemento essenziale della procedura negoziale decentrata.
Essa, infatti, a prescindere dalla circostanza che sia intervenuto o meno, all’inizio della procedure, uno specifico atto di indirizzo da parte dello stesso, rappresenta l’atto con il quale l’organo di vertice esprime le valutazioni di competenza in ordine alla conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali dell’ente, alla convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall’ente, all’utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili, all’adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell’ente, alla coerenza dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse, al rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Pertanto, pur in presenza di parere favorevole reso dell’organo di controllo, la mancanza di tale atto dell’organo di vertice impedisce la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo;
CFL38 – Può un ente decidere, autonomamente, di ridurre per un anno lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2017, per avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il Fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all’art.15, comma 7, del medesimo CCNL del 21.5.2018? Successivamente, potrà ripristinare l’originario ammontare dello stanziamento di cui si tratta? Quale modello di relazioni sindacali è necessario rispettare?
Relativamente a tale problematica, non sembrano sussistere impedimenti contrattuali a che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 21.5.2018 e utilizzando gli strumenti dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018).
L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art.7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018.
Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative che vada al di là dell’ammontare complessivo di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL del 21.5.2018 ) e sono state vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.


