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RISORSE VARIABILI – Date X Fondo

l Fondo per le risorse decentrate può essere alimentato annualmente dalle risorse eventuali e variabili. Tali somme sono  individuate annualmente dal  Contratto collettivo di lavoro di riferimento  e  non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, come indicato nell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, le risorse derivanti da attività per conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di CCNL qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo.

Tali risorse non possono, quindi, essere consolidate o automaticamente confermate ogni anno, ma devono essere autorizzate annualmente e dipendono prevalentemente da un apprezzamento istituzionale che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione (motivata) nel bilancio dell’ente (art.48, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001).

Questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

Le risorse variabili sono comunque soggette a vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l’ammontare del Fondo. Il DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, ad esempio, imponeva agli Enti Locali per il periodo 2011/2014 che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che dovesse essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all’art. 1 comma 236, a partire dal 2016 ha riproposto i limiti sui fondi delle risorse decentrate. In base alla nuova norma, dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate al trattamento accessorio di personale e dirigenti,  non potevano superare i livelli del 2015 e il fondo andava ridotto in misura proporzionale alle cessazioni.

Il D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato in GU in data 7.6.2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 in attuazione della L. 124/2015 (Riforma Madia)  in  materia  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche” ha introdotto ulteriori modifiche alla modalità di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate a partire dall’anno 2017. Infatti, l’art. 23 al comma 2 ha stabilito nuove regole per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate prevedendo che “a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse destinate  annualmente   al  trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,  non  può  superare il corrispondente importo determinato  per  l’anno  2016.

Con tale disposizione pertanto, a partire dal 2017 il nuovo anno di riferimento è il fondo 2016.

Le pronunce delle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti e definitivamente la Delibera n. 51 del 2011 delle Sezioni Riunite, così come la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del  2.5.2012 Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011 ma soprattutto il documento della Ragioneria dello Stato del 26.4.2013 relativo al Monitoraggio contrattazione collettiva, hanno chiarito quali di queste risorse siano soggette al limite e quali invece sono escluse dai vincoli del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e, per analogia, ai limiti dettati dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e dal D.Lgs 75/2016.

A tal proposito, in questa guida operativa, le risorse variabili vengono classificate (ripartizione valida per le annualità successive) in due grandi macro:

  • Risorse variabili soggette al limite: Sono ricomprese nel rispetto del limite del 2016 (e peri il periodo 2011/2010 il rispetto del limite 2010), ad esempio,  le risorse derivanti dal recupero evasione ICI, integrazioni contrattuali ai sensi dell’art. 15 c. 2 e 5 CCNL 1.4.1999 (rimodulati dall’art. 67 commi 4 e 5 lett. b) del CCNL 21.5.2018), le risorse conto terzi riferite ad attività ordinariamente rese dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore della L. 208/2015 e del D.L. 78/2010 (sponsorizzazioni, ed accordi di collaborazione, convenzioni eccetera) e incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016**

Parere ARAN CFL139

[Funzioni locali] Nuovo fondo risorse decentrate

Se un Ente non dispone di risorse di cui all’art. 67 comma 3 del CCNL del 21/05/2018, come fa a rispettare la clausola contenuta al seguente art. 68, comma 3, dello stesso CCNL?

La disposizione contenuta  all’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 è tesa a garantire che la parte prevalente di risorse variabili (ove vi siano,  in quanto per definizioni sono variabili ed eventuali) vada a finanziare gli istituti di cui al comma 2 dello stesso art. 68, lettere a), b), d), e), f), riservandone almeno il 30% alla voce “performance individuale”; chiaro è che se non vi sono risorse variabili o le stesse non siano sufficientemente capienti, la “performance individuale” potrà essere finanziata dalle risorse stabili, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili, contrattati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL in oggetto.

– economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente);

– quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 163/2006 (valide fino al 2015)**;

– incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016**  dall’anno 2018

– compensi professionali legali (“compensi avvocatura “);

– risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, riferite ad attività non ordinariamente rese dall’Amministrazione e comunque, successive all’entrata in vigore della L. 208/2015 e del D.L. 78/2010 (sponsorizzazioni, ed accordi di collaborazione, convenzioni ecc.)

– con solo riferimento al personale dirigente, le reggenze affidate a fronte di cessazioni in regime di limitazioni.

Il CCNL 21.5.2018 con l’art. 67 commi 3, 4 e 5 lett. b) è intervenuto modificando e ampliando le possibilità di integrazione delle risorse variabili. Si precisa che alcune delle integrazioni rinominate sono riconducibili ad integrazioni contrattuali già esistenti, pertanto per maggiori dettagli e riferimenti a pareri e sentenze si rinvia al link delle sezioni già presenti.

Indicazioni operative

Attenzione:

Le risorse indicate nel fondo sono generalmente considerate al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente. Le risorse variabili appostate al Fondo per specifiche disposizioni di legge, invece, non possono causare aggravio di spesa per l’amministrazione, pertanto la relativa entrata è da considerarsi comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle risorse per le funzioni tecniche ex art. 113, commi 5-6, del d.lgs. 50/16, del recupero evasione ICI ex art. 59, comma 1, lettera p) del d.lgs. 446/97, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all’Ente ex regio decreto 1578/1933 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex art. 43, della legge 449/1997. Come indicazione operativa, ad es. per la compilazione della tabella 15 (di necessità esposta in valori lordo dipendente), tali risorse debbono essere in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione (pag .173 dell’Allegato 5 – Monitoraggio contrattazione integrativa di cui alla Circolare del 27 aprile 2017, n. 19).

Per omogeneità del dato, nel fondo delle risorse decentrate si inserisce l’importo al netto degli oneri a carico dell’Ente, anche se tali oneri devono essere conteggiati a carico dell’opera (in caso di incentivo per funzioni tecniche). Si rinvia alle pagine di ciascuna integrazione variabile ai sensi dell’art. 15 lett. k) e agli appositi pareri inseriti.

In riferimento all’imputazione degli oneri degli incentivi collegati a particolari disposizioni di legge, si rinvia anche a diversi pronunciamenti delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti che fanno riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione 30.06.2010 n. 33/2010 resa in funzione nomofilattica (ai sensi dell’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2009, n. 102).
Nella pronuncia, soffermandosi sulle modalità di determinazione del compenso spettante al dipendente avvocato in caso di vittoria in sede giudiziale, è stato sottolineato che “mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione (…), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (….). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione”.
Il Collegio evidenzia come due sono i punti fermi espressi dalla delibera citata.
Da una parte l’Irap grava, giuridicamente, sull’amministrazione comunale in quanto il presupposto stesso dell’imposta, indicato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive integrazioni, è, infatti, costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3, che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta, ex se, la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti (delibera n. 34/2007 Sezione di controllo per l’Emilia Romagna).
Dall’altra parte, però, le somme destinate al pagamento dell’Irap devono trovare copertura finanziaria nell’ambito dei fondi destinati a compensare l’attività incentivata nel rispetto del principio di cui all’art. 81, comma 4, della Costituzione: e ciò in quanto “le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, ivi inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. In sostanza, sui bilanci dello Stato o degli altri enti pubblici, non potranno gravare ulteriori oneri che non trovino adeguata copertura (Sez. Controllo Piemonte, delibera n. 16/2012).
Tali principi possono essere, ad avviso della Sezione, utilizzati anche nel caso di specie –trattandosi come per gli incentivi dell’Avvocatura di espressa deroga al principio sopra richiamato dell’onnicomprensività- nel senso di escludere l’Irap dall’ambito degli oneri riflessi, restando in capo all’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa, e dovendo le risorse per finanziare il pagamento del tributo gravare sui fondi destinati a compensare l’attività (Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, parere 09.09.2015 n. 393).

**ATTENZIONE: per l’anno 2017, secondo le indicazioni della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, delibera n. 7 del 6.4.2017, le risorse destinate ad incentivare le funzioni tecniche sulla base delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), rientrano nel tetto del fondo per le risorse decentrate ed inoltre anche nel tetto di spesa del personale.A partire dall’anno 2018, in seguito alla pronuncia della Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/2018 depositata in data 26.4.2018, è stata risolta definitivamente la questione in quanto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.

Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina Art. 15 comma 1 Lettera K) CCNL 1.4.1999 – Incentivi per funzioni tecniche (ex incentivi progettazione)

APPROFONDIMENTO

Per maggiori informazioni in merito all’ambito di applicazione dei limiti di cui al D.Lgs 75/2017, alla L. 208/2015 nota come “Legge di stabilità 2016”  e al DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 si rinvia alla pagina “Decurtazioni per rispetto limite” e alla seguente documentazione:

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011– Risorse escluse dal limite DL 78/2010

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011  Risorse soggette al limite DL 78/2010

Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del  2.5.2012 – Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011

Documento Ragioneria dello Stato del 26.4.2013 – Monitoraggio sulla contrattazione collettiva

Deliberazione Corte dei Conti VENETO n.513/2012– esclusione limite DL 78 del 2010 di piani di razionalizzazione e rispetto limite spesa

Deliberazione Corte dei Conti  LAZIO n. 93/2011 – ambito applicazione art 9 c.2bis DL 78 del 2010 ICI e notifiche

Deliberazione Corte dei Conti LAZIO  n. 46/2011 – ambito applicazione art 9 c.2bis DL 78 del 2010, inclusione ICI, ed esclusione contributi utenza- sponsorizzazione e progettazione

Parere RGS DEL 18/12/2018 alla Regione Lombardia in merito all’applicazione del comma 800 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 20  e che definisce quali sono le somme non soggette al blocco di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017

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