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DECURTAZIONI DELLE RISORSE DECENTRATE – Date X Fondo

DECURTAZIONI DELLE RISORSE DECENTRATE

Decurtazione per rispetto limiti previsti dalla normativa in base alle diverse annualità

La normativa degli ultimi anni, a partire dal DL. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, ha imposto dei limiti sulle risorse decentrate. I vari interventi legislativi successivi hanno modificato negli anni le modalità di applicazione di tali decurtazioni.

Questa sezione intende illustrare le diverse modalità di applicazione delle decurtazioni del fondo previste per le diverse annualità. Per tale ragioni, si rinvia alle diverse sotto sezioni da esaminare in base all’annualità di fondo che si vuole costituire:

Decurtazioni per il fondo anno 2017 e seguenti

Decurtazioni per il fondo anno 2016

Decurtazioni per il fondo anno 2015

Decurtazioni per i fondi annualità 2011-2014

Decurtazioni da attuare a partire dal fondo anno 2017

Il D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato in GU in data 7.6.2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 in attuazione della L. 124/2015 (Riforma Madia)  in  materia  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche” ha introdotto ulteriori modifiche alla modalità di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate a partire dall’anno 2017.

Infatti, l’art. 23 al comma 2 stabilisce le nuove regole per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate prevedendo che “a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse destinate  annualmente   al  trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,  non  può  superare il corrispondente importo determinato  per  l’anno  2016.

Lo stesso comma decreta l’abrogazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28  dicembre 2015, n. 208; pertanto viene eliminato l’obbligo di riduzione delle risorse in misura proporzionale alle riduzioni di personale.

Inoltre, sempre l’art. 23 comma 2, nell’ultimo periodo, introduce un ulteriore specificazione. La norma definisce infatti la modalità di costituzione del Fondo per gli Enti che nel 2016 non hanno potuto   destinare    risorse    aggiuntive    alla  contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di  stabilità interno del 2015. In questo caso la norma stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse non  può  superare  il  corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura  proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell’anno  2016.

Per analogia, per gli Enti che hanno costituito regolarmente il fondo 2016, si deve intendere che l’importo  da considerare come tetto da non superare, a decorrere dal 1.1.2017, è costituito dalle risorse 2016 già ridotte della decurtazione collegata alla cessazione del personale  intervenute nello stesso anno.

In attesa di ulteriori chiarimenti, si riassumono le regole di costituzione del fondo 2017:

  1. deve rispettare il tetto del Fondo determinato  per  l’anno  2016 (decurtato delle quote relative a riduzione del personale e/o rispetto del limite 2015)
  2. non si applicano più le decurtazioni per la riduzione di personale

A partire dal fondo dell’anno 2017, si dovranno quindi applicare le seguenti tipologie di decurtazione:

a)      per rispetto del limite 2016: decurtazioni effettuate per effetto dell’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 per il rispetto del tetto del 2016

b)      Decurtazioni permanente operate negli anni 2011-2014 ai sensi della Legge n. 147/2013 e operate nel 2016

c)       altre decurtazioni: Questa ultima voce è progettata per accogliere le risorse recuperate entro la tornata contrattuale integrativa successiva di parte fissa nei casi previsti dall’art. 40 comma 3-quinques del d.lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 54 del d.lgs. 150/2009) ovvero nei casi in cui il recupero entro la tornata contrattuale successiva delle poste erogate in eccesso viene posto in essere direttamente dall’Amministrazione in applicazione dei principi giuridici appena riportati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs 75 del  25.5.2017 pubblicato in GU del 7.6.2017

Art. 23

Salario accessorio e sperimentazione1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamentieconomici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo1,comma 2 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazionecollettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.2.Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del manca to rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare deiseguenti parametri:a) fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1 , comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.5.Nell’ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito della sperimentazione, le procedure concorsualifinalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l’applicazione in via  permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l’eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

Decurtazioni da attuare a partire dal fondo anno 2016

La  Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all’art. 1 comma 236, ha riproposto i limiti sui fondi delle risorse decentrate. In base alla nuova norma, dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate al trattamento accessorio di personale e dirigenti,  non possono superare i livelli del 2015 e il fondo va ridotto in misura proporzionale alle cessazioni.

Con tale disposizione vengono riproposte le decurtazioni previste dal DL. 78/2010 convertito in L. 122/2010, con l’unica differenza che viene preso il 2015 come anno di riferimento da non superare.

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 comma 236.

Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

A partire dal fondo dell’anno 2016, si dovranno applicare le seguenti tipologie di decurtazione:

a)  per rispetto del limite 2015: decurtazioni effettuate per effetto dell’art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

b)  riduzione proporzionale alla diminuzione del personale: eventuale decurtazione ai sensi dell’art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

c) altre decurtazioni: Questa ultima voce è progettata per accogliere le risorse recuperate entro la tornata contrattuale integrativa successiva di parte fissa nei casi previsti dall’art. 40 comma 3-quinques del d.lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 54 del d.lgs. 150/2009) ovvero nei casi in cui il recupero entro la tornata contrattuale successiva delle poste erogate in eccesso viene posto in essere direttamente dall’Amministrazione in applicazione dei principi giuridici appena riportati.

Per l’anno 2017 la Delibera n. 6 del 24.1.2017 della Corte dei Conti della Sezione Regionale della Puglia ha confermato la validità delle decurtazioni operate ai sensi dell’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 dichiarando che l’illegittimità costituzionale della Legge Madia non incide sulla riduzione del salario accessorio che resterà valida fino a nuovo intervento del legislatore.

La sezione regionale della Puglia nel richiamare quanto già enunciato dalla Sezione Autonomie nella Del. n. 34 pubblicata il 7.12.2016 (sull’intenzione del legislatore di prorogare l’operatività del precedente sistema vincolistico pur con alcuni aspetti innovativi), ha precisato che “la disposizione del comma 236 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 conserva, tuttora, piena vigenza”.

In primo luogo, la sezione regionale rammenta che “la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 specifica espressamente che le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute nella decisione, “sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative”.

Inoltre precisa che “La cessazione degli effetti di una norma, inoltre, può discendere solo dalla volontà espressa o tacita del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un’espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l’introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia.

La sezione precisa l’esistenza di atri elementi che tendono ad escludere un eventuale effetto abrogante della sentenza della Consulta sulla norma di cui all’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, peraltro non oggetto di alcuna impugnativa:

  1. “L’art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 impone un limite al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni “a decorrere dal 1° gennaio 2016” senza stabilire alcun termine finale per la vigenza del vincolo come, invece, prevedeva l’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 che fissava sino al 31 dicembre 2014 il termine per il contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al medesimo ammontare dell’esercizio 2010”.
  2. la norma in esame è espressamente finalizzata ad “esigenze di finanza pubblica” che spetta soltanto al legislatore valutare ed eventualmente ritenere superate.

Decurtazioni da attuare per il fondo anno 2015

Per la costituzione del Fondo per l’annualità 2015, la modifica alle disposizioni dell’art. 9 comma 2 bis del  DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha portato alla semplificazione del calcolo delle decurtazioni nonché all’eliminazione del limite alla crescita del fondo rispetto al 2010.

Con la legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), infatti, all’art. 1, comma 456, secondo periodo, l’inserimento del nuovo periodo prevede che: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Tale intervento ha stabilito così che le decurtazioni operate nell’anno 2014  siano confermata e storicizzate nei fondi per gli anni successivi.

Tale interpretazioneviene confermata dallaCircolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell’8.5.2015con la quale il MEF è intervenuto per porre fine ad interpretazioni discordanti, anche da parte delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti (l’ultima quella della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n.179del 20 maggio 2015).

Operativamente per il fondo dell’anno 2015, si dovrà ribaltare l’importo decurtato nel fondo 2014, sommando l’eventuale decurtazione operata in quell’anno per rispetto del limite 2010 e per cessazioni di personale.

Sulla modalità di applicazione delle decurtazioni per l’anno 2015 sono disponibili pareri, anche discordanti, delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti. Per maggiori approfondimenti si rinvia all’apposita sezione.

Decurtazioni da attuare per fondi anni 2011-2014

In fase di predisposizione dei Fondi delle risorse decentrate per le annualità 2011-2014 si deve procedere alla verifica dei presupposti per l’applicazione delle decurtazioni previste ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ai sensi della Legge di stabilità 2014, suddivise in:

a)  per rispetto del limite 2010: decurtazioni effettuate per effetto dell’art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010;

b)  riduzione proporzionale alla diminuzione del personale: eventuale decurtazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010;

c) altre decurtazioni: Questa ultima voce è progettata per accogliere le risorse recuperate entro la tornata contrattuale integrativa successiva di parte fissa nei casi previsti dall’art. 40 comma 3-quinques del d.lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 54 del d.lgs. 150/2009) ovvero nei casi in cui il recupero entro la tornata contrattuale successiva delle poste erogate in eccesso viene posto in essere direttamente dall’Amministrazione in applicazione dei principi giuridici appena riportati.

Riferimento: Circolare n. 16 del 2.5.2012 istruzioni per Conto Annuale 2011 – pag. 137 e pagg. 250 – 251

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO :

Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, i dati relativi a ciascuna tipologia di decurtazione dovranno essere inseriti nelle apposite sezioni. In particolare:

–          per il Fondo 2016 i valori relativi alle decurtazioni derivanti dall’art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dovranno essere inseriti nella Sezione “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2015 e dei cessati” dell’area “Modifica”

–          per il Fondo 2015 i valori relativi alle decurtazioni operate nell’anno 2014 dovranno essere riportati nella casella derivanti dall’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, dovranno essere inseriti nella Sezione “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni” dell’area “Modifica”

–          per il Fondo 2011-2014 i valori relativi alle decurtazioni derivanti dall’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, dovranno essere inseriti nella Sezione “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2010 e dei cessati” dell’area “Modifica”

Si segnala che nell’Area Visualizzazione del programma del Fondo è stata creata una apposita sezione denominata “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite e dei cessati”, in cui sono visualizzabili i calcoli di dettaglio, gli esiti delle diverse modalità di calcolo e le varie informazioni. Nello schema di Fondo standard, al fine di rendere più snello e comprensibile lo stesso, sono riportate le informazioni di sintesi utili per il confronto con gli anni precedenti o successivi. L’utente potrà, comunque, sempre visualizzare tutte le informazioni nella pagina di visualizzazione e nel foglio “Dati utili Fondo” del modello di calcolo scaricabile.

Sedi operative:

TORINO - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 - Tel.: 011 - 240.42.11
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