La normativa degli ultimi anni, a partire dal DL 78/2010, ha imposto dei limiti sulle risorse decentrate, prevendendo che non potessero superare gli importi costituiti negli anni precedenti e soprattutto che tali risorse venissero decurtate a seguito alla riduzione del personale.
Questa sezione intende illustrare le diverse modalità di applicazione delle decurtazioni del fondo per le cessazioni di personale previste per le diverse annualità. Per tale ragioni, si rinvia alle diverse sotto sezioni da esaminare in base all’annualità di fondo che si vuole costituire:
Decurtazioni fondo anno 2016 – cessazione di personale rispetto al 2015
Decurtazioni fondi annualità 2011-2014 – per cessazioni di personale rispetto al 2010
Decurtazioni da attuare a partire dal fondo anno 2017
NESSUNA DECURTAZIONE DOVUTA PER RIDUZIONE DI PERSONALE.
L’art. 23 al comma 2 del D.Lgs 75/2917 definisce le nuove regole per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate e decreta l’abrogazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevedeva la decurtazione proporzionale del fondo alla riduzione del personale. Viene pertanto eliminato l’obbligo di riduzione delle risorse in misura proporzionale alle riduzioni di personale.
Delibera n. 100/2017 del 6.6.2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna: la Corte chiarisce che il D. Lgs 75/2017, al tempo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non conferma per il fondo 2017 la disposizione della L. 208 c. 236 che prevedeva che lo stesso venisse “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.” Pertanto nel 2017 non viene applicata alcuna decutazione in seguito a riduzione del personale.
Decurtazioni da attuare a partire dal fondo anno 2016
La Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all’art. 1 comma 236, ha riproposto i limiti sui fondi delle risorse decentrate. In base alla nuova norma, dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate al trattamento accessorio di personale e dirigenti, non possono superare i livelli del 2015 e il fondo va ridotto in misura proporzionale alle cessazioni.
Con tale disposizione vengono riproposte le decurtazioni previste dal DL. 78/2010 convertito in L. 122/2010, con l’unica differenza che viene preso il 2015 come anno di riferimento.
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 comma 236.
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Il dettato normativo introduce un’automatica riduzione delle risorse decentrate a partire dal 2016, in misura proporzionale alla riduzione del personale cessato nell’anno preso in considerazione per la costituzione del fondo, rispetto al numero di dipendenti presenti nell’anno 2015.
La norma inserisce anche un ulteriore elemento da considerare e cioè di tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. A chiarire tale disposizione si rimanda al parere della Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, Delibera n. 367/2016 del 14.12.2016 che fornisce delle indicazioni molto utili sulla modalità di applicazione della decurtazione per l’anno 2016.
In analogia a quanto indicato per la decurtazione prevista dal DL 78/2010, trovano applicazione i chiarimenti della Ragioneria dello Stato, delle Sezioni Regionali delle Corte dei Conti, dell’ARAN e della Conferenza Unificata Stato-Regioni, per i quali è necessario effettuare una ricognizione del personale presente nell’anno 2015 nell’Ente (personale non dirigente) e confrontarla con il numero di personale presente nell’anno di riferimento del fondo in fase di costituzione.
Tale indicazione è confermata dalla Circolare del Dipartimento Ragioneria dello Stato n. 12 del 23.3.2016, scheda tematica 1.3 pag. 27 sotto riportata:
Scheda tematica I.3 – Contrattazione integrativa
Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata l’introduzione, con il comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, di una nuova misura di contenimento della spesa.
Tale previsione dispone che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.
Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento.
Per quanto concerne la ripartizione del budget assunzionale tra le varie componenti (aree e dirigenti) in presenza di fondi diversificati, ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale.
Inoltre, si segnala la necessità di tener conto anche delle indicazioni di cui alla circolare n.12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Così come per la analoga decurtazione prevista dal DL. 78/2010, si individuano due differenti modalità di calcolo della decurtazione del fondo per la riduzione del personale in servizio:
Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento.
In base alla Circolare n. 12/2011 ” La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare”
2) Decurtazione mediante la “MODALITA’ DI CALCOLO PER RATEI” .
Tale modalità si ricava da alcune delibere della Corte dei Conti: Corte dei Conti sezione della Lombardia parere n. 324/2011 e n. 287/2012) e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18.12.2013 e del 10 luglio 2014.
La modalità per ratei prevede che nel calcolo dell’entità annuale di riduzione delle risorse si tenga conto della data di cessazione delle singole unità, in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo mensile, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Tale modalità di calcolo è stata confermata con il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale dell’Umbria con Del. n. 2 depositata il 20.1.2017, che “ritiene legittimo per l’Ente procedere a calcolare la riduzione del fondo prevista dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, adottando il criterio elaborato dalla Sezione Lombarda in quanto appare, in base ad un principio di ragionevolezza, maggiormente aderente alla volontà normativa”. Secondo tale criterio la consistenza dei fondi per la contrattazione integrativa deve essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione.
ATTENZIONE: in analogia con quanto indicato da ARAN in apposito parere del 13.5.2013 in merito alle decurtazioni di cui all’art. 9 comma 2 bis, si può dedurre che tali riduzioni non si estendono al Fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999.
GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:
ANNI 2016 e seguenti
Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, è utile sapere che sono state inserite entrambe le metodologie di decurtazione, in analogia con quanto effettuato in occasione del calcolo delle decurtazioni ai sensi del DL. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.
E’ stata privilegiata l’interpretazione della Circolare RGS n.12/2011 confermata dalla Circolare n. 12/2016, pertanto il software effettua (sulla base delle informazioni inserite dall’utente) in maniera automatica il calcolo suggerito dalla Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità di compilazione sono illustrate nel prossimo paragrafo relativo alle istruzioni alla compilazione.
E’ stata comunque prevista la possibilità di lasciare all’Ente una certa flessibilità nel calcolare in maniera autonoma l’importo dovuto per decurtazioni legato alle cessazioni e di inserire direttamente all’interno di DA-TExFONDO la quota da decurtare nelle apposite caselle “Decurtazione parte Stabile per cessazioni – modalità per Ratei” e “Decurtazione parte Variabile per cessazioni – modalità per Ratei”. Per maggiori approfondimenti si rinvia al successivo paragrafo sulle istruzioni alla compilazione modalità di decurtazione per ratei.
1. Istruzioni per l’Ente che utilizza il metodo fornito dalla Circolare N. 12/ 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;
Il primo passaggio necessario è quello di inserire le risorse stabili e le risorse variabili nel fondo dell’anno e gli importi relativi al “FONDO STABILE 2015” e “FONDO VARIABILE 2015 SOTTOPOSTO A LIMITE”. Successivamente si deve inserire nelle apposite caselle le informazioni relative a:
| N° DIPENDENTI AL 1.1.2015 |
| N° DIPENDENTI AL 31.12.2015 |
| N° DIPENDENTI AL 1.1. DELL’ANNO |
| N° DIPENDENTI AL 31.12 DELL’ANNO |
Una volta completato l’inserimento, e dopo aver cliccato il tasto “SALVA” (in alto a destra della pagina web), il software genererà in automatico il calcolo delle decurtazioni, che l’Ente potrà visualizzare nella sezione “Decurtazioni dovute per le cessazioni”. Tale calcolo automatico, come già anticipato, va ad applicare il metodo individuato dalla Circolare RGS n.12/2011, ovvero a confrontare la differenza percentuale tra la media dei presenti nell’anno 2015 e la media dei presenti nell’anno di riferimento.
Il calcolo operato dal software tiene conto anche dell’interpretazione dell’ARAN utilizzata nel “kit excel” e ribadita nella nota ARAN e IGOP . Questa prevede che nel caso in cui il fondo dell’anno corrente sia inferiore al limite del fondo anno 2015 (esempio: l’Ente ha ridotto autonomamente le risorse abbassando il comma 2 dell’art. 15 o non prevedendo più l’art. 15 comma 5), la decurtazione per le cessazioni vada applicata solo se questa somma supera la differenza tra il fondo 2015 e il fondo dell’anno di riferimento. (Lo stesso ragionamento è utilizzato nella scheda informativa n.2 per il conto annuale 2013).
Con un esempio:
Differenza % tra le medie del personale 2015 e 2016= 10%
FONDO TOTALE 2015 (soggetto a limite) pari a: € 100.000
FONDO TOTALE 2016 (soggetto a limite) pari a: € 90.000
Decurtazioni dovute per le cessazioni= € 0
In base ai dati dell’esempio, viene calcolato il 10% sul valore di € 100.000, per un importo pari a € 10.000. Visto che il fondo 2014 si è già ridotto (scelta dell’Ente) di € 10.000 rispetto al 2010 non è quindi necessario applicare un ulteriore riduzione.
Se invece per il 2014 fosse stato stanziato un fondo di € 95.000, il programma avrebbe dato come responso quello di decurtare ancora € 5.000.
Nel caso si debba apportare la decurtazione per le cessazioni di personale, tale decurtazione verrà inserita a riduzione del Fondo dell’anno.
Per maggiore dettaglio, nella sezione “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2015 e dei cessati” tale importo verrà suddiviso tra le risorse stabili dell’anno e le risorse variabili sottoposte a blocco dell’anno in maniera direttamente proporzionale alle grandezze previste per l’anno 2015 (con un esempio: se le risorse stabili 2015 rappresentano il 90% del fondo totale 2015 e la quota da decurtare per decurtazioni risulta di 100€, verrà tolta per il 90% dalle risorse stabili 2016, per un importo pari a 90€, e per il restante 10%, pari a 10€, dalle risorse variabili 2016).
La Ragioneria Generale dello Stato e le Corte dei Conti sul tema della ripartizione tra stabili e variabili hanno sempre lasciato ampia discrezionalità agli Enti, pertanto i Consulenti Dasein anche sulla base dell’esperienza di lavoro a contatto con circa 500 comuni in tutta Italia hanno deciso di adottare questa soluzione. La norma, infatti, non stabilisce in nessun passaggio che la riduzione del salario accessorio debba avvenire sia sulle risorse stabili, che sulle risorse variabili. O, ancora, che le risorse stabili siano da confrontare con le risorse stabili e quelle variabili con quelle variabili.
Tale suddivisione è stata realizzata per facilitare gli Enti nella compilazione automatica della tabella 15 del Conto annuale predisposta dalla RGS, e della Relazione tecnico-illustrativa, che prevedono apposite righe per la riduzione sia della parte stabile che di quella variabile.
Si segnala, inoltre, che nello schema del Fondo è stata creata una apposita sezione denominata “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2015 e dei cessati”, in cui sono visualizzabili i calcoli di dettaglio e gli esiti delle diverse modalità di calcolo e le varie informazioni. Nel foglio “Costituzione” del File “Modello di Fondo”, al fine di rendere più snello e comprensibile lo stesso, sono riportate le informazioni di sintesi utili per il confronto con gli anni precedenti o successivi. L’utente potrà, comunque, sempre visualizzare tutte le informazioni nella pagina di visualizzazione e nel foglio “Dati utili Fondo” del modello di calcolo scaricabile.
ATTENZIONE: Qualora l’Ente abbia optato per il modello di decurtazione dettata dalla Circolare RGS n. 12/2011 NON dovrà inserire alcun valore nelle caselle:
Decurtazione parte Stabile per cessazioni – modalità per Ratei
Decurtazione parte Variabile per cessazioni – modalità per Ratei
2.Istruzioni per l’Ente che utilizza la modalità di decurtazione per ratei
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’Ente aderisca a questa interpretazione, in fase di compilazione dei dati l’Ente NON dovrà inserire alcun valore nelle caselle:
| N° DIPENDENTI AL 1.1.2015 |
| N° DIPENDENTI AL 31.12.2015 |
| N° DIPENDENTI AL 1.1. DELL’ANNO |
| N° DIPENDENTI AL 31.12 DELL’ANNO |
Si dovranno invece compilare, mediante l’inserimento del valore calcolato manualmente dall’Ente, le seguenti caselle:
Decurtazione parte Stabile per cessazioni – modalità per Ratei
Decurtazione parte Variabile per cessazioni – modalità per Ratei
In questo caso l’Ente dovrà calcolare in maniera autonoma la decurtazione per cessazioni (anche l’eventuale calcolo derivante dalla interpretazione ARAN, ribadita nella nota ARAN e IGOP).
Il software farà i successivi calcoli sul valore inserito dall’ente.
Per coloro che intendono utilizzare questo metodo, mettiamo comunque a disposizione una tabella per effettuare i calcoli per la decurtazione per ratei rispetto all’anno 2010 (fino all’annno 2014).Per il calcolo della decurtazione per ratei a partire dall’anno 2016 si invita ad utilizzare il nuovo foglio di calcolo aggiornato alla L. 208/2015.
Per maggiori informazioni e precisazioni sulle modalità di calcolo si rinvia alle apposite sezioni “Approfondimenti modalità Circolare RGS n. 12/2011” e “Approfondimenti modalità per ratei”.
PARERI E SENTENZE
Decurtazioni per cessazioni per fondo 2016 e seguenti
Corte dei Conti sezione Regionale della Liguria, Delibera n. 38/2017 del 15.3.2017. Sulla modalità di calcolo della decurtazione, il comune chiede di sapere se la percentuale di riduzione del fondo per il trattamento economico accessorio (relativamente al personale cessato e ottenuta con il metodo della semisomma confrontando la media dei dipendenti dell’anno 2016 con quella risultante nel 2015) vada operata direttamente sul totale delle risorse stabili costituite oppure utilizzando la formula di calcolo suggerita dall’Aran e contenuta del kit excel pubblicato sul sito ministeriale. La sezione Ligure precisa che “Ritiene questa Sezione corretto l’esempio di calcolo offerto dallo schema Excel in quanto ripropone il disposto normativo che prevede una concorrente riduzione. Difatti, gli Enti dapprima devono calcolare il Fondo per le risorse della contrattazione integrativa secondo quanto disposto dalle norme della contrattazione collettiva. L’ammontare ottenuto, non potendo superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, qualora superiore, deve essere conseguentemente ridotto. Successivamente, l’ammontare del Fondo deve essere ridotto in base alla percentuale relativa alle cessazioni di personale, percentuale che può essere determinata con il metodo disposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012” oppure con il metodo individuato dalla Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 324/2011/PAR, riferita all’allora vigente articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78 del 2010), per il quale la scheda Excel dovrà subire i necessari adattamenti.
Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, Delibera n. 367/2016 del 14.12.2016: [..] 2.3. I principi ermeneutici ora richiamati appaiono orientare, in vero, anche la risoluzione del quesito interpretativo posto dal Comune istante, confermando la percorribilità dell’esegesi proposta nella richiesta di parere. Come, infatti, evidenziato dalla Sezione per le Autonomie di questa Corte, l’inserzione dell’inciso in esame – “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente” – costituisce un elemento di novità rispetto al previgente quadro disciplinatorio, per il resto sostanzialmente confermato. L’applicazione dei generali canoni che reggono l’interpretazione normativa impongono, come noto, di non attribuire alla disposizione “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Ne deriva che, a seguito della novella in esame, non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell’esercizio per adeguare il fondo alle assunzioni effettivamente intervenute. A prescindere, dunque, dal ricorso a criteri interpretativi teleologici, non necessari in questa sede, la lettera della disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno. Ai fini dell’individuazione di tale parametro appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016), che deve essere adottato, come giustamente ricordato dal Comune di Brescia, non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio.
Decurtazioni da attuare per il fondo anno 2015
Per la costituzione del Fondo per l’annualità 2015, la modifica alle disposizioni dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha portato alla semplificazione del calcolo delle decurtazioni nonché all’eliminazione del limite alla crescita del fondo rispetto al 2010.
Con la legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), infatti, all’art. 1, comma 456, secondo periodo, l’inserimento del nuovo periodo prevede che: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Tale intervento ha stabilito così che le decurtazioni operate nell’anno 2014 siano confermata e storicizzate nei fondi per gli anni successivi.
Tale interpretazioneviene confermata dallaCircolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell’8.5.2015con la quale il MEF è intervenuto per porre fine ad interpretazioni discordanti, anche da parte delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti (l’ultima quella della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n.179del 20 maggio 2015).
A partire dal Fondo 2015, così come chiarito dal MEF con laCircolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell’8.5.2015“le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2‐bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).
Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2‐bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio).”
Operativamente per il fondo dell’anno 2015, si dovrà quindi ribaltare l’importo decurtato nel fondo 2014, sommando le eventuali decurtazioni operate in quell’anno per rispetto del limite 2010 e per cessazioni di personale.
Sulla modalità di applicazione delle decurtazioni per l’anno 2015 sono disponibili pareri, anche discordanti, delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti.Per maggiori informazioni si rinvia all’apposita sezione “approfondimenti sulle decurtazioni Fondo anno 2015”.
GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:
ANNO 2015
Per la costituzione del Fondo dell’anno 2015, si dovrà riportare la somma delle decurtazioni operate nel Fondo 2014.
Operativamente, nella compilazione del programma DA-TExFONDO, si dovrà inserire, nell’apposita sezione “INFORMAZIONI UTILI PER DECURTAZIONI nelle caselle Decurtazioni parte Stabile ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010, e Decurtazioni parte Variabile ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010, il totale degli importi decurtati nell’anno 2014 (somma delle decurtazioni per rispetto del fondo 2010 e per cessazioni).
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell’8.5.2015.
Si ricorda, che tale posizione assunta dal MEF si desumeva già da quanto indicato dalla Ragioneria dello Stato nella CIRCOLARE N. 8/2015 (pag. 47) destinata agli Enti dello Stato, ma che fornisce utili indicazioni sull’applicazione dell’art. 9 c. 2bis secondo periodo.
Decurtazioni fondi annualità 2011-2014
In fase di predisposizione dei Fondi delle risorse decentrate per le annualità 2011-2014 si deve procedere alla verifica dei presupposti per l’applicazione delle decurtazioni previste ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ai sensi della Legge di stabilità 2014.
L’Art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce che“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”
Il dettato normativo introduce un’automatica riduzione delle risorse decentrate a partire dal 2011 e comunque fino al 2014**, in misura proporzionale, alla riduzione del personale cessato nell’anno preso in considerazione per la costituzione del fondo, rispetto al numero di dipendenti presenti nell’anno 2010.
In base ai chiarimenti della Ragioneria dello Stato, delle Sezioni Regionali delle Corte dei Conti, dell’ARAN e della Conferenza Unificata Stato-Regioni, è quindi necessario effettuare una ricognizione del personale presente nell’anno 2010 nell’Ente (personale non dirigente) e confrontarla con il numero di personale presente nell’anno di riferimento del fondo in costituzione.
Dalle interpretazioni della norma, si individuano due differenti modalità di calcolo della decurtazione del fondo per la riduzione del personale in servizio:
1) Decurtazione ai sensi della Circolare N. 12 del 15 aprile 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;
“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare”
2) Decurtazione mediante la “MODALITA’ DI CALCOLO PER RATEI” .
Tale modalità si ricava da alcune delibere della Corte dei Conti: Corte dei Conti sezione della Lombardia parere n. 324/2011 e n. 287/2012) e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18.12.2013 e del 10 luglio 2014. Si prevede che nel calcolo dell’entità annuale di riduzione delle risorse si tenga conto della data di cessazione delle singole unità, in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
**Nella legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all’art. 1, comma 456, secondo periodo, sono state apportate delle modifiche ed Integrazione all’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, in particolare con la previsione del prolungamento dei vincoli fino al 31.12.2014, nonchè con l’inserimento di un nuovo periodo che prevede: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che il Fondo 2014 costituisce la base dei fondi per gli anni successivi
ATTENZIONE: In apposito parere del 13.5.2013 ARAN ha chiarito che le decurtazioni di cui all’art. 9 comma 2 bis, non si esterndono al Fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999.
GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:
ANNI 2011-2014
Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, è utile sapere che sono state previste entrambe le metodologie di decurtazione.
E’ stata però privilegiata l’interpretazione della Circolare RGS n.12/2011, pertanto il software effettua (sulla base delle informazioni inserite dall’utente) in maniera automatica il calcolo suggerito dalla Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità di compilazione sono illustrate nel prossimo paragrafo relativo alle istruzioni alla compilazione.
E’ stata comunque prevista la possibilità di lasciare all’Ente una certa flessibilità nel calcolare in maniera autonoma l’importo dovuto per decurtazioni legato alle cessazioni e di inserire direttamente all’interno di DA-TExFONDO la quota da decurtare nelle apposite caselle “Decurtazione parte Stabile per cessazioni – modalità per Ratei” e “Decurtazione parte Variabile per cessazioni – modalità per Ratei”. Per maggiori approfondimenti si rinvia al successivo paragrafo sulle istruzioni alla compilazione modalità per ratei.
1. Istruzioni per l’Ente che utilizza il metodo fornito dalla circolare N. 12/ 2011 – Ragioneria Generale dello Stato;
Il primo passaggio necessario è quello di inserire le risorse stabili e le risorse variabili nel fondo dell’anno e gli importi relativi al “FONDO STABILE 2010” e “FONDO VARIABILE 2010 SOTTOPOSTO A LIMITE”. Successivamente si deve inserire nelle apposite caselle le informazioni relative a:
| N° DIPENDENTI AL 1.1.2010 |
| N° DIPENDENTI AL 31.12.2010 |
| N° DIPENDENTI AL 1.1. DELL’ANNO |
| N° DIPENDENTI AL 31.12 DELL’ANNO |
Una volta completato l’inserimento, e dopo aver cliccato il tasto “SALVA” (in alto a destra della pagina web), il software genererà in automatico il calcolo delle decurtazioni, che l’Ente potrà visualizzare nella sezione “Decurtazioni dovute per le cessazioni”. Tale calcolo automatico, come già anticipato, va ad applicare il metodo individuato dalla Circolare RGS n.12/2011, ovvero a confrontare la differenza percentuale tra la media dei presenti nell’anno 2010 e la media dei presenti nell’anno di riferimento.
Il risultato di questa operazione tiene conto anche l’interpretazione dell’ARAN utilizzata nel “kit excel” e ribadita nella nota ARAN e IGOP . Questa prevede che nel caso in cui il fondo dell’anno corrente sia stanziato in maniera inferiore al limite del fondo anno 2010 (esempio: l’Ente ha ridotto autonomamente le risorse abbassando il comma 2 dell’art. 15 o non prevedendo più l’art. 15 comma 5), la decurtazione per le cessazioni vada applicata solo se questa somma supera la differenza tra il fondo 2010 e il fondo dell’anno di riferimento. (Lo stesso ragionamento è utilizzato nella scheda informativa n.2 per il conto annuale 2013).
Con un esempio:
Differenza % tra le medie del personale 2010 e 2014= 10%
FONDO TOTALE 2010 (soggetto a limite) pari a: € 100.000
FONDO TOTALE 2014 (soggetto a limite) pari a: € 90.000
Decurtazioni dovute per le cessazioni= € 0
In base ai dati dell’esempio, viene calcolato il 10% sul valore di € 100.000, per un importo pari a € 10.000. Visto che il fondo 2014 si è già ridotto (scelta dell’Ente) di € 10.000 rispetto al 2010 non è quindi necessario applicare un ulteriore riduzione.
Se invece per il 2014 fosse stato stanziato un fondo di € 95.000, il programma avrebbe dato come responso quello di decurtare ancora € 5.000.
Nel caso si debba apportare la decurtazione per le cessazioni di personale intervenute, tale decurtazione verrà inserita a riduzione del Fondo dell’anno.
Per maggiore dettaglio, nella sezione “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2010 e dei cessati” tale importo verrà suddiviso tra le risorse stabili dell’anno e le risorse variabili sottoposte a blocco dell’anno in maniera direttamente proporzionale alle grandezze previste per l’anno 2010 (con un esempio: se le risorse stabili 2010 rappresentano il 90% del fondo totale 2010 e la quota da decurtare per decurtazioni risulta di 100€, verrà tolta per il 90% dalle risorse stabili 2014, per un importo pari a 90€, e per il restante 10%, pari a 10€, dalle risorse variabili 2014).
La Ragioneria Generale dello Stato e le Corte dei Conti sul tema della ripartizione tra stabili e variabili hanno sempre lasciato ampia discrezionalità agli Enti, pertanto i Consulenti Dasein anche sulla base dell’esperienza di lavoro a contatto con circa 500 comuni in tutta Italia hanno deciso di adottare questa soluzione. La norma, infatti, non stabilisce in nessun passaggio che la riduzione del salario accessorio debba avvenire sia sulle risorse stabili, che sulle risorse variabili. O, ancora, che le risorse stabili siano da confrontare con le risorse stabili e quelle variabili con quelle variabili.
Tale suddivisione è stata realizzata per facilitare gli Enti nella compilazione automatica della tabella 15 del Conto annuale predisposta dalla RGS, e della Relazione tecnico-illustrativa, che prevedono apposite righe per la riduzione sia della parte stabile che di quella variabile.
Si segnala, inoltre, che nello schema del Fondo è stata creata una apposita sezione denominata “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2010 e dei cessati”, in cui sono visualizzabili i calcoli di dettaglio e gli esiti delle diverse modalità di calcolo e le varie informazioni. Nel foglio “Costituzione” del File “Modello di Fondo”, al fine di rendere più snello e comprensibile lo stesso, sono riportate le informazioni di sintesi utili per il confronto con gli anni precedenti o successivi. L’utente potrà, comunque, sempre visualizzare tutte le informazioni nella pagina di visualizzazione e nel foglio “Dati utili Fondo” del modello di calcolo scaricabile.
ATTENZIONE: Qualora l’Ente abbia optato per il modello di decurtazione dettata dalla Circolare RGS n. 12/2011 NON dovrà inserire alcun valore nelle caselle:
Decurtazione parte Stabile per cessazioni – modalità per Ratei
Decurtazione parte Variabile per cessazioni – modalità per Ratei
Per maggiori informazioni e precisazioni sulle modalità di calcolo si rinvia all’apposita sezione “Approfondimenti modalità Circolare RGS n. 12/2011”
2.Istruzioni per l’Ente che utilizza la modalità di decurtazione per ratei
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’Ente aderisca a questa interpretazione, in fase di compilazione dei dati l’Ente NON dovrà inserire alcun valore nelle caselle:
| N° DIPENDENTI AL 1.1.2010 |
| N° DIPENDENTI AL 31.12.2010 |
| N° DIPENDENTI AL 1.1. DELL’ANNO |
| N° DIPENDENTI AL 31.12 DELL’ANNO |
Si dovranno invece compilare, mediante l’inserimento del valore calcolato manualmente dall’Ente, le seguenti caselle:
Decurtazione parte Stabile per cessazioni – modalità per Ratei
Decurtazione parte Variabile per cessazioni – modalità per Ratei
In questo caso l’Ente dovrà calcolare in maniera autonoma la decurtazione per cessazioni (anche l’eventuale calcolo derivante dalla interpretazione ARAN, ribadita nella nota ARAN e IGOP).
Il software farà i successivi calcoli sul valore inserito dall’ente.
Per coloro che intendono utilizzare questo metodo, mettiamo comunque a disposizione una tabella per effettuare i calcoli per la decurtazione per ratei .
APPROFONDIMENTI MODALITA’ PER RATEI
Il metodo della “decurtazione per ratei” trova conferma in quanto espresso da:
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 novembre 2013 e DEL 10 LUGLIO 2014
Nella nota n. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010 14 , sono state fornite alcune indicazioni.
In relazione alla riduzione automatica delle risorse “in misura proporzionale alle cessazioni di personale, da determinare in sede di costituzione delle risorse”, sono stati proposti i seguenti “passaggi operativi”:
“1) il riferimento temporale di applicazione: la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio, escludendo il numero delle unità da assumere, nei limiti di spesa consentiti, nell’ambito del programma triennale del fabbisogno – piano occupazionale annuale e distinguendo tra categorie e dirigenza; inoltre nel calcolo dell’entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tener conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi preventivamente all’erogazione nell’anno successivo del quantum spettante con riferimento all’anno di competenza precedente. Il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell’anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell’anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell’anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013.
2) individuazione delle voci accessorie da ridurre: vanno decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, con esclusione degli importi relativi a:
– le progressioni economiche orizzontali, in quanto, pur se erogati con risorse decentrate, fanno parte del trattamento economico fondamentale e, per espressa previsione contrattuale, rimangono ivi acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
– la retribuzione di posizione per gli incarichi di posizione organizzativa e di Alta professionalità e per gli incarichi dirigenziali e per il personale del SSN anche l’indennità di coordinamento, poiché rientrano nell’esercizio della prerogativa di organizzazione degli uffici (deve, infatti, essere garantito all’ente di poter conferire il relativo incarico ad altro soggetto);
– le indennità di disagio, di rischio, di turno, di reperibilità, di struttura, di maneggio valori, i compensi per particolari responsabilità, in quanto collegate anch’esse ad esigenze organizzative volte a garantire il funzionamento dell’Ente e la regolare prestazione dei servizi a cittadini ed imprese;
– gli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione nonché di patrocinio legale (rispettivamente previste dal D.lgs. 163/2006 e R.D. 1578/1933) nonché i compensi ai dirigenti in regime di omnicomprensività;
3) determinazione del quantum da ridurre: va determinato un importo medio, mediante la somma delle quote individuali delle voci accessorie erogate, in conto competenza nell’anno precedente (per il 2011 si fa riferimento al 2010), al personale che cessa, diviso per il numero delle unità cessate nell’anno stesso.
L’importo così determinato è moltiplicato per le unità di personale cessate, al netto delle assunzioni programmate. Tale modalità di calcolo va applicata per il triennio 2011 – 2013”.
– Corte dei Conti sezione della Lombardia parere n. 324/2011
In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio.
– Corte dei Conti sezione della Lombardia parere n.287/2012
“Ne consegue che le cessazioni intervenute nel corso dell’anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato.
Resta inteso che, ai fini della costituzione del fondo relativo al 2011, non rilevano invece le cessazioni avvenute nello stesso anno, in quanto detto fondo è, o dovrebbe essere, costituito a inizio anno e le cessazioni possono essere successive e impreviste. Pertanto, risulta più ragionevole, e comunque rispondente allo scopo di riduzione proporzionale perseguito dal legislatore, ridurre progressivamente il fondo solo in base alle cessazioni intervenute nell’anno precedente rispetto dalla media dei dipendenti in servizio.
– Corte dei Conti sezione della Lombardia, parere n. 7 del 9.01.2014 conferma la modalità di calcolo della decurtazione in base alle cessazioni dell’anno precedente, come da precedente delibera della stessa sezione n. 324/2011.
– Corte dei Conti sezione della Emilia-Romagna parere n.223/2013

APPROFONDIMENTI MODALITA’ CIRCOLARE RGS 12/2011
In materia di decurtazione per cessazione si sono espresse in maniera ufficiale:
CIRCOLARE N. 12 del 15 aprile 2011 – ragioneria generale dello stato (PAG. 4)
Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.
E’ opportuno precisare che l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.
Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.
Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall’anno 2014.
Circolare n 16 del 2.5.2012 ragioneria generale dello stato – istruzioni per Conto Annuale 2011
La Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni operative in tre circolari:
– n. 16/2012 (istruzioni per il conto annuale 2011) ;
– n. 21/2013 (istruzioni per il conto annuale 2012) .
Si riassume il pensiero della RGS, con un estratto dalla circolare n. 16/2012.
“La rilevazione 2011 dei Fondi per la contrattazione integrativa trova la sua principale criticità nella verificabilità della prescrizione dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 che prevede, come chiarito dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12:
a. i “fondi 2011” non possono superare il limite 2010
b. una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale.
Per interpretare correttamente le modifiche introdotte nella tabella 15 e nella scheda informativa 2 del Conto Annuale 2011, l’applicazione pratica delle indicazioni volute dal legislatore richiede tre ordini di considerazioni:
1. Va segnalato preliminarmente che i due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni.
Infatti, nelle istruzioni del Conto annuale 2012 (circolare n. 21/2013) è esplicitamente scritto: “… due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni”.
Per quanto riguarda la riduzione proporzionale dei dipendenti, ricordiamo che, a parere della RGS, tale riduzione deve essere operata per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e (ora) 2014 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento, rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi – per valore medio – la media aritmetica (o semisomma) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale, tra le due consistenze medie di personale, costituisce la misura della variazione da operarsi sul fondo. Nella Scheda informativa 2, del Conto annuale 2012, abbiamo, peraltro, notato, che la percentuale di variazione andava moltiplicata alla consistenza del fondo dell’anno 2010.
Anche la rilevazione 2013 dei Fondi per la contrattazione integrativa trova infatti la sua principale criticità nella verifica delle prescrizioni dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010. Tale disposto prevede, come chiarito dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12, che:
- i fondi delle annualità dal 2011 al 2014, come in ultimo disposto dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 non possono superare il limite 2010
- una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale.
L’applicazione delle indicazioni del legislatore richiede tre ordini di considerazioni:
1. I due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni.
2. Le indicazioni generali dell’art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito nella legge 122/2010 vanno lette, secondo i diversi articolati interventi, come una scelta di calmierazione generale della spesa come:
-congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale;
-congelamento della quota ordinariamente spettante a livello individuale;
-congelamento ai livelli del limite 2010;
-congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale.
Questa ultima fattispecie necessita di una particolare attenzione: in presenza infatti di una riduzione del personale (asseverata dalla cosiddetta regola della semisomma indicata dalla richiamata circolare n. 12), una riduzione proporzionale delle sole quote variabili del fondo, ovvero una riduzione proporzionale – ove previsto – che non consideri le poste temporaneamente allocate a bilancio – in particolare i differenziali per le progressioni orizzontali concretamente pagati al personale in servizio in asseverazione dell’art. 1 comma 193 della legge 266/2005, le cosiddette PEO a bilancio -si traduce matematicamente in un “aumento” delle quote medie pro-capite riferite al personale che rimane in servizio; tale personale si troverebbe infatti a godere, in aumento, delle quote di salario accessorio cosiddette fisse non più percepite dal personale cessato, ovvero dei ritorni al fondo delle quote di risorse a bilancio liberate dal personale cessato, in particolare delle PEO. Tale incremento contrasta con le indicazioni della seconda parte dell’art. 9 comma 2-bis in una lettura coordinata con i diversi interventi previsti dall’art. 9 nel suo complesso.
Risulta opportuno sottolineare come gli effetti calmierativi dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 sono da intendersi come una restrizione di carattere finanziario che nulla innova sul complesso di norme di legge e contrattuali pre-esistenti ad eccezione, appunto, degli aspetti di contenimento.
Ad esclusione delle novità descritte nella sezione iniziale (soglia di tolleranza dello 0,1% al fine di evitare segnalazioni determinate da arrotondamenti di calcolo privi di significato statistico e specificazioni circa il significato statistico dell’esito del controllo) le modalità operative sono le medesime di quelle previste per il Conto Annuale 2012:
i. Le domande (2) e (3) della scheda informativa 2 sono riferite al totale della tabella 15 rispettivamente del 2010 e dell’annualità corrente (quest’ultima è inserita direttamente dal sistema).
ii. Le quote di Fondo di cui alla domanda (5), riferita al 2010, e alla domanda (6), riferita all’anno corrente, possono avere segno sia positivo che negativo (tramite un menù a tendina), a causa della circostanza che, in alcuni casi particolari, tali voci possono anche assumere valore negativo. Infatti in ciascuna di queste due caselle va inserita la somma algebrica di:
– (con segno positivo) voci considerate esenti dall’azione di calmierazione del legislatore, come economie fondo anno precedente, progettazione, avvocatura e più in generale voci che hanno l’effetto di ridurre il valore del fondo rilevante ai fini dell’art. 9 comma 2-bis rispetto al dato della tabella 15, ovvero, con riferimento alla sola domanda 5 riferita al 2010, la cessione di personale da un Comune ad una Unione di Comuni avvenuta in tempi successivi;
– (con segno negativo) voci che hanno l’effetto di innalzare il limite oggetto del controllo rispetto al totale presentato in tabella 15, come recupero di somme erogate in eccesso nelle annualità precedenti, stabilizzazioni avvenute in corso 2010 e, continuando con l’esempio precedente, e sempre limitatamente alla domanda (5) riferita al 2010, l’incorporazione di personale in una Unione di Comuni cui corrisponda una simmetrica riduzione dei fondi dei Comuni che cedono tale personale.
Se le poste inserite in sommatoria con segno positivo risultano maggiori di quelle con segno negativo, il valore andrà registrato nella casella appunto con segno positivo. In caso contrario andrà selezionato il segno negativo.
iii. Le ulteriori voci sono elaborate automaticamente a partire dai valori inseriti dall’Amministrazione:
– la prima voce -domanda (7) è costituita dal “Valore massimo teorico fondo anno corrente nel rispetto dell’art. 9 c. 2-bis L. 122/2010”, elaborata secondo la seguente formula:
[domanda (2) -domanda (5)] x [1 -domanda (4) / 100] + domanda (6)
Nota bene: il valore massimo teorico è elaborato prendendo il valore totale 2010 al netto delle poste non calmierate e/o che elevano il limite; il risultato di questa prima operazione è una quantificazione del limite 2010 sottoposta all’attenzione; tale limite 2010 viene quindi ulteriormente decurtato per la percentuale di automatica riduzione proporzionale; il risultato di questa operazione è una quantificazione del limite anno corrente a seguito, appunto, anche della decurtazione
proporzionale prevista dalla seconda parte dell’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010; infine, per consentire un confronto con il totale anno corrente come certificato, il limite così ottenuto è riaggregato alle poste non calmierate e/o che elevano tale totale riferite specificamente all’anno corrente.
Parere del MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato alla Camera di Commercio di Padova del 20.7.2012: Il Ragioniere dello Stato risponde alla richiesta della CCIA di Padova “se la riduzione proporzionale prevista dalla seconda parte dell’art. 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010 vada operata prendendo in considerazione il valore medio del fondo riferito al complesso del personale non dirigente ovvero se risulti praticabile applicare la riduzione facendo riferimento al valore medio calcolato separatamente per ciascuna area di inquadramento.
Con riferimento al primo quesito, la CCIAA di Padova argomenta in particolare che le due metodologie all’attenzione conducono a risultati finanziari differenti, atteso il differente peso economico di assorbimento del Fondo da parte del personale cessato in posizioni economiche più elevate (ad esempio personale di categoria D) rispetto posizioni meno elevate (ad esempio personale di categoria B).
Al riguardo si rappresenta che entrambe le soluzioni proposte costituiscono una interpretazione estensiva non contemplata dalla circolare n. 12/2011 di questa Ragioneria Generale dello Stato. Tale circolare infatti non prende in considerazione i valori medi del fondo ma stabilisce, peraltro tassativamente, che il fondo per la contrattazione integrativa nel suo complesso vada ridotto della medesima percentuale osservata a seguito della riduzione del personale, percentuale che deve essere quantificata utilizzando il cosiddetto “metodo della semisomma”, anche questo riferito al complesso del personale.
*Nella legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all’art. 1, comma 456, secondo periodo, sono state apportate delle modifiche ed Integrazione all’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, in particolare con la previsione del prolungamento dei vincoli fino al 31.12.2014, nonchè con l’inserimento di un nuovo periodo che prevede: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che il Fondo 2014 costituisce la base dei fondi per gli anni successivi
KIT EXCEL ARAN
Si veda documento di comunicazione tra ARAN e IGOP (dal fondo di pagina 2)


