Importo consolidato riferito all’anno 1998
CCNL 1.4.1999 – art. 15
Art. 15
1. “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
COMMENTI E PARERI
Alla luce di quanto indicato dall’articolo di riferimento, il dato da inserire nell’apposito schema è costituito dalle disposizioni contrattuali riconducibili all’art. 31 c. 2 lett. b), c) e d) CCNL 6.7.1995 previsti nel 1998, decurtato della quota dello straordinario (diventato apposito Fondo ai sensi dell’art. 14 CCNL 1.4.1999) e integrato della quota parte del Fondo straordinario dell’art. 31 c. 2 lett. a) relativa al personale delle ex VII e VIII qualifiche.
Per una esposizione più dettagliata, si precisa che le voci citate (art. 31 c. 2 lett. b), c) e d) CCNL 6.7.1995) sono costituite dalle risorse destinate nel 1998, al finanziamento dei seguenti fondi:
b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:
Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all’anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui all’art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990.
Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E’ pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate: dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall’ art. 28 del D.P.R. 347/1983, dall’ art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio.
c) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità:
Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari allo 0.2% del monte salari calcolato con riferimento al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti, oppure, per le Regioni, dall’1.5% del monte salari calcolato con riferimento al 1993 e relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava. – Tale fondo, costituito per l’anno 1996, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di responsabilità e di lavoro ed a corrispondere le indennità di cui agli artt. 35 e 36
d) Fondo per la qualità della prestazione individuale:
Il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario fino ad un massimo dello 0.5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti; fermo restando tale limite massimo, per l’anno 1996, il fondo predetto è integrato da una somma pari allo 0.2 per cento dello stesso monte salari.
e) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi:
Il Fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma.
Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità stabiliti dall’ art. 33.
Si evidenzia che le risorse destinate dall’art. 31 c. 2 lett. a) CCL 6.7.1995 al Fondo per il compenso del lavoro straordinario, decurtate della quota parte delle risorse destinate allo straordinario per il personale delle ex qualifiche 7^ e 8^ incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, costituiranno apposito Fondo straordinario ai sensi dell’art. 14 CCNL 1.4.1999


