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ART. 15 C. 1 LETTERA C) CCNL 1.4.1999 – Date X Fondo

ART. 15 C. 1 LETTERA C) CCNL 1.4.1999

Guida per la previsione degli importi di cui all’art. 15 c. 1 Lettera c) CCNL 1.4.1999

CCNL 1.4.1999 – art. 15

Art. 15

“Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 6.7.1995 – Art. 32

Art. 32
Risorse aggiuntive ed economie di gestione

1. Le amministrazioni che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma 2 possono incrementare per il 1996, con oneri a proprio carico, i fondi di cui all’ art. 31, comma 2, nel limite massimo di una somma pari allo 0.5% del monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell’amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un’ulteriore somma pari allo 0.2 % del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma 3.

2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 le Amministrazioni in condizioni di equilibrio economico della gestione di competenza risultante dal conto economico dell’esercizio precedente, purchè non esistano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’ art. 12 bis del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991 n. 80 e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:

a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D. lgs. n. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;
d) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

3. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale derivanti dagli adempimenti riorganizzativi indicati al comma 2, ivi compresi quelli correlati alla progressiva riduzione delle funzioni di direzione e di staff e dei relativi posti di organico, che non incidano sulla estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.

CCNL 16.7.1996 Art. 3 commi 1-2

Art. 3

1. Per l’anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l’ art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all’anno 1995.

2. Per l’anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un’ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .

3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dell’anno 1996 e quella dell’anno 1995, calcolate secondo i criteri di cui all’ art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo .

4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l’ art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 , possono darvi applicazione anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto.

COMMENTI E PARERI

Tale incremento, così come per le risorse art. 15 c. 1 lett. b), possono essere inseriti a partire dall’anno 1996, in base a quanto stabilito dall’art. 32 del CCNL 6.7.1995, solo in presenza di apposite condizioni:

  • Enti in condizione di equilibrio economico di gestione (conto economico esercizio precedente)
  • Assenza di debiti fuori bilancio
  • attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D. Lgs. n. 29 del 1993;
  • ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
  • rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;
  • istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

Si evidenzia che tale incremento contrattuale poteva essere inserito anche nell’anno 2000 e successivi a condizione che non vi fosse stato un incremento delle spese per il personale fatti, salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del CCNL;

PARERE ARAN

499-15H2. L’art.4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 ha consolidato le risorse complessive del fondo ex art.15 del CCNL dell’1.4.1999 ? Le risorse indicate nel richiamato art.15, comma 1, lettera c), nell’importo massimo eventualmente destinato al salario accessorio nel 1998, possono essere confermate anche negli anni successivi?
L’art.4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 non ha operato alcun consolidamento delle risorse complessive del fondo ex art.15. La citata disposizione si limita a prevedere che “gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza”; ciò che si consolida non è il fondo nel suo complesso ma solo l’incremento dell’1,1% che resta stabilmente acquisito alle risorse del fondo ex art.15.
Confermiamo in particolare, che le risorse dell’art.15, comma 1, lettera c),nell’importo massimo eventualmente destinato al salario accessorio nel 1998
(potevano e) possono essere confermate anche negli anni successivi (dal 1999 in poi) ma solo dopo aver accertato, ogni anno, che non vi sia stato un incremento delle spese per il personale fatti, salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del CCNL; a tal fine, per il 2002 si devono confrontare le spese per il personale relative agli anni 2001 e 2000. E’ evidente che un ruolo determinante lo dovranno avere i servizi di controllo interno.

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