Tale disposizione contrattuale prevede che le quote di livello economico differenziato (risorse ex LED), calcolate in relazione al personale che aveva diritto a fruirne con riferimento all’anno 1998, confluiscono nelle disponibilità complessive del fondo di cui all’art. 15 per essere destinate al fondo per la progressione orizzontale .
Tale destinazione vincolata si rende necessaria per continuare a compensare i dipendenti ancora in servizio già in possesso del LED e le risorse potranno essere utilizzate per finanziare nuove progressioni solo dopo la cessazione dal servizio o il passaggio di categoria dei soggetti interessati. Una diversa applicazione delle clausole contrattuali si tradurrebbe in un elevato ed ingiustificato incremento degli oneri a carico dei bilanci degli enti.
Le somme già destinate da ciascun Ente nel 1998 al pagamento del LED al personale in servizio hanno, quindi, una destinazione vincolata in quanto devono obbligatoriamente confluire nell’apposito fondo per la progressione economica in fase di contrattazione, e essere destinate a compensare la prima posizione di sviluppo economico di ogni categoria ( A2, B2, B4, C2, D2). Tale importo va calcolato nella misura relativa dell’intera percentuale di LED che poteva essere coperta per ogni qualifica funzionale fino alla VII, salvaguardando così tutte le posizioni dell’Ente, anche quelli che fossero in ritardo nell’applicazione del LED ma in questo modo determinando un onere anche eventualmente superiore a quello sostenuto nel 1998.
L’articolo 14 comma 3 del CCNL 31.3.1999 nuovo ordinamento professionale, precisa che, in attesa della disciplina del CCNL 1998 -–2001, disciplina mai successivamente emanata, nel fondo di finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art 5 dello stesso ordinamento, confluisce, alla data della stipulazione del contratto stesso (31.3.1999), l’insieme delle risorse già destinato alla corresponsione del livello economico differenziato al personale in servizio alla stessa data.
Per l’Ente che volesse ricalcolare tale quota, si consiglia di andare a verificare la delibera/determina di re-inquadramento avvenuta successivamente al 31.3.1999 e di verificare con la tabella sottostante gli importi per ciascun dipendente.
| Trattamento tabellare valido per 1999 €comprensivo di 13a mensilità | LED | |
| a1 | 6.786,11 | |
| a2 | 7.009,91 | 223,80 |
| a3 | 7.291,34 | 281,43 |
| a4 | 7.571,09 | 279,75 |
| a5 | ||
| – | ||
| b1 | 7.466,46 | |
| b2 | 7.766,35 | 299,89 |
| b3 | 8.330,32 | 563,97 |
| b4 | 8.578,70 | 248,38 |
| b5 | 8.884,78 | 306,08 |
| b6 | 9.220,48 | 335,70 |
| – | ||
| c1 | 9.105,78 | |
| c2 | 9.536,59 | 447,60 |
| c3 | 10.017,20 | 463,82 |
| c4 | 10.632,64 | 615,44 |
| c5 | ||
| – | ||
| d1 | 10.473,19 | |
| d2 | 11.536,23 | 1.063,04 |
| d3 | 13.380,32 | 1.844,09 |
| d4 | 14.349,93 | 969,61 |
| d5 | 15.468,92 | 1.118,99 |
| d6 |
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 1.4.1999
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…]omissis.
g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
Art. 4
Norma transitoria
1. L’indennità prevista dall’ art. 37, comma 1, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995 , a decorrere dal 1º gennaio 1997 è incrementata di L. 200.000 annue lorde.
2. Ai fini dell’attribuzione del livello economico differenziato, le percentuali di personale previste dall’ art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, sono così rideterminate a decorrere dal 1º dicembre 1997:
| Qualifica | Percentuale |
| I | 35% |
| II | 35% |
| III | 55% |
| IV | 65% |
| V | 40% |
| VI | 65% |
| VII | 30% |
La disciplina degli articoli 35 e 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 rimane confermata così come richiamata dall’ art. 37, comma 5, del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni.
3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dal 1º dicembre 1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue lorde, per dodici mensilità.
Art. 35
Livello economico differenziato CCNL del 16.7.1996
1. E’ istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al comma 1 e’ determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. Per la settima qualifica funzionale l’incremento di cui al comma 2 e’ di L. 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato e’ attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell’art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all’unita’ superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell’anno precedente:
1a qualifica funzionale: 25%;
2a qualifica funzionale: 25%;
3a qualifica funzionale: 45%;
4a qualifica funzionale: 60%;
5a qualifica funzionale: 30%;
6a qualifica funzionale: 60%;
7a qualifica funzionale: 20%.
5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non può essere attribuito al personale di cui all’art. 45, commi 2, 3 e 4, nonché al personale di cui all’art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.
Art. 36
Procedure per l’attribuzione del livello economico differenziato
- I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti indicati nell’art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione.
- La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
- Nella prima selezione per l’attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell’anzianità’ di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1 ottobre 1990. Il livello economico e’ attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.
- Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell’art. 35. 5. Negli enti indicati nell’art. 2, commi 1 enti di tipo IV e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il livello economico differenziato di cui all’art. 35, comma 1, e’ attribuito, uno per area, al personale della settima qualifica funzionale in posizione apicale, in aggiunta alla percentuale di cui all’art. 35, comma 4.
PARERI ARAN
RAL-053 Dove devono confluire e come devono essere utilizzate le risorse ex LED, esiste un vincolo di destinazione di tali risorse?
Le predette risorse ex LED, per il valore quantificato in relazione al personale che aveva diritto a fruirne, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, confluiscono nelle disponibilità complessive dello stesso art. 15 e, conseguentemente, sono destinate al fondo per la progressione orizzontale di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) dello stesso CCNL per costituirne la prima dotazione, fatti salvi gli ulteriori incrementi stabiliti in sede decentrata.
Tale destinazione vincolata si rende necessaria per continuare a compensare i dipendenti ancora in servizio già in possesso del LED, nel rispetto della chiara previsione contenuta nel comma 4 del ripetuto art. 17, secondo il quale il fondo per la progressione economica è prioritariamente destinato “al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CCNL del 31.3.1999” che sono appunto quelle assegnate ai possessori di LED (A2. B2, B4, C2 ecc.).
Le risorse in parola potranno essere utilizzate per finanziare nuove progressioni solo dopo la cessazione dal servizio o il passaggio di categoria dei soggetti interessati. Una diversa applicazione delle clausole contrattuali si tradurrebbe in un elevato ed ingiustificato incremento degli oneri a carico dei bilanci degli enti.
399-10A2. All’incaricato di posizione organizzativa deve essere mantenuta la quota di LED attribuita o deve essere riassorbita nella retribuzione di posizione?
Occorre preliminarmente precisare l’esatto significato dell’art. 15, comma 1, lett. g), del CCNL dell’1.4.1999, secondo cui le risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED al personale in servizio nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 confluiscono nelle disponibilità del citato art. 15, destinate alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Tale clausola deve essere intesa nel senso che le relative risorse confluiscono nel complesso delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 15 conservando la loro qualificazione di salario fondamentale e la relativa allocazione in bilancio; le stesse risorse vanno poi considerate come una partita di giro, in quanto devono confluire nel fondo per la progressione economica di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1.4.1999, e sono destinate prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti degli ex LED, attualmente trasformati in posizioni di sviluppo secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 sopracitato.
Pertanto, poiché nella nuova disciplina risultante dai CCNL del 31.3.1999 e 1.4.1999 il LED si è trasformato in una posizione di sviluppo economico, che costituisce pur sempre salario fondamentale, non si pone il problema di incompatibilità tra ex livello economico differenziato attribuito ai funzionari ai sensi dell’art. 36, comma 5, del DPR n. 333/1990 e il particolare trattamento accessorio previsto dagli artt. 10 e 11 del
CCNL del 31.3.1999 per il personale incaricato di posizioni organizzative.
Esemplificando, il funzionario titolare di LED inquadrato nella ex VII q.f., a seguito dell’entrata in vigore de nuovo sistema di classificazione, è inquadrato nella categoria D, posizione economica D2. Lo stesso funzionario, ove incaricato di una posizione organizzativa, percepisce anche la retribuzione accessoria di cui agli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
Alla luce di quanto detto, appare evidente come non si possa porre in alcun modo un problema di recupero dal fondo della quota corrispondente all’ex LED nel caso di funzionari incaricati di posizioni organizzative.
399-7A1. E’ possibile chiarire il sistema di primo inquadramento del personale nelle categorie? E’ consentito l’automatico reinquadramento in base al profilo o alle mansioni?
La trasposizione del precedente ordinamento per qualifiche funzionali al nuovo sistema di classificazione, introdotto dal CCNL del 31.3.1999, avviene esclusivamente sulla base delle precise indicazioni contenute nella tabella C allegata al citato CCNL.
Pertanto, alla luce di tali tassative indicazioni, il personale è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione esclusivamente in base alla qualifica funzionale ed al trattamento economico fondamentale in godimento, ivi compreso il LED.
Conseguentemente sono da escludersi reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei profili posseduti, reinquadramenti operati in sede di stipula del nuovo contratto individuale e qualsiasi altra operazione in contrasto con le prescrizioni della citata tabella C.
Eventuali sviluppi verticali di carriera (sia nel senso di passaggio di categoria che di passaggio, nelle categorie, B e D ad uno dei profili con parametro tabellare di ingresso in B3 o D3), possono realizzarsi solo mediante selezioni interne alle condizioni indicate dal D.Lgs.n.29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001) e dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
L’art.3, comma 7, l’art.13 e le indicazioni contenute nell’allegato A, relativamente alle categorie B e D, non si possono interpretare nel senso di consentire forme di libero reinquadramento del personale in sede di applicazione del nuovo sistema di classificazione.
Tali disposizioni, soprattutto quelle dell’allegato A, valgono solo a fornire indicazioni agli enti su quali siano i profili da ascrivere, all’interno delle categorie B e D, al trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3 e D3, (nella posizione B3 i profili della ex V q.f. e in quella D3 i profili della ex VIII q.f.). Si tratta, quindi, di previsioni di carattere specificativo e quindi statico, e non dinamico.
Riguardano la collocazione dei profili e dei relativi posti in organico e non delle persone fisiche.
Pertanto, nel caso in esame, il dipendente interessato inquadrato nella ex VII q.f., ed in possesso del LED deve essere correttamente collocato nella categoria D, posizione economica D2; solo se già inquadrato nella ex VIII q.f., proprio alla luce dell’art.3, comma 7, dell’art.13 e delle previsioni dell’allegato A, avrebbe potuto essere inquadrato nei profili con trattamento tabellare iniziale D3.
Riteniamo opportuno, per completezza informativa, aggiungere anche che ove il dipendente in questione acquisisse, in virtù di progressione economica orizzontale, la posizione economica D3, egli continuerebbe a svolgere esclusivamente i compiti e le mansioni correlate al profilo giuridico D1. Infatti, la progressione economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999 remunera solo ed esclusivamente il particolare impegno qualitativo e quantitativo del lavoratore nell’espletamento delle
mansioni proprie e quindi non determina un mutamento del profilo. Si tratterebbe, quindi, del raggiungimento da parte del dipendente di una posizione D3 di valenza esclusivamente economica.
Per poter accedere, invece, ad uno dei profili (ex VIII q.f.) per i quali è previsto un trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica D3, proprio perché si tratta di un mutamento della posizione professionale del dipendente e della occupazione di un diverso posto in organico (il lavoratore quindi, cambia il profilo rivestito per svolgere mansioni diverse e più qualificate) è necessario attivare, sussistendone i presupposti, le procedure selettive interne previste dall’art.4 del CCNL
del 31.3.1999.
399-7A2. Il personale della ex quarta qualifica con LED poteva essere inquadrato automaticamente nella posizione giuridica B3 in base alle mansioni svolte o al profilo posseduto? Tale nuovo einquadramento può essere conseguito in base alla ricollocazione dei profili?
I lavoratori che nel precedente ordinamento erano inquadrati formalmente nella ex IV q. f. e fruivano dl LED, nel nuovo sistema di classificazione non potevano non essere collocati nella categoria B, posizione economica B2, come prescritto dall’articolo 7 e dalla Tabella C allegata al CCNL del 31.3.1999.
Tali disposizioni sono tassative e non consentono alcuna deroga. Pertanto, il personale doveva essere inquadrato nel nuovo sistema di classificazione esclusivamente in base alla qualifica funzionale ed al trattamento fondamentale in godimento (ivi compreso il LED), secondo le prescrizioni della citata tabella C.
Devono conseguentemente ritenersi vietati: il reinquadramento per mansioni, quello operato solo in base al trattamento economico posseduto (ivi comprese le indennità ad personam), la mera riclassificazione dei profili posseduti, il reinquadramento operato in sede di stipula del nuovo contratto individuale e qualsiasi altra operazione in contrasto con le tassative previsioni contrattuali.
La previsione contenuta nell’allegato A, circa la ricollocazione dei profili, ha carattere programmatico e deve essere letta unitamente all’articolo 3, comma 6 e 7, del CCNL del 31.3.1999. In base a tali disposizioni gli enti hanno il potere di individuare, in maniera autonoma, tutti i profili professionali necessari alle loro esigenze operative e di collocarli nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute
nell’allegato A.
In tale ambito gli enti individueranno anche i profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3, tenendo conto appunto dell’allegato A, nel senso che trattandosi di profili con caratteristiche che, secondo il precedente ordinamento professionale, ne consentivano la collocazione nelle ex V ed VIII q. f., essi, nel nuovo sistema di classificazione, sono inseriti rispettivamente nelle categorie B e D, con trattamento
tabellare iniziale B3 e D3.
La collocazione dei profili professionali, attuale e futura, ha un contenuto esclusivamente oggettivo e non produce effetti automatici sull’inquadramento dei soggetti che eventualmente possono avere svolto mansioni analoghe a quelle riclassificate.
Alle pubbliche amministrazioni, infatti, non è consentito l’utilizzo della promozione diretta, diversamente da quanto previsto nel settore privato. A tal fine gli enti potranno utilizzare solo i percorsi verticali di carriera previsti dall’articolo 4 del CCNL, nel rispetto dei principi enunciati negli articoli 36 e 56 del D.Lgs.n.29/1993 (oggi articoli 35 e 52 del D.Lgs.165/2001).
I posti vacanti nei profili professionali riclassificati possono, infatti, in base alla programmazione triennale dei fabbisogni, di cui all’articolo 39 della legge della legge 449/1998, essere destinati alle selezioni interne per favorire lo sviluppo verticale di carriera del personale interno, avendo cura di destinare un’adeguata quota di altri posti vacanti alle selezioni esterne .
RAL452_Orientamenti Applicativi
Quale trattamento economico deve essere attribuito al personale trasferito da altro ente locale? Deve essere confermato anche il LED?
Il personale trasferito da altro ente locale, o da altra pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni vigenti nel tempo per tale specifico istituto (vedi, ora, l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001) non interrompe i proprio rapporto di lavoro dipendente che continua, invece, senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro rappresentato dall’ente presso il quale continuerà a rendere le proprie prestazioni lavorative.
Per questo motivo lo stesso personale ha diritto alla conservazione dell’intero trattamento fondamentale legittimamente conseguito presso l’ente di provenienza, mentre per il salario accessorio dovrà adeguarsi alle regole applicate dal nuovo ente di destinazione.
Nel caso illustrato, il lavoratore interessato alla mobilità (ex settima qualifica) risulta aver conseguito legittimamente il LED, (sia pure attraverso la applicazione della disposizione speciale di cui all’art. 36, comma 5, del DPR n.333/1990) il cui valore economico è del tutto assimilabile al trattamento stipendiale e di conseguenza rientra a pieno titolo nel più ampio concetto del trattamento fondamentale.
Di conseguenza riteniamo che allo stesso lavoratore, in sede di inquadramento tra il personale a tempo indeterminato, debba essere confermato il complessivo trattamento stipendiale già acquisito con la conseguente collocazione nella corrispondente posizione economica D2 del nuovo sistema di classificazione.
Tale soluzione appare, altresì, del tutto coerente con le regole che hanno caratterizzato il primo inquadramento del personale alla data del 31.3.1999.


