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ART. 15 COMMA 1 LETTERA G) CCNL 1.4.1999 – LED – Date X Fondo

ART. 15 COMMA 1 LETTERA G) CCNL 1.4.1999 – LED

Tale disposizione contrattuale prevede che le quote di livello economico differenziato (risorse  ex  LED), calcolate in  relazione  al  personale  che aveva  diritto  a  fruirne con riferimento all’anno 1998, confluiscono  nelle  disponibilità  complessive  del fondo di cui all’art.  15  per essere  destinate  al  fondo  per  la  progressione  orizzontale .

Tale  destinazione  vincolata  si  rende  necessaria  per  continuare  a  compensare  i dipendenti  ancora  in  servizio  già  in  possesso  del  LED e le risorse potranno essere utilizzate per finanziare nuove progressioni solo dopo la cessazione dal servizio o il passaggio di categoria dei soggetti interessati. Una diversa  applicazione  delle  clausole  contrattuali  si  tradurrebbe  in  un  elevato  ed ingiustificato incremento degli oneri a carico dei bilanci degli enti.

Le somme già destinate da ciascun Ente nel 1998 al pagamento del LED al personale in servizio hanno, quindi, una destinazione vincolata in quanto devono obbligatoriamente confluire nell’apposito fondo per la progressione economica in fase di contrattazione, e essere destinate a compensare la prima posizione di sviluppo economico di ogni categoria ( A2, B2, B4, C2, D2). Tale importo va calcolato nella misura relativa dell’intera percentuale di LED che poteva essere coperta per ogni qualifica funzionale fino alla VII, salvaguardando così tutte le posizioni dell’Ente, anche quelli che fossero in ritardo nell’applicazione del LED ma in questo modo determinando un onere anche eventualmente superiore a quello sostenuto nel 1998.

L’articolo 14 comma 3 del CCNL 31.3.1999 nuovo ordinamento professionale, precisa che, in attesa della disciplina del CCNL 1998 -–2001, disciplina mai successivamente emanata, nel fondo di finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art 5 dello stesso ordinamento, confluisce, alla data della stipulazione del contratto stesso (31.3.1999), l’insieme delle risorse già destinato alla corresponsione del livello economico differenziato al personale in servizio alla stessa data.

Per l’Ente che volesse ricalcolare tale quota, si consiglia di andare a verificare la delibera/determina di re-inquadramento avvenuta successivamente al 31.3.1999 e di verificare con la tabella sottostante gli importi per ciascun dipendente.

Trattamento tabellare valido per 1999 €comprensivo di 13a mensilità LED
a16.786,11
a27.009,91223,80
a37.291,34281,43
a47.571,09279,75
a5
b17.466,46
b27.766,35299,89
b38.330,32563,97
b48.578,70248,38
b58.884,78306,08
b69.220,48335,70
c19.105,78
c29.536,59447,60
c310.017,20463,82
c410.632,64615,44
c5 
 
d110.473,19
d211.536,231.063,04
d313.380,321.844,09
d414.349,93969,61
d515.468,921.118,99
d6

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 1.4.1999

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

[…]omissis.

g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998,  al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;

CCNL 16.7.1996

Art. 4

Norma transitoria

1. L’indennità prevista dall’ art. 37, comma 1, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995 , a decorrere dal 1º gennaio 1997 è incrementata di L. 200.000 annue lorde.

2. Ai fini dell’attribuzione del livello economico differenziato, le percentuali di personale previste dall’ art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, sono così rideterminate a decorrere dal 1º dicembre 1997:

QualificaPercentuale
I35%
II35%
III55%
IV65%
V40%
VI65%
VII30%

La disciplina degli articoli 35 e 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 rimane confermata così come richiamata dall’ art. 37, comma 5, del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni.

3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dal 1º dicembre 1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue lorde, per dodici mensilità.

DPR 333/1990

Art. 35
Livello economico differenziato CCNL del 16.7.1996

1. E’ istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da  comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al comma 1 e’ determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l’incremento di cui al comma 2 e’ di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato e’ attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell’art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all’unita’ superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell’anno precedente:

1a qualifica funzionale: 25%;

2a qualifica funzionale: 25%;

3a qualifica funzionale: 45%;

4a qualifica funzionale: 60%;

5a qualifica funzionale: 30%;

6a qualifica funzionale: 60%;

7a qualifica funzionale: 20%.

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non può essere attribuito al personale di cui all’art. 45, commi 2, 3 e 4, nonché al personale di cui all’art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

Art. 36

Procedure per l’attribuzione del livello economico differenziato

  1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti indicati nell’art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione.
  2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
  3. Nella prima selezione per l’attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell’anzianità’ di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1 ottobre 1990. Il livello economico e’ attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.
  4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell’art. 35. 5. Negli enti indicati nell’art. 2, commi 1 enti di tipo IV e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il livello economico differenziato di cui all’art. 35, comma 1, e’ attribuito, uno per area, al personale della settima qualifica funzionale in posizione apicale, in aggiunta alla percentuale di cui all’art. 35, comma 4.

PARERI ARAN

RAL-053 Dove devono confluire e come devono essere utilizzate le risorse ex LED, esiste un vincolo di destinazione di tali risorse?

Le  predette  risorse  ex  LED,  per  il  valore  quantificato  in  relazione  al  personale  che aveva  diritto  a  fruirne,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  15,  comma  2,  del  CCNL dell’1.4.1999,  confluiscono  nelle  disponibilità  complessive  dello  stesso  art.  15  e, conseguentemente,  sono  destinate  al  fondo  per  la  progressione  orizzontale  di  cui all’art. 17, comma 2, lett. b) dello stesso CCNL per costituirne la prima dotazione, fatti salvi gli ulteriori incrementi stabiliti in sede decentrata.

Tale  destinazione  vincolata  si  rende  necessaria  per  continuare  a  compensare  i dipendenti  ancora  in  servizio  già  in  possesso  del  LED,  nel  rispetto  della  chiara previsione contenuta nel comma 4 del ripetuto art. 17, secondo il quale il fondo per la progressione economica è prioritariamente destinato “al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CCNL del 31.3.1999” che sono appunto quelle assegnate ai possessori di LED (A2. B2, B4, C2 ecc.).

Le risorse in parola potranno essere utilizzate per finanziare nuove progressioni solo dopo la cessazione dal servizio o il passaggio di categoria dei soggetti interessati. Una diversa  applicazione  delle  clausole  contrattuali  si  tradurrebbe  in  un  elevato  ed ingiustificato incremento degli oneri a carico dei bilanci degli enti.

399-10A2. All’incaricato di posizione organizzativa deve essere mantenuta la quota di LED attribuita o deve essere riassorbita nella retribuzione di posizione?

Occorre preliminarmente precisare l’esatto significato dell’art. 15, comma 1, lett. g), del  CCNL  dell’1.4.1999,  secondo  cui  le  risorse  già  destinate  per  l’anno  1998  al pagamento  del  LED  al  personale  in  servizio  nella  misura  corrispondente  alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 confluiscono nelle disponibilità del citato art.  15,  destinate  alle  politiche  per  lo  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la produttività.

Tale  clausola  deve  essere  intesa  nel  senso  che  le  relative  risorse  confluiscono  nel complesso  delle  disponibilità  finanziarie  di  cui  all’art.  15  conservando  la  loro qualificazione  di  salario  fondamentale  e  la  relativa  allocazione  in  bilancio;  le  stesse risorse vanno poi considerate come una partita di giro, in quanto devono confluire nel fondo  per  la  progressione  economica  di  cui  all’art.  17,  comma  2,  lett.  b)  del  CCNL 1.4.1999,  e  sono  destinate  prioritariamente  a  garantire  la  continuità  dei  pagamenti degli ex LED, attualmente trasformati in posizioni di sviluppo secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 sopracitato.

Pertanto, poiché nella nuova disciplina risultante dai CCNL del 31.3.1999 e 1.4.1999 il LED  si  è  trasformato  in  una  posizione  di  sviluppo  economico,  che  costituisce  pur sempre salario fondamentale, non si pone il problema di incompatibilità tra ex livello economico differenziato attribuito ai funzionari ai sensi dell’art. 36, comma 5, del DPR n.  333/1990  e  il  particolare  trattamento  accessorio  previsto  dagli  artt.  10  e  11  del

CCNL del 31.3.1999 per il personale incaricato di posizioni organizzative.

Esemplificando,  il  funzionario  titolare  di  LED  inquadrato  nella  ex  VII  q.f.,  a  seguito dell’entrata in vigore de nuovo sistema di classificazione, è inquadrato nella categoria D,  posizione  economica  D2.  Lo  stesso  funzionario,  ove  incaricato  di  una  posizione organizzativa, percepisce anche la retribuzione accessoria di cui agli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

Alla luce di quanto detto, appare evidente come non si possa porre in alcun modo un problema  di  recupero  dal  fondo  della  quota  corrispondente  all’ex  LED  nel  caso  di funzionari incaricati di posizioni organizzative.

399-7A1.  E’ possibile chiarire  il sistema  di primo inquadramento del personale nelle categorie?  E’  consentito  l’automatico  reinquadramento  in  base  al  profilo  o  alle mansioni?

La trasposizione del precedente ordinamento per qualifiche funzionali al nuovo sistema di  classificazione,  introdotto  dal  CCNL  del  31.3.1999,  avviene  esclusivamente  sulla base  delle  precise  indicazioni  contenute  nella  tabella  C  allegata  al  citato  CCNL.

Pertanto,  alla  luce  di  tali  tassative  indicazioni,  il  personale  è  inquadrato  nel  nuovo sistema  di  classificazione  esclusivamente  in  base  alla  qualifica  funzionale  ed  al trattamento economico fondamentale in godimento, ivi compreso il LED.

Conseguentemente sono da escludersi reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei  profili  posseduti,  reinquadramenti  operati  in  sede  di  stipula  del  nuovo  contratto individuale  e  qualsiasi  altra  operazione  in  contrasto  con  le  prescrizioni  della  citata tabella C.

Eventuali sviluppi verticali di carriera (sia nel senso di passaggio di categoria che di passaggio, nelle categorie, B e D ad uno dei profili con parametro tabellare di ingresso in B3 o D3), possono realizzarsi solo mediante selezioni interne alle condizioni indicate dal D.Lgs.n.29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001) e dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.

L’art.3, comma 7, l’art.13 e le indicazioni contenute nell’allegato A, relativamente alle categorie B e D, non si possono interpretare nel senso di consentire forme di libero reinquadramento  del  personale  in  sede  di  applicazione  del  nuovo  sistema  di classificazione.

Tali  disposizioni,  soprattutto  quelle  dell’allegato  A,  valgono  solo  a  fornire  indicazioni agli  enti  su  quali  siano  i  profili  da  ascrivere,  all’interno  delle  categorie  B  e  D,  al trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3 e D3, (nella posizione B3 i profili della ex V q.f. e in quella D3 i profili della ex VIII q.f.). Si tratta, quindi,  di  previsioni  di  carattere  specificativo  e  quindi  statico,  e  non  dinamico.

Riguardano  la  collocazione  dei  profili  e  dei  relativi  posti  in  organico  e  non  delle persone fisiche.

Pertanto, nel caso in esame, il dipendente interessato inquadrato nella ex VII q.f., ed in possesso del LED deve essere correttamente collocato nella categoria D, posizione economica  D2;  solo  se  già  inquadrato  nella  ex  VIII  q.f.,  proprio  alla  luce  dell’art.3, comma  7,  dell’art.13  e  delle  previsioni  dell’allegato  A,  avrebbe  potuto  essere inquadrato nei profili con trattamento tabellare iniziale D3.

Riteniamo  opportuno,  per  completezza  informativa,  aggiungere  anche  che  ove  il dipendente in questione acquisisse, in virtù di progressione economica orizzontale, la posizione economica D3, egli continuerebbe a svolgere esclusivamente i compiti e le mansioni   correlate   al  profilo  giuridico  D1.  Infatti,  la  progressione  economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999 remunera solo ed esclusivamente il particolare  impegno  qualitativo  e  quantitativo  del  lavoratore  nell’espletamento  delle

mansioni  proprie  e  quindi  non  determina  un  mutamento  del  profilo.  Si  tratterebbe, quindi,  del  raggiungimento  da  parte  del  dipendente  di  una  posizione  D3  di  valenza esclusivamente economica.

Per poter accedere, invece, ad uno dei profili (ex VIII q.f.) per i quali è previsto un trattamento  tabellare  iniziale  corrispondente  alla  posizione  economica  D3,  proprio perché si tratta di un mutamento della posizione professionale del dipendente e della occupazione  di  un  diverso  posto  in  organico  (il  lavoratore  quindi,  cambia  il  profilo rivestito  per  svolgere  mansioni  diverse  e  più  qualificate)  è  necessario  attivare, sussistendone i presupposti, le procedure selettive interne previste dall’art.4 del CCNL

del 31.3.1999.

399-7A2.  Il  personale  della  ex  quarta  qualifica  con  LED  poteva  essere  inquadrato automaticamente nella posizione giuridica B3 in base alle mansioni svolte o al profilo posseduto?   Tale   nuovo   einquadramento   può   essere   conseguito   in   base   alla ricollocazione dei profili?

I lavoratori che nel precedente ordinamento erano inquadrati formalmente nella ex IV q. f. e fruivano dl LED, nel nuovo sistema di classificazione non potevano non essere collocati nella categoria B, posizione economica B2, come prescritto dall’articolo 7 e dalla Tabella C allegata al CCNL del 31.3.1999.

Tali disposizioni sono tassative e non consentono alcuna deroga. Pertanto, il personale doveva essere inquadrato nel nuovo sistema di classificazione esclusivamente in base alla qualifica funzionale ed al trattamento fondamentale in godimento (ivi compreso il LED), secondo le prescrizioni della citata tabella C.

Devono conseguentemente ritenersi vietati: il reinquadramento per mansioni, quello operato solo in base al trattamento economico posseduto (ivi comprese le indennità ad  personam),  la  mera  riclassificazione  dei  profili  posseduti,  il  reinquadramento operato in sede di stipula del nuovo contratto individuale e qualsiasi altra operazione in contrasto con le tassative previsioni contrattuali.

La previsione contenuta nell’allegato A, circa la ricollocazione dei profili, ha carattere programmatico e deve essere letta unitamente all’articolo 3, comma 6 e 7, del CCNL del  31.3.1999.  In  base  a  tali  disposizioni  gli  enti  hanno  il  potere  di  individuare,  in maniera autonoma, tutti i profili professionali necessari alle loro esigenze operative e di   collocarli   nelle   diverse   categorie   nel   rispetto   delle   declaratorie   contenute

nell’allegato A.

In  tale  ambito  gli  enti  individueranno  anche  i  profili  da  collocare  nelle  posizioni tabellari B3 e D3, tenendo conto appunto dell’allegato A, nel senso che trattandosi di profili  con  caratteristiche  che,  secondo  il  precedente  ordinamento  professionale,  ne consentivano  la  collocazione  nelle  ex  V  ed  VIII  q.  f.,  essi,  nel  nuovo  sistema  di classificazione,  sono  inseriti  rispettivamente  nelle  categorie  B  e  D,  con  trattamento

tabellare iniziale B3 e D3.

La   collocazione   dei   profili   professionali,   attuale   e   futura,   ha   un   contenuto esclusivamente  oggettivo  e  non  produce  effetti  automatici  sull’inquadramento  dei soggetti  che  eventualmente  possono  avere  svolto  mansioni  analoghe  a  quelle riclassificate.

Alle  pubbliche  amministrazioni,  infatti,  non  è  consentito  l’utilizzo  della  promozione diretta,  diversamente  da  quanto  previsto  nel  settore  privato.  A  tal  fine  gli  enti potranno utilizzare solo i percorsi verticali di carriera previsti dall’articolo 4 del CCNL, nel  rispetto  dei  principi  enunciati  negli  articoli  36  e  56  del  D.Lgs.n.29/1993  (oggi articoli 35 e 52 del D.Lgs.165/2001).

I  posti  vacanti  nei  profili  professionali  riclassificati  possono,  infatti,  in  base  alla programmazione triennale dei fabbisogni, di cui all’articolo 39 della legge della legge 449/1998,  essere  destinati  alle  selezioni  interne  per  favorire  lo  sviluppo  verticale  di carriera  del  personale  interno,  avendo  cura  di  destinare  un’adeguata  quota  di  altri posti vacanti alle selezioni esterne .

RAL452_Orientamenti Applicativi

Quale trattamento economico deve essere attribuito al personale trasferito da altro ente locale? Deve essere confermato anche il LED?

Il personale trasferito da altro ente locale, o da altra pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni vigenti nel tempo per tale specifico istituto (vedi, ora, l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001) non interrompe i proprio rapporto di lavoro dipendente che continua, invece, senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro rappresentato dall’ente presso il quale continuerà a rendere le proprie prestazioni lavorative.

Per questo motivo lo stesso personale ha diritto alla conservazione dell’intero trattamento fondamentale legittimamente conseguito presso l’ente di provenienza, mentre per il salario accessorio dovrà adeguarsi alle regole applicate dal nuovo ente di destinazione.

Nel caso illustrato, il lavoratore interessato alla mobilità (ex settima qualifica) risulta aver conseguito legittimamente il LED, (sia pure attraverso la applicazione della disposizione speciale di cui all’art. 36, comma 5, del DPR n.333/1990) il cui valore economico è del tutto assimilabile al trattamento stipendiale e di conseguenza rientra a pieno titolo nel più ampio concetto del trattamento fondamentale.

Di conseguenza riteniamo che allo stesso lavoratore, in sede di inquadramento tra il personale a tempo indeterminato, debba essere confermato il complessivo trattamento stipendiale già acquisito con la conseguente collocazione nella corrispondente posizione economica D2 del nuovo sistema di classificazione.

Tale soluzione appare, altresì, del tutto coerente con le regole che hanno caratterizzato il primo inquadramento del personale alla data del 31.3.1999.

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