Risorse derivanti da processi di decentramento avvenuti fino all’anno 2003
Tali voce di parte stabile, può contenere eventuali somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito all’Ente, a seguito di processi di decentramento, trasferimento o delega di funzioni.
Nell’inserimento nello schema di costituzione del fondo, nella sezione Risorse aventi carattere di certezza e stabilità si deve fare una distinzione tra risorse derivanti da processi di decentramento avvenuti fino all’anno 2003 e quelli avvenuti successivamente all’anno 2003.
In questa sezione si illustrano le risorse derivanti da processi di decentramento/delega avvenute fino all’anno 2003.
Nello schema del fondo, le risorse, derivanti da processi di decentramento/delega avvenute fino all’anno 2003 (oggetto di questa sezione delle linee guida), dovranno essere inserire sotto l’elenco “Risorse storiche”.
Le altre quote relative a periodi successivi al 2003, andranno inserite nella stessa voce sotto l’elenco “Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità” come da indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato nell’allegato alla Circolare 25/2012 Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi.
Si suggerisce, nel caso di utilizzo di questa possibilità di integrazione, di inserire nel testo delle delibera di indirizzo dell’organo politico e nel testo della determina di costituzione del Fondo di citare gli atti e le norme con le quali è stato previsto tale trasferimento e la comunicazione pervenuta dal vecchio Ente del trasferimento delle risorse in oggetto.
CCNL 1.4.1999
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
- “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…]omissis.
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
PARERI ARAN
RAL_056_Nel fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 devono essere conservate le risorse destinate al trattamento accessorio del personale ATA trasferito allo Stato?
Riteniamo, anzitutto, segnalare che nella specifica questione dell’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio del personale ATA trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione, le Associazioni degli Enti si sono da tempo espresse per una proporzionale riduzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale posizione, a nostro avviso, è coerente con la disciplina del già citato art. 15 (comma 1, lett. l) che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio.
Se il principio è valido per il personale “in ingresso” deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale “in uscita”.
CORTE DEI CONTI


