Tale disposizione contrattuale prevede che i risparmi derivanti dalla disciplina del Lavoro straordinario possano essere inserite ad integrazione del Fondo.
Nella fase di costituzione del Fondo si deve fare attenzione alle due tipologie di risparmi del lavoro straordinario, quelli derivanti dall’annuale mancato pieno utilizzo delle risorse del Fondo del Lavoro straordinario e quelli invece previsti dall’art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999.
Gli importi residuali derivanti dal mancato utilizzo delle ore di straordinario, costituiscono risparmi che possono essere utilizzati nell’anno o nell’anno successivo per incrementare le risorse variabili destinate alla contrattazione integrativa. Non danno luogo, quindi, ad una riduzione stabile del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che, pertanto, nell’anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare. Tali risorse dovranno essere inserite nella sezione Risorse variabili NON sottoposte all’art 9 comma 2-bis della legge 122 / 2010 nella casella “Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente” Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Residui anno precedente”
L’importo previsto dall’art. 14, comma 4, del CCNL del 1.4.1999, pari alla riduzione delle risorse per lavoro straordinario nella misura del 3% , con decorrenza dal 31.3.1999, ha invece carattere di stabilità.
Si evidenzia, infatti, che tale voce viene fatta confluire, a partire dall’anno 2000,nella sezione “Risorse aventi carattere di certezza e stabilità” sotto sezione “Risorse storiche” casella “Art. 15 c. 1 Lettera m) CCNL 1.4.1999 – 3%” per il solo importo pari al 3% del valore del fondo straordinario del 1999. Conseguentemente, il Fondo per il lavoro Straordinario dall’anno 2000 sarà ridotto del 3%. Va inteso che la decurtazione del 3% doveva avvenire solamente una volta, da storicizzare per gli anni successivi, senza comportare una decurtazione progressiva del 3% ulteriore a quella effettuata nell’anno 2000.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 1.4.1999
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
“Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…]omissis.
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14.
ART. 14
Lavoro straordinario
1. […]omissis.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo,
PARERI ARAN
104-31A6. Ai fini della corretta determinazione delle risorse disponibili da destinare al trattamento economico accessorio, si chiede :
1) in che modo vanno determinati gli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 31/03/1999: occorre calcolare soltanto la differenza tra gli stipendi tabellari o va tenuto conto anche della I.I.S. e della integrazione prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 06/07/1995?
2) i predetti oneri sono storicizzati alla data del 01/01/1998 oppure vanno riferiti al personale attualmente in servizio?
3) i risparmi di cui all’art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01/04/1999 riducono stabilmente le risorse di cui all’art. 14 del medesimo CCNL oppure no?
1) Nel caso del personale della ex 1^ e 2^ q. f., collocato nella ex 3^ q. f. e poi nella categoria A, l’onere deve essere calcolato sottraendo al valore del trattamento tabellare iniziale della categoria A, quale risulta dalla tabella di equiparazione C allegata al CCNL del 31.3.1999, l’importo corrispondente al trattamento tabellare delle ex 1^ e 2^ q. f. nonchè il valore dell’indennità di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996 e il valore del LED eventualmente in godimento.
Nel caso del personale della polizia municipale, occorre, invece, sottrarre al valore del trattamento iniziale corrispondente alla categoria C1 l’importo relativo al trattamento tabellare della ex 5^ q. f., l’integrazione tabellare prima prevista per il personale della polizia municipale.
2) Gli oneri devono essere calcolati con riferimento al personale effettivamente in servizio al momento dell’applicazione del nuovo inquadramento del personale di cui si tratta, e quindi all’1.1.1998.
3)Relativamente al lavoro straordinario, occorre distinguere:
a) la riduzione delle risorse per lavoro straordinario nella misura del 3%, prevista dall’art. 14, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, con decorrenza dal 31.3.1999, ha carattere di stabilità;
b) i risparmi di straordinario di cui all’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL dell’1.4.1999, derivanti semplicemente dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste), invece, possono essere utilizzati nell’anno per incrementare le risorse (variabili) destinate alla contrattazione integrativa, ma non danno luogo ad una riduzione stabile del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che, pertanto, nell’anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare.
| RAL 1462_Nella parte variabile del fondo, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, è attualmente stanziato un ammontare di risorse variabili per il pagamento del lavoro straordinario. Tale ammontare risulta eccessivo in quanto, annualmente, viene accertato che solo la metà dello stesso è effettivamente utilizzato per erogare compensi per lavoro straordinario. E’ possibile accogliere la richiesta sindacale di ridurre lo stanziamento dello straordinario all’importo che risulta effettivamente utilizzato e riportare le altre risorse che si rendono così disponibili tra quelle stabili per finanziare nuove progressioni orizzontali? |
Nel merito di tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) le risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario; esse sono destinate a consentire solo le erogazione delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell’art.17 del medesimo CCNL dell’1.4.1999;
b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;
c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall’art.14, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;
e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. c) e d);
f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;
g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lett.c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art.14, comma 3, primo periodo); tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell’ente (in base all’art.14, comma 3, primo periodo, del CCNL dell’1.4.1999: “Le parti si incontrano al livello di ente ……… per individuare le soluzioni per consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi”);
h) ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario (precedente lett. g) deve essere attentamente valutata dall’ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all’ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare (sono fatti salvi i finanziamenti esterni giustificati da casi particolari: scadenze elettorali, calamità naturali, protezione civile);
i) per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art.14, comma 3, secondo periodo, del CCNL dell’1.4.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell’anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario;
j) si deve ricordare, comunque, che la stessa possibilità di incrementare le risorse decentrate, di natura stabile o variabile, anche ove consentita dai CCNL, per l’anno 2011, deve essere comunque preventivamente ed attentamente valutata sotto il profilo del rispetto delle rigorose disposizioni dell’art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.
Con riferimento al fondo del lavoro straordinario ci chiediamo:
– se è vero che è possibile ridurre in sede di contrattazione decentrata in maniera stabile (art. 14 comma 3 CCNL primo aprile 1999) il fondo per lavoro straordinario intervenendo a monte con un intervento organizzativo e facendo transitare le relative risorse nel fondo del salario accessorio, il fondo relativo allo straordinario si ridurrà in maniera stabile anche negli anni successivi. Giusto?
– in questo caso è possibile durante l’anno autorizzare ore di straordinario non retribuito ma compensato con riposo compensativo?
Nel C.C.N.L. sottoscritto in data 01.04.1999 all’articolo 14, comma 3, viene posto come obiettivo generale in materia di lavoro straordinario la riduzione progressiva e stabile della spesa ad esso destinata.
A tale fine l’Ente ha il compito di attivarsi per individuare le possibili soluzioni per consentire tale progressiva e stabile riduzione (es. riorganizzazione del lavoro, anche mediante turni). Solo in caso di accertati risparmi ottenuti dalla razionalizzazione dei servizi le risorse complessive per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al successivo articolo 15, sono integrate per finanziare prioritariamente il fondo per la progressione economica.
In tal senso si è espresso anche l’ARAN con il seguente parere RAL060[1]:
“Le risorse provenienti dai risparmi sullo straordinario possono considerarsi stabilizzate? …
Con riferimento ai risparmi accertati sull’utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell’1.4.1999. Pertanto, ove a seguito della verifica prevista dall’art.14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell’ambito delle risorse dell’art. 15. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l’ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l’accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.
Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili.
Un discorso più semplice vale per le previsioni dell’art.14, comma 4, in quanto in questo caso si tratta di risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale. …”
PARERI


