Risorse derivanti da RIA e assegni ad personam in godimento dei cessati fino all’anno 2003
Tale disposizione contrattuale stabilisce che nel caso di cessazione del personale (casi di pensionamento volontario o meno, decesso o qualsiasi altra causa che porta alla cessazione del rapporto di lavoro, escluso quindi una mobilità in uscita che non rientra nel termine “comunque cessato”), la quota spettante dallo stesso per RIA (Retribuzione individuale di anzianità) o assegni ad personam, debba confluire ad integrazione del Fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999.
A differenza di altri incrementi, di natura facoltativa , in questo caso si tratta di un obbligo contrattuale e non ci si deve sottoporre a nessuna regola procedurale.
Tale risorsa, può essere inserita dagli enti a partire dalla costituzione del fondo dell’anno 2001 (pur calcolando le RIA dei cessati a partire dall’anno 2000) ed essere successivamente confermata nei fondi successivi. Operativamente, nel caso di cessazione del personale avvenuta a partire dall’anno 2000, l’Ente dovrà verificare se il dipendente percepiva sullo stipendio tali importi e determinare l’ammontare annuo (la RIA solitamente è attribuita anche sulla tredicesima, mentre per gli importi ad personam è necessario verificare ente per ente). Una volta verificato la quota annuale, occorre inserire la cifra ad integrazione del fondo.
Nell’inserimento di tale quota nello schema di costituzione del fondo, nella sezione Risorse aventi carattere di certezza e stabilità si deve fare una distinzione tra risorse derivanti da cessazioni di personale avvenute fino all’anno 2003 e quelli avvenuti successivamente all’anno 2003.
In questa sezione si illustrano le risorse relative alle RIA e assegni ad personam in godimento del personale cessato fino all’anno 2003.
Nello schema del fondo, le risorse, derivanti da RIA e assegni ad personam in godimento dei cessati fino all’anno 2003 (oggetto di questa sezione delle linee guida), dovranno essere inserire sotto l’elenco “Risorse storiche”. Le altre quote, relative a periodi successivi al 2003 andranno inserite nel totale delle risorse storiche consolidate al 2017 ai sensi dell’art. 67 c. 1 CCNL 2018.
Nel caso di cessazioni avvenute in corso d’anno, potrà essere inserita la quota parte dell’anno di riferimento (calcolare la cifra in funzione dei ratei mensili), mentre dall’anno successivo si dovrà integrare l’intera quota annuale di RIA e assegno ad personam.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010, sono stati numerosi i dubbi interpretativi sulla possibilità di integrare il Fondo in base a questa disposizione contrattuale, al fine di rispettare i limiti imposti dall’Art. 9 comma 2bis.
Numerosi interventi delle Corte dei Conti (es. Corte dei Conti Piemonte parere n. 167/2013) hanno sentenziato che a partire dall’anno 2011, in virtù della Legge 122/2010, tale voce non poteva essere incrementata rispetto agli anni precedenti.
La Ragioneria Generale dello Stato, nelle varie circolari di definizione emanate in occasione della definizione del conto annuale del personale, sul tema dell’applicazione dei limiti imposti dalla L. 122/2010 ha più volte ribadito che tale blocco va applicato al complesso delle risorse senza fare distinzione tra parte stabile e variabile. La norma, infatti, non stabilisce in nessun passaggio che la riduzione del salario accessorio debba avvenire sia sulle risorse stabili, che sulle risorse variabili. O, ancora, che le risorse stabili siano da confrontare con le risorse stabili e quelle variabili con quelle variabili.
Si evidenzia, comunque, che in caso di superamento delle risorse stanziate nell’anno di riferimento rispetto all’anno 2010, andrà e sicuramente decurtata la parte eccedente della RIA o non inserita del tutto.
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
CCNL 5.10.2001
Art. 4
Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999
- Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da partedel personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
[…] omissis
CCNL del 22.1.2004
Dichiarazione congiunta n. 18
Con riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel ritenere che le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento delle risorse decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime risorse, nel rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste disposizioni sono ricomprese: l’art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di dirigente) e l) (risorse del personale trasferito) del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
PARERI ARAN
Ral 1444_Nel caso di un trasferimento, per mobilità volontaria, di un dipendente presso un’altra amministrazione, l’ente cedente può applicare le previsioni dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 5.10.2001, che consente agli enti del Comparto di incrementare le risorse decentrate con l’importo della RIA del personale comunque cessato dal servizio?
Nel caso di mobilità volontaria presso altra amministrazione, presso l’ente cedente non sembra possibile dare luogo all’applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 2, del CCNL del 5.10.2001, per integrare le risorse decentrate stabili con la RIA del personale trasferito.
Infatti, la nozione di “mobilità” non può certo essere ricondotta alla diversa fattispecie della “cessazione dal servizio”, presa in considerazione dal sopra citato art.4, comma 2.
A tal fine è sufficiente evidenziare che, con la mobilità, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue (come richiesto dal citato art.4, comma 2, del CCNL dell’1,4,1999), ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo datore di lavoro.
RAL_040_ Quali sono i casi in cui è consentito proseguire nel pagamento della RIA già acquisita e quali quelli in cui non è consentito?
Riteniamo utile fornire le seguenti indicazioni in ordine ai casi nei quali è consentito o non è consentito proseguire nel pagamento della retribuzione individuale di anzianità già acquisita da parte di un lavoratore:
a) personale dipendente dello stesso ente transitato nella categoria superiore per effetto di selezioni interne ai sensi dell’art. 4, del CCNL del 31.3.1999 (progressione verticale): E’ CONSENTITO;
b) personale dipendente dello stesso ente vincitore di concorso pubblico per la copertura di posto di categoria superiore; NON E’ CONSENTITO; (vedi art. 15, comma 1, del ccnl del 31.3.1999;
c) personale transitato per effetto di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001; E’ CONSENTITO; (il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione, sia pure con la modifica del datore di lavoro; vedi anche art. 15, comma 3, del CCNL del 31.3.1999);
d) sottufficiali dell’area di vigilanza transitati dalla categoria C alla categoria D per effetto dell’art. 29 del CCNL del 14.9.2000; E’ CONSENTITO; (vedi art. 15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999);
e) dipendente dello stesso ente di categoria D (posizione D3) vincitore di concorso interno per la copertura di un posto di dirigente; NON SONO CONSENTITI CONCORSI INTERNI PER L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA;
f) dipendente dello stesso ente di categoria D, vincitore di concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente; NON E’ CONSENTITO.
RAL_111_E’ possibile riconoscere la retribuzione individuale di anzianità maturata nell’Ente di provenienza al dipendente assunto tramite concorso?
L’art. 12 del CCNL del 31.3.1999 stabilisce che i vincitori di concorsi interni o pubblici banditi alla data di stipulazione dello stesso sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, con effetto dalla data stabilita dal contratto individuale di lavoro. Il successivo art. 15, comma 1, specifica che al personale assunto dopo la stipulazione dello stesso CCNL deve essere corrisposto il trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria cui appartiene il profilo di assunzione secondo la disciplina dell’art. 13.
Pertanto, in presenza di tali espresse indicazioni, e stante l’impossibilità di continuare a fare riferimento all’art. 5 del DPR n. 268/87 ormai superato, dobbiamo ritenere preclusa la possibilità di riconoscere, nel caso di specie, la retribuzione individuale di anzianità maturata nell’Ente di provenienza al dipendente assunto tramite concorso. Solo nel caso di mobilità di personale tra Enti del comparto, l’art. 15, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 prevede espressamente per il personale trasferito la conservazione della posizione economica conseguita nell’Ente di provenienza.
RAL_325_La retribuzione individuale di anzianità deve essere riproporzionata in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
Il trattamento economico denominato retribuzione Individuale di anzianità deve essere riproporzionato in considerazione della ridotta prestazione lavorativa, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale. In tal senso dispone espressamene l’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000: “Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche …”. E’ indubbio, infatti, che la Retribuzione Individuale di Anzianità rientri tre le competenze fisse e periodiche, che, senza alcuna esclusione, sono ricondotte alla regola generale del riproporzionamento.
PARERI E SENTENZE


