La disciplina contrattuale delle alte professionalità si può così riepilogare (Fonte: Aranagenzia):
1) la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione, richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi, dell’incarico che si va a conferire, di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (artt. 8 e 9 del CCNL del 31.3.1999). Quindi, già da questo punto di vista, la posizione di alta professionalità dovrebbe avere contenuti diversi e più elevati di quelli della precedente posizione organizzativa “direzionale” già istituita. Sotto il profilo soggettivo, la disciplina contrattuale esige il possesso, da parte dei lavoratori, di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l’introduzione delle alte professionalità;
2) l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente, dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità; i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità; i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato; i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999). E’ evidente che a seguito della istituzione della nuova posizione di alta professionalità, nel rispetto di tutti gli adempimenti riassunti, il relativo incarico potrà essere affidato solo sulla base dei nuovi e specifici criteri a tal fine adottati;
3) per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l’assetto organizzativo dell’ente, quale risulta dal proprio regolamento, con la istituzione di tale posizione (e l’eventuale espressa e formale soppressione di quella direzionale precedente);
4) le alte professionalità, di cui all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
5) l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art. 8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999);
6) come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione), né possono essere “fusi” o sovrapposti tra di loro, con l’attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;
7) le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale, personale ed individuale. Conseguentemente, mancando relativamente alle stesse, per scelta contrattuale, una struttura organizzativa, si deve escludere che una precedente posizione organizzativa direzionale possa, poi, automaticamente e semplicemente, convertirsi in una posizione di alta professionalità. Diversamente ritenendo, si potrebbe ritenere una tale opzione finalizzata esclusivamente al riconoscimento al titolare di un maggiore importo della retribuzione di posizione;
8) il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene, come sopra anticipato, nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall’ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di alta professionalità;
9) esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l’importo della retribuzione di posizione può variare (art. 10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000,00; entro tale ambito di oscillazione, l’ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l’effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità;
10) per ciò che attiene al finanziamento dell’istituto, gli enti possono utilizzare le risorse derivanti dall’applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all’anno 2001, secondo le previsioni dell’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l’introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL;
11) la disciplina contrattuale prevede, per gli Enti con dirigenza, come detto, l’integrazione (utilizzando lo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi del citato art. 32, commi 2 e 7, del CCNL del 22.1.2004) delle risorse già esistenti nell’ambito dello specifico fondo previsto dall’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999 per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di posizione organizzativa;
12) poiché le alte professionalità rientrano tra queste ultime (si tratta di posizioni organizzative rientranti tra quelle di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999), si ritiene che, ove nel suddetto fondo dell’art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL dell’1.4.1999, già costituito presso l’ente, vi siano disponibilità, queste possono essere utilizzate per il finanziamento delle alte professionalità, ma sempre in aggiunta a quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 32 citato;
13) si deve ricordare sempre che il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della P.O. può avvenire solo con risorse decentrate stabili se ente con dirigenza; conseguentemente non possono essere utilizzate per tale finalità quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, in quanto queste hanno natura variabile (art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004);
14) tuttavia, non possono non nutrirsi perplessità sulla concreta possibilità di finanziare le alte professionalità anche utilizzando le altre risorse del fondo della PO, se ente con dirigenza, dal momento che queste dovrebbero essere già tutte utilizzate.
Parere ARAN reso ad un comune su disciplina Alte Professionalità
L’applicazione di tale disciplina ha subito un aggiornamento con l’intervento dell’art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 che ha stabilito che a partire dall’anno 2018 tale importo confluisca nell’unico importo consolidato delle risorse stabili dell’anno 2017. Inoltre, la nuova disciplina contrattuale elimina il vincolo di destinazione per gli ENti privi di alte professionalità.
Sull’applicazione di queste ultime novità relative a tale incremento contrattuale, sull’inserimento del fondo nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, si rinvia ai Pareri ARAN CFL 7 del 8.10.2018 e CFL 15 del 9.10.2010.
PARERI ARAN
Ai sensi dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità. Era obbligatorio inserire nel fondo lo 0,21 del monte salari dell’anno 2001, come previsto dal ciato art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, anche se l’ente non aveva intenzione di istituire le “alte professionalità”? Qualora l’ente non avesse previsto tali risorse nel fondo del 2017 e non le avesse accantonate, può comunque inserirle nell’unico importo consolidato relativo al 2017?
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Se le risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziate dall’Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.
In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.
In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell’ente nonché i revisori dei conti.
L’ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell’ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.
Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Come deve essere correttamente applicato l’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?
Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:
ipotesi 1
l’ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell’art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del21.5.2018. Pertanto, l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell’importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell’art.67;
ipotesi 2
l’ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l’importo annuale di tali risorse rientra nell’ambito applicativo dell’’art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell’ente, nell’ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
ipotesi 3
l’ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmentele risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell’ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell’ipotesi 2.
Approfondimenti
Per maggiori informazioni e chiarimenti, si rinvia alle apposite sezioni:
- Testo tratto dalla Relazione illustrativa al CCNL 22-1-2004 redatta da ARAN
- Regole da seguire per l’istituzione delle alte professionalità
- Gestione delle risorse decentrate in caso di assenza di alte professionalità
- Riferimenti normativi
- Pareri
Testo tratto dalla Relazione illustrativa al CCNL 22-1-2004 redatta da ARAN
Uno dei punti più rilevanti e significativi dell’atto di indirizzo del Comitato di settore era rappresentato dalla richiesta di una modificazione dell’attuale sistema di classificazione attraverso l’introduzione nello stesso, in aggiunta all’area delle posizioni organizzative, di una specifica area delle alte professionalità. Alla base di tale indicazione vi era l’esigenza degli enti del comparto di poter disporre di uno strumento che consentisse loro di avvalersi (con trattamenti economici adeguati, anche superiori a quelli normalmente previsti nell’ambito dell’area delle posizioni organizzative) di figure professionali specialistiche, in grado di offrire competenze nuove o comunque più elevate, legate al possesso di titoli di studio particolarmente qualificati e specialistici o al possesso di particolari abilitazioni professionali. La nuova disciplina delle alte professionalità, inoltre, avrebbe dovuto rappresentare anche lo strumento non solo per valorizzare le medesime competenze ove già possedute e sviluppate dal personale già interno all’ente, ma anche, in alternativa alle posizioni organizzative, per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità.
La difficoltà di avviare una specifica trattativa per la revisione del sistema di classificazione, con il prevedibile (in considerazione della particolare delicatezza della materia trattata) allungamento dei tempi di un negoziato che già si era avviato con considerevole ritardo rispetto alla scadenza naturale del precedente CCNL (31.12.2001), ha indotto le parti negoziali ad optare per una diversa soluzione.
Infatti, la scelta, con il preventivo consenso del Comitato di settore, è stata quella di raggiungere il risultato auspicato (valorizzazione delle responsabilità connesse a competenze specialistiche e professionali, non collegate a funzioni di direzione di unità organizzative), senza l’introduzione della nuova area delle alte professionalità, ma, più semplicemente, attraverso un più limitato, ma significativo, intervento modificativo ed integrativo della disciplina dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
In tale senso intervengono le disposizioni dell’art. 10 del CCNL, in virtù delle quali gli enti del comparto valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento alle stesse di incarichi a termine, nel rispetto della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
In sostanza, la valorizzazione delle alte professionalità viene realizzata, in coerenza con le indicazioni dell’atto di indirizzo, attraverso il riconoscimento contrattuale di una maggiore rilevanza, rispetto alle funzioni di direzione di unità organizzative, a quelle attività con contenuti di elevata professionalità e specializzazione e a quelle attività di staff, studio, ricerca, ispettive e vigilanza, già previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) e c) nell’ambito della vigente disciplina dell’area delle posizioni organizzative.
Con riferimento a tali attività, infatti, gli incarichi di alta professionalità sono conferiti, a termine, al personale della categoria D, dai soggetti competenti secondo l’ordinamento vigente nelle diverse tipologie di enti del comparto:
a) per valorizzare specialisti, portatori di competenze elevate e innovative, che abbiano le caratteristiche culturali e professionali espressamente e chiaramente precisate nell’art. 10, comma 2, lett. a) del CCNL (si tratta di specialisti individuati nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lettera b) del citato art.8 del CCNL del 31.3.1999);
b) per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente (si tratta, invece, di una forma di valorizzazione destinata ad operare nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lettera c) del citato art. 8 del CCNL del 31.3.1999).
Sotto il profilo regolativo, l’art. 10, comma 3, del CCNL, ai fini della concreta attuazione del nuovo istituto, prevede che gli enti adottino atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente, per:
1) disciplinare i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b) e per il relativo affidamento;
2) individuare i criteri utili per la quantificazione dei valori delle connesse retribuzioni di posizione e di risultato;
3) definire i criteri e le procedure di valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno adottato da ciascun ente.
La previsione di tali regole particolari per gli incarichi di alta professionalità consente di evidenziare, ulteriormente, la diversità e la specificità degli stessi rispetto a quelli concernenti le posizioni organizzative correlate alla direzione di strutture.
Il riferimento agli atti organizzativi “di diritto comune” vale a sottolineare che, trattandosi di atti organizzativi non rientranti nella generale previsione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs .n.165/2001 (che elenca gli atti delle pubbliche amministrazioni che continuano ad essere riservati alla fonte legale o comunque alla regolamentazione pubblicistica) essi hanno natura privatistica e pertanto sono adottati dai dirigenti (organi di gestione) con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
E’ indubbio che in tal modo viene assicurata una maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, in quanto, per poter operare gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari nelle diverse materie di cui si è detto, non è più indispensabile passare attraverso farraginose e soprattutto lunghe procedure amministrative.
La valorizzazione delle alte professionalità si estrinseca anche sotto il profilo retributivo, come espressamente richiesto dallo stesso Comitato di settore.
Per gli incarichi di alta professionalità trovano applicazione, con le medesime caratteristiche e regime di erogazione, le voci retributive accessorie già previste per le posizioni organizzative (come si evince chiaramente dal richiamo, nell’art. 10, comma 1, del CCNL, agli articoli 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999) e cioè la retribuzione di posizione e quella di risultato.
Tuttavia, in considerazione della rilevanza ad essi riconosciuta dalle parti negoziali, rispetto alle posizioni organizzative strutturate, il CCNL (art. 10, comma 4), per gli incarichi di alta professionalità, fermo restando l’attuale ammontare minimo della retribuzione di posizione stabilito dall’art. 10, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 pari a € 5.164,56, prevede la possibilità degli enti di fissare i valori massimi della stessa entro l’importo di € 16.000 anziché di € 12.911,42 come stabilito in generale per le posizioni organizzative dal citato art. 10, comma 2, del CCNL del 31.3.1999; tale ultimo valore massimo resta ora confermato per i soli incarichi di PO di cui alla lett. a) dell’art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999.
Anche per la retribuzione di risultato, gli enti possono stabilire un ammontare massimo superiore a quello generale della retribuzione di risultato stabilito in precedenza per le posizioni organizzative. Infatti, per gli incarichi di alta professionalità, fermo restando l’attuale valore minimo della retribuzione di risultato previsto in generale per le posizioni organizzative, pari al 10% della retribuzione di posizione in godimento da parte del lavoratore titolare dell’incarico, (art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999), il valore massimo, invece, può essere determinato dagli enti nella percentuale del 30% (anziché del 25% come previsto per gli incarichi di cui alla lett. a) del già citato art. 8).
Al fine di evitare ogni possibile dubbio, viene espressamente precisato che la retribuzione di risultato può essere corrisposta solo a seguito della necessaria valutazione ad opera dei soggetti a ciò competenti, sulla base del livello qualitativo e quantitativo degli obiettivi raggiunti, come certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.
In generale, per gli Enti con dirigenza, le somme necessarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite presso ciascun ente dotato di personale con qualifica dirigenziale, sono a carico dello specifico fondo previsto dall’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999 che è costituito con risorse stabili nell’ambito di quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa dall’art. 15 del medesimo CCNL dell’1.4.1999. (dall’anno 2004 si dovrà far riferimento alle risorse decentrate stabili indicate nell’art. 32, comma 2 del presente CCNL).
Per gli enti privi di dirigenza resta confermata la speciale disciplina di finanziamento prevista dall’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
Poiché, per gli incarichi di alta professionalità sono stabiliti più elevati importi della retribuzione di posizione e di quella di risultato il CCNL individua anche le modalità di finanziamento del maggior onere. Infatti, l’art. 32, comma 7, dello stesso, prevede che le risorse già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato sono integrate da un importo pari allo 0,20% del monte salari 2001 e sono espressamente ed esclusivamente destinate alla remunerazione degli incarichi di alta professionalità. Per ulteriori indicazioni si rinvia al successivo commento dell’art. 32.
REGOLE DA SEGUIRE PER L’ISTITUZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ
1 Istituzione sul proprio regolamento degli uffici e servizi della possibilità di prevedere alte professionalità, ai sensi del CCNL lett b e c art. 8 ccnl 31.3.1999, al personale della categoria D, dai soggetti competenti secondo l’ordinamento vigente nelle diverse tipologie di enti del comparto:
a) per valorizzare specialisti, portatori di competenze elevate e innovative, che abbiano le caratteristiche culturali e professionali espressamente e chiaramente precisate nell’art. 10, comma 2, lett. a) del CCNL (si tratta di specialisti individuati nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lettera b) del citato art.8 del CCNL del 31.3.1999);
b) per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente (si tratta, invece, di una forma di valorizzazione destinata ad operare nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lettera c) del citato art. 8 del CCNL del 31.3.1999).
2 Disciplinare i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b) e per il relativo affidamento .
Una volta previste sul regolamento fare un atto di istituzione delle alte professionalità in cui individuano criteri e modalità di attribuzione
3 Concertare i criteri con le OO.SS. (Definire i criteri e le procedure di valutazione dei risultati e degli obiettivi, ovvero una metodologia per pesare la posizione e per valutare il risultato.
4 Nominare le AP che non devono coincidere con le PO (Individuare i criteri utili per la quantificazione dei valori delle connesse retribuzioni di posizione e di risultato, sulla base della metodologia approvata. Es: ATTRIBUZIONE del compenso di posizione direttamente proporzionale o sulla base di fasce. Vale la stessa cosa per il risultato)
5 Il Nucleo/Oiv pesa con i criteri concertati
6 La Giunta attribuisce compenso di posizione e risultato AP in base alla pesatura.
In sostanza l’iter è il medesimo previsto per istituire le P.O., cambiano però le caratteristiche che individuano la figura dell’AP.
GESTIONE DELLE RISORSE DECENTRATE IN CASO DI ASSENZA DI ALTE PROFESSIONALITA’
In assenza di posizioni di alte professionalità, le risorse di cui all’art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004, volte a finanziare gli oneri connessi ai maggiori oneri delle retribuzione di posizione e di risultato delle stesse posizioni, restano accantonate fino a quando la contrattazione collettiva non avrà stabilito una eventuale destinazione futura.
La specifica finalizzazione delle citate risorse, per la quale non vi è distinzione tra Enti con o senza dirigenza, fa si che in assenza di tali posizioni, le quote non possono essere destinate per il finanziamento di altri istituti contrattuali. Nel rispetto di tali indicazioni, le risorse relative allo 0,20% potranno essere accantonate, tramite l’inserimento nella apposita sezione dello schema del fondo, parte utilizzo, automaticamente predisposto dal sistema e reperibile nella sezione “FONDI”.
In merito, si rinvia al parere Aran fornito ad un comune per destinazione 0,20% in assenza di alte professionalità.
CCNL 22.1.2004
Art. 10
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Art. 32
Incrementi delle risorse decentrate
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
- Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
- Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
[..] Omissis.
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
CCNL 31.3.1999
ART. 8
Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.
CCNL 9.5.2006
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest’ultimo stabilite, del CCNL del 22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
CCNL 11.4.2008
Art. 10 Clausola di rinvio
1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano a disciplinare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, le seguenti materie:
[…] omissis
e) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità;
CCNL 31.07.2009
Art. 7 Clausola di rinvio
- Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse all’eventuale revisione dei profili normativi dell’attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie:
[…] omissis
d) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità;
e) modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell’istituzione delle alte professionalità;
[…] omissis
Parere del Ministero dell’Interno del 07/04/2009 – Incarico alta professionalità – Esatta applicazione disciplina prevista art. 10, C.C.N.L. del 22.1.2004.
Con una e-mail, il segretario comunale di un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere l’esatta applicazione dell’art. 10 del CCNL 22.1.2004 concernente la disciplina delle alte professionalità. In particolare, nel rappresentare che la dotazione organica consta di n. 8 posti, di cui 7 coperti, con 2 dipendenti di cat. D3 e titolari di posizione organizzativa, ha chiesto di conoscere se sia possibile attribuire a detti dipendenti gli incarichi di alta professionalità corrispondendo agli stessi le voci retributive accessorie previste per le alte professionalità.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 10 prevede la valorizzazione delle alte professionalità del personale di cat.D mediante il conferimento di incarichi a termine, nel rispetto della disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 31.3.1999 e di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL.
La “ratio” di tale norma è quella di consentire agli enti di avvalersi di figure professionali specialistiche, in grado di offrire competenze più elevate, legate al possesso di titoli di studio particolarmente qualificati ovvero al possesso di particolari abilitazioni professionali e di valorizzare le responsabilità connesse a competenze specialistiche e professionali non collegate a funzioni di direzione di unità organizzative. La disposizione contrattuale, in commento, si configura, pertanto, come integrazione della vigente disciplina delle posizioni organizzative ex art. 8. Sotto tale aspetto occorre, tuttavia, evidenziare come gli incarichi di alta professionalità ex art. 10 e quelli di cui al citato art. 8 non possono sommarsi.
Invero, come sostenuto anche dall’Aran, gli incarichi di posizioni organizzative conferite ai sensi del predetto art. 8, lett. a) sono da considerare diversi e autonomi rispetto agli incarichi previsti dalle lett. b) e c) del medesimo articolo, (nell’ambito delle quali si colloca la disciplina delle alte professionalità). Conseguentemente al personale già titolare di un incarico di direzione di unità organizzativa ai sensi della lett. a) non possono essere attribuiti anche e contemporaneamente incarichi di alta professionalità, che come detto si collocano all’interno della generale disciplina delle lett. b) e c) del più volte richiamato art. 8.
Ciò posto, relativamente al caso in esame, qualora l’ente voglia valorizzare le alte professionalità del personale di cat. D, sempreché lo stesso sia in possesso dei requisiti culturali indicati nell’art. 10 del CCNL 22.1.2004, dovrà tenere presente che non potrà cumulare in capo allo stesso soggetto anche l’incarico di direzione dell’unità organizzativa ai sensi della lett. a) del suddetto art. 8.
Si soggiunge da ultimo che le due tipologie di incarichi hanno la medesima dignità giuridica e gerarchica di posizioni organizzative e sono quindi da considerarsi di pari livello.
ARAN
RAL_1371_Orientamenti Applicativi
Qual è la corretta procedura per l’istituzione di posizioni organizzative di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004? E’ possibile attivare tale tipologia di posizione organizzativa anche nei comuni privi di dirigenza? Quali sono le modalità di finanziamento? Un dipendente, già titolare di una posizione organizzativa comportante la responsabilità di uffici e servizi, può cumulare alla stessa un incarico di alta professionalità?
Da un punto di vista generale ed al fine di evitare applicazioni non conformi agli effettivi contenuti della disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, si ritiene necessario riepilogare brevemente i tratti salienti della suddetta disciplina:
1. la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art.8 e 9 del CCNL del 31.3.1999); sotto il profilo soggettivo, il possesso da parte dei lavoratori di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l’introduzione delle alte professionalità;
2. l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità (nel rispetto dei vincoli della informazione sindacale, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001); i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità; i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa; 3. per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l’assetto organizzativo dell’ente quale risulta dal regolamento degli uffici e dei servizi, con la istituzione di tale posizione; infatti, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli enti stessi (art. 15 CCNL 22.1.2004) e, quindi, anche l’incarico di alta professionalità deve corrispondere ad una funzione apicale degli enti stessi; 4. trattandosi di posizione apicale, la relativa istituzione deve essere definita dalla Giunta nel rispetto della riserva della fonte legale derivante dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001; si è, infatti, in presenza di un atto di macro organizzazione (o di organizzazione di primo livello) che deve essere definita con atti di diritto pubblico (art.2, comma 1, e art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001); 5. le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato; 6. l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art.8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999); a maggiore ragione tale regola vale nel caso degli enti privi di dirigenza, dato che in essi, come sopra detto, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli stessi; 7. come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione) né possono essere “fusi” o sovrapposti tra di loro, con l’attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;
8. le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale e personale; 9. il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall’ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di lata professionalità; 10. esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l’importo della retribuzione di posizione può variare (art.10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000; entro tale ambito di oscillazione, l’ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l’effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità. Tale aspetto assume particolare rilievo in relazione al profilo del finanziamento di tali voci retributive, di cui si dirà al successivo punto 10; 11. per ciò che attiene al finanziamento dell’istituto da parte di questa specifica tipologia di enti, la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c), del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. Pertanto, essi possono utilizzare per il finanziamento delle alte professionalità esclusivamente le risorse derivanti dall’applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all’anno 2001, secondo le previsioni dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l’introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. Un problema applicativo può nascere proprio dalla considerazione che la quota di risorse derivanti dall’incremento dello 0,20%, di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di dirigenza, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che la stessa non può neppure essere incrementata con altre risorse stabili di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, dato che gli stessi enti, come sopra detto non sono tenuti alla costituzione del fondo di cui all’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999. Questi enti non possono neppure utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici e strutture, secondo le previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e, a monte, dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000; 12. nel caso in esame, anche se l’ente introducesse posizioni di alta professionalità nel rispetto di quanto sopra detto, comunque. un incarico di tale tipologia non potrebbe essere conferito al lavoratore da Voi citato. Infatti, questi, essendo già responsabile di servizio e, quindi, già titolare di posizione organizzativa di direzione di struttura, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a) e dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004, non può essere destinatario, contemporaneamente, anche di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, secondo quanto già detto al precedente numero 7).
RAL_1372_del 6.8.2012 Orientamenti Applicativi
Qual è la corretta procedura per l’istituzione di posizioni organizzative di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004? E’ possibile attivare tale tipologia di posizione organizzativa anche nei comuni privi di dirigenza? Quali sono le modalità di finanziamento? Un dipendente, già titolare di una posizione organizzativa comportante la responsabilità di uffici e servizi, può cumulare alla stessa un incarico di alta professionalità?
Da un punto di vista generale ed al fine di evitare applicazioni non conformi agli effettivi contenuti della disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, si ritiene necessario riepilogare brevemente i tratti salienti della suddetta disciplina:
– la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art.8 e 9 del CCNL del 31.3.1999); sotto il profilo soggettivo, il possesso da parte dei lavoratori di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l’introduzione delle alte professionalità;
– l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità (nel rispetto dei vincoli della preventiva consultazione sindacale, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 e dell’informazione preventiva, di cui all’art.7 del CCNL dell’1.4.1999); i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999);
– per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l’assetto organizzativo dell’ente quale risulta dal regolamento degli uffici e dei servizi, con la istituzione di tale posizione; infatti, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli enti stessi (art. 15 CCNL 22.1.2004) e, quindi, anche l’incarico di alta professionalità deve corrispondere ad una funzione apicale degli enti stessi;
– trattandosi di posizione apicale, la relativa istituzione deve essere definita dalla Giunta nel rispetto della riserva della fonte legale derivante dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001; si è, infatti, in presenza di un atto di macro organizzazione (o di organizzazione di primo livello) che deve essere definita con atti di diritto pubblico (art.2, comma 1, e art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001);
– le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
– l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art.8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999); a maggiore ragione tale regola vale nel caso degli enti privi di dirigenza, dato che in essi, come sopra detto, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli stessi;
– come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione) né possono essere “fusi” o sovrapposti tra di loro, con l’attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;
– le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale e personale;
– il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall’ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di lata professionalità;
– esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l’importo della retribuzione di posizione può variare (art.10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000; entro tale ambito di oscillazione, l’ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l’effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità. Tale aspetto assume particolare rilievo in relazione al profilo del finanziamento di tali voci retributive, di cui si dirà al successivo punto 10;
– per ciò che attiene al finanziamento dell’istituto da parte di questa specifica tipologia di enti, la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c), del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. Pertanto, essi possono utilizzare per il finanziamento delle alte professionalità esclusivamente le risorse derivanti dall’applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all’anno 2001, secondo le previsioni dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l’introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. Un problema applicativo può nascere proprio dalla considerazione che la quota di risorse derivanti dall’incremento dello 0,20%, di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di dirigenza, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che la stessa non può neppure essere incrementata con altre risorse stabili di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, dato che gli stessi enti, come sopra detto non sono tenuti alla costituzione del fondo di cui all’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999. Questi enti non possono neppure utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici e strutture, secondo le previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e, a monte, dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000;
– nel caso in esame, anche se l’ente introducesse posizioni di alta professionalità nel rispetto di quanto sopra detto, comunque. un incarico di tale tipologia non potrebbe essere conferito al lavoratore da Voi citato. Infatti, questi, essendo già responsabile di servizio e, quindi, già titolare di posizione organizzativa di direzione di struttura, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a) e dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004, non può essere destinatario, contemporaneamente, anche di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, secondo quanto già detto al precedente numero 7);
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Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono, annualmente, oggetto di una specifica contrattazione oppure queste costituiscono un fondo “autonomo” (al quale l’ente destina da anni il medesimo importo) nell’ambito delle risorse stabili, come tale svincolato dal resto delle risorse da contrattare annualmente in ordine alla loro destinazione?
La disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative e di risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei relativi incarichi negli enti con dirigenza è positivamente caratterizzata da un equilibrato contemperamento, da un lato, della esigenza di tutela delle relazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro e, dall’altro, da una corretta tutela dell’autonomia organizzativa degli enti.
a) la lettura interpretativa delle clausole può essere sinteticamente riassunta nei seguenti punti:
1 – la previsione dell’art. 4, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, nel sancire la contrattazione decentrata sull’uso delle risorse finanziarie, prescrive anche il rispetto della disciplina prevista dall’art. 17;
2 – l’art. 17, comma 2, lett. c), disciplina, in dettaglio, il percorso attuativo delle posizioni organizzative, senza alcun necessario intervento preventivo della contrattazione decentrata;
3 – l’istituzione delle posizioni organizzative rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione degli enti, che vengono esercitati anzitutto nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dalle più specifiche disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e servizi;
4 – la graduazione economica delle posizioni organizzative è stabilita unilateralmente dagli enti, nel rispetto del modello di relazioni sindacali vigente;
b) il finanziamento del fondo per l’indennità di posizione e di risultato, negli enti con dirigenza, è a totale carico delle risorse decentrate stabili di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 ed all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 che si riducono, conseguentemente, non solo delle somme in precedenza destinate ai compensi per salario accessorio ma anche di quelle necessarie per coprire l’eventuale maggiore importo che deve essere corrisposto ai lavoratori interessati nell’ambito del minimo e massimo stabilito dal contratto collettivo;
c) le risorse decentrate stabili destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall’ente costituiscono un apposito fondo, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999; tali risorse restano vincolate alla loro specifica finalità fino a che sussistono le posizioni organizzative la cui retribuzione di posizione e di risultato vanno a finanziare; pertanto, l’importo calcolato con riferimento all’anno di istituzione, in relazione alle posizioni organizzative previste ed alle caratteristiche del personale incaricato della titolarità delle stesse, non varia nel tempo;
d) infatti, attraverso la costituzione dello specifico fondo previsto dall’art.17, comma 2, lett.c), del medesimo CCNL dell’.1.4.1999 le parti hanno inteso garantire una certa stabilità nel tempo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizioni organizzative;
e) per effetto di tale disciplina, pertanto, se non è previsto l’intervento della contrattazione decentrata integrativa per la quantificazione delle risorse di cui si tratta e per il loro utilizzo iniziale, per le considerazioni sopra esposte, neppure si può ritenere che esse debbano essere comunque confermate, volta per volta, dalla medesima contrattazione decentrata integrativa;
f) le risorse decentrate stabili che costituiscono lo specifico fondo dell’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999 devono essere quantificate in modo tale da garantire integralmente il finanziamento annuale dell’ammontare della retribuzione di posizione e di risultato di ciascuna posizione organizzativa istituita, come determinato dall’ente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dall’art.10, commi 2 e 3, del CCNL del 31.3.1999
RAL297 del 5.6.2011– Orientamenti Applicativi
In un comune privo di figure dirigenziali è stato istituito un apposito “fondo” ( distinto dalle risorse dell’art. 15 del CCNL del 1 .4.1999 ) per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi nominati dal Sindaco. Si formulano i seguenti quesiti:
1) le risorse corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, destinate a remunerare gli incarichi delle alte professionalità ( art. 32, comma 7 e art. 10, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) devono essere inserite tra le risorse decentrate stabili ( art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004) oppure tra quelle del “fondo” della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.?
2) l’incremento delle predette risorse decorre dell’anno in cui viene istituita la posizione di alta professionalità o si devono calcolare comunque a partire dall’anno 2003?
3) Se non si intende istituire una posizione di alta professionalità, si deve comunque integrare il “fondo” dello 0,20% del monte salari 2001?
In merito ai quesiti formulati si specifica quanto segue:
1) la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.;
2) l’incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili ( non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell’art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo;
3) nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque , per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.
Quesito: B 4. E’ possibile contrattare i criteri per la individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999 e dei relativi oneri?
Tenuto conto di quanto affermato alla precedente risposta B1, per quanto riguarda il problema specifico della
individuazione delle posizioni organizzative e dei relativi oneri questa materia è stata demandata esclusivamente alle autonome determinazioni degli enti, sia pure con il vincolo della sola concertazione per gli aspetti relativi ai criteri generali sulla graduazione delle funzioni e sulle modalità di affidamento e revoca degli incarichi.
NOTA BENE:
– Quanto sopra vale anche per le alte professionalità; infatti, l’art.10, comma 3 del CCNL del 22.1.2004 stabilisce espressamente che gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune per disciplinare diversi aspetti degli incarichi di alta professionalità nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente.
104.10A1. La disciplina delle posizioni organizzative non attinenti alla direzione di struttura, di cui all’art.8, comma 1, lett. b) e c.), del ccnl del 31.3 .1999, continua ad applicarsi anche dopo l’introduzione delle alte professionalità di cui all’art.10 del ccnl del 22.1.2004?
Si. Infatti, espressamente, l’art.10, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 stabilisce che gli incarichi di alta professionalità delle lett. b) e c) dell’art.8 del CCNL del 31.3.1999 sono conferiti nell’ambito della disciplina del citato art.8, comma 1, lett. b) e c). Quindi, l’art.10 non ha abrogato l’art. 8, ma ha solo inserito al suo interno le nuove regole concernenti la valorizzazione delle alte professionalità.
104.10A3. Ad un dipendente inquadrato in categoria D, con incarico di P.O. ai sensi della lett. a), dell’art.8 del CCNL 31.3.1999, può essere attribuito anche un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art.10, comma 2, lett. a), del CCNL del 22.1.2004, elevando la retribuzione di posizione a 16.000 euro?
La risposta è negativa. Gli incarichi di P.O. ai sensi della lett. a) dell’art.8 del CCNL 31.3.1999, erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art.8, lett. a) non possono essere attribuiti anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art.8, comma 1, lett. b) e c). Suggeriamo di prendere visione anche della relazione al CCNL pubblicata sul nostro sito.
RAL_1667_Orientamenti Applicativi
In un comune dotato di dirigenza è possibile conferire incarichi di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004, a personale della categoria D titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale?
Le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett.b) e lett.c) del CCNL del 31.3.1999.
Conseguentemente, anche per le posizioni organizzative di alta professionalità trova applicazione la regola generale del divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale.
La possibilità di prevedere posizioni organizzative suscettibili di essere affidate a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è stata riconosciuta, per espressa volontà delle parti negoziali, ai comuni privi di dirigenza dall’art.11 del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti.
Conseguentemente, solo i suddetti enti possono avvalersi di questa particolare facoltà.
RAL626 – Orientamenti Applicativi
L’art.10 del CCNL del 22.1.2004 prevede che l’importo della retribuzione di posizione per le alte professionalità varia da un minimo di € 5.160,66 ad un massimo di € 16.000,00 ; si chiede di sapere se ai funzionari che già godevano di detta indennità nella misura massima di £.25.000.000 ( oggi € 12.911,42), sia automaticamente attribuibile l’indennità di € 16.000,00, con la medesima decorrenza contrattuale dei benefici economici (01.01.2002).
L’art.10 non consente alcun automatismo (o retroattività) ma solo nuovi spazi di flessibilità nella “pesatura” delle posizioni organizzative, con esclusivo riferimento agli incarichi relativi alle alte professionalità . Il valore massimo di € 16.000, infatti, non è applicabile agli incarichi della lett. a) dell’art.8 del CCNL 31.3.1999 (incarichi dei servizi o delle strutture organizzative apicali.).
Per l’effettivo riconoscimento dei nuovi valori è necessario che l’ente proceda, ex novo, alla preventiva definizione di tutti gli aspetti della nuova disciplina indicati nell’art.10 del ccnl del 22 1.2004.
RAL287 – Orientamenti Applicativi
Il principio relativo alla adozione degli atti di diritto comune per la valorizzazione delle alte professionalità, di competenza dei dirigenti, trova applicazione anche con riferimento agli adempimenti per la applicazione della disciplina delle PO di cui alla lettera a) dell’art. 8, del CCNL 31.3.1999?
La risposta è sicuramente positiva. Tutta la attività di gestione e di applicazione delle discipline dei contratti collettivi di lavoro é di competenza della dirigenza, che vi provvede mediante decisioni adottate con i poteri e le capacità dei privati datori di lavoro, nel rispetto del vincolo posto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001.


