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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 22.1.2004 E N. 1 CCNL 31.7.2009 – Date X Fondo

Rivalutazione costo delle Progressioni Economiche fino al CCNL 31.7.2009

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per la determinazione della quota di integrazione

Tale voce deve contenere eventuali somme connesse alla rivalutazione delle progressioni economiche orizzontali a seguito di stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale e applicabile fino al 2017.

Uno dei principali problemi correlati al fondo delle risorse decentrate è il corretto calcolo e le modalità di imputazione delle progressioni orizzontali.

Tutto nasce dal contenuto della Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22.01.2004 e delle successive analoghe dichiarazioni. Il concetto della dichiarazione è che una progressione orizzontale incide sul fondo di produttività per il valore originario previsto dal contratto vigente al momento in cui la progressione è stata riconosciuta. Eventuali differenziali maggiori sulle progressioni previsti dai contratti successivi, andranno imputati a carico del bilancio.

Nella fase di inserimento nello schema di costituzione e utilizzo del fondo si possono evidenziare due possibilità:

  1. imputazione del costo storico delle progressioni riconosciute
  2. imputazione del costo rivalutato e integrazione del fondo in base alla dichiarazione congiunta

Per comprendere meglio le differenze tra i due metodi e fornire all’Ente maggiori informazioni che consentano di decidere quale utilizzare si procede con un esempio.

Si ipotizzi (al di là di ogni valutazione sulla legittimità dell’operazione – si tratta solo di un caso di scuola) che un dipendente abbia fatto le seguenti progressioni orizzontali:

– Progressione riconosciuta nel 2004: decorrenza 01.01.2004: C2-C3

– Progressione riconosciuta nel 2007: decorrenza 01.01.2007: C3-C4

– Progressione riconosciuta nel 2008: decorrenza 01.01.2008: C4-C5

Si procede a suddividere la progressione orizzontale per la parte a carico del fondo e quella a carico del bilancio così come deve essere imputata sul Fondo 2009.

Prima progressione: C2-C3 effettuata nel 2004

Si prende il valore previsto dal Contratto del 22.01.2004 in vigore al momento del riconoscimento. La tabella della retribuzione tabellare prevede un differenziale di Euro 505,92.

È necessario portarlo in tredicesimi, quindi: 505,92/12*13 = 548,08

Tale somma costituisce il costo della progressione orizzontale che andrà sempre imputata al Fondo delle risorse decentrate (costo storico).

Seconda progressione: C3-C4 effettuata nel 2007

Si prende il valore previsto dal Contratto del 09.05.2006 in vigore al momento del riconoscimento. La tabella della retribuzione tabellare prevede un differenziale di Euro 647,49

È necessario portarlo in tredicesimi, quindi: 647,49/12*13 = 701,45

Tale somma costituisce il costo della progressione orizzontale che andrà sempre imputata al Fondo delle risorse decentrate (costo storico).

Terza progressione: C4-C5 effettuata nel 2008

Si prende il valore previsto dal Contratto del 11.04.2008 in vigore al momento del riconoscimento. La tabella della retribuzione tabellare prevede un differenziale di Euro 771,61

È necessario portarlo in tredicesimi, quindi: 771,61/12*13 = 835,91

Tale somma costituisce il costo della progressione orizzontale che andrà sempre imputata nella sezione “utilizzo” del Fondo delle risorse decentrate (costo storico).

Facendo la somma dei valori sopra indicati, l’incidenza sul fondo delle progressioni orizzontali riconosciute al dipendente a partire dall’anno 2009 sarà:

Progressione del 2004: Euro 548,08

Progressione del 2007: Euro 701,45

Progressione del 2008: Euro 835,91

Totale Euro 2.085,44

Tale importo costituisce il costo storico imputabile nella sezione “utilizzo” del Fondo delle risorse decentrate.

L’importo così calcolato non coincide con le somme che invece vanno corrisposte al dipendente, perché gli aumenti stipendiali previsti dai vari contratti collettivi successivi hanno comportato anche l’aumento del valore di alcune progressioni economiche. Infatti, prendendo ad esempio i valori delle retribuzioni tabellari  stabiliti dal CCNL del 11.04.2008, l’onere  delle progressioni, per tredici mensilità è così quantificato:

– C2-C3 Euro: 595,79

– C3-C4 Euro: 701,45

– C4-C5 Euro: 835,91

Per un totale di Euro 2.133,15 con una differenza rispetto a quanto sopra di Euro 47,71.

Questa differenza, in base a quanto stabilito dai contratti, andrà a carico del bilancio e non del fondo.

Una volta conclusa questo confronto tra metodi, l’Ente può decidere di seguire due distinte modalità d’azione:

IPOTESI 1 – Imputazione del costo storico delle progressioni riconosciute

Imputazione al fondo solo dell’importo originario della progressione, calcolato in base ai valori previsti dai CCNL in vigore nell’anno di riconoscimento. Con questo metodo non si inserisce alcun importo in costituzione.

In uscita si inserirà solamente il valore “storico”  e nello stesso modo,  le quote rese disponibili in seguito a variazioni (Passaggi verticali, cessazioni e altro) devono essere calcolate in base al loro valore storico di assegnazione come suggerito da ARAN dell’apposito parere 104-31A5.

Tale metodo richiede di separare contabilmente gli importi della quota per progressioni a carico del bilancio e a carico del fondo.

Ritornando all’esempio fatto sopra, con questo metodo si imputerà nel Fondo anno 2009:

Costituzione                                                     Utilizzo Progressioni orizzontali

Euro 0                                                                  Euro 2.085,44

Attenzione: in caso di cessazione di personale, l’importo storico delle PEO relativa della sezione “utilizzo” dovrà essere aggiornato conseguentemente.

IPOTESI 2 – Imputazione del costo rivalutato e integrazione del fondo in base alla dichiarazione congiunta

In questo caso si imputa al fondo, nella parte “utilizzo”, l’intera somma della progressione orizzontale attuale (quindi il valore rivalutato) e nella costituzione del Fondo si inserisce la quota a carico del bilancio (inserendo tale somma nella casella relativa alla Dichiarazione Congiunta). La modalità di calcolo è quella suggerita da ARAN dell’apposito parere RAL_1725_Orientamenti Applicativi

Ritornando all’esempio fatto sopra, si imputerà nel Fondo anno 2009:

Costituzione                                                                                     Utilizzo

Integrazione fondo per   Dichiarazioni                                     Progressioni orizzontali Euro 2.133,15

Congiunta n.14

Euro 47,71

Le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale, relative al monitoraggio del contratto integrativo decentrato, prevedono, tra le voci di entrata, un rigo apposito che evidenzia tale importo, necessario alla copertura della quota rideterminata delle progressioni economiche orizzontali, conseguenti ai benefici economici previsti dai CCNL. Tale importo dovrà essere inserito per il pareggio con la parte uscita, considerato che la voce di utilizzo per le c.d. “progressioni” deve essere decurtata nell’importo complessivo. Si consideri altresì che la voce “progressioni”, pur essendo finanziata dal fondo risorse decentrate, deve essere immediatamente erogata nella busta paga, costituendo una voce “fissa” dello stipendio del dipendente, per quanto separatamente rilevata. Risulta pertanto estremamente laborioso procedere alla suddivisione contabile di tali importi.

A supporto e conferma di tale ipotesi, lo stesso metodo e suggerimento è inserito nel kit excel ARAN

https://www.aranagenzia.it/strumenti-operativi/kit-gestionali/5848-foglio-excel-per-la-gestione-delle-risorse-decentrate-del-fondo-per-la-contrattazione-integrativa-del-comparto-regioni-ed-autonomie-locali.html

Viene poi riportato estratto della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.16 del 2 Maggio 2012 relativa al conto annuale del personale 2011.

Rideterminazione fondo progressioni storiche: la dichiarazione congiunta n. 14 del Ccnl 02-05, confermata dalla dichiarazione congiunta n. 1 del Ccnl 08-09, ha chiarito che, in occasione di incrementi stipendiali disposti da Ccnl, il Fondo dell’anno va rivalutato in rapporto al nuovo valore del differenziale delle posizioni economiche attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso; nella voce “Rideterminazione fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05)” va quindi inserita la somma degli incrementi del Fondo determinati per tale causa dai diversi Ccnl successivi al valore consolidato di partenza (Unico importo consolidato anno 2003), ciascuno asseverato da una opportuna ricognizione amministrativa e relativa certificazione da parte degli organi di controllo.

Al fine di agevolare gli Enti nel complesso calcolo sulla determinazione degli importi di cui alle dichiarazioni congiunte si mette a disposizione un foglio di calcolo che illustra, anno per anno e contratto per contratto, le quote di incremento per ogni categoria.

Alla luce di quanto anticipato nelle sezioni precedente, si lascia alla discrezionalità degli Enti la scelta del metodo più confacente.

Precisazione: tutto ciò deve avvenire indipendentemente da come siano gestiti i pagamenti delle progressioni mensilmente, ovvero che le stesse siano erogate con mandati sui rispettivi capitoli di appartenenza dei singoli dipendenti oppure ad un unico capitolo del fondo produttività.

RIFERIMENTO CONTRATTUALE

CCNL 22.1.2004,

Dichiarazione congiunta n. 14

Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3),  è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.

Questo incremento specifico  deve essere inteso, più chiaramente, come  differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente  rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003  (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate  stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.

CCNL 9.5.2006

Dichiarazione congiunta n. 4

Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente  CCNL  al  personale  nelle  posizioni  iniziali  (A1,  B1,  C1,D,1)  o  di  accesso  dall’esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.

CCNL 31.7.2009

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Con  riferimento  alla  disciplina  dell’art.2,  comma  1,  le  parti  concordano  nel  ritenere  che  l’importo  dell’incremento stipendiale  riconosciuto  a  favore  del  personale  collocato  nelle  singole  posizioni  di  sviluppo  del  sistema  di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.

PARERI ARAN

RAL_1725_Orientamenti Applicativi

In relazione alla dichiarazione congiunta n.14 allegata al CCNL del 22.1.2004, i maggiori incrementi stipendiali riconosciuti dall’art.29, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004 al personale già in godimento di progressione economica orizzontale devono essere finanziati con oneri a carico del bilancio? E da quale data (dal 22.1.2004 data di stipulazione del CCNL di cui si tratta o dall’l’1.1.2001)? Quali sono le corrette modalità di quantificazione e di applicazione di tale particolare disciplina contrattuale?

In materia, si ritiene opportuno ricordare che, a partire dal CCNL del 5.10.2001, la disciplina negoziale ha previsto, in occasione di ogni rinnovo di parte economica, aumenti tabellari specifici per ogni singola posizione economica prevista all’interno delle diverse categorie considerate dal sistema di classificazione professionale.

Proprio a seguito della definizione di incrementi stipendiali nazionali per ciascuna posizione economica, con conseguente assunzione dei relativi oneri finanziari da parte di CCNL, già con la dichiarazione congiunta n.14 allegata al CCNL del 22.1.2004, le parti negoziali hanno ritenuto opportuno indicare alle amministrazioni un percorso applicativo corretto e coerente con la scelta di fondo di incrementi tabellari specifici per posizione economica:“Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti..Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.”.
Il contenuto di questa dichiarazione congiunta è stato ribadito anche nel successivo CCNL sottoscritto il 9.5.2006, con la dichiarazione congiunta n.4, secondo la quale: “Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è
anch’esso a carico dei bilanci degli enti.”.
Data la rilevanza delle conseguenze di una non corretta applicazione delle regole contrattuali, da ultimo, è intervenuta, ulteriormente, la dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 31.7.2009, che ha ribadito:
“Con riferimento alla disciplina dell’art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.”.
Tali dichiarazioni congiunte hanno perseguito l’obiettivo di un’applicazione delle disposizioni concernenti gli incrementi stipendiali coerente con la volontà delle parti e tesa ad evitare che lo specifico fondo per le progressioni economiche orizzontali fosse impropriamente gravato anche della quota degli aumenti dei valori stipendiali di ciascuna posizione economica, aggiuntiva rispetto a quelli disposti per le posizioni iniziali o di accesso dall’esterno, il cui onere, trattandosi di aumenti disposti direttamente dal CCNL, è stato già imputato a carico delle risorse nazionali.
In tal senso, sono chiare le indicazioni in materia contenute nelle Relazioni illustrative dei CCNL soprarichiamati, predisposte per la certificazione dei costi contrattuali da parte della Corte dei Conti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, ad avviso della scrivente Agenzia, se l’ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali;
ha fatto, comunque fatto gravare sulle risorse stabili del fondo l’intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte.

Al fine di evitare applicazioni non corrette, si suggerisce il seguente percorso:
– occorre, innanzitutto, definire l’elenco analitico del personale in servizio in corrispondenza di ciascuna data di sottoscrizione definitiva dei diversi CCNL che disposto incrementi stipendiali nazionali sulle singole posizioni economiche (“fotografia del personale all’epoca dei diversi CCNL”), naturalmente occorre prendere in considerazione unicamente i CCNL per i quali non si è proceduto al calcolo della quota differenziale e a seguito dei quali il fondo per le progressioni economiche è stato “caricato” anche degli incrementi dagli stessi disposti; a tal fine l’ente, con una precisa e formale assunzione di responsabilità, dovrà certificare espressamente che la disciplina degli incrementi retributivi, derivanti dai CCNL, è stata applicata senza dare
attuazione alle indicazioni ricavabili dalle dichiarazioni congiunte di cui sopra si è detto;
– per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione; naturalmente, non deve in alcun modo tenersi conto delle progressioni economiche formalizzate, a beneficio di ciascuna persona, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo, anche se decorrenti da data antecedente (ad esempio, una persona che alla data di sottoscrizione era D2 e a cui sia stata attribuita successivamente la posizione D3, va indicata come D2);
– per ciascuna persona e per ciascun CCNL, individuati come sopra, occorre conteggiare su base annuale e tenendo conto del rateo della tredicesima mensilità, il differenziale tra l’incremento stipendiale riconosciuto dal CCNL sulla posizione economica in godimento della persona (ad esempio, ad una persona in D2) e l’incremento stipendiale riconosciuto alla posizione iniziale o di accesso dall’esterno (ad esempio, alla posizione D1); va da sé che per le persone collocate nella posizione iniziale o di accesso dall’esterno non si deve calcolare alcun differenziale;
– la somma dei differenziale, calcolati come sopra, costituisce l’importo che incrementa il fondo a regime.
Si deve, infine, ricordare che, nel caso di personale cessato dal servizio, l’intera quota delle progressioni economiche allo stesso riconosciute, comprensive dei differenziali di incremento riconosciuti a livello nazionale, torna nella disponibilità del fondo per altri utilizzi, nel presupposto che tale quota sia stata sempre ed interamente posta a carico del fondo.
Si ritiene opportuno, in ogni caso, segnalare la necessità di un’attenta valutazione degli effetti
di ricalcolo sul bilancio dell’ente, in particolare modo ai fini del rispetto dei diversi obblighi e

104-29A1. Il maggior incremento stipendiale attribuito ad un dipendente collocato in posizione  economica  C  3,  pari  a  €  3,98  mensili  (47,76  euro  annui  per  12  mensilità oppure 51,74 per 13 mensilità), dovrà essere finanziato con oneri a carico del bilancio dell’Ente o dovrà  essere finanziato con le risorse  decentrate, decurtando di fatto  gli altri istituti tra i quali la produttività collettiva?

Per il personale in servizio alla data del 22.1.2004, il maggior incremento stipendiale collegato  alle  posizioni  economiche  già  acquisite  dal  lavoratore  alla  medesima  data, sono a carico del bilancio dell’ente.

104-29A2. Un ente ha effettuato n. 2 progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.1999 e 1.1.2000, determinandone il costo a carico delle risorse decentrate in ragione degli incrementi previsti dal CCNL 1.4.99 allora vigente ( es. costo di una progressione da C1 a C3 pari a € 70,11 mensili oltre 13^ ) In seguito all’applicazione dei CCNL del 5.10.01 e del 22.1.04 il costo di progressione orizzontale  del  dipendente  in  C3  è  stato  rivalutato  rispettivamente  di  €  6.71  e  di  € 3.98 mensili oltre 13^.

Si formulano i seguenti quesiti:

1. l’importo da portare oggi in deduzione delle risorse decentrate è quello iniziale di € 70.11, considerato che l’art. 29 del CCNL 22.1.2004 e la dichiarazione congiunta n. 14 sembrano stabilire che gli incrementi rispetto alla posizione iniziale ( € 6.71 e € 3.98 ) sono a carico del bilancio?

2.  Il  fondo  di  cui  all’art.  17,  comma  2  lett.  b)  CCNL  1.4.99  è  composto  dal  costo iniziale di progressione orizzontale ( € 70.11 ), con risorse prelevate dal fondo, e dai successivi  adeguamenti  (  €  6.71  ed  €  3.98  )  con  risorse  prelevate  dal  bilancio dell’ente?

3.  Quando  il  dipendente  cessa  dal  servizio  libera  a  favore  del  fondo  il  solo  costo iniziale ( € 70.11 ) o anche le successive rivalutazioni ( € 6.71 ed € 3.98 )? La  estrema  chiarezza  dei  quesiti,  ci  consente  una  altrettanto  chiara  e  sintetica risposta.

In merito ai primi due quesiti la risposta è affermativa , per quanto attiene al terzo specifichiamo  che  alle  risorse  decentrate  stabili  affluiranno  sia  il  costo  iniziale  sia  le successive rivalutazioni, ( a carico dei bilanci ) derivanti dagli incrementi contrattuali.

104-31A5. Quale delle due ipotesi deve ritenersi corretta per la esatta quantificazione delle  risorse  destinate  al  pagamento  delle  progressioni  orizzontali  dei  singoli lavoratori?

Ipotesi A: rivalutazione di tutte le progressioni economiche, prendendo a riferimento i valori delle singole posizioni secondo le nuove tabelle allegate al ccnl del 22.1.2004

Ipotesi  B:  costo  storico  cristallizzato,  comprensivo  della  tredicesima  mensilità,  sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell’anno di decorrenza dei relativi benefici.

E’  del  tutto  evidente  che  solo  la  seconda  ipotesi  di  calcolo  può  essere  considerata corretta. Diversamente si avrebbe un incremento dei costi del tutto irragionevole ed ingiustificato.

Ricordiamo  che  le  progressioni  dell’anno  2001  e  dell’anno  2003,  intervenute  prima della sottoscrizione dei relativi ccnl, hanno beneficiato anche di un parziale incremento a carico dei bilanci.

Sulle  modalità  di  finanziamento  degli  oneri,  richiamiamo  anche  il  contenuto  della dichiarazione congiunta n. 14.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ARAN ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 DEL CCNL 11.4. 2008

Dichiarazione congiunta n. 1

Per  fini  di  chiarezza,  le  parti  specificano  quanto  già  detto  a  proposito  del commento  relativo  all’art.2  e,  cioè,  che  l’importo  dell’incremento  stipendiale (correlato  al  presente  rinnovo  contrattuale)  riconosciuto  a  favore  del  personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura  più  elevata  rispetto  all’importo  minimo  attribuito  al  personale  collocato

nelle posizioni iniziali o di accesso dall’esterno o a quelle ad esse equiparate ai fini del beneficio (A1 e A2; B1 e B2 nonchè B3 e B4; C1 e C2; D1e D2 nonché D3 e D4) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli Enti.

CIRCOLARI RGS

Chiarimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 30 del 30 ottobre 2017 in merito all’armonizzazione delle modalità di computo delle Progressione Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio

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