Particolare rilievo nella composizione delle voci del fondo per la produttività, a partire dall’anno 2000, ha assunto la problematica relativa al personale ATA, ovvero il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole, dipendenti comunali, che a partire dal 1.1.2000 è stato trasferiti allo Stato in base alla Legge n. 124/1999.
L’orientamento dominante della dottrina e giurisprudenza in merito alle risorse destinate al salario accessorio del personale ATA trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione, è quello di una proporzionale riduzione del fondo per la produttività, ex art. 15 del CCNL del 1.4.1999.
Tale posizione, è coerente con la disciplina del già citato art.15 comma 1, lett. l) del CCNL 1.4.1999, che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio. A prova di ciò, la stessa Aran in apposito parere (parere del 2001, sotto riportato) precisa: “Se il principio è valido per il personale “in ingresso” deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale “in uscita”
E’ stato chiarito, quindi, che gli Enti a partire dall’anno 2000 sono tenuti ad apportare la decurtazione relativa alla somma destinata al trattamento accessorio del personale ex ATA, che a partire dal 1.1.2000 è stato trasferito al comparto della Scuola.
Il criterio da utilizzare per il calcolo della quota in decurtazione delle risorse decentrate stabili può essere analogo a quello suggerito da ARAN nell’apposito parere 499-15B3 per il calcolo della decurtazione della quota per l’isitituzione delle P.O., quindi mediante il calcolo della media degli oneri degli ultimi due o tre anni del personale interessato. La Ragioneria dello stato suggerisce anche altri criteri come ad esempio “stimare la percentuale del fondo della quale ha usufruito nel 1999 il personale A.T.A. poi transitato nei ruoli statali”.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al documento della Ragioneria dello Stato riportata nei paragrafi successivi
Per la compilazione dello schema del fondo, si evidenzia che è sufficiente inserire la cifra da decurtare, senza inserire il segno negativo, nella apposita casella della sezione “Risorse aventi carattere di certezza e stabilità” sotto sezione “Decurtazioni”. Il programma provvede automaticamente alla sottrazione di tali importi dalle risorse stabili.
APPROFONDIMENTO
Il dubbio sollevato da diverse amministrazioni comunali sulla mancata previsione espressa dal CCNL 01.04.1999, ma anche dai successivi contratti successivi, dell’obbligatorietà di tale decurtazione del Fondo, è stato sciolto da successivi chiarimenti.
In particolare si riporta uno stralcio tratto dal documento della Ragioneria dello Stato “Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata”:
3.1.2 – Le ipotesi di decurtazione del fondo
A fronte di un quesito avente ad oggetto la facoltà per l’Ente di conservare nel fondo di cui all’art. 15 CCNL del 1/04/1999 le risorse destinate al trattamento accessorio del personale A.T.A. (Assistente Tecnico Amministrativo) trasferito allo Stato, l’ARAN ha chiarito che “nella specifica questione dell’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio del personale ATA trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione, le Associazioni degli Enti si sono da tempo espresse per una proporzionale riduzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale posizione, a nostro avviso, è coerente con la disciplina del già citato art.15 (comma 1, lett. l) che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio.
Se il principio è valido per il personale «in ingresso» deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale in uscita”.
Pertanto, a decorrere dall’anno 2000, dal fondo dell’anno precedente dovrà essere scorporata la quota corrispondente.
Infatti, la mancata decurtazione porterebbe i soggetti rimasti alle dipendenze dell’Ente a fruire di una quota sensibilmente maggiore di risorse, essendosi ridotta la platea dei potenziali beneficiari, con conseguente sensibile aggravio di spesa per le casse comunali.
Quanto alle modalità di calcolo di tale riduzione, l’Ente dovrebbe stimare la percentuale del fondo della quale ha usufruito nel 1999 il personale A.T.A. poi transitato nei ruoli statali.
Un criterio alternativo, più agevole ma necessariamente più approssimativo, può invece consistere nel mettere a confronto la percentuale dei soggetti trasferiti sul totale dei dipendenti e su tale base applicare la riduzione.
Il principio indicato per il personale A.T.A. è ovviamente suscettibile di applicazione in tutti i casi in cui eventi di varia natura (ad esempio un trasferimento di funzioni conseguenza di un’esternalizzazione) determinino un decremento stabile della dotazione organica dell’ente che trasferisce le funzioni.
Tale interpretazione, tra l’altro, è coerente con il contenuto della circolare del Ministero dell’economia e finanze – R.G.S., n. 13/2008, avente ad oggetto “Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – Il conto annuale e la relazione allegata sulla gestione – Anno 2007. Il monitoraggio della spesa del personale –Anno 2008”.
In particolare, le istruzioni per la compilazione della Tabella 15 –Fondo per la contrattazione integrativa, alla voce “Riduzioni del Fondo” (pag. 147), prevedono che tale campo “accoglie le eventuali riduzioni del fondo dovute al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o ad applicazione di normative contrattuali”.
La ratio appare perfettamente condivisibile ed il chiarimento interpretativo si rivela quanto mai opportuno alla luce delle procedure di esternalizzazione attivate negli ultimi anni dagli enti locali, aventi (anche) la finalità (attraverso la creazione di società, istituzioni, consorzi ecc.) di eludere le disposizioni normative finalizzate al contenimento delle spese di personale.
Del resto, anche l’ARAN, come dimostra il parere sopra riportato, ha sempre sostenuto il principio della necessaria riduzione delle risorse della contrattazione decentrata in presenza di forme di mobilità del personale tra enti, anche di diverso comparto, con particolare riferimento a quelle ipotesi in cui la suddetta mobilità discenda da processi di trasferimento o delega di funzioni, ovvero di esternalizzazione di servizi ed attività, dai quali discende la conseguente e necessaria riduzione della dotazione organica dell’ente che ha proceduto all’attivazione di tali processi.
In casi di questo genere, le risorse stabili di cui all’art. 15 del CCNL 1/04/1999 devono essere necessariamente ridotte delle quote che erano destinate al trattamento accessorio del personale che occupava i posti oggetto della riduzione e del trasferimento ai nuovi soggetti subentranti nell’espletamento delle funzioni o attività.
E’ da ritenere, invece, che tale principio non possa applicarsi in caso di mobilità volontaria. Questa, infatti, si realizza sulla base di una scelta da parte del dipendente e non incide in alcun modo, riduttivamente, né sull’organizzazione, né sulle funzioni, né, soprattutto, sulla dotazione organica dell’ente.
Quest’ultimo, di conseguenza, non può essere privato delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle suddette attività e funzioni, sotto il profilo del trattamento accessorio del personale, anche in vista dei posti resi vacanti dalla mobilità.
Nell’ambito delle verifiche effettuate, sono stati molti i casi nei quali gli Enti non hanno effettuato la decurtazione in oggetto. Sul punto va segnalato che, anche se il momento del trasferimento del personale A.T.A. è ormai risalente nel tempo, il sovradimensionamento del fondo causato dalla mancata riduzione delle risorse produce effetti continui nel tempo, con conseguenze anche nei confronti dei fondi attuali che, per questo motivo, risultano essere di maggiori dimensioni rispetto a quelle che dovrebbero correttamente assumere.
Questo, pertanto, comporta una maggiore disponibilità di risorse per la contrattazione decentrata e una connessa maggiore spesa, che riveste i caratteri dell’irregolarità.
Va rammentato, infine, come tutte le considerazioni sin qui esposte debbano essere rimeditate alla luce delle disposizioni di contenimento della spesa contenute nel già citato art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. La norma, infatti, prescindendo da ogni ulteriore considerazione di merito, in maniera tranchant ha previsto che l’ammontare complessivo del fondo è “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Tale posizione è, inoltre, riscontrabile in numerose ispezioni effettuate da parte degli ispettori IGOP del Dipartimento del Ministero dell’Economia, nelle quali sono state contestate le mancate decurtazioni del personale ATA.
RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs 165/2001 – art. 6 bis
Art. 6 bis – Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 8
“Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato”
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e’ a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e’ inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e’ consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianita’ maturata presso l’ente locale di provenienza nonche’ il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita’ del posto.
PARERI ARAN
RAL056 –Nel fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 devono essere conservate le risorse destinate al trattamento accessorio del personale ATA trasferito allo Stato?
Riteniamo, anzitutto, segnalare che nella specifica questione dell’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio del personale ATA trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione, le Associazioni degli Enti si sono da tempo espresse per una proporzionale riduzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale posizione, a nostro avviso, è coerente con la disciplina del già citato art. 15 (comma 1, lett. l) che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio.
Se il principio è valido per il personale “in ingresso” deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale “in uscita”.
499-15B3. Se la retribuzione degli incaricati delle posizioni organizzative assorbe il loro trattamento accessorio, le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 devono essere decurtate? E le risorse risparmiate dallo straordinario?
1) A seguito dell’affidamento delle posizioni organizzative e della attribuzione della relativa retribuzione di posizione, il fondo dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato: le risorse confluiranno sono impiegate per la costituzione del fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato (art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999). Come criterio guida (per il calcolo di tale decurtazione) possiamo suggerire di tener conto della media degli oneri degli ultimi due o tre anni.
2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del CCNL del 31/3/1999, anche le risorse dell’art. 14 del CCNL dell’1/4/1999, prima utilizzate per il pagamento delle prestazioni straordinarie del personale incaricato di posizione organizzativa, devono essere utilizzate per la costituzione del fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999.
ALTRO
Circolare 308/2000 del MINISTERO DEL TESORO – Trasferimento personale ATA
Si fa seguito alla circolare n. 297 in data 10/12/1999 e si fa presente che il Ministero del Tesoro, Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – in considerazione del ritardo con il quale alcuni Enti locali hanno fornito i dati relativi al personale ATA da trasferire allo Stato e ancor più in considerazione del fatto che vari Enti stessi non hanno ancora trasmesso i dati in questione – ha ritenuto di dover automatizzare le partite di spesa relative anche al personale censito dal 12/10/1999 e di quello che verrà censito fino al prossimo 22/12/1999, per consentire alle Direzioni provinciali del Tesoro di corrispondere tempestivamente le retribuzioni al personale trasferito.
Conseguentemente, a parziale modifica delle istruzioni impartite con la circolare n. 297 citata, si fa presente che:
1)- il 17/12/1999 verrà fornito in linea un decreto collettivo, comprendente tutto il personale (da trasferire) censito fino al 22/11/1999. Le SS.LL. vorranno, pertanto, ritenere annullato il decreto collettivo fornito in data 15/12/1999 e comprendente il solo personale (da trasferire) censito entro il 12/10/1999.
2)- dal 18/12/1999 verranno aperte le funzioni per acquisire i dati relativi ad eventuali soggetti aventi titolo al trasferimento e non censiti in precedenza, nonché per effettuare le rettifiche al decreto collettivo di cui sopra secondo le modalità già indicate nella circolare predetta e nelle istruzioni operative.
Le nuove posizioni, inserite entro il 22/12/1999, verranno trasmesse al Ministero del Tesoro per l’attivazione automatica delle relative partite di spesa.
Resta fermo che per il personale di cui al presente punto 2, nonché per le rettifiche al decreto collettivo verranno emessi decreti individuali secondo le modalità indicate nella circolare n. 297 citata e le relative istruzioni operative.
Si richiama la personale responsabilità delle SS.LL. sul rispetto della scadenza sopra indicata, attesa la necessità di fornire al Ministero del Tesoro i dati informatici per automatizzare le partite di spesa fissa relative al personale trasferito.
Decreto Ministero dell’Interno – Trasferimento personale ATA
Visto l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, il quale prevede che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato e conseguentemente abroga le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei Comuni e delle province;
Visto il comma 5 del predetto articolo 8 il quale prevede che i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli Enti locali da portare in riduzione ai trasferimenti erariali spettanti agli stessi, sono stabiliti con apposito decreto di concerto con i Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Pubblica Istruzione e per la Funzione pubblica sentite l’ANCI, UPI e L’UNCEM.
Visto il decreto ministeriale n. 184 in data 23 luglio 1999 del Ministero della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Pubblica Istruzione e per la Funzione pubblica, con il quale, in applicazione del comma 4 articolo 8 della legge n. 124 del 1999 sono state fissate le modalità per il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.
Considerato che la certificazione di cui al presente decreto deve essere presentata da tutti gli enti interessati al trasferimento del personale definitivamente transitato dagli enti locali allo Stato;
Visto il parere espresso dalla conferenza Stato Città ed autonomie locali nella seduta del 7 ottobre 1999;
Sentite L’ANCI L’UPI e L’UNCEM;
DECRETA
Articolo 1
Gli enti interessati al trasferimento del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono tenuti a certificare entro il primo trimestre dell’anno in cui è avvenuto il passaggio, mediante l’unito modello che fa parte integrante del presente decreto l’onere sostenuto dagli stessi nell’anno finanziario precedente. L’operazione decorre dal 1 gennaio 2000.
L’onere è riferito:
- Al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale data
- Alle spese sostenute limitatamente agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito ( appalti, progetti LSU stabilizzati, convenzioni)
- Alla spesa sostenuta per assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica nell’anno precedente a quello dell’effettivo trasferimento per vacanze di organico.
Articolo 2
Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministero dell’Interno, provvede con appositi decreti ad apporre le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dallo Stato di previsione del Ministero dell’Interno allo stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione dei fondi corrispondenti al totale degli oneri risultanti dalle certificazioni di cui al precedente articolo 1 che gli enti interessati devono presentare, anche se negative, entro il 31 marzo 2000 tramite prefettura.


