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DECURTAZIONE PER PRIMO INQUADRAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI – Date X Fondo

DECURTAZIONE PER PRIMO INQUADRAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

Articolo 19, comma 1 CCNL 1.4.1999 – Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell’area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)

In applicazione del nuovo Ordinamento Professionale del CCNL 31.3.1999, che ha stabilito il reinquadramento di alcune categorie di lavoratori (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale), ai sensi dell’art. 7 commi  5, 6 e 7, ogni anno tale differenza stipendiale deve essere finanziata con le risorse decentrate.

Pertanto la quota relativa alla differenza stipendiale determinata dal nuovo inquadramento dei vigili urbani in servizio all’1.1.1998 e del personale della prima e seconda qualifica, viene inserita a carico del Fondo, in decurtazione delle risorse stabili. Tale somma dovrà essere calcolata in base alle indicazioni fornite da ARAN nell’apposito parere RAL085, e mediante l’acquisizione dei dati delle delibere di inquadramento predisposte dall’Ente.

Si fornisce un esempio di modalità di calcolo della quota di differenza stipendiale per il personale della polizia municipale,

per il quale occorre sottrarre al valore del trattamento iniziale corrispondente alla categoria C1 l’importo relativo al trattamento tabellare della ex 5^ q. f.,  nonché l’integrazione tabellare prima prevista per il personale della polizia municipale. In sintesi:

Dip.Fino al 31.12.1997Dal 1.1.1998Dal 31.3.1999Stipendio TabellareCat. C – 6 Q.F(A)StipendioTabellare5 Q.F. (B)Altre indennità (C)Differenza (A-B-C) LIREDifferenza (A-B-C)
xxx5 LED6 Q.F.Cat C1577100014.409.0001.230.000132.00068,17
TOTALE       68,17

Nell’ipotesi riportata dall’esempio, la quota pari a € 68,17, relativa alla differenza stipendiale per un dipendente della polizia municipale sarà inserita come decurtazione del fondo.

Per la compilazione dello schema del fondo, si evidenzia che è sufficiente inserire la cifra da decurtare, senza inserire il segno negativo, nella apposita casella della sezione “Risorse aventi carattere di certezza e stabilità” sotto sezione “Decurtazioni”. Il programma provvede automaticamente alla sottrazione di tali importi dalle risorse stabili.

APPROFONDIMENTO

Tratto dal documento della Ragioneria dello Stato “Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata”:

3.1.2.2 – La riclassificazione

Il medesimo discorso fatto nel paragrafo precedente [ndr. Decurtazione ATA] va riproposto a proposito degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale della prima e della seconda qualifica  funzionale collocato in posizione A.1 e del personale dell’area di vigilanza collocato in posizione C.

L’art. 19 del CCNL dell’1/04/1999, infatti, prevede espressamente che: “Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art. 12, comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell’art. 2, comma, 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi  sono ridotte in misura proporzionale”.

Anche riguardo all’applicazione di questa norma, si evidenzia come, dai riscontri eseguiti, numerose amministrazioni non risultino aver posto a carico del fondo per il trattamento accessorio gli oneri in oggetto, operando la necessaria decurtazione delle risorse “storiche” (art. 15, comma 1, lett. a).

Analogamente a quanto segnalato per la mancata decurtazione riguardante il personale A.T.A. trasferito, va segnalato che la problematica degli oneri di riclassificazione, pur essendo  molto risalente nel tempo, produce tuttora effetti. La mancata riduzione delle risorse, difatti, comporta conseguenze di sovradimensionamento anche nei confronti dei fondi attuali.

RIFERIMENTO CONTRATTUALE

CCNL 1.4.1999

Art.19

Finanziamento  degli oneri di prima attuazione

  1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art.12, comma 4, del CCNL del31.3.99, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell’art. 2, comma 2 del CCNL. del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.

CCNL 31.3.1999

Art. 7

Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione:

[…] omissis

3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell’indennità di cui all’art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996.

4. Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente  riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni.

5. A seguito della riclassificazione del personale dell’area di vigilanza di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6^ qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.

6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli enti devono prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse alla data indicata nel comma 1.

7. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo e dell’art. 12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996. Le ulteriori disponibilità dello stesso articolo 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996 saranno utilizzate secondo le indicazioni del CCNL 1998-2001.

CCNL del 18.12.2003

Interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999 in relazione all’art. 29 del CCNL del 14/9/2000 del comparto delle Regioni ed autonomie locali (G.U. n. 6 del 9.01.2004)

ART.1

  1. La norma programmatica contenuta nell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999, non  consente  un  automatico  passaggio  nella  categoria  D  del  personale  dell’area  di vigilanza  in  posizione  di  coordinamento  e  controllo,  già  collocato  nella  ex  sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.
  2. Lo  stesso  art.  7,  comma  5,  del  CCNL  del  31/3/1999  poteva  consentire  iniziative degli Enti per la applicazione della disciplina dell’articolo 4 del CCNL del 31/3/1999 e dell’articolo   17   del   CCNL   dell’1/4/1999   con   riferimento,   rispettivamente,   alle progressioni verticali e alle incentivazioni per particolari responsabilità.
  3. L’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell’art. 29 del CCNL del 14/9/2000, che ne costituisce attuazione non retroattiva

CCNL 14.9.2000

Art.29

Disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità

1. In attuazione dell’art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex 6^q.f., nelle seguenti ipotesi:

a) personale al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione d’appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza;

b) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni  anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987;

c) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo  di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l’esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell’art.21, comma 6, DPR.n.268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.

PARERI ARAN

RAL085 – Orientamenti Applicativi_ Ai fini della corretta determinazione delle risorse disponibili da destinare al trattamento economico accessorio, si chiede:

1) in che modo vanno determinati gli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 31/03/1999: occorre calcolare soltanto la differenza tra gli stipendi tabellari o va tenuto conto anche della I.I.S. e della integrazione prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 06/07/1995?

2) i predetti oneri sono storicizzati alla data del 01/01/1998 oppure vanno riferiti al personale attualmente in servizio?

3) i risparmi di cui all’art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01/04/1999 riducono stabilmente le risorse di cui all’art. 14 del medesimo CCNL oppure no?

1) Nel caso del personale della ex 1^ e 2^ q. f., collocato nella ex 3^ q. f. e poi nella categoria A, l’onere deve essere calcolato sottraendo al valore del trattamento tabellare iniziale della categoria A, quale risulta dalla tabella di equiparazione C allegata al CCNL del 31.3.1999, l’importo corrispondente al trattamento tabellare delle ex 1^ e 2^ q. f. nonchè il valore dell’indennità di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996 e il valore del LED eventualmente in godimento. Nel caso del personale della polizia municipale, occorre, invece, sottrarre al valore del trattamento iniziale corrispondente alla categoria C1 l’importo relativo al trattamento tabellare della ex 5^ q. f., l’integrazione tabellare prima prevista per il personale della polizia municipale.

2) Gli oneri devono essere calcolati con riferimento al personale effettivamente in servizio al momento dell’applicazione del nuovo inquadramento del personale di cui si tratta, e quindi all’1.1.1998.

3) Relativamente al lavoro straordinario, occorre distinguere:

a)    la riduzione delle risorse per lavoro straordinario nella misura del 3%, prevista dall’art. 14, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, con decorrenza dal 31.3.1999, ha carattere di stabilità;

b)    i risparmi di straordinario di cui all’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL dell’1.4.1999, derivanti semplicemente dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste), invece, possono essere utilizzati nell’anno per incrementare le risorse (variabili) destinate alla contrattazione integrativa, ma non danno luogo ad una riduzione stabile del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che, pertanto, nell’anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare.

399-7A1.  E’ possibile chiarire  il sistema  di primo inquadramento del personale nelle categorie?  E’  consentito  l’automatico  reinquadramento  in  base  al  profilo  o  alle mansioni?

La trasposizione del precedente ordinamento per qualifiche funzionali al nuovo sistema di  classificazione,  introdotto  dal  CCNL  del  31.3.1999,  avviene  esclusivamente  sulla base  delle  precise  indicazioni  contenute  nella  tabella  C  allegata  al  citato  CCNL. Pertanto,  alla  luce  di  tali  tassative  indicazioni,  il  personale  è  inquadrato  nel  nuovo sistema  di  classificazione  esclusivamente  in  base  alla  qualifica  funzionale  ed  al trattamento economico fondamentale in godimento, ivi compreso il LED.  Conseguentemente sono da escludersi reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei  profili  posseduti,  reinquadramenti  operati  in  sede  di  stipula  del  nuovo  contratto individuale  e  qualsiasi  altra  operazione  in  contrasto  con  le  prescrizioni  della  citata tabella C.

Eventuali sviluppi verticali di carriera (sia nel senso di passaggio di categoria che di passaggio, nelle categorie, B e D ad uno dei profili con parametro tabellare di ingresso in B3 o D3), possono realizzarsi solo mediante selezioni interne alle condizioni indicate dal D.Lgs.n.29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001) e dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.

L’art.3, comma 7, l’art.13 e le indicazioni contenute nell’allegato A, relativamente alle categorie B e D, non si possono interpretare nel senso di consentire forme di libero reinquadramento  del  personale  in  sede  di  applicazione  del  nuovo  sistema  di classificazione.

Tali  disposizioni,  soprattutto  quelle  dell’allegato  A,  valgono  solo  a  fornire  indicazioni agli  enti  su  quali  siano  i  profili  da  ascrivere,  all’interno  delle  categorie  B  e  D,  al trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3 e D3, (nella posizione B3 i profili della ex V q.f. e in quella D3 i profili della ex VIII q.f.). Si tratta, quindi,  di  previsioni  di  carattere  specificativo  e  quindi  statico,  e  non  dinamico.

Riguardano  la  collocazione  dei  profili  e  dei  relativi  posti  in  organico  e  non  delle persone fisiche.

Pertanto, nel caso in esame, il dipendente interessato inquadrato nella ex VII q.f., ed in possesso del LED deve essere correttamente collocato nella categoria D, posizione economica  D2;  solo  se  già  inquadrato  nella  ex  VIII  q.f.,  proprio  alla  luce  dell’art.3, comma  7,  dell’art.13  e  delle  previsioni  dell’allegato  A,  avrebbe  potuto  essere inquadrato nei profili con trattamento tabellare iniziale D3.

Riteniamo  opportuno,  per  completezza  informativa,  aggiungere  anche  che  ove  il dipendente in questione acquisisse, in virtù di progressione economica orizzontale, la posizione economica D3, egli continuerebbe a svolgere esclusivamente i compiti e le mansioni   correlate   al  profilo  giuridico  D1.  Infatti,  la  progressione  economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999 remunera solo ed esclusivamente il particolare  impegno  qualitativo  e  quantitativo  del  lavoratore  nell’espletamento  delle mansioni  proprie  e  quindi  non  determina  un  mutamento  del  profilo.  Si  tratterebbe, quindi,  del  raggiungimento  da  parte  del  dipendente  di  una  posizione  D3  di  valenza esclusivamente economica.

Per poter accedere, invece, ad uno dei profili (ex VIII q.f.) per i quali è previsto un trattamento  tabellare  iniziale  corrispondente  alla  posizione  economica  D3,  proprio perché si tratta di un mutamento della posizione professionale del dipendente e della occupazione  di  un  diverso  posto  in  organico  (il  lavoratore  quindi,  cambia  il  profilo rivestito  per  svolgere  mansioni  diverse  e  più  qualificate)  è  necessario  attivare, sussistendone i presupposti, le procedure selettive interne previste dall’art.4 del CCNL del 31.3.1999.

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