Tale integrazione è relativa alla riduzione stabile delle risorse del Fondo Straordinario, derivante da risparmi accertati a consuntivo a seguito di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi effettuati a decorrere dal 2018. Tale decisione dell’Ente, di rideterminare le ore di lavoro straordinario, deve essere attentamente valutata poichè presuppone una permanente decurtazione del fondo per il lavoro straordinario.
Per maggiori dettagli, per analogia, si rinvia alla descrizione inserita alla pagina Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999 – Riduzione stabile Fondo Straordinario
Art. 67 comma 2 lett. g
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;


