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Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio blocksy è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131
ART. 33 COMMA 2 DL 34/2019 – INCREMENTO VALORE MEDIO PROCAPITE DEL FONDO RISPETTO AL 2018 – Date X Fondo

ART. 33 COMMA 2 DL 34/2019 – INCREMENTO VALORE MEDIO PROCAPITE DEL FONDO RISPETTO AL 2018

TTENZIONE: DA COMPILARE DAL 20.4.2020 COME DA DM 17.3.2020 PUBBLICATO IN GU IN DATA 27.3.2020

Clicca qui per scaricare il FOGLIO DI CALCOLO

per la determinazione della quota di integrazione

Il DM del 17.3.2020 pubblicato in GU in data 27.4.2020 attuativo dell’art. 33 del DL 34/2019, rende operative tali disposizioni con decorrenza 20.4.2020

Precedentemente,   la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, con atto n. 573 del 20.1.2020 aveva rinviato la decorrenza del decreto attuativo dell’art. 33 dl 34/2019  al 20.4.2020 e, comunque in attesa della pubblicazione in G.U. Nello stesso atto era stata rilevata la disponibilità della Funzione Pubblica a redigere una Circolare interpretativa sulle modalità applicative del decreto.

L’Art. 33 c. 2 ultimo periodo del DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019 statuisce che “Il  limite  al  trattamento  accessorio  del personale di cui all’articolo 23, comma 2, è adeguato, in aumento o in diminuzione,  per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche’  delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018“.

Il decreto del 17.3.3020 attuativo di cui all’art. 33 del DL 34/2019, concordato in sede di Conferenza unificata in data 11.12.2019, nelle premesse, precisa che il limite debba essere adeguato solo in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018. Infatti il decreto attuativo statuisce: “ed è fatto salvo il limite inziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018“.

Pertanto il salario accessorio è adeguato in aumento solo se il numero dei dipendenti è maggiore al 31.12.2018; se il numero dei dipendenti è inferiore la misura NON E’ APPLICABILE e il salario accessorio NON deve essere decurtato

La Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, pubblicata in GU in data 11.9.2020, non fornisce ulteriori chiarimenti rispetto a quanto indicato nel Decreto.Pertanto, per la costituzione del Fondo a partire dall’anno 2020, si suggerisce di compilare i due campi relativi all’art. 33 del DL. 34/2019, con l’inserimento della quota integrativa che consente di garantire la quota media procapite del 2018.

INDICAZIONI OPERATIVE:

Per la determinazione dell’integrazione di cui all’art. 33 del DL 34/2019, è stato elaborato un FOGLIO DI CALCOLO che consente di calcolare l’importo da inserire nelle due apposite sezioni dello schema di costituzione del Fondo. L’importo derivante dal calcolo del valore medio procapite  dovrà essere inserito SOLO IN CASO DI AUMENTO del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018. Tale importo ad integrazione delle risorse stabili soggette al limite è finalizzato a garantire l’invarianza del valore medio procapite del salario accessorio rispetto all’anno 2018 con il conseguente adeguamento del limite del salario accessorio di cui all’art. 23 c. 2 DLgs 75/2017.

Una volta determinata la quota integrativa, l’importo deve essere inserito nelle 2 voci comprese nelle seguenti sezioni:

  • SEZIONE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ – INCREMENTI STABILI ART. 67 C.2 CCNL 2018

In questa sezione è stata inserita la voce di incremento Art. 33 comma 2 DL 34/2019 – Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018” DA COMPILARE con decorrenza 20.4.2020 con il dato scaturente dal FOGLIO DI CALCOLO fornito.

  • SEZIONE “INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI”

Nella sezione è stata inserita la voce “Quota di incremento valore medio procapite del salario accessorio complessivo rispetto al 2018 – Art. 33 c. 2 DL 34/2019”. Tale voce DEVE ESSERE COMPILATA con decorrenza 20.4.2020 riportando l’importo indicato nella sezione “Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità – Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018” alla voce: “Art. 33 comma 2 DL 34/2019 – Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018”, oltre alla quota di incremento delle indennità di PO e Risultato in modo da garantire l’adeguamento del limite del trattamento del salario accessorio complessivo 2016 per il confronto con l’anno di riferimento.

SENTENZE/PARERI

La NOTA del MEF-RGS Prot. 12454 del 15.1.2021 inviata in risposta ad un quesito posto dal Comune di Roma fornisce delle indicazioni di dettaglio su come calcolare la quota media procapite. In particolare “Pertanto la misura dell’incremento del limite a seguito dell’assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

ANNO 2018:

  1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);
  2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede ecc.).

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto.

ANNO DI RIFERIMENTO:

[…] Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio  nell’anno di riferimento utile ai fini dell’applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di parttime del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo pieno).

Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.

La NOTA del MEF-RGS prot. 179877 del 1.9.2020 inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome anche se indirizzata alle Regioni e a tutte le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, fornisce istruzioni  operative per l’applicazione dell’integrazione di cui all’art. 33 del DL 34/2019 anche per gli Enti locali.

In particolare fornisce delle indicazioni pratiche sulla modalità di calcolo della stessa, specificando che nel calcolo della quota media pro-capite si debba considerare il personale a tempo indeterminato effettivamente presente nell’anno di riferimento rilevato in base ai cedolini e riproporzionato in caso si part – time. Si riportano alcuni stralci:

“Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa”.. [..]

[..] “ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo pieno)”

Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato [.. ]

Corte dei Conti Lombardia delibera n. 134/2021/PAR del 23 settembre 2021. La sezione lombarda ha chiarito che il comma 2 dell’articolo 33 del decreto legge 34/2019 nel prevedere l’adeguamento del fondo, ne esplicita la finalità di «garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa». Pertanto viene fornita la risposta al parere con la pronuncia che “la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni intervenute successivamente al 31.12.2018 e a prescindere dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019

Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania delibera n. 23 del 2021 depositata il 22 febbraio 2021. La Sezione ha chiarito che il raffronto (e quindi l’eventuale necessità di aumento o diminuzione) deve essere fatto tra il personale in servizio nell’anno in cui si deve quantificare il fondo e il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Pertanto, non deve effettuarsi alcun raffronto con il personale in servizio nel 2016.

La Corte ha chiarito che coordinando le due disposizioni di riferimento (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 e art. 33, comma 2, d.l. 34/2019) il riferimento base è previsto nel limite del tetto del fondo 2016 e tale dato deve essere adeguato, aumentando o diminuendo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite definito nel 2018.   Il vincolo disciplinato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rimanendo in vigore, non deve più essere considerato come valore assoluto da prender e a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio.

I magistrati contabili hanno inoltre chiarito che la determinazione dell’ammontare del salario accessorio deve essere effettuata in via preventiva, ad inizio anno, dopo l’approvazione del bilancio di previsione.

Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia Delibera n. 95 del 2020. La Sezione ritiene che per determinare il costo   medio   pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017.

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