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ART. 67 C. 5 LETT. B) CCNL 2018 – OBIETTIVI DELL’ENTE – Date X Fondo

ART. 67 C. 5 LETT. B) CCNL 2018 – OBIETTIVI DELL’ENTE

Ex integrazione art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 – nuovi servizi

Il CCNL 21.5.2018 ha confermato la possibilità di incentivare il personale coinvolto in obiettivi specifici dell’Ente, finanziati da apposite risorse variabili integrabili ai sensi dell’art.67 c. 5 lett. b). Lo stesso articolo contrattuale, infatti, prevede che gli enti possono destinare apposite risorse:

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).

E’ importante quindi correlare tali risorse agli obiettivi dell’Ente inseriti nel Piano della Performance. Per espressa previsione del CCNL è possibile collegare tali risorse agli oneri dei trattamenti accessori del personale, quindi non esclusivamente alla performance individuale o organizzativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018.

Come si evince dall’ultimo periodo, il CCNL 21.5.2018 consente l’inserimento di apposite risorse per la Vigilanza. In particolare si rinvia all’art. 56 quater comma 1 lett. c) che prevede la possibilità di utilizzare i proventi delle violazioni del codice della strada per finanziare appositi obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Con tale disposizione contrattuale, viene consentito agli Enti di integrare il fondo delle risorse decentrate, con risorse veriabili ai sensi dell’art. 67 comma 5 lett. b) (riconducibili agli obiettivi art. 15 c. 5 CCNL 1.4.1999 nella precedente disciplina), finalizzandoli ad incentivare il personale della polizia locale. Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina apposita.

ATTENZIONE: Il presente istituto può essere utilizzato esclusivamente, dal 1.1.2017 entro il tetto del fondo 2016, dal 1.1.2016, entro il tetto del fondo del 2015 ai sensi della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e per il periodo 2011/2014, entro il tetto del 2010 ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. del 30 luglio 2010 n. 122.

La sua utilizzazione è subordinata al possesso da parte dell’ente delle condizioni di virtuosità che consentono di effettuare assunzioni di personale, rispetto del patto di stabilità o pareggio di bilancio, del tetto alla spesa del personale. Non può essere utilizzato, per espressa previsione contrattuale, dagli enti strutturalmente deficitari ne dagli enti dissestati per i quali non sia intervenuta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (Art. 67 comma 6 CCNL 21.5.2018).

Disciplina da attuare dal fondo anno 2018 (in applicazione del CCNL 21.5.18 e seguenti)

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 21.5.2018 – Art. 67 c.5

Art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).

Art. 56-quater Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

ATTENZIONE – ASPETTO IMPORTANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’UTILIZZO

L’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018 ha stabilito che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse

E’ obbligatorio quindi destinare almeno il 50,01% (la quota prevalente) delle risorse variabili a tali istituti:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;

f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;

E’ inoltre obbligatorio destinare almeno il 30% (compreso nel 50,01% di cui appena sopra) delle risorse variabili a:

b) premi correlati alla performance individuale;

Quali risorse variabili è obbligatorio destinare alle due percentuali sopra elencate?

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene  il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.

PARERI/SENTENZE

Autonomie, del. n. 5/2019 : fondo per il compenso del lavoro straordinario e incremento del fondo con proventi del CDS. La sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/2019, hanno chiarito che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del CDS, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario.

I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa. La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 334/2018. Come evidenziato dai magistrati contabili, le finalità dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192 mal si conciliano con gli obiettivi del fondo per il lavoro straordinario, poiché la norma, piuttosto che fronteggiare circostanze imprevedibili ed eccezionali (quali sono le prestazioni di lavoro straordinario), mira ad attuare il potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale. Inoltre, come ricordato dai magistrati contabili, a favore del personale della polizia locale sono stati recentemente previsti due istituti:

  • l’art. 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 ha stabilito che le ore di servizio aggiuntivo effettuate per la sicurezza della circolazione stradale dal personale di polizia locale in occasione di eventi organizzati o promossi da soggetti privati non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso;
  • l’art. 56-quinquies del CCNL 21 maggio 2018, ha istituito una INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO per il personale dell’area di vigilanza, cumulabile con le altre indennità e rivolta a compensare i rischi e i disagi del personale della polizia locale connessi all’espletamento del servizio di vigilanza svolto, in via prevalente, in ambienti esterni.

Secondo i magistrati contabili, inoltre, la quota dei proventi previsti dall’art. 208 del Codice della strada e confluenti nel “Fondo risorse decentrate” per incentivare il personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, rientra nell’ambito del vincolo di spesa posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio. Ciononostante, non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto.

Corte dei Conti sezione regionale delle Marche n. 2/2020: il Sindaco di un comune ha chiesto di sapere se tra le risorse stanziabili nella parte variabile del suddetto “Fondo risorse decentrate” da destinare agli istituti di incentivazione del personale di polizia locale ed escluse, al ricorrere delle suddette condizioni, dal computo del limite di finanza pubblica sancito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, sia compresa soltanto la quota di proventi contravvenzionali “eccedente le riscossioni del precedente esercizio”, oppure anche la quota dei medesimi proventi, “eccedente le riscossioni del precedente esercizio, ma realizzate nell’esercizio corrente” e se, in tale parte eccedente, possano essere ricomprese anche quelle “accertate nell’esercizio precedente ed incassate in quello corrente” e quelle “derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti”.

Corte dei conti Lombardia  deliberazione n. 369/2019.Gli emolumenti accessori finanziati con i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada (articolo 208 del Dlgs 285/1992) possono essere esclusi dal limite del «tetto del salario accessorio» solo se hanno copertura in sanzioni amministrative effettivamente riscosse, e non in quelle meramente accertate. Spetta all’ente locale, ai fini dell’operatività della deroga, valutare, una volta determinata la quota di proventi eccedente le riscossioni del precedente esercizio, la sussistenza delle condizioni per un’eventuale implementazione in corso d’esercizio della parte variabile del fondo.

Disciplina precedente da attuare fino al fondo anno 2017 (in applicazine del CCNL 1.4.99 e seguenti)

INTEGRAZIONE ART. 15 C. 5 CCNL 1.4.1999

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”.

Le risorse finalizzate a finanziare progetti per l’attivazione di nuovi servizi, transitano nel fondo con una destinazione vincolata ed è quindi necessario che quanto previsto in costituzione sia previsto nello stesso importo nell’utilizzo. Si evidenzia che tali importi sono soggetti, a partire dal 1.1.2016, al limite di cui all’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e per il periodo 2011/2014, al limite dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010. Pertanto a paritre dal 2016 tali risorse possono essere inserite esclusivamente se rispettatato il tetto massimo del fondo 2015, mentre per gli anni 2011/2014 potevano essere inseriti esclusivamente se veniva rispettato il tetto massimo del fondo 2010.

L’art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999 prevede la possibilità, per gli Enti locali, di integrare le disponibilità del fondo in due casi:

1)      attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione;

2)      incremento stabile delle dotazioni organiche.

Le risorse di cui al punto 2, sono inserite tra quelle stabili (ai sensi dell’art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004) pertanto, vengono incardinate in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione Risorse storiche” qualora relative a incrementi precedenti all’anno 2003, oppure alla sezione Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità” qualora relativi a incremento stabile delle dotazioni organiche successivo all’anno 2003

Le risorse inserite ai sensi dell’art. 15, comma 5, per l’attivazione di nuovi servizi o per l’incremento di quelli esistenti, presentano invece caratteristiche di eventualità e variabilità (come precisato all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004), e dunque, di anno in anno, va valutata la sussistenza delle condizioni per il loro inserimento.

Trattandosi, quest’ultime, di risorse vincolate alla realizzazione di specifiche finalità, i risparmi derivanti dal mancato raggiungimento totale o parziale delle stesse, rientrano nelle disponibilità del bilancio.

Il fondo delle risorse decentrate può essere finanziato anche attraverso tale previsione, ovvero dalle risorse derivanti dall’attivazione di nuovi servizi o di processi  di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento  di
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni  del personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione  delle  strutture   o  delle risorse finanziarie disponibili.
Per applicare correttamente la disciplina prevista dall’art.15,  comma  5,  ARAN ha fornito dei suggerimenti  (sette condizioni che gli Enti devono rispettare e giustificare in apposito progetto) che si  riportano nei paragrafi successivi.

NOVITA’: l’ultimo Parere di Aran al Comune di Scandicci del 18.6.2015 ha fornito utili chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15 comma 5 e aggiornato i precedenti orientamenti applicativi, ampliando le possibilità di destinazione di tali risorse. Si rinvia anche al successivo Parere ARAN RAL 1806 del 02.12.2015.


Un’ultima considerazione: per una corretta applicazione della disciplina  prevista  dall’articolo  15,  comma  5,  del  CCNL 01.04.1999,  si può affermare  che  le  risorse  variabili  di  cui  allo  stesso  comma  non  possono essere  automaticamente  confermate  e/o  stabilizzate  negli  anni  successivi, sulla base dell’affermazione che l’ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi, in quanto si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E’ necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l’investimento sull’organizzazione.

Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più  aggiornato progetto di miglioramento  dei  servizi,  che ridetermini,  per l’esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche sopra ricordate

Va infine sottolineato, sempre allo scopo di applicare con correttezza gli istituti previsti dall’art. 15, comma 5, che, in base al comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs.  165/2001 “Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato  e  per  gli  altri  enti  cui  si  applica  il  presente  decreto,  l’autorizzazione  di  spesa relativa  al rinnovo  dei  contratti  collettivi è  disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”. Questa previsione, che individua nell’organo consiliare (in quanto soggetto che approva i bilanci) quello competente ad approvare i rinnovi contrattuali,  letta in combinato disposto con la previsione della possibilità di incremento del fondo ex art.  15, comma 5, implica non tanto che lo stesso incremento debba necessariamente essere deliberato dal Consiglio comunale o provinciale, ma che, la Giunta, competente ad autorizzare la sottoscrizione dell’accordo decentrato e, quindi ad autorizzarne la spesa, lo possa autorizzare soltanto nell’ambito delle disponibilità già previste in sede di approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio. L’organo esecutivo, quindi, dovrà inserire nello schema del bilancio di previsione una somma da destinare alla contrattazione decentrata per l’incremento del fondo di produttività e, successivamente all’approvazione consiliare del bilancio, darà prima mandato alla delegazione trattante ad aprire una trattativa per individuare una eventuale somma da destinare all’incremento del fondo nei  limiti  di  quella  stanziata in  bilancio;  successivamente,  se  valuterà che la delegazione trattante ha rispettato il mandato ed i limiti assegnati, provvederà ad approvare definitivamente il pre-accordo  siglato,  autorizzando il presidente della delegazione  stessa alla stipula del contratto decentrato;  se, invece,  riterrà che  i  limiti  del  mandato  siano  stati  superati  e,  in particolar modo, rileverà che l’incremento concordato supera le disponibilità autorizzate dal consiglio con il bilancio, non approverà la piattaforma e inviterà la delegazione trattante a contrattare un  nuovo accordo.

Si  da,  altresì,  atto  che  come  espressamente  richiesto  dall’ARAN,  tali risorse non  si consolidano nel fondo di produttività ma fanno parte della quota di risorse variabili, che devono essere ricontrattate ogni anno.

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo Abruzzo, Del. 6 luglio 2016, n. 151/2016/PARi proventi derivanti dall’art. 208 del Codice della strada possono essere utilizzati per il finanziamento del trattamento accessorio ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1.4.1999, per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche. Si esclude l’inserimento delle risorse ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. k). Indipendentemente dalle modalità di finanziamento, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni devono rispettare il tetto disciplinato dalla Legge di stabilità 2016 all’articolo 1, comma 236.

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO ANNUALE:

Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, l’importo ad integrazione del Fondo dovrà essere inserito nella apposita sezione della costituzione  “Risorse variabili sottoposte al limite” , nella casella “Art. 15 c. 5 CCNL 1.4.199”.

Per la parte di utilizzo delle risorse, l’Ente dovrà far confluire la quota da distribuire in base al raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati, nella sezione “UTILIZZO ALTRE INDENNITA’ CONTRATTE NELL’ANNO” nella casella “Nuovi servizi finanziati con art. 15 c.5 CCNL 1.4.1999”

APPROFONDIMENTO

LE SETTE CONDIZIONI DI ARAN

Come accennato in precedenza, Aran in apposito parere, che si riporta, ha dettato le regole da seguire per una corretta integrazione ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999:

RAL_076_Quali criteri potrebbero essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all’accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali?

Il comportamento degli enti nella specifica materia oggetto del quesito, risente senza dubbio delle condizioni organizzative locali, dai contenuti del regolamento degli uffici e servizi e dalla complessità e dal numero delle strutture.

E’ evidente, infatti, che non sono ipotizzabili criteri di identico contenuto in enti di ridotte dimensioni ed in enti metropolitani.

I nostri suggerimenti, quindi, sono rivolti a favorire una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro locali su questa specifica problematica, cui è certamente collegato un diffuso interesse di tutte le parti coinvolte (classe di governo, dirigenza, sindacato, personale) per la possibilità di incrementare le risorse decentrate variabili di cui all’art. 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004.

1. CONDIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Ricordiamo che l’incremento delle risorse può realizzarsi legittimamente, solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente documentate) le condizioni poste dalla citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituisce, tra l’altro, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi dei revisori.

Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi

Attraverso la disposizione dell’art. 15, comma 5, gli enti possono “investire sull’organizzazione”. Come in ogni investimento, deve esserci un “ritorno” delle risorse investite. Nel caso specifico, questo “ritorno dell’investimento” è un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall’ente, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna o interna.

Occorre, in altre parole, che l’investimento sull’organizzazione sia realizzato in funzione di (“per incentivare”) un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile (più soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l’utenza).

Prima di pensare a incrementi del fondo, è necessario pertanto identificare i servizi che l’ente pensa di poter migliorare, attraverso la leva incentivante delle “maggiori risorse decentrate”, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire.

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti Risultati

L’innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto.

Non basta dire, ad esempio, che l’ente intende “migliorare un certo servizio” o “migliorare le relazioni con l’utenza” oppure che è “aumentata l’attività o la domanda  da parte dell’utenza”. Occorre anche dire, concretamente, quale fatto “verificabile e chiaramente percepibile dall’utenza di riferimento” è il segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio.

Ad esempio:

  • minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;
  • arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l’utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari);
  • nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti;
  • aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti);
  • impatto su fenomeni dell’ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all’intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).

Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall’utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c’è stato, oggettivamente, un innalzamento qualiquantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo.

Innanzitutto, occorre definire uno standard di miglioramento. Lo standard è il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato. Ad esempio:

per definire lo standard di una riduzione del 10% dei tempi di attesa di una prestazione, occorre aver valutato a monte i fabbisogni espressi dall’utenza e le concrete possibilità di miglioramento del servizio.

Lo standard viene definito a partire da:

  • risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell’anno precedente;
  • risultati ottenuti da altri enti (“benchmarking”)
  • bisogni e domande a cui occorre dare risposta;
  • margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali (“organizzative, tecniche e finanziarie”) in cui l’ente opera.

In secondo luogo, è necessario misurare, attraverso indicatori, il miglioramento realizzato. Le misure a consuntivo vanno quindi “confrontate” con lo standard, definito a monte.

Per misurare il miglioramento realizzato, l’ente può anche avvalersi di sistemi di rilevazione della qualità percepita dagli utenti (ad esempio: questionari di gradimento, interviste, sondaggi ecc.)

Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.

Non tutti i risultati dell’ente possono dare luogo all’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 15, comma 5.

Devono essere anzitutto risultati “sfidanti”, importanti, ad alta visibilità esterna o interna. L’ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza. Se i risultati fossero scontati, verrebbe meno l’esigenza di incentivare, con ulteriori risorse, il loro conseguimento.

Secondo, il personale interno deve avere un ruolo importante nel loro conseguimento. Devono cioè essere “risultati ad alta intensità di lavoro”, che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi (per esempio, attraverso turni di lavoro più disagiati). Viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano certamente tra quelli incentivabili con ulteriori risorse.

Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.

La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato).

E’ necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all’impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro).

E’ ipotizzabile anche che le misure dell’incremento siano variabili in funzione dell’entità dei risultati ottenuti: si potrebbero, ad esempio, graduare le risorse in relazione alla percentuale di conseguimento dell’obiettivo (risorse x per risultati effettivi pari allo standard, risorse x + 10% per risultati effettivi pari allo standard + 10%, risorse x + 20% per risultati effettivi pari allo standard + 20%; risorse zero per risultati inferiori ad una certa soglia predeterminata).

Infine, gli incrementi devono essere di entità “ragionevole”, non tali, cioé, da determinare aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle retribuzioni accessorie medie pro-capite.

Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l’incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione, sulla base del progetto di miglioramento dei servizi. Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece, chiaramente illustrato, nell’ambito della specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi e i criteri seguiti per la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle prescrizioni dell’art. 15, comma 5, del ccnl 1/4/1999.

Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.

E’ evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l’effettivo conseguimento degli stessi. E’ necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

La somma che l’ente intende destinare ai sensi dell’art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 alla incentivazione del personale deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall’organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio

2. RIEPILOGO DEI PASSAGGI PER L’ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Per poter applicare correttamente la disciplina di cui all’art. 15, comma 5, suggeriamo, in conclusione, un semplice percorso, che prevede i passaggi di seguito indicati

Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualiquantitativo con le caratteristiche più sopra indicate.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).

Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziare variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all’ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può “condizionare” il negoziato poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato in cambio della quale l’ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno. dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

3. SUGGERIMENTI CONCLUSIVI

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive “variabili” di cui all’art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l’ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E’ necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l’investimento sull’organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l’esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo – soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza – è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all’art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un’ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E’ evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

Testo tratto da “RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – RISULTANTE DAI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI SVOLTI NELL’ANNO 2011” 3.1.1.5 –  Gli incrementi ex art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, “parte variabile”

Gli enti locali hanno fatto ampio uso della disposizione contrattuale citata, che permette di aumentare il fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o di incremento di quelli esistenti.

Gli importi inseriti nel fondo ex art. 15, comma 5, “parte variabile”, tuttavia, non sempre sono risultati coerenti con i presupposti di legge. Il fenomeno si è accentuato nel corso del tempo, dacché gli Enti, come riscontrato in modo pressoché generalizzato durante le verifiche, hanno utilizzato la facoltà loro concessa in maniera piuttosto disinvolta.

In precedenza, si è evidenziato come i fondi per il personale del comparto, soprattutto nei primi anni di applicazione della disciplina contrattuale, abbiano conosciuto una crescita molto sostenuta. Ciò si è realizzato soprattutto attraverso un’applicazione generalizzata di norme “elastiche” come l’art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, il quale, nella pratica, non ha conosciuto altri limiti se non la capacità di bilancio degli enti.

D’altro canto, come già accennato, un fenomeno analogo si è registrato nei fondi per la dirigenza, per effetto dell’analoga norma di cui all’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999.

Su tale ultimo punto si tornerà ancora in seguito. Per quanto riguarda, in questa sede, il personale del comparto, le suddette distorsioni applicative hanno indotto l’ARAN a chiarire in maniera particolarmente dettagliata quali presupposti, da verificare in maniera rigorosa, debbano ricorrere affinché la norma possa legittimamente trovare applicazione.

Si ritiene opportuno riportare integralmente, di seguito, il parere ARAN 499-15L1, in considerazione delle gravi criticità che hanno caratterizzato l’utilizzo dell’istituto contrattuale in esame.

In via preliminare, l’Agenzia rammenta come “l’incremento delle risorse può realizzarsi legittimamente, solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente documentate) le condizioni poste dalla citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituisce, tra l’altro, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi dei revisori.

E’ evidente, altresì, che la valutazione circa la correttezza dell’operato degli enti dovrà necessariamente tenere conto della loro specifica struttura organizzativa.

Non a caso, la stessa ARAN, nel parere prima riportato, include una precisazione relativa agli enti di ridotte dimensioni.

E’ evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi e gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

A seguito dei controlli eseguiti, va rimarcato come le condizioni richieste dall’ARAN raramente si siano verificate in sede di determinazione e ripartizione degli importi inseriti nel fondo ex art. 15, comma 5. Continua, infatti, a registrarsi un utilizzo improprio della norma in esame, la quale, pur condizionata nella sua applicazione da presupposti particolarmente

stringenti, si è troppo spesso trasformata in un comodo strumento che ha consentito un aumento incontrollato dei fondi e dunque delle spese di personale dell’Ente.

E così, accanto ai (rari) casi in cui effettivamente l’inserimento delle risorse ex art. 15, comma 5, è servito a premiare un incremento dei servizi offerti dall’Ente, se ne trovano altri (ben più frequenti) in cui tali presupposti sicuramente non ricorrono.

Il fenomeno si è accentuato a seguito dell’emanazione del CCNL del 22/01/2004, il quale, nel distinguere tra risorse stabili e risorse variabili, fa gravare sulle prime una serie di emolumenti, tra cui ad esempio l’indennità di comparto e soprattutto gli aumenti stipendiali collegati alle progressioni economiche orizzontali. E’ evidente, infatti, che un ricorso indiscriminato alle stesse ha avuto come effetto quello di irrigidire i fondi, assorbendo la quasi la totalità delle risorse, a scapito del fondo per la produttività generale che si è progressivamente assottigliato. Di qui la scelta degli enti di rimpinguare lo stesso con risorse ordinarie di bilancio ex art. 15, comma 5.

Tale prassi è sicuramente illegittima e tradisce lo spirito e le finalità della norma.

Analoga censura va espressa nei confronti delle ipotesi in cui su tali provvidenze aggiuntive siano stati fatti gravare i costi delle progressioni orizzontali ovvero il trattamento retributivo accessorio delle posizioni organizzative di nuova istituzione (su cui v. infra).

E’ bene ribadire, dunque, che l’art. 15, comma 5, può essere utilizzato, oltre che per i casi visti sopra di incremento di personale (al netto delle cessazioni), esclusivamente in caso di attivazione di nuovi servizi, essendo ogni altro utilizzo del tutto improprio e dunque foriero di eventuali responsabilità contabili.

Un ultimo aspetto da tenere presente, connesso alla natura variabile di tali risorse, è stato ben evidenziato a conclusione del parere ARAN: “

le risorse aggiuntive «variabili» di cui all’art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l’ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL. E’ necessario, invece, che, di anno in anno, siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l’investimento sull’organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l’esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate.

Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo – soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza – è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all’art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti ed impegnativi”.

Per chiudere questa parte, va segnalato che, in base ai riscontri eseguiti, le descritte risultano, senza dubbio, quelle più rilevanti (ed attuali) in tema di costituzione del fondo, almeno sotto il profilo quantitativo.

ESEMPI PRATICI

Per facilitare gli Enti nella elaborazione dei progetti per l’integrazione di cui all’art. 15 comma 5, si forniscono alcuni  esempi  di  progetti  per  l’attivazione  di  nuovi servizi o per la riorganizzazione finalizzata all’accrescimento di quelli esistenti.

In questo paragrafo verranno riportati alcuni esempi di progetti elaborati ai fini dell’implementazione del fondo per la produttività con le ulteriori risorse previste dall’art.  15, comma 5, in caso di attivazione di nuovi servizi o la riorganizzazione finalizzata all’accrescimento di quelli esistenti, ipotesi che,  sicuramente, ha dato luogo a numerosi “abusi” da parte degli enti nel corso di oltre un decennio dalla sua previsione,  specialmente dal punto di vista della mancanza di tutte o molte delle sette condizioni fissate da ARAN per una sua corretta applicazione.

Per definire il progetto per il vostro Ente, abbiamo predisposto il documento “SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO” come utile strumento in cui inserire tutte le informazioni necessarie  per un nuovo servizio finanziato con l’incremento dell’art. 15 comma 5.

Nel successivo esempio sono illustrati i requisiti che devono necessariamente sussistere per applicare legittimamente gli incrementi previsti dalla norma contrattuale, seguendo le direttive impartite da ARAN.

1) “Più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi”

Progetto – Disagio abitativo: Incremento delle risorse del fondo di produttività ex art.  15, comma 5, CCNL  1/04/1999, per finanziare un nuovo  servizio denominato “disagio abitativo”.

La forte preoccupazione per il crescente “fenomeno” del disagio abitativo e le evidenti difficoltà per le famiglie, in questo periodo grave crisi economica, di  pagare  i  canoni  di  locazione  di  immobili  privati  presenti sul territorio,  così come  gli incrementi del numero  degli  sfratti dichiarati ed  eseguiti  sul  territorio,  le  occupazioni  abusive,  la necessità  di  assistere i nuclei familiari che presentano difficoltà socio economiche, dimostrano che occorre potenziare le  azioni di  sostegno in favore di tali  situazioni di disagio, che permettano anche di sviluppare gli aspetti educativi, formativi ed  occupazionali  che  attengono  a questi nuclei  familiari  a volte  di  nuova formazione, avvalendosi delle diverse capacità dei servizi comunali coinvolti.

A tal fine viene istituito un nuovo servizio denominato “disagio abitativo”, formato da una nuova struttura che unisce i vari uffici caratterizzati da differenziate competenze in tema di assistenza alla persona e gestione e controllo del patrimonio abitativo, e che interagirà con gli stessi per fornire una risposta immediata alle fasce più deboli della cittadinanza.

Nello specifico si prevede di realizzare:

l) un’indagine sul disagio socio economico presente sul territorio con particolare attenzione al contesto abitativo;

2) la programmazione di interventi tesi ad assicurare un immediato sostegno ai bisogni dei più deboli, nell’ottica di contrastare la perdita di popolazione giovane di famiglie monoreddito;

3) Attivazione di uno sportello “disagio abitativo”, anche grazie ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio, capace di coinvolgere il personale sia tecnico che amministrativo che dovrà svolgere il proprio compito durante l’orario di lavoro, istituendo un apposito “calendario” di ricevimento del1’utenza, di eventuali sopralluoghi tecnici, correlati a specificità e criticità segnalate in riferimento ad aspetti legati al disagio abitativo

La partecipazione a tale modello organizzativo avverrà su base volontaria con criteri assolutamente trasparenti e coinvolgerà:

–  n.  XX coordinatore del progetto;

–  n.  XX dipendenti tecnici;

– n.  XX dipendenti amministrativi.

L” attivazione di tale nuovo servizio rivolto all’utenza verrà attivata con modalità che soddisfano tutti i parametri che l’ARAN ha fornito come indicatori per la corretta previsione di finanziamento del fondo ex  art.  15, comma 5. In particolare:

l) “più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi”.

Dedicare uno specifico servizio rivolto all’utenza in materia di “disagio abitativo” in luogo delle competenze parcellizzate ed affidate a più uffici, come accade  attualmente,  assicurerà una maggiore incisività e puntualità nell’affrontare sia le emergenze che l’ordinaria difficoltà della popolazione residente nel Comune di …….. .. in materia abitativa.

2) “non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati”.

L’obiettivo dell’Amministrazione è  ancora più  ambizioso perché prevede un’azione ulteriore oltre alla semplice soluzione dell’emergenza: le difficoltà delle famiglie di pagare i canoni di locazione di immobili privati presenti sul territorio, gli incrementi del numero degli sfratti dichiarati ed

eseguiti sul territorio, le occupazioni abusive, la necessità di assistere i nuclei familiari che presentano difficoltà socio economiche dimostrano che se molto è stato fatto molto si può ancora fare sotto il profilo inter-relazionale che permetta di sviluppare anche gli aspetti educativi, formativi ed occupazionali che attengono a questi nuclei familiari a volte di nuova formazione, avvalendosi delle diverse capacità dei servizi comunali coinvolti.

3)  “risultati  verificabili  attraverso  standard,  indicatori  e/o  attraverso  i giudizi espressi dall’utenza”.

Gli indicatori posti a verifica dell’attivazione di questo nuovo servizio vengono determinati in correlazione agli interventi da effettuare nell’attività programmata, in base alle esigenze evidenziate sul campo (utenti che si  sono rivolti al servizio, interventi dei tecnici a verifica delle condizioni abitative, ecc.).  Si predisporrà perciò un programma minimo di interventi ed  il  livello  di  realizzazione  degli  stessi  servirà  a  verificare  gli  obiettivi prefissati.

4)  “risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno”.

Un progetto ambizioso come quello appena delineato può essere raggiunto soltanto grazie alla disponibilità ed all’impegno del personale interessato che, nell’ottica del collegamento funzionale all’attività dell’ufficio “disagio abitativo”, dovrà interagire e coordinarsi con gli altri partecipanti al progetto,  ritagliandosi  uno  spazio  all’interno  del  normale  orario  di  lavoro  o  estendendo  tale  orario  (vedi  la nuova  apertura del  front office  al martedì pomeriggio).

5) “risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli”.

Viene quantificato in € … ad operatore tecnico e in € … ad operatore amministrativo, l’importo di  produttività  su  obiettivi  (lett.  a),  2  comma, art.  17 CCNL  1/4/1999) in modo da costituire il budget di  €  …..  complessivi che verrà distribuito ai partecipanti sulla scorta della realizzazione dei target indicati e dell’apporto individuale  secondo le  schede di valutazione.

L’attività di coordinamento della nuova struttura viene quantificata in €……. per il responsabile e  considerata come indennità per specifica responsabilità ex lett. f), 2 comma, art.  17 CCNL 1/4/ 1999.

6) “risorse rese disponibili  solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati”.

Le  risorse  quantificate  in  sede  di  contrattazione  decentrata  verranno messe a disposizione soltanto a consuntivo e distribuite al termine del periodo di messa in opera del nuovo servizio, dopo aver accertato il raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  dall’Amministrazione,  anche  utilizzando report degli interventi effettuati oltre alle indicazioni che perverranno dai questionari distribuiti agli utenti. Tale valutazione verrà effettuata dal nucleo di valutazione.

7) “risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG”.

Tali risorse sono state naturalmente previste nel bilancio annuale e nel PEG elaborato all’inizio dell’anno dalla Giunta comunale.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 1.4.1999

ART. 15

Risorse per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività

[…]omissis.

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

CCNL 22.1.2004 Art. 37 comma 5

Art. 37

Compensi per produttività

[..]omissis

5. […]omissis. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti l’incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative.”

PARERI ARAN

Orientamenti applicativi ARAN – Nuove indicazioni concernenti le modalità applicative dell’art.15, comma 5

RAL_1831_Orientamenti Applicativi

Quali possono le modalità per una corretta applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all’accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali?

Nel merito di tale problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Negli ultimi anni, si è accentuata la tendenza ad una sempre maggiore responsabilizzazione del settore delle autonomie locali, attraverso la fissazione di vincoli e parametri, basati sulle condizioni di bilancio e sulla spesa di personale, finalizzati a delineare il quadro complessivo di riferimento per le scelte organizzative e gestionali delle amministrazioni.

Con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, poi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le quali si ammette espressamente, per regioni ed enti locali, la possibilità di destinare, in prospettiva, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, vincolando tuttavia tale opzione al rispetto dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità o di altri analoghi strumenti di contenimento della spesa.

Occorre altresì considerare i significativi cambiamenti normativi tendenti al rafforzamento dei sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (quest’ultima, riferita all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità, ai singoli dipendenti).

Va pertanto consolidandosi un nuovo quadro regolativo che cerca di coniugare l’indispensabile autonomia degli enti nelle proprie scelte organizzative e gestionali, con l’altrettanto necessario rispetto di vincoli e parametri di natura economico-finanziaria, collegati agli andamenti generali di bilancio ed alla complessiva spesa di personale.

A fronte di tali tendenze evolutive ed in attesa di una nuova disciplina contrattuale in materia, si ritiene opportuno pertanto procedere ad un aggiornamento dei precedenti orientamenti applicativi già formulati.

Fermo restando l’obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di garantire, comunque, il rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio delle amministrazioni, si riassumono, di seguito, anche alla luce del mutato quadro normativo di cui in premessa, le condizioni per la corretta applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999:

  • possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;
  • l’incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall’ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell’ente;
  • le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente, sulla base della decisione assunta dall’organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
  • la quantificazione dell’incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l’esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio e di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo (evitandosi, cioè, soluzioni tali da determinare aumenti percentuali eccessivi delle risorse di cui si tratta o vistosi incrementi delle retribuzioni accessorie medie pro-capite);
  • le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l’incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall’ente;
  • le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai “compensi di produttività”, tra quelli di cui all’art. 17 del CCNL dell’1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base delle indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l’incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l’obiettivo di performance organizzativa di ampliare l’orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l’erogazione di un determinato servizio);
  • nel particolare caso in cui l’incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all’interno dei degli stessi, per effetto dell’introduzione di un’organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell’orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all’utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l’accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell’ambito dell’organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale;
  • le risorse aggiuntive variabili dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;
  • quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l’incremento, possano essere anche “obiettivi di mantenimento” di risultati positivi già conseguiti l’anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l’incremento dell’anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell’obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell’ente;
  • le risorse derivanti dall’incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di “obiettivi di mantenimento”, non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).

RAL_1828_Orientamenti Applicativi

Al fine di istituire nuove posizioni organizzative, una unione di comuni può incrementare le risorse decentrate stabili sulla base delle previsioni dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999?

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo, secondo il quale le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o forme di utilizzo aventi carattere di stabilità, come appunto la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Le posizioni organizzative, infatti, collegandosi a profili del modello organizzativo dell’ente, devono ritenersi ricomprese tra gli istituti che, ordinariamente, l’ente può attivare con conseguente finanziamento a carico delle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, di natura stabile, ai sensi dell’art.31, commi 2, del CCNL del 22.1.2004.

Per la corretta interpretazione della disciplina prevista dal richiamato art. 15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, si rinvia alle nuove indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia con propria nota n. 19932 del 18 giugno 2015.

RAL 1806 del 02.12.2015 – Le nuove indicazioni concernenti le modalità applicative dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 18.6.2015, possono avere efficacia retroattiva, trovare applicazione cioè anche con riferimento alla quantificazione delle risorse variabili per anni antecedenti al 2015?

Nel merito del quesito formulato, per quanto di competenza, si ritiene utile precisare quanto segue.

Come evidenziato nei precedenti orientamenti applicativi in materia, la disciplina dell’ art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ha richiesto sempre la predisposizione di una serie di atti ed il soddisfacimento una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti, che dovevano intervenire necessariamente in via preventiva rispetto all’effettiva messa a disposizione delle nuove risorse.

Per completezza informativa, si ricorda anche che, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, l’ente non può comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, relativamente all’anno per il quale viene deciso l’incremento stesso.

Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbe autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.

Alla luce di quanto detto, pertanto, poiché le nuove indicazioni fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 18.6.2015, si incentrano in via prioritaria proprio sulla fase procedurale degli adempimenti necessari per la corretta applicazione del citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, si ritiene che le stesse possano trovare applicazione solo con riferimento alle procedure negoziali avviate per l’anno 2015, in coerenza temporale con il nuovo orientamento applicativo.

Si esclude, pertanto, che le nuove indicazioni possano intervenire con efficacia retroattiva sulle modalità di finanziamento della contrattazione integrativa, incidendo cioè sui comportamenti attuativi già posti in essere in precedenti contratti integrativi.

Tale contrattazione integrativa deve ritenersi ormai definitivamente conclusa ed esaurita, sulla base delle precedenti prassi applicative dell’istituto.

Relativamente alle ulteriori problematiche concernenti l’art.4 del D.L.n.64/2014 e le modalità di recupero delle risorse aggiuntive illegittimamente stanziate ed utilizzate, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire in quanto, attenendo alla definizione delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, le stesse esulano dall’attività di assistenza dell’ARAN, limitata, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Indicazioni in materia potranno essere fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

RAL_1826_Nel caso di risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, ai quali l’incremento è stato correlato, cosa accade alle stesse se non sono raggiunti gli obiettivi di performance? Sono economie o possono essere rinviate all’esercizio successivo?

In ordine a tale problematica, si rende necessario comprendere a che tipologia di risorse si fa riferimento.

Ove le risorse di cui si tratta siano quelle variabili derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, o del 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 (come sembrerebbe emergere dal formulazione del quesito che fa riferimento a “risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi…”), esse , in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione della performance, che ne hanno giustificato l’apposizione, costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasportate sull’esercizio successivo.

RAL_1679_ E’ possibile finanziare l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 36 CCNL 22.1.2004 e dall’art. 7 CCNL 9.5.2006), con le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999?

L’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999, come integrato dall’art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL del 9.5.2006, in materia di indennità di specifiche responsabilità, come noto, rimette alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l’erogazione dell’indennità e per la quantificazione dell’ammontare della stessa.

Fatta questa indispensabile premessa, relativamente alla specifica problematica esposta, non può non evidenziarsi che l’attribuzione della suddetta indennità, proprio perché oggetto di contrattazione integrativa è sempre subordinata alla necessaria e preventiva disponibilità di risorse tra quelle di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e dell’art. 31 del CCNL del 22.1.2004; a tal fine possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili, ai sensi del citato art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004.

La disciplina contenuta nell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 rappresenta, come è noto, uno strumento di possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.

In proposito, si deve ricordare che, come già evidenziato con l’orientamento applicativo RAL076, la procedura per la corretta applicazione del suddetto art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili richiede una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti.

In tale ambito, assume un carattere di assoluto rilevo e necessità la predisposizione di specifici progetti di miglioramento dei servizi, con l’indicazione degli obiettivi da conseguire, degli standard di risultato, dei tempi di realizzazione, dei sistemi di verifica a consuntivo (si dovrebbe trattare di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione o comunque individuati nell’ambito di questi).

Non si tratta quindi della definizione di semplici progetti finalizzati che, come tali, possono ritenersi sufficienti a giustificare un incremento delle risorse decentrate variabili, ma di progetti specifici e di più incisiva portata, finalizzati ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall’ente, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna o interna.

I risultati promessi, come specificati nel progetto, devono essere verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall’utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c’è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario, quindi, poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo. A tal fine, occorre definire, sempre in via preventiva, uno standard di miglioramento, che rappresenti il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato.

Occorre, anche evidenziare, che la preventiva predisposizione del progetto assume importanza anche sotto un altro profilo.

Infatti, poiché i progetti individuano i servizi che l’ente pensa di poter migliorare (non si può pensare a generici miglioramenti dei servizi o delle attività complessive dell’ente con il coinvolgimento di tutto il personale) attraverso la leva incentivante delle “maggiori risorse decentrate”, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire, essi delimitano anche i lavoratori destinatari dei possibili incentivi economici. Infatti, la clausola contrattuale non ha inteso predisporre uno strumento, con portata generica e generale, di incremento delle risorse destinate agli incentivi di produttività di tutto il personale comunque in servizio.

Inoltre, gli stessi, sulla base delle proprie caratteristiche, svolgono anche la funzione di misura per la quantificazione del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

In considerazione degli aspetti sopra considerati, la mancanza a monte di tali progetti o programmi, ad avviso della scrivente Agenzia, impedisce, l’incremento delle risorse pure consentito dal citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per il difetto di un presupposto assolutamente indispensabile della disciplina contrattuale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non sembra praticabile una scelta di incrementare le risorse variabili, ai sensi del richiamato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, giustificata unicamente con la eventuale erogazione dell’indennità di responsabilità dell’art.17, comma 2, lett.f) del medesimo CCNL dell’1.4.1999.

499-15B7. E’ possibile incrementare le risorse decentrate con una quota dei rimborsi pagati  dalle  ASL  ai  Comuni  per  le  attività  legate  alla  L.328/2000?  In  alternativa  è possibile dare applicazione all’art.15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999?

Ai  sensi  dell’art.2,  comma  3  del  D.Lgs.165/2001,  l’attribuzione  di  trattamenti economici  al  personale  può  avvenire  esclusivamente  mediante  contratti  collettivi  o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.

L’art.15,  comma  1  lettera  k)  del  CCNL  dell’1.4.1999  e  successive  modifiche, richiamato  dall’art.31,  comma  3  del  CCNL  del  22.1.2004  consente  di  destinare  al finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio,  secondo  le  regole  fissate  nel CCNL,  le  risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano  all’incentivazione  del personale.

Quindi,  se  la  L.328/2000  non  stabilisce  espressamente  che  una  parte  dei  rimborsi citati (pagati dalle ASL ai Comuni per le attività legate alla stessa legge) è destinata ad  incentivare  il  personale,  non  è  assolutamente  possibile  procedere  nel  senso indicato,  perché  si  realizzerebbe  un  uso  improprio  di  risorse  pubbliche,  con conseguenti responsabilità dei dirigenti e funzionari.

L’applicazione  dell’art.  15,  comma  5,  del  CCNL  dell’1/4/1999  è  sempre  possibile  da parte  degli  enti,  semprechè  siano  correttamente  e  ragionevolmente  individuati  i necessari  presupposti;  rinviamo,  a  tale  proposito,  a  quanto  previsto  nell’art.31, comma 2 ultimo periodo e comma 3 del CCNL del 22.1.2004 e a quanto già precisato sull’argomento in altre risposte.

Precisiamo,  comunque,  che  le  relative  risorse  potranno  essere  comprese  tra  le decentrate  stabili  solo  “limitatamente  agli  effetti  derivanti  dall’incremento  delle dotazioni  organiche”  e  dalla  copertura  dei  relativi  posti;  ove  non  vi  sia  incremento delle  dotazioni  organiche  e  copertura  dei  relativi  posti,  le  stesse  risorse  dovranno invece essere comprese tra le decentrate variabili.

RAL_166_In un Ente esiste un contratto decentrato, stipulato a seguito del ccnl dell’ 1.4.1999, che prevede la liquidazione della produttività parametrata per categoria ed erogata in rapporto al grado dei risultati ed alla valutazione individuale del dipendente. Mensilmente è stabilita l’erogazione di un acconto pari ad un dodicesimo del 50% della produttività annuale, conguagliata in sede di liquidazione annuale a seguito dei risultati conseguiti. Visto l’art. 37 del ccnl sottoscritto il 22.1.2004, è ancora possibile erogare anticipi mensili dei compensi per produttività?

IL pagamento di quote mensili della produttività era vietato anche nel periodo precedente al ccnl del 22.1.2004. A maggior ragione è confermato tale divieto per il futuro. Attenzione alle eventuali responsabilità amministrative per il non corretto utilizzo di risorse pubbliche.

104-31A8. Le risorse decentrate stabili devono essere determinate dalla Giunta o dai responsabili dei servizi?

Le risorse decentrate stabili, (già inserite nel bilancio di previsione), possono essere certamente calcolate dai responsabili dei servizi competenti ( personale e ragioneria? ) trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità.

Le risorse decentrate variabili correlate, ad esempio, ai risparmi del tempo parziale, possono essere quantificate dagli stessi soggetti decisori. Ben diversa, invece, è la problematica relativa alla individuazione delle risorse decentrate variabili, derivnti dalla eventuale applicazione dei commi 2 e 5 dell’art.15 del CCNL 1.4.99.

In questi casi occorre una formale espressione di volontà da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione; è questa la sede, infatti, nella quale l’organo politico competente in materia di destinazione delle risorse finanziarie può valutare, sulla base delle proposte motivate dalla Giunta, l’interesse complessivo dell’ente ad investire per incentivare la partecipazione del personale al conseguimento di ben predeterminate e condivise finalità ed obiettivi rivolti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.

Non è certamente la contrattazione decentrata ad aver titolo per la individuazione delle risorse decentrate; la contrattazione deve invece necessariamente stabilire le regole per la utilizzazione delle medesime risorse.

Tutto il percorso di costruzione e di utilizzazione delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, dovrebbe trovare una chiara illustrazione e documentazione nella relazione tecnico finanziaria da allegare alla ipotesi di contratto decentrato da rimettere alla certificazione del collegio dei revisori dei conti e alla autorizzazione della Giunta.

Le risorse eventualmente non utilizzate potranno poi essere riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo (art.17 citato, comma 5) e sarà la contrattazione integrativa a stabilire, nel nuovo anno, la loro destinazione (prestando attenzione al fatto che l’anno successivo quelle risorse “aggiuntive” potrebbero non essere più disponibili);

499-17B5. Progetti finalizzati delle Camere di Commercio ex art.15, comma 1 lettera n) del CCNL dell’1.4.1999; le somme non utilizzate devono essere considerate economie ? E’ possibile includerle nelle disponibilità delle risorse ex art.15 dell’anno successivo applicando l’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 ?

Siamo orientati a ritenere, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, che il finanziamento da destinare ai progetti finalizzati, da parte delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art.31, c.5, del CCNL del 6.7.1995 (confermato dall’art.15, comma 1, lett.n, del CCNL dell’1.4.1999) sia consentito esclusivamente per la realizzazione di detti progetti; le somme non utilizzate, pertanto, (in tutto o in parte) non possono essere considerate “economie” e non trova, di conseguenza, applicazione la disciplina dell’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 per la loro inclusione nelle disponibilità delle risorse ex art.15 dell’anno successivo.

Il nostro orientamento ci sembra legittimato dalle seguenti considerazioni:

· nel testo dell’art.31, c.5, del CCNL del 6.7.1995 viene espressamente sancito che il finanziamento dei progetti speciali “non confluisce nel fondo di cui alla lett.e) (fondo per la produttività collettiva);

· la fonte (legislativa e contrattuale) che legittima il finanziamento di progetti, definisce un vero e proprio vincolo di destinazione, finalizzato alla sola realizzazione delle iniziative individuate dagli enti;

· l’art.17, c.2, lett.h) del CCNL dell’1.4.1999 afferma che le risorse in esame sono rivolte a incentivare il personale “coinvolto nella realizzazione di progetti finalizzati……e sono destinati in via esclusiva a tali finalità”;

· eventuali comportamenti più “permissivi” si tradurrebbero in un ulteriore incremento delle disponibilità ex art.15, non consentito dal vigente CCNL.

Riteniamo, in conclusione, che in caso di mancata attuazione o realizzazione dei progetti finalizzati, l’ente può, l’anno successivo, riconsiderare l’intera materia e stabilire nuovi e diversi (o maggiori finanziamenti) da destinare sempre e soltanto a sostenere le iniziative legittimamente adottate.

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive “variabili” di cui all’art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l’ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E’ necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l’investimento sull’organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l’esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo – soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza – è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all’art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un’ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E’ evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

RAL_1635_E’ possibile incrementare le risorse variabili dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 in relazione all’incremento stabile della dotazione organica dell’ente, avvenuta mediante l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, con l’attivazione di nuovi servizi?

Su tale problematica, al fine di evitare ogni ulteriore dubbio o errore interpretativo, al riguardo, si deve precisare che  la possibilità di incrementare le risorse decentrate stabili, ai sensi del suddetto art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 per gli effetti collegati all’incremento della dotazione organica, è rigorosamente e rigidamente condizionata a due fattori che devono necessariamente essere presenti:

a)    un intervenuto e reale incremento della formale dotazione organica dell’ente, rispetto al precedente assetto organizzativo (prevedendo, cioè, nel nuovo assetto organizzativo un numero di posti della stessa maggiore rispetto a quello precedente: passaggio ad esempio da 100 posti originari a 110);

b)    effettiva assunzione di ulteriore personale sui posti di dotazione organica di nuova istituzione.

La sussistenza di entrambe le condizioni è, quindi, un elemento assolutamente indispensabile per l’eventuale incremento delle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.

Le risorse potranno essere, pertanto, incrementate solo allorquando l’ente, avendo già proceduto formalmente all’aumento dei posti della propria dotazione organica nei termini sopra descritti, abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell’incremento). Infatti, secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare l’aumento delle risorse decentrate.

Pertanto, non è in alcun modo possibile il ricorso a tale disciplina né in presenza di nuove assunzioni, ma su posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica; né in presenza della istituzione di nuovi posti non seguita dall’effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.

Si ritiene necessario anche evidenziare che, come già rilevato in altri orientamenti applicativi in materia, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, l’ente non può comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale.

Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.

Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

Si deve, infine, rilevare che la scrivente Agenzia, sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale e del complesso degli adempimenti che essa presuppone, ha sempre espresso parere negativo in ordine alla eventuale applicazione retroattiva della disciplina contrattuale di cui si tratta.

Sulle modalità di corretta applicazione della disciplina del citato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per la parte relativa all’incremento della dotazione organica, indicazioni specifiche sono già state fornite con l’orientamento applicativo RAL077.

Diversa e distinta da quella precedentemente illustrata (e quindi in alcun modo sovrapponibile alla stessa) è la disciplina del medesimo art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

Si tratta di una previsione che, ai fini della sua concreta applicazione, richiede una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti.

In tale ambito, assume un carattere di assoluto rilevo e necessità la predisposizione di specifici progetti di miglioramento dei servizi, con l’indicazione degli obiettivi da conseguire, degli standard di risultato, dei  tempi di realizzazione, dei sistemi di verifica a consuntivo (si dovrebbe trattare di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione o comunque individuati nell’ambito di questi).

Non si tratta quindi della definizione di semplici progetti finalizzati che, come tali, possono ritenersi sufficienti a giustificare un incremento delle risorse decentrate variabili, ma di progetti specifici e di più incisiva portata, finalizzati ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall’ente, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna o interna.

I risultati promessi, come specificati nel progetto, devono essere verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall’utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c’è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario, quindi, poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo. A tal fine, occorre definire, sempre in via preventiva, uno standard di miglioramento, che rappresenti il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato.

Occorre, anche evidenziare, che la preventiva predisposizione del progetto assume importanza anche sotto un altro profilo.

Infatti, poiché i progetti individuano i servizi che l’ente pensa di poter migliorare (non si può pensare a generici miglioramenti dei servizi o delle attività complessive dell’ente con il coinvolgimento di tutto il personale) attraverso la leva incentivante delle “maggiori risorse decentrate”, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire, essi delimitano anche i lavoratori destinatari dei possibili incentivi economici. Infatti, la clausola contrattuale non ha inteso predisporre uno strumento, con  portata generica e generale, di incremento delle risorse destinate agli incentivi di produttività di tutto il personale comunque in servizio.

Inoltre, gli stessi, sulla base delle proprie caratteristiche, svolgono anche la funzione di misura per la quantificazione del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

In considerazione degli aspetti sopra considerati, la mancanza a monte di tali progetti o programmi, ad avviso della scrivente Agenzia, impedisce, l’incremento delle risorse pure consentito dal citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per il difetto di un presupposto assolutamente indispensabile della disciplina contrattuale.

In materia, pertanto, al fine di evitare applicazioni contrattuali suscettibili di essere censurate dagli uffici ispettivi del Ministero dell’Economia (come di recente sempre più spesso si sta verificando nella prassi degli enti, per gli abusi emersi con riferimento a tale disciplina contrattuale) e di essere considerate fonte di possibile responsabilità per danno erariale a carico della delegazione trattante di parte pubblica (come dimostrano le sempre più frequenti decisioni di condanna della Corte dei Conti in sede giurisdizionale su tale specifica materia), si consiglia di attenersi sempre alle ampie e dettagliate indicazioni già fornite in materia con l’orientamento applicativo  RAL076.

In tali indicazioni sono stati specificati i possibili contenuti degli obiettivi (reali ed effettivi e non certo riconducibili alla remunerazione di attività ordinarie), la misura delle eventuali risorse e gli adempimenti procedurali, anche con riferimento alla necessaria verifica dei risultati (riservata ai servizi di controllo interno).

In questa sede si ritiene opportuno anche specificare che le risorse derivanti dall’applicazione del citato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o altri compensi aventi carattere di stabilità (quindi non possono essere destinate al finanziamento della progressione economica orizzontale).

Inoltre, gli incrementi delle risorse decentrate consentite dalla medesima clausola contrattuale, proprio perché aventi natura variabile, non possono essere automaticamente confermate di anno in anno e, quindi, essere consolidate in via permanente. Per procedere a tali incrementi, per gli anni successivi, di volta in volta, è sempre necessario l’apprestamento di nuovi progetti di livello qualitativo e quantitativo sempre crescente e più elevato (non si ritiene sufficiente la mera reiterazione di quelli del precedente anno, in quanto un tale comportamento si tradurrebbe, sul piano sostanziale, in un meccanismo indiretto di conferma – non consentita – delle risorse già previste nell’anno precedente).

In mancanza di tali presupposti, per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio (ivi compresi i compensi di produttività connessi ai diversi progetti che l’ente ha adottato o intende adottare per il futuro) l’ente può fare riferimento esclusivamente alle generali risorse stabili e variabili, già quantificate nel rigoroso rispetto delle diverse fonti indicate nell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per completezza informativa, si ricorda anche che, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, l’ente non può comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, relativamente all’anno per il quale viene deciso l’incremento stesso.

Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999) non  autorizza in alcun modo (né del resto potrebbe autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.

Inoltre, si ritiene opportuno anche aggiungere che la scrivente Agenzia, sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale e del complesso degli adempimenti che essa, come detto presuppone, ha sempre espresso parere negativo anche in ordine alla eventuale applicazione retroattiva della disciplina contrattuale di cui si tratta.

Infine, si ricorda che, ogni possibile incremento delle risorse decentrate deve tenere conto necessariamente anche dei rigorosi limiti imposti in materia dall’art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010, tenendo conto delle indicazioni fornite sulla corretta applicazione di tale disciplina legislativa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

RAL_1904_Orientamenti Applicativi del 9.2.2017

Un ente ha effettuato assunzioni con contratto a termine per la durata di 12 mesi, prorogati poi per ulteriori 12 mesi, di lavoratori LSU ed LPU, ai sensi dell’art.1, comma 207, della legge n.147/2013 e dell’art.13, comma 1-bis, del D.L. n.185/2015. Tali assunzioni sono interamente finanziate dallo Stato e dalla Regione. Queste assunzioni possono giustificare un incremento delle risorse decentrate? Ove tale incremento non fosse possibile, per il trattamento accessorio del personale di cui si tratta è possibile utilizzare le generali risorse decentrate disponibili presso l’ente, quantificate ai sensi dellart.15 del CCNL dell’1.4.1999?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) dalla  nota sembra doversi evincere che viene in considerazione la situazione di ex lavoratori socialmente utili stabilizzati a termine e, quindi, attualmente titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’ente;

b) se tale è la condizione lavorativa dei dipendenti di cui si tratta, si ricorda che, in base alle generali previsioni del precedente art.6 del D.Lgs.n.368/2001 ed ora dell’art.25 del D.Lgs.n.81/2015 (“principio di non discriminazione”) e a quelle specifiche dell’art.7 del CCNL del 14.9.2000, al personale assunto con contratto a termine si applica lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per il restante personale a tempo indeterminato, purché compatibile con la particolare natura del rapporto a termine; è evidente che, relativamente al trattamento economico, non sussistono apprezzabili motivazioni, connesse alle caratteristiche del contratto a termine, idonee a giustificare una eventuale deroga al principio generale di “non discriminazione”;

c) la garanzia economica a favore dei lavoratori con contratto a termine riguarda non solo il trattamento stipendiale, ma anche tutte le altre voci del trattamento accessorio; pertanto, questi beneficiano sia dei compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad. es. straordinario, turno, ecc.) sia di quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio, di disagio, maneggio valori, ecc.), nel rispetto delle medesime regole valevoli per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato, come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa; ugualmente, non vi sono motivi e ragioni giuridiche che possono giustificare, senza violare il principio di non discriminazione, l’esclusione di questa categoria di personale, e per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine, dai sistemi di produttività adottati dall’ente, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, ove questi riguardino la generalità degli altri dipendenti a tempo indeterminato;

d) relativamente alle modalità di finanziamento, nella nota si legge che le suddette assunzioni a termine sono interamente finanziate dallo Stato e dalla Regione. Tuttavia, nulla è specificato in ordine ai contenuti del suddetto etero finanziamento e cioè se esso comprende solo il trattamento fondamentale o si estende anche a quello accessorio. Neppure è specificato se, eventualmente, oltre al primo ammontare del finanziamento, lo Stato e la Regione possano eventualmente integrare ulteriormente lo stesso, ove non sia comprensivo anche delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui si tratta. Su tali aspetti, deve farsi riferimento alle normative applicate ed alle interpretazioni delle stesse che solo i richiamati soggetti istituzionale possono fornire;

e) ove, a seguito di tale verifica fosse acclarato che “nell’etero finanziamento” non sono ricomprese le risorse per il trattamento accessorio del personale contrattualizzato a termine oppure che queste sono comunque insufficienti, l’ente, per l’erogazione del suddetto trattamento accessorio, non potrebbe che utilizzare le generali risorse destinate alla propria contrattazione integrativa;

f) in proposito, si ricorda che le fonti di alimentazione delle risorse finanziarie da destinare al trattamento economico accessorio del personale, sia di natura stabile che variabile, sono solo quelle indicate, espressamente e tassativamente, nell’art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004;

g) non esistono, infatti, disposizioni contrattuali che espressamente consentano una diversa, specifica ed autonoma quantificazione delle risorse decentrate da destinare al salario accessorio del personale assunto a termine.

PARERI/SENTENZE

Corte dei Conti Liguria, Del. n. 23 del 21.3.2016Gli incrementi del fondo per le risorse decentrate legati all’attivazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti devono essere deliberati, al più tardi, nei primi mesi dell’anno. Le posizioni organizzative non possono essere conferite per brevissimi periodi e con decorrenza retroattiva e occorre assegnare tempestivamente specifici obiettivi. L’importanza di questo parere è data soprattutto dalla chiara indicazione che l’erogazione del salario accessorio deve essere subordinata al raggiungimento di obiettivi che non hanno un carattere routinario. Inoltre la Corte:
1. Accerta che la tardiva approvazione dei progetti finalizzati al miglioramento quali – quantitativo dei servizi istituzionali da parte della Giunta comunale comporta la conseguente non erogabilità della retribuzione variabile prevista dall’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, relativamente agli stessi anni;

2 Chiarisce la non conformità alle disposizioni del CCNL 1 aprile 1999 delle determinazioni dirigenziali di conferimento delle Posizioni Organizzative, in particolare rileva come il conferimento di tali incarichi debba essere motivato con riferimento a criteri generali, in maniera specifica ed esauriente senza ricorrere a mere formule di stile (quali, ad esempio, gli “ovvi motivi di speditezza e certezza dell’assetto organizzativo dell’Ente”, oppure “al fine di non arrecare pregiudizio agli indirizzi di governo di questa Amministrazione”)  e,soprattutto, con una durata tale da consentire al titolare della posizione un ragionevole margine di autonomia e discrezionalità, circostanza che pare escludersi in casi di rinnovi ogni quindici giorni od ogni mese, il più delle volte, peraltro, con efficacia retroattiva.

Corte dei Conti Liguria Delibera n. 39 del 28.1.2016 in materia di 1- mancata attestazione del Nucleo di valutazione, 2 – Aumento del fondo integrativo retribuzione posizione e risultato personale dirigente 3 – mancata attestazione sussistenza dei presupposti. La sezione chiarisce che “Le risorse derivanti da specifiche operazioni di razionalizzazioni e/o di riorganizzazioni, ovvero destinate a premiare il conseguimento di obiettivi “sfidanti”, ai sensi dell’art. 15 CCNL 1 aprile 1999 non possono “consolidarsi” per le successive tornate contrattuali. La certificazione posta in essere dal soggetto competente, che può essere alternativamente il Nucleo di valutazione o il Servizio di controllo interno, svolge, al pari di tutte le funzioni di controllo preventivo – di legittimità o di merito –, condicio iuris di legittimità per l’inserimento delle relative somme nel fondo delle risorse decentrate. L’art. 17 CCNL 1 aprile del 1999 consente di remunerare, con le risorse integrative stanziate ai sensi dell’art. 15, comma 5 CCNL 1 aprile 1999, anche miglioramenti che si ripetono negli anni, purché significativi e visibili, nonché la remunerazione della produttività e delle indennità di turno. L’aumento del trattamento retributivo accessorio del personale dirigente, ai sensi dell’art. 26, comma 3 CCNL 23 dicembre 1999, non può dipendere da una decisione unilaterale dell’Amministrazione che decida di riconoscere rilevanza particolare ad alcune funzioni, sia pure all’esito di processi di riorganizzazione effettivamente avviati, occorrendo che nell’atto negoziale integrativo decentrato sia espressamente riconosciuta la sussistenza di tali processi, ovvero la presenza di nuovi servizi, precedentemente non attivati.

Corte dei Conti Lombardia n. 287/2010

La Corte afferma che il trattamento di produttività non è un elemento retributivo fisso, predeterminato e continuativo, ma voce variabile. La valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto nazionale per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività presuppone necessariamente che prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione siano stati determinati i criteri e gli obiettivi cosicchè al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’adeguata verifica.

Questo meccanismo implica che gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva siano stabiliti prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica.

La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita. In base a questa premessa, la Sezione Lombarda afferma che sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari.

Corte dei Conti Lombardia n. 159/2012: integrazione retroattiva di somme ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 5

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Parere 148/2009 Servizio consulenza Regione Piemonte

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