RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 21.5.2018 – Art. 67 c.3 lett.d
Art. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
ATTENZIONE – ASPETTO IMPORTANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’UTILIZZO
L’art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018 ha stabilito che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”
E’ obbligatorio quindi destinare almeno il 50,01% (la quota prevalente) delle risorse variabili a tali istituti:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;
E’ inoltre obbligatorio destinare almeno il 30% (compreso nel 50,01% di cui appena sopra) delle risorse variabili a:
b) premi correlati alla performance individuale;
Quali risorse variabili è obbligatorio destinare alle due percentuali sopra elencate?
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.
PARERI ARAN
Ral 1444_Nel caso di un trasferimento, per mobilità volontaria, di un dipendente presso un’altra amministrazione, l’ente cedente può applicare le previsioni dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 5.10.2001, che consente agli enti del Comparto di incrementare le risorse decentrate con l’importo della RIA del personale comunque cessato dal servizio?
Nel caso di mobilità volontaria presso altra amministrazione, presso l’ente cedente non sembra possibile dare luogo all’applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 2, del CCNL del 5.10.2001, per integrare le risorse decentrate stabili con la RIA del personale trasferito.
Infatti, la nozione di “mobilità” non può certo essere ricondotta alla diversa fattispecie della “cessazione dal servizio”, presa in considerazione dal sopra citato art.4, comma 2.
A tal fine è sufficiente evidenziare che, con la mobilità, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue (come richiesto dal citato art.4, comma 2, del CCNL dell’1,4,1999), ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo datore di lavoro.


